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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 148/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19.2.2025 e promossa d a
(cod. fiscale: ), residente in Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
Ranica, Passaggio IV novembre n.14, rappresentato e difeso nel presente giudizio, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Maria Bonomi (cod. fisc.: C.F._2
; fax: 035 /41.31.731; PEC: , e presso la
[...] Email_1
stessa elettivamente domiciliato in Bergamo, Via Ghislanzoni n.41.
APPELLANTE
c o n t r o
in concordato TR preventivo (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Morena, in Bergamo, Viale Vittorio
Emanuele II n.41,
APPELLATA-CONTUMACE
In punto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile sub R.G. n.° 7078/2018, pubblicata il 9.2.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di
Bergamo resa nel giudizio ex art.702 bis c.p.c. n.7078/2018 R.G., depositata in
Cancelleria il 23 gennaio 2023, comunicata il 25 gennaio 2023,
in via principale: accertare e dichiarare che il rag. è creditore nei Parte_3
confronti di in concordato preventivo, TR
dell'importo di Euro 9.770,59, e non già dell'importo di Euro 8.778,27, quale saldo dei
corrispettivi mensili non pagati riconosciuti come dovuti nell'ordinanza impugnata;
accertare e dichiarare che il rag. è creditore nei confronti di Pt_1 [...]
in concordato preventivo anche dell'ulteriore importo di TR
Euro 4.157,26, quale corrispettivo per le prestazioni professionali dallo stesso svolte su
incarico di in concordato preventivo e, TR
per l'effetto, condannare in concordato TR
preventivo a corrispondere al rag. il suddetto ulteriore importo;
Parte_3
condannare in concordato preventivo a TR
corrispondere al rag. su ogni somma ad esso riconosciuta, gli Parte_3 interessi al tasso di cui all'art.1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo.
Spese integralmente rifuse, anche per la parte compensata del giudizio di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato in Cancelleria il 23 luglio 2018, Parte_1
ha chiesto che il Tribunale di Bergamo accerti il credito dello stesso, nei Pt_3
confronti di dell'importo complessivo di TR
€ 13.927,85, oltre interessi al taso di cui al D. Lgs. n.° 231/2002 da ogni singola scadenza al saldo, quale corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dal ricorrente su incarico della resistente.
A sostegno della domanda esponeva di aver svolto, a partire dall'ottobre del Pt_1
2010 per incarico e a favore di attività TR
di consulenza amministrativa e contabile relativa alla verifica della contabilità elaborata dalla responsabile amministrativa di e TR
nella correzione di eventuali errori (controllo delle fatture attive e passive registrate ai fini IVA, delle registrazioni di prima nota, dei mastrini e riconciliazione dei saldi contabili), per un corrispettivo mensile concordato di € 600,00, comprensivo del contributo del 4% di Cassa di previdenza, oltre IVA.
Oltre a tale attività, esponeva di avere svolto per incarico di Pt_1 [...]
altre attività quali, a titolo esemplificativo, la TR
predisposizione delle certificazioni annuali relative ai compensi corrisposti a terzi
(C.U.), delle dichiarazioni IVA trimestrali per la gestione del credito da compensare,
della documentazione relativa alle dichiarazioni periodiche intrastat o di altre dichiarazioni quali, ad esempio, lo spesometro e la predisposizione della documentazione relativa ai bilanci di esercizio, attività per le quali il corrispettivo veniva di volta in volta determinato, in aggiunta a quello concordato per l'attività
di consulenza.
In ordine all'assistenza nella predisposizione dei bilanci di esercizio, procedeva Pt_1
alla preparazione della documentazione e di quanto fosse necessario al commercialista incaricato dalla della redazione del bilancio e delle conseguenti dichiarazioni fiscali.
inoltre, assisteva la società resistente nell'ambito di trattative relative a Pt_1
operazioni finanziarie/bancarie o con i fornitori, rinegoziando i debiti contratti dalla società ed i relativi piani di rientro e operazioni commerciali, al fine di valutarne la fattibilità e la convenienza economica.
Per queste ultime attività le parti hanno concordato, di volta in volta, in ragione delle diverse e particolari attività, un corrispettivo a volte determinato in forza di un tariffario su base oraria ed a volte in via forfettaria.
Il ricorrente esponeva che il rapporto professionale tra lo stesso e la resistente si era concluso nel luglio del 2017 e che la società resistente non aveva provveduto a saldare il compenso concordato per le prestazioni professionali.
