Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 621
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Responsabilità del rappresentante fiscale

    La Corte ritiene che il rappresentante fiscale sia tenuto a rispondere in solido con la società rappresentata per la generalità degli obblighi tributari connessi a tutte le operazioni imponibili, non solo l'IVA. La responsabilità è confermata anche dal fatto che l'appellante stesso invoca l'alternatività tra imposta di registro e IVA.

  • Rigettato
    Cessazione della rappresentanza fiscale

    La Corte ritiene che la responsabilità del rappresentante fiscale sussista per i fatti e i diritti di credito relativi al periodo in cui il rapporto rappresentativo era in essere, indipendentemente dalla successiva cessazione dell'incarico.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica

    La Corte afferma che, in virtù della sussistenza della rappresentanza fiscale per tutte le operazioni effettuate quando il signor Ricorrente_1 era in carica, la notifica dell'avviso di liquidazione è stata correttamente effettuata nei suoi confronti.

  • Accolto
    Alternatività IVA/Imposta di Registro

    La Corte accoglie parzialmente il motivo, ritenendo che le somme riconosciute come 'canoni di locazione' nell'ordinanza straniera abbiano natura di corrispettivo per prestazioni di servizi e, pertanto, debbano essere distinte dagli interessi di mora ai fini impositivi. Si applica il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

  • Rigettato
    Natura sussidiaria dell'obbligazione di garanzia

    La Corte ritiene infondata questa doglianza, poiché l'ordinanza straniera attribuisce natura risarcitoria alle somme riconosciute a carico del 'Secondo Convenuto' (Società_4 S.r.l.), distinguendole nettamente dai canoni di locazione dovuti dal 'Primo Convenuto' (Società_3 S.r.l.). Inoltre, la fissazione di un medesimo termine di adempimento per entrambi i convenuti nega la configurazione di sussidiarietà.

  • Rigettato
    Natura della sentenza della Corte di Appello

    La Corte ritiene inaccettabile questa pretesa, poiché nella fattispecie sono oggetto di imposizione sia l'ordinanza estera (che fa sorgere il diritto di credito) sia la sentenza della Corte di Appello (che ne controlla l'esecutività). La tassazione proporzionale tiene conto dell'importo del riconoscimento effettuato in sede giurisdizionale.

  • Rigettato
    Solidarietà passiva

    La Corte ritiene la censura infondata, poiché, in forza della solidarietà passiva, l'Agenzia delle Entrate può rivolgersi indifferentemente a qualsivoglia coobbligato per l'intero debito, senza vincoli di ordine o escussione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 621
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 621
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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