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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 16.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2355/2024 RG
TRA
, in persona del l.r.p.t, rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.to Francesco Scarpato, come in atti OPPONENTE E
rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Apuzzo e Controparte_1 dall'avv. Anna Chiara Malafronte, come in atti. OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.04.2024, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 71/2024 del 11.03.2024 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata ad istanza dell'attuale opposto, con il quale veniva ingiunto nei confronti della odierna opponente il pagamento, in favore dell'odierno opposto, della somma complessiva di euro 4.741,95 (richiesta già al netto), oltre accessori ed al pagamento delle competenze legali. Il ricorso per decreto ingiuntivo, promosso dal sig. aveva Controparte_1 ad oggetto il mancato pagamento, in suo favore, del trattamento di fine rapporto maturato per il rapporto intercorso con la società opponente. dal 16.03.2020 al 22.11.2022 nella misura Parte_1 indicata nel foglio paga di novembre 2022 e nel modello CUD 2023 A sostegno della propria opposizione il datore di lavoro ha eccepito il pagamento degli importi liquidati nella busta paga di novembre 2022. In particolare, ha rilevato che la società aveva versato, Parte_1 in favore del Sig. , l'importo di euro 38.300,00 a fronte di Controparte_1 spettanze retributive e tfr di cui alle buste paghe ( compreso il cedolino di novembre 2022) pari ad euro 36.095,33, con la conseguenza che la società aveva diritto ad ottenere la restituzione, da parte del Parte_1
Sig. , dell'importo di euro 2.204,67, in quanto versato in Controparte_1 eccedenza e quindi privo di ragione causale. Pertanto, la società opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al pagamento dell'importo di euro 2.204,67. Costituitosi in giudizio, il lavoratore ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto. Ha ancora chiesto rigettarsi la spiegata domanda riconvenzionale e condannare parte opponente al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c, oltre al pagamento delle spese di lite. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
L'opposizione è infondata e va rigettata. Il lavoratore ha fornito prova della esistenza del rapporto e del credito reclamato a titolo di TFR, nella misura esposta nell'ultimo foglio paga e nella certificazione unica rilasciata dalla azienda. Tale documentazione costituisce prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di tfr spettante al lavoratore che pertanto risulta certo, liquido ed esigibile. I bonifici effettuati dalla società sono in parte riferiti ad un periodo di gran lunga anteriore rispetto alla decorrenza del rapporto di lavoro dedotto in atti (n° 7 bonifici); in altra parte, successivi alla scadenza. Nessuno dei bonifici reca come causale il pagamento del TFR dovuto e per cui è causa e pertanto nessuna prova ha offerta la società circa l'avvenuto pagamento del TFR al lavoratore, come era suo preciso onere, tenuto conto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge solo al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro. In definitiva, l'opposizione va rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo confermato. Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale, non essendoci adeguata prova dell'effettiva eccedenza delle somme versate al lavoratore, in assenza di una specifica imputazione dei pagamenti effettuati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non si ravvisano i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c. come richiesto (peraltro genericamente), dall'odierno opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: Rigetta l'opposizione, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente al pagamento delle liquidate spese di lite liquidate in euro 1400,00, oltre spese generali, IVA, CPA con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso in Torre annunziata, il 16.10.25
Il Giudice del lavoro Dr. Rosa Molè
Il Giudice, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 16.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2355/2024 RG
TRA
, in persona del l.r.p.t, rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.to Francesco Scarpato, come in atti OPPONENTE E
rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Apuzzo e Controparte_1 dall'avv. Anna Chiara Malafronte, come in atti. OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.04.2024, la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 71/2024 del 11.03.2024 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata ad istanza dell'attuale opposto, con il quale veniva ingiunto nei confronti della odierna opponente il pagamento, in favore dell'odierno opposto, della somma complessiva di euro 4.741,95 (richiesta già al netto), oltre accessori ed al pagamento delle competenze legali. Il ricorso per decreto ingiuntivo, promosso dal sig. aveva Controparte_1 ad oggetto il mancato pagamento, in suo favore, del trattamento di fine rapporto maturato per il rapporto intercorso con la società opponente. dal 16.03.2020 al 22.11.2022 nella misura Parte_1 indicata nel foglio paga di novembre 2022 e nel modello CUD 2023 A sostegno della propria opposizione il datore di lavoro ha eccepito il pagamento degli importi liquidati nella busta paga di novembre 2022. In particolare, ha rilevato che la società aveva versato, Parte_1 in favore del Sig. , l'importo di euro 38.300,00 a fronte di Controparte_1 spettanze retributive e tfr di cui alle buste paghe ( compreso il cedolino di novembre 2022) pari ad euro 36.095,33, con la conseguenza che la società aveva diritto ad ottenere la restituzione, da parte del Parte_1
Sig. , dell'importo di euro 2.204,67, in quanto versato in Controparte_1 eccedenza e quindi privo di ragione causale. Pertanto, la società opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposto al pagamento dell'importo di euro 2.204,67. Costituitosi in giudizio, il lavoratore ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto. Ha ancora chiesto rigettarsi la spiegata domanda riconvenzionale e condannare parte opponente al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c, oltre al pagamento delle spese di lite. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
L'opposizione è infondata e va rigettata. Il lavoratore ha fornito prova della esistenza del rapporto e del credito reclamato a titolo di TFR, nella misura esposta nell'ultimo foglio paga e nella certificazione unica rilasciata dalla azienda. Tale documentazione costituisce prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di tfr spettante al lavoratore che pertanto risulta certo, liquido ed esigibile. I bonifici effettuati dalla società sono in parte riferiti ad un periodo di gran lunga anteriore rispetto alla decorrenza del rapporto di lavoro dedotto in atti (n° 7 bonifici); in altra parte, successivi alla scadenza. Nessuno dei bonifici reca come causale il pagamento del TFR dovuto e per cui è causa e pertanto nessuna prova ha offerta la società circa l'avvenuto pagamento del TFR al lavoratore, come era suo preciso onere, tenuto conto che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge solo al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro. In definitiva, l'opposizione va rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo confermato. Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale, non essendoci adeguata prova dell'effettiva eccedenza delle somme versate al lavoratore, in assenza di una specifica imputazione dei pagamenti effettuati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non si ravvisano i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c. come richiesto (peraltro genericamente), dall'odierno opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: Rigetta l'opposizione, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente al pagamento delle liquidate spese di lite liquidate in euro 1400,00, oltre spese generali, IVA, CPA con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso in Torre annunziata, il 16.10.25
Il Giudice del lavoro Dr. Rosa Molè