Il credito per prestazioni professionali eseguite da a favore di Pt_1 [...]
ammontava a complessivi € 13.927,85 di cui € 11.679,38 TR
quale importo netto a saldo delle fatture n.°340 del 1 aprile 2016 per € 212,16, n.° 348
del 5 luglio 2016 per € 612,00, n.° 349 del 5 luglio 2016 per € 6.346,12 e n.° 397 del 10
maggio 2018 ed € 2.248,47 quale ritenuta d'acconto applicata sulle fatture insolute, da versarsi all'erario a cura di nella qualità TR
di sostituto d'imposta. Con comparsa in data 19 gennaio 2019 si costituiva TR
chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso proposto da
[...] Pt_3
ed, in via subordinata, la compensazione delle somme dovute al ricorrente,
[...]
con le somme asseritamente dovute da alla resistente, che la stessa ha Pt_1
quantificato in € 6.441,60.
La resistente ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale tra e a partire dal Pt_1 TR
2010 sino al luglio 2017 per i corrispettivi esposti in ricorso ed ha specificamente contestato le sole prestazioni relative al mese di luglio 2017, per l'importo di € 576,92,
nonché, che avesse provveduto alla “predisposizione del bilancio 2017” Pt_1
(prestazione per la quale aveva esposto la somma di € 1.000,00) in quanto il Pt_1
bilancio sarebbe materialmente stato redatto solo nel 2018.
Secondo la resistente, il ricorrente non avrebbe “riconsegnato”, né il libro inventari, né
il libro cespiti della società, circostanza che avrebbe costretto la resistente ad affidare l'incarico ad altro professionista per la ricostruzione dei libri suddetti, per un corrispettivo di € 3.500,00 e pertanto, la società resistente avrebbe sospeso ogni pagamento ai sensi dell'art.1460 c.c..
Nella memoria difensiva depositata il 29 marzo 2019, chiedeva invano Parte_3
la pronunzia di ordinanza ex art.186 bis c.p.c. esecutiva nei confronti di
[...]
per l'importo non contestato di € 7.486,25, oltre agli TR
interessi al tasso di cui al D. Lgs. n.° 231/2002 da ogni singola scadenza al saldo.
Istruita la causa a mezzo prove testimoniali ed interpelli con ordinanza depositata in cancelleria il 23 gennaio 2023, il Tribunale ha accolto, parzialmente, le domande formulate dal ricorrente, condannando a corrispondergli TR
l'importo di Euro 8.778,27, oltre interessi al tasso legale ex art.1284, comma I, c.p.c.,
dalla pubblicazione dell'ordinanza al saldo;
il Tribunale ha respinto l'eccezione di inadempimento e la relativa domanda formulata dalla resistente ed ha compensato per
1/3 le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Nell'ordinanza in oggetto, il Tribunale, ha affermato che la resistente nella comparsa di costituzione, avrebbe dedotto che il rapporto contrattuale con il ricorrente, iniziato nel
2010 e terminato nel 2017, avrebbe avuto ad oggetto tutta l'attività a favore della persona giuridica ritenendo che la resistente avesse così “contestato che talune CP_1
delle attività rese dal rag. esulassero dall'incarico conferito e che dovessero Pt_1
essere corrisposte con il pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello pattuito
di Euro 600,00”.
Il Tribunale ha ritenuto che per la domanda tesa ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni ulteriori rese da a favore della Parte_3
resistente, il ricorrente non avesse fornito adeguata prova in ordine alla pattuizione di compensi extra, rispetto all'importo mensile di € 600,00.
Il Tribunale ha anche accolto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento degli importi dovuti a titolo di ritenuta d'acconto sull'importo che il Tribunale ha riconosciuto essere dovuto a per la somma di € 1.607,99, mentre ha respinto Pt_1
l'eccezione di inadempimento formulata dalla resistente avente ad oggetto la tenuta del libro cespiti e del libro inventario.
Proponeva appello avverso detta decisione mentre restava contumace Parte_3
in concordato preventivo. TR La causa era rimessa in decisione all'udienza del 19.2.2025 di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura la sentenza un'omissione e un errore di calcolo da parte del Tribunale nella quantificazione del credito che lo stesso ha riconosciuto all'appellante.
Il Tribunale ha riconosciuto essere dovuti a tutti gli importi dallo stesso esposti Pt_1
quale corrispettivo mensile di € 612,00 (€ 576,92 oltre cassa e IVA, dedotta la ritenuta d'acconto).
Tuttavia, nell'elencazione delle fatture rimaste inevase, che ha costituito la base del calcolo, il Tribunale ha dimenticato la fattura n.° 349/2016 del 5 luglio 2016, relativa alle prestazioni del mese di giugno 2016, per l'importo di € 612,00.
Inoltre, il Tribunale, con riguardo alla fattura n.° 397/2018 del 10 maggio 2018 ha riconosciuto a il corrispettivo relativo ad 11 mesi calcolando il solo onorario di Pt_1
€ 576,92 e non l'importo di € 612,00 come riconosciuto anche in relazione alle fatture pregresse.
Il corrispettivo totale relativo alle mensilità esposte nella fattura suddetta e riconosciute dal Tribunale a ammonta, quindi, a € 6.732,00 e non già a € 6.346,12. Pt_1
Pertanto, l'importo totale riconosciuto dal Tribunale all'appellante ammonta a complessivi € 8.168,16 e non già a € 7.170,28.
Anche gli importi riconosciuti a titolo di ritenuta risultano errati ed ammontano ad €
1.602,43 e non già a € 1.607,99 di cui: a) € 42,43 relativi all'importo di € 212,16 di cui alla fattura n.° 340/2016; b) € 120,00 relativi all'importo di € 612,00 di cui alla fattura n.° 348/2016; c) € 120,00 relativi all'importo di € 612,00 di cui alla fattura n.° 349/2016;
d) € 1.320,00, relativi all'importo di € 6.632,00 di cui alla fattura n.° 397/2018.
L'importo complessivo riconosciuto dal Tribunale a ammonta, pertanto, a Pt_1
complessivi € 9.770,59 e non già € 8.778,27.
Ad avviso della Corte, il motivo è fondato, trattandosi di un mero errore di calcolo da parte del Tribunale.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha ha respinto la domanda tesa ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni ulteriori rispetto a quelle per le quali era stato concordato un corrispettivo mensile di €
600,00 rese da a favore di e Pt_1 TR
consistenti, nel saldo dell'attività svolta per la gestione di certificazioni di esercizio per l'anno 2016, per l'elaborazione di tre trimestralità del credito IVA relativamente al 2016
e due trimestralità di credito IVA relativamente all'anno 2017, per la predisposizione della redazione del bilancio di esercizio dell'anno 2016, per la predisposizione del bilancio di periodo 2017 e per spese di viaggio, di cui alla fattura 397/2018 del 10
maggio 2018.
Il tutto, per un importo complessivo pari a € 4.157,26.
Tale statuizione, secondo l'appellante, risulta erronea in quanto le espressioni utilizzate dall'appellata nella memoria di costituzione, le quali, non fanno alcun riferimento all'importo mensile pattuito, con tutta evidenza, non limitano l'accordo intervenuto tra le parti alla sola attività per la quale era stato pattuito un corrispettivo di € 600,00
mensili; anzi, tali espressioni estendono l'incarico conferito da TR
, a anche ad altre attività estranee a quelle per le quali era
[...] Pt_1 stato concordato il suddetto corrispettivo e non possono, in alcun modo, essere considerate come contestazione relativa alla circostanza che le parti avessero pattuito che alcune attività fossero estranee al compenso mensile pattuito.
A conferma dell'erroneità dell'interpretazione fornita dal Tribunale a tali espressioni,
l'appellante rileva che, in sede di interrogatorio formale reso nell'udienza del 27 maggio
2021, la legale rappresentante dell'appellata, , in risposta ai capitoli 1) Controparte_2
e 2) ha confermato che il corrispettivo di € 600,00 mensili era stato pattuito per la sola attività di consulenza amministrativa e contabile consistente nella verifica della contabilità dalla stessa elaborata e di correzione di eventuali errori (controllo delle fatture attive e passive registrate ai fini IVA, delle registrazioni di prima nota, dei mastrini e riconciliazione dei saldi contabili, etc.).
Il motivo è fondato, alla luce della descrizione analitica della fattura n.° 397/2018 e soprattutto, dalle ammissioni rese dalla legale rappresentante , inoltre, Controparte_2
in risposta ai capitoli 3), 4), 5), 9), 10) e 11), la quale, ha riconosciuto che a partire dall'ottobre 2010 e sino al luglio 2017, aveva svolto, su incarico di Pt_1 [...]
attività ulteriori rispetto a quelle sopra indicate TR
e, specificamente, di predisposizione delle certificazioni annuali relative ai compensi corrisposti a terzi (C.U.), delle dichiarazioni IVA trimestrali per la gestione del credito da compensare della documentazione relativa alle dichiarazioni intrastat, di altre dichiarazioni quali lo spesometro e che l'assistenza nella predisposizione dei bilanci di esercizio da parte di consisteva nella predisposizione della documentazione e di Pt_1
quanto fosse necessario al commercialista incaricato della redazione del bilancio e delle conseguenti dichiarazioni fiscali, nonché, di attività di supporto alle operazioni finanziarie/bancarie, con i fornitori, rinegoziando i debiti contratti dalla società ed i relativi piani di rientro, operazioni commerciali, al fine di valutarne la fattibilità e la convenienza economica.
In sostanza, l'appellante ha confermato l'esecuzione da parte di delle attività Pt_1
indicate nelle fatture azionate (ed, in particolare nella fattura n.° 397/2918) diverse ed ulteriori rispetto a quelle per le quali le parti avevano previsto il corrispettivo mensile di
€ 600,00.
In buona sostanza, deve essere riconosciuta all'appellante anche il credito relativo alle suddette prestazioni, per un importo complessivo di € 4.157,26 che si aggiungono all'importo di € 9.770,59 di cui al primo motivo per complessivi € 13,927,85 come,
originariamente, richiesti.
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale Il Tribunale, a fronte della domanda di applicazione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n.°
231/2002 da ogni singola scadenza al saldo, ha applicato ai crediti riconosciuti a Pt_1
gli interessi al tasso di legge di cui all'art.1284, comma I, c.c. a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza, al saldo.
Il Tribunale non ha, in alcun modo, motivato la sua decisione relativa agli interessi, né
in ordine al tasso applicato, né in ordine al dies a quo del decorso degli stessi.
Il motivo è fondato in quanto, come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, nel caso di domanda avente ad oggetto compensi per prestazioni professionali, gli interessi competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale, ovvero, dalla richiesta stragiudiziale di adempimento e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione, sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore, rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. Cass. n.°8611/2022).
Una volta avvenuta la messa in mora, le contestazioni del debitore sull'an o sul quantum,
non modificano la decorrenza degli interessi moratori, i quali “decorrono, sulla somma che sia stata accertata come dovuta, dal giorno in cui sia avvenuta la costituzione in mora del debitore” (cfr. Cass. n.°9510/2014).
In applicazione dei principi sopra esposti, gli interessi sulle somme dovute dall'appellata all'appellante, devono perciò decorrere dal momento della proposizione della domanda,
avvenuta con ricorso depositato il 23 luglio 2018 e non dal momento della pronunzia dell'ordinanza impugnata come indicato dal Tribunale.
Con il quarto motivo, censura l'erroneità della pronuncia, laddove, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi al tasso di legge di cui all'art.1284, comma I, c.c. atteso che l'appellante, in quanto esercente una libera professione, ha chiesto la corresponsione degli interessi al tasso di cui al D. Lgs. n.° 231/2002 da ogni singola scadenza la saldo e/o, comunque, gli interessi al tasso di cui all'art.1284, comma IV, c.c..
Secondo tale ultima disposizione, “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal
momento in cui è proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari
a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali” (cfr.: D. Lgs. n.° 231/2002).
Il motivo è fondato perché aveva pieno diritto agli interessi di cui al D.L.vo n.° Pt_1
231/2002.
----
In conclusione ed in accoglimento dell'appello questa Corte deve condannare
[...] in concordato preventivo al pagamento in favore TR
di di complessivi € 13.927,85, oltre agli interessi ex D.L.vo n.° Parte_3
231/2002 dal 23.7.2018, al saldo effettivo.
In considerazione della totale soccombenza dell'appellata, va ordinata la condanna di in concordato preventivo alla rifusione TR
in favore di delle spese del primo grado che si liquidano in Parte_3
complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 770,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, nonché, delle spese del presente grado,
che si liquidano in complessivi € 3.966,00 (di cui €1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo sub R.G. n.° Parte_3
7078/2018 pubblicata il 9.2.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
- in accoglimento dell'appello condanna TR
in concordato preventivo al pagamento in favore di di complessivi € Parte_3
13.927,85, oltre agli interessi ex D.L.vo n.° 231/2002 dal 23.7.2018 al saldo effettivo;
- condanna in concordato preventivo al TR
pagamento in favore di delle spese del primo grado e del presente Parte_3
grado, liquidate come in parte motiva. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 148/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19.2.2025 e promossa d a
(cod. fiscale: ), residente in Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
Ranica, Passaggio IV novembre n.14, rappresentato e difeso nel presente giudizio, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Maria Bonomi (cod. fisc.: C.F._2
; fax: 035 /41.31.731; PEC: , e presso la
[...] Email_1
stessa elettivamente domiciliato in Bergamo, Via Ghislanzoni n.41.
APPELLANTE
c o n t r o
in concordato TR preventivo (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Morena, in Bergamo, Viale Vittorio
Emanuele II n.41,
APPELLATA-CONTUMACE
In punto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Bergamo, sezione terza civile sub R.G. n.° 7078/2018, pubblicata il 9.2.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di
Bergamo resa nel giudizio ex art.702 bis c.p.c. n.7078/2018 R.G., depositata in
Cancelleria il 23 gennaio 2023, comunicata il 25 gennaio 2023,
in via principale: accertare e dichiarare che il rag. è creditore nei Parte_3
confronti di in concordato preventivo, TR
dell'importo di Euro 9.770,59, e non già dell'importo di Euro 8.778,27, quale saldo dei
corrispettivi mensili non pagati riconosciuti come dovuti nell'ordinanza impugnata;
accertare e dichiarare che il rag. è creditore nei confronti di Pt_1 [...]
in concordato preventivo anche dell'ulteriore importo di TR
Euro 4.157,26, quale corrispettivo per le prestazioni professionali dallo stesso svolte su
incarico di in concordato preventivo e, TR
per l'effetto, condannare in concordato TR
preventivo a corrispondere al rag. il suddetto ulteriore importo;
Parte_3
condannare in concordato preventivo a TR
corrispondere al rag. su ogni somma ad esso riconosciuta, gli Parte_3 interessi al tasso di cui all'art.1284, comma IV, c.c., dalla domanda al saldo.
Spese integralmente rifuse, anche per la parte compensata del giudizio di primo grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato in Cancelleria il 23 luglio 2018, Parte_1
ha chiesto che il Tribunale di Bergamo accerti il credito dello stesso, nei Pt_3
confronti di dell'importo complessivo di TR
€ 13.927,85, oltre interessi al taso di cui al D. Lgs. n.° 231/2002 da ogni singola scadenza al saldo, quale corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dal ricorrente su incarico della resistente.
A sostegno della domanda esponeva di aver svolto, a partire dall'ottobre del Pt_1
2010 per incarico e a favore di attività TR
di consulenza amministrativa e contabile relativa alla verifica della contabilità elaborata dalla responsabile amministrativa di e TR
nella correzione di eventuali errori (controllo delle fatture attive e passive registrate ai fini IVA, delle registrazioni di prima nota, dei mastrini e riconciliazione dei saldi contabili), per un corrispettivo mensile concordato di € 600,00, comprensivo del contributo del 4% di Cassa di previdenza, oltre IVA.
Oltre a tale attività, esponeva di avere svolto per incarico di Pt_1 [...]
altre attività quali, a titolo esemplificativo, la TR
predisposizione delle certificazioni annuali relative ai compensi corrisposti a terzi
(C.U.), delle dichiarazioni IVA trimestrali per la gestione del credito da compensare,
della documentazione relativa alle dichiarazioni periodiche intrastat o di altre dichiarazioni quali, ad esempio, lo spesometro e la predisposizione della documentazione relativa ai bilanci di esercizio, attività per le quali il corrispettivo veniva di volta in volta determinato, in aggiunta a quello concordato per l'attività
di consulenza.
In ordine all'assistenza nella predisposizione dei bilanci di esercizio, procedeva Pt_1
alla preparazione della documentazione e di quanto fosse necessario al commercialista incaricato dalla della redazione del bilancio e delle conseguenti dichiarazioni fiscali.
inoltre, assisteva la società resistente nell'ambito di trattative relative a Pt_1
operazioni finanziarie/bancarie o con i fornitori, rinegoziando i debiti contratti dalla società ed i relativi piani di rientro e operazioni commerciali, al fine di valutarne la fattibilità e la convenienza economica.
Per queste ultime attività le parti hanno concordato, di volta in volta, in ragione delle diverse e particolari attività, un corrispettivo a volte determinato in forza di un tariffario su base oraria ed a volte in via forfettaria.
Il ricorrente esponeva che il rapporto professionale tra lo stesso e la resistente si era concluso nel luglio del 2017 e che la società resistente non aveva provveduto a saldare il compenso concordato per le prestazioni professionali.
Il credito per prestazioni professionali eseguite da a favore di Pt_1 [...]
ammontava a complessivi € 13.927,85 di cui € 11.679,38 TR
quale importo netto a saldo delle fatture n.°340 del 1 aprile 2016 per € 212,16, n.° 348
del 5 luglio 2016 per € 612,00, n.° 349 del 5 luglio 2016 per € 6.346,12 e n.° 397 del 10
maggio 2018 ed € 2.248,47 quale ritenuta d'acconto applicata sulle fatture insolute, da versarsi all'erario a cura di nella qualità TR
di sostituto d'imposta. Con comparsa in data 19 gennaio 2019 si costituiva TR
chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso proposto da
[...] Pt_3
ed, in via subordinata, la compensazione delle somme dovute al ricorrente,
[...]
con le somme asseritamente dovute da alla resistente, che la stessa ha Pt_1
quantificato in € 6.441,60.
La resistente ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale tra e a partire dal Pt_1 TR
2010 sino al luglio 2017 per i corrispettivi esposti in ricorso ed ha specificamente contestato le sole prestazioni relative al mese di luglio 2017, per l'importo di € 576,92,
nonché, che avesse provveduto alla “predisposizione del bilancio 2017” Pt_1
(prestazione per la quale aveva esposto la somma di € 1.000,00) in quanto il Pt_1
bilancio sarebbe materialmente stato redatto solo nel 2018.
Secondo la resistente, il ricorrente non avrebbe “riconsegnato”, né il libro inventari, né
il libro cespiti della società, circostanza che avrebbe costretto la resistente ad affidare l'incarico ad altro professionista per la ricostruzione dei libri suddetti, per un corrispettivo di € 3.500,00 e pertanto, la società resistente avrebbe sospeso ogni pagamento ai sensi dell'art.1460 c.c..
Nella memoria difensiva depositata il 29 marzo 2019, chiedeva invano Parte_3
la pronunzia di ordinanza ex art.186 bis c.p.c. esecutiva nei confronti di
[...]
per l'importo non contestato di € 7.486,25, oltre agli TR
interessi al tasso di cui al D. Lgs. n.° 231/2002 da ogni singola scadenza al saldo.
Istruita la causa a mezzo prove testimoniali ed interpelli con ordinanza depositata in cancelleria il 23 gennaio 2023, il Tribunale ha accolto, parzialmente, le domande formulate dal ricorrente, condannando a corrispondergli TR
l'importo di Euro 8.778,27, oltre interessi al tasso legale ex art.1284, comma I, c.p.c.,
dalla pubblicazione dell'ordinanza al saldo;
il Tribunale ha respinto l'eccezione di inadempimento e la relativa domanda formulata dalla resistente ed ha compensato per
1/3 le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Nell'ordinanza in oggetto, il Tribunale, ha affermato che la resistente nella comparsa di costituzione, avrebbe dedotto che il rapporto contrattuale con il ricorrente, iniziato nel
2010 e terminato nel 2017, avrebbe avuto ad oggetto tutta l'attività a favore della persona giuridica ritenendo che la resistente avesse così “contestato che talune CP_1
delle attività rese dal rag. esulassero dall'incarico conferito e che dovessero Pt_1
essere corrisposte con il pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello pattuito
di Euro 600,00”.
Il Tribunale ha ritenuto che per la domanda tesa ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni ulteriori rese da a favore della Parte_3
resistente, il ricorrente non avesse fornito adeguata prova in ordine alla pattuizione di compensi extra, rispetto all'importo mensile di € 600,00.
Il Tribunale ha anche accolto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento degli importi dovuti a titolo di ritenuta d'acconto sull'importo che il Tribunale ha riconosciuto essere dovuto a per la somma di € 1.607,99, mentre ha respinto Pt_1
l'eccezione di inadempimento formulata dalla resistente avente ad oggetto la tenuta del libro cespiti e del libro inventario.
Proponeva appello avverso detta decisione mentre restava contumace Parte_3
in concordato preventivo. TR La causa era rimessa in decisione all'udienza del 19.2.2025 di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura la sentenza un'omissione e un errore di calcolo da parte del Tribunale nella quantificazione del credito che lo stesso ha riconosciuto all'appellante.
Il Tribunale ha riconosciuto essere dovuti a tutti gli importi dallo stesso esposti Pt_1
quale corrispettivo mensile di € 612,00 (€ 576,92 oltre cassa e IVA, dedotta la ritenuta d'acconto).
Tuttavia, nell'elencazione delle fatture rimaste inevase, che ha costituito la base del calcolo, il Tribunale ha dimenticato la fattura n.° 349/2016 del 5 luglio 2016, relativa alle prestazioni del mese di giugno 2016, per l'importo di € 612,00.
Inoltre, il Tribunale, con riguardo alla fattura n.° 397/2018 del 10 maggio 2018 ha riconosciuto a il corrispettivo relativo ad 11 mesi calcolando il solo onorario di Pt_1
€ 576,92 e non l'importo di € 612,00 come riconosciuto anche in relazione alle fatture pregresse.
Il corrispettivo totale relativo alle mensilità esposte nella fattura suddetta e riconosciute dal Tribunale a ammonta, quindi, a € 6.732,00 e non già a € 6.346,12. Pt_1
Pertanto, l'importo totale riconosciuto dal Tribunale all'appellante ammonta a complessivi € 8.168,16 e non già a € 7.170,28.
Anche gli importi riconosciuti a titolo di ritenuta risultano errati ed ammontano ad €
1.602,43 e non già a € 1.607,99 di cui: a) € 42,43 relativi all'importo di € 212,16 di cui alla fattura n.° 340/2016; b) € 120,00 relativi all'importo di € 612,00 di cui alla fattura n.° 348/2016; c) € 120,00 relativi all'importo di € 612,00 di cui alla fattura n.° 349/2016;
d) € 1.320,00, relativi all'importo di € 6.632,00 di cui alla fattura n.° 397/2018.
L'importo complessivo riconosciuto dal Tribunale a ammonta, pertanto, a Pt_1
complessivi € 9.770,59 e non già € 8.778,27.
Ad avviso della Corte, il motivo è fondato, trattandosi di un mero errore di calcolo da parte del Tribunale.
Con il secondo motivo, contesta la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha ha respinto la domanda tesa ad ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni ulteriori rispetto a quelle per le quali era stato concordato un corrispettivo mensile di €
600,00 rese da a favore di e Pt_1 TR
consistenti, nel saldo dell'attività svolta per la gestione di certificazioni di esercizio per l'anno 2016, per l'elaborazione di tre trimestralità del credito IVA relativamente al 2016
e due trimestralità di credito IVA relativamente all'anno 2017, per la predisposizione della redazione del bilancio di esercizio dell'anno 2016, per la predisposizione del bilancio di periodo 2017 e per spese di viaggio, di cui alla fattura 397/2018 del 10
maggio 2018.
Il tutto, per un importo complessivo pari a € 4.157,26.
Tale statuizione, secondo l'appellante, risulta erronea in quanto le espressioni utilizzate dall'appellata nella memoria di costituzione, le quali, non fanno alcun riferimento all'importo mensile pattuito, con tutta evidenza, non limitano l'accordo intervenuto tra le parti alla sola attività per la quale era stato pattuito un corrispettivo di € 600,00
mensili; anzi, tali espressioni estendono l'incarico conferito da TR
, a anche ad altre attività estranee a quelle per le quali era
[...] Pt_1 stato concordato il suddetto corrispettivo e non possono, in alcun modo, essere considerate come contestazione relativa alla circostanza che le parti avessero pattuito che alcune attività fossero estranee al compenso mensile pattuito.
A conferma dell'erroneità dell'interpretazione fornita dal Tribunale a tali espressioni,
l'appellante rileva che, in sede di interrogatorio formale reso nell'udienza del 27 maggio
2021, la legale rappresentante dell'appellata, , in risposta ai capitoli 1) Controparte_2
e 2) ha confermato che il corrispettivo di € 600,00 mensili era stato pattuito per la sola attività di consulenza amministrativa e contabile consistente nella verifica della contabilità dalla stessa elaborata e di correzione di eventuali errori (controllo delle fatture attive e passive registrate ai fini IVA, delle registrazioni di prima nota, dei mastrini e riconciliazione dei saldi contabili, etc.).
Il motivo è fondato, alla luce della descrizione analitica della fattura n.° 397/2018 e soprattutto, dalle ammissioni rese dalla legale rappresentante , inoltre, Controparte_2
in risposta ai capitoli 3), 4), 5), 9), 10) e 11), la quale, ha riconosciuto che a partire dall'ottobre 2010 e sino al luglio 2017, aveva svolto, su incarico di Pt_1 [...]
attività ulteriori rispetto a quelle sopra indicate TR
e, specificamente, di predisposizione delle certificazioni annuali relative ai compensi corrisposti a terzi (C.U.), delle dichiarazioni IVA trimestrali per la gestione del credito da compensare della documentazione relativa alle dichiarazioni intrastat, di altre dichiarazioni quali lo spesometro e che l'assistenza nella predisposizione dei bilanci di esercizio da parte di consisteva nella predisposizione della documentazione e di Pt_1
quanto fosse necessario al commercialista incaricato della redazione del bilancio e delle conseguenti dichiarazioni fiscali, nonché, di attività di supporto alle operazioni finanziarie/bancarie, con i fornitori, rinegoziando i debiti contratti dalla società ed i relativi piani di rientro, operazioni commerciali, al fine di valutarne la fattibilità e la convenienza economica.
In sostanza, l'appellante ha confermato l'esecuzione da parte di delle attività Pt_1
indicate nelle fatture azionate (ed, in particolare nella fattura n.° 397/2918) diverse ed ulteriori rispetto a quelle per le quali le parti avevano previsto il corrispettivo mensile di
€ 600,00.
In buona sostanza, deve essere riconosciuta all'appellante anche il credito relativo alle suddette prestazioni, per un importo complessivo di € 4.157,26 che si aggiungono all'importo di € 9.770,59 di cui al primo motivo per complessivi € 13,927,85 come,
originariamente, richiesti.
Con il terzo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale Il Tribunale, a fronte della domanda di applicazione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n.°
231/2002 da ogni singola scadenza al saldo, ha applicato ai crediti riconosciuti a Pt_1
gli interessi al tasso di legge di cui all'art.1284, comma I, c.c. a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza, al saldo.
Il Tribunale non ha, in alcun modo, motivato la sua decisione relativa agli interessi, né
in ordine al tasso applicato, né in ordine al dies a quo del decorso degli stessi.
Il motivo è fondato in quanto, come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, nel caso di domanda avente ad oggetto compensi per prestazioni professionali, gli interessi competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale, ovvero, dalla richiesta stragiudiziale di adempimento e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione, sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore, rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. Cass. n.°8611/2022).
Una volta avvenuta la messa in mora, le contestazioni del debitore sull'an o sul quantum,
non modificano la decorrenza degli interessi moratori, i quali “decorrono, sulla somma che sia stata accertata come dovuta, dal giorno in cui sia avvenuta la costituzione in mora del debitore” (cfr. Cass. n.°9510/2014).
In applicazione dei principi sopra esposti, gli interessi sulle somme dovute dall'appellata all'appellante, devono perciò decorrere dal momento della proposizione della domanda,
avvenuta con ricorso depositato il 23 luglio 2018 e non dal momento della pronunzia dell'ordinanza impugnata come indicato dal Tribunale.
Con il quarto motivo, censura l'erroneità della pronuncia, laddove, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi al tasso di legge di cui all'art.1284, comma I, c.c. atteso che l'appellante, in quanto esercente una libera professione, ha chiesto la corresponsione degli interessi al tasso di cui al D. Lgs. n.° 231/2002 da ogni singola scadenza la saldo e/o, comunque, gli interessi al tasso di cui all'art.1284, comma IV, c.c..
Secondo tale ultima disposizione, “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal
momento in cui è proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari
a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali” (cfr.: D. Lgs. n.° 231/2002).
Il motivo è fondato perché aveva pieno diritto agli interessi di cui al D.L.vo n.° Pt_1
231/2002.
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In conclusione ed in accoglimento dell'appello questa Corte deve condannare
[...] in concordato preventivo al pagamento in favore TR
di di complessivi € 13.927,85, oltre agli interessi ex D.L.vo n.° Parte_3
231/2002 dal 23.7.2018, al saldo effettivo.
In considerazione della totale soccombenza dell'appellata, va ordinata la condanna di in concordato preventivo alla rifusione TR
in favore di delle spese del primo grado che si liquidano in Parte_3
complessivi € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 770,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, nonché, delle spese del presente grado,
che si liquidano in complessivi € 3.966,00 (di cui €1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo sub R.G. n.° Parte_3
7078/2018 pubblicata il 9.2.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
- in accoglimento dell'appello condanna TR
in concordato preventivo al pagamento in favore di di complessivi € Parte_3
13.927,85, oltre agli interessi ex D.L.vo n.° 231/2002 dal 23.7.2018 al saldo effettivo;
- condanna in concordato preventivo al TR
pagamento in favore di delle spese del primo grado e del presente Parte_3
grado, liquidate come in parte motiva. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao