CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026Sentenza n. 621/2026
Depositata il 02/02/2026Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO IN, TO
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2901/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Società_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13848/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023002OR0000000130001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, per sé e per Ricorrente_2 (LSocietà_2 (in seguito, anche: la Società), ha proposto appello avverso la sentenza 15 novembre 2023, n. 13848/2023, emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 12, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avente ad oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'ordinanza della
Corte di Appello di Roma n. 13/2023, con la quale era stata attribuita efficacia esecutiva all'ordinanza consensuale del 12 novembre 2021, resa dalla High Court of Justice Business and Società_2 (QBD).
Con il suddetto provvedimento la Società_3 S.r.l. e, nei limiti della garanzia prestata, la Società_4 S.r.l. erano state condannate al pagamento, in favore di quattro società straniere, fra cui la Società appellante, di quanto dovuto in relazione a contratti di leasing di un velivolo.
La suddetta ordinanza consensuale seguiva ad un riconoscimento, da parte della società italiana, delle somme richieste, sicché, per far valere nel nostro Paese la pretesa, le società irlandesi chiedevano ed ottenevano dalla Corte di Appello di Roma il necessario riconoscimento degli effetti dell'ordinanza per portarla ad esecuzione.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, sottoponeva l'ordinanza della Corte di Appello ad imposta proporzionale di registro sull'intera somma, compresa quella riguardante la garanzia concessa, per un importo complessivo di 147.528 euro.
Il contribuente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate nella misura di
5.000,00 euro.
Nell'appello si deduce:
A) l'insussistenza di una responsabilità, per il pagamento dell'imposta, in capo al signor Ricorrente_1, per due distinte ragioni:
1) in quanto questi avrebbe ricoperto la qualifica di rappresentante della Ricorrente_2 (LABUAN) LSocietà_2 ai soli fini IVA, sicché la sua responsabilità non si estenderebbe agli obblighi connessi al pagamento di imposte diverse dall'IVA. Ciò si evincerebbe dal mandato conferitogli in linea con quanto previsto dall'art. 17, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La giurisprudenza, inoltre, avrebbe ulteriormente ristretto il campo della suddetta responsabilità del rappresentante fiscale ai fini dell'IVA al solo ambito del mandato ricevuto, al fine di individuare una condotta a lui imputabile con riguardo alle operazioni contestategli;
2) perché la Ricorrente_2 (Società_2 avrebbe cessato la propria attività IVA sin dal 31 dicembre 2018, con conseguente cessazione anche della rappresentanza da parte del signor Ricorrente_1. Di converso, il presupposto dell'imposta sarebbe maturato nel 2023, con la registrazione del provvedimento della Corte di appello, a seguito di ricorso presentato nel 2022;
B) l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della pretesa fatta valere nei confronti della Società:
1) per l'inesistenza della notifica dell'avviso di liquidazione, eseguita nei confronti di un soggetto e in un luogo senza alcun collegamento con la Ricorrente_2 (LABUAN) LIMITED, in ragione dell'avvenuta cessazione del rapporto di mandato in capo all'attuale appellante [oltre che per la medesima ragione esposta alla precedente lett. A), punto 1)], sicché la notifica effettuata non assumerebbe alcun effetto nei confronti della società irlandese;
2) la mancata esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte a titolo di canone di locazione finanziaria, costituenti, quindi, il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.
7-ter, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/72, e non dell'imposta di registro in misura proporzionale, con conseguente esclusione dalla base imponibile di quest'ultima ai sensi dell'art. 40 d.P.R.
26 aprile 1986 n. 131. Inoltre, in applicazione della nota II all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.
R. citato, il principio dell'alternatività troverebbe applicazione anche agli effetti della registrazione degli atti giudiziari.
Il primo Giudice avrebbe escluso l'operatività del principio anzidetto, considerando e classificando le somme riconosciute in sede giurisdizionale come risarcimento del danno.
La natura di corrispettivi dovuti per l'utilizzo dei velivoli da parte di Società_3 S.r.l. sarebbe stata espressamente stabilita dal Giudice irlandese nella decisione per la quale era stata rivolta richiesta alla Corte di Appello di
Roma.
La conclusione non muterebbe se si attribuisse alle somme in questione natura indennitaria, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella decisione 3.7.2019 in causa C-242/18, in quanto esse corrisponderebbero comunque alla controprestazione che l'operatore avrebbe percepito per il servizio reso.
Pertanto, a tutto concedere, le uniche somme sottoponibili ad imposta di registro sarebbero quelle da percepire a titolo di interessi di mora;
3) la non condivisibilità della sentenza nella parte in cui non ha escluso dalla base imponibile dell'imposta di registro l'importo corrispondente all'obbligazione di garanzia per 938.711,00 euro, trattandosi di due condanne fra di loro alternative;
4) l'illegittimità della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente applicato il regime di tassazione previsto per le sentenze di condanna ex art, 8, lett. b), della Tariffa, atteso che l'imposta di registro in misura proporzionale riguarderebbe le sole sentenze di condanna, mentre, nella specie, oggetto di registrazione era esclusivamente la sentenza della Corte di Appello di Roma, che si era limitata ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero potesse esplicare effetti nell'ordinamento interno, ex art. 67 L.
31 maggio 1995 n. 218.
Pertanto, la sentenza in parola avrebbe dovuto essere assimilata ad una di “omologazione”, per la quale si prevede la registrazione con l'imposta in misura fissa [lett. g)], o ad una “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” [lett. c], tassabile all'1%.
6) l'illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha accertato se l'avviso di liquidazione fosse stato notificato a tutti i coobbligati, vale a dire tutti quelli che avevano partecipato al procedimento civile presso la Corte di Appello di Roma.
La decisione appellata ha raggiunto la conclusione circa l'inesistenza del vizio facendo leva sulla solidarietà passiva, che consentirebbe al creditore di rivolgersi indifferentemente ad uno dei più debitori, non considerando minimamente, però, l'incidenza negativa che tale soluzione avrebbe sull'azione di rivalsa del soggetto che abbia adempiuto per l'intero.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale sostiene l'infondatezza dell'appello, osservando, quanto alla responsabilità accertata in capo al signor Ricorrente_1, che, per affermarla, la giurisprudenza ritiene sufficiente la nomina di un rappresentante ex art. 53 d.P.R. n. 633/72. Inoltre, viene stabilità l'irrilevanza dell'eventuale, successivo venir meno della qualità di rappresentante fiscale, essendo piuttosto necessario che la responsabilità sia riconducibile a fatti relativi al periodo in cui il rapporto di rappresentanza era operativo.
In ordine agli ulteriori motivi di appello, l'Ufficio evidenzia che la sentenza italiana non modificherebbe la natura di condanna al risarcimento del danno recata dall'ordinanza consensuale.
Ribadisce, infine, che, in forza della solidarietà passiva, correttamente si sarebbe rivolto ad uno dei condebitori, scelto con la massima libertà, sicché non vi sarebbe necessità alcuna di provare l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione ad altri coobbligati.
Ad esito dell'udienza del 1° luglio 2025, la Corte ha disposto la preliminare acquisizione, a carico dell'appellante, della copia della traduzione autenticata del provvedimento emesso dalla Corte dalla High
Court of Justice - Business and Società_2 (QBD), oggetto dell'ordinanza della Corte di Appello di Roma.
L'adempimento istruttorio risulta ottemperato.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1) Con il primo motivo il signor Ricorrente_1 denuncia l'insussistenza della sua responsabilità a rispondere del tributo richiesto nella specie dall'Agenzia delle Entrate, atteso che egli avrebbe ricoperto la qualifica di rappresentante della Ricorrente_2 (LSocietà_2D ai soli fini IVA. Tanto si evincerebbe dal mandato conferitogli in linea con quanto previsto dall'art. 17, comma 2, d.P.R. 633/72 cit.
Di conseguenza, sarebbe del tutto estraneo alle vicende riguardanti l'accertamento e il conseguente obbligo adempitivo per qualsivoglia imposta diversa dall'IVA. Invoca a supporto giurisprudenza favorevole alla sua tesi.
La sentenza di primo grado cita a sua volta una decisione della Suprema Corte (5 settembre 2014 n. 18759) che, con riguardo proprio al rappresentante in Italia di una società ai fini IVA, precisa, testualmente, che nel caso, come quello di specie, di società avente sede legale all'estero ed identificata in Italia ai fini IVA, il suddetto rappresentante fiscale è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, rispondendo in solido con la società rappresentata relativamente a tali obblighi, compresi “ovviamente” gli obblighi d'imposta. Tale conclusione risponde sostanzialmente alla logica di concentrare su di un unico (e stesso) soggetto - persona fisica residente in [...]gli obblighi tributari derivanti dall'attività imprenditoriale della società estera
(tant'è che, nel corso dell'udienza di discussione dinanzi a questa Corte, su precisa richiesta del Collegio, il difensore dell'appellante ha escluso l'esistenza di altro rappresentante della Società in Italia, cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto rivolgersi).
Nella specie, peraltro, risulta determinante un'ulteriore considerazione: il signor Ricorrente_1, nell'appello, afferma che la pretesa a non vedersi applicata l'imposta di registro in misura proporzionale poggia proprio sulla circostanza che l'imposta effettivamente dovuta, in base alla natura dei crediti accertati dalla High Court of Justice Business and Società_2 (QBD), sarebbe l'IVA e non quella erroneamente pretesa.
Da quanto esposto si desume che l'appellante non possa considerarsi estraneo alla vicenda fiscale de qua, essendo tenuto, ratione muneris, a vedere applicato alla società il corretto regime fiscale in rapporto “agli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili” (per usare la stessa terminologia della sentenza della Corte di cassazione innanzi citata), obblighi che comportano un indubbio rilievo della tassazione prevista e regolata dal d.P.R. n. 633/72 cit.: dimostrazione ne è proprio l'argomentazione su cui fa leva l'appellante, atteso che l'invocata applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa si basa proprio sull'alternatività registro/IVA, da valutare in base alla natura dei crediti oggetto di tassazione.
2) Parimenti non condivisibile è la seconda doglianza.
Assume il signor Ricorrente_1 che la Ricorrente_2 (LABUAN) LIMITED avrebbe cessato la propria attività IVA sin dal 31 dicembre 2018, con conseguente cessazione anche della sua funzione di rappresentante della Società.
Va pienamente condivisa la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice.
La pretesa azionata dall'Agenzia delle Entrate si riferisce a fatti e a diritti di credito relativi al periodo in cui il rapporto rappresentativo era pacificamente in essere: é questo, quindi, il dato temporale di cui tenere conto ai fini della configurazione della responsabilità negata nella specie, in base alla stessa logica che ha portato al rigetto del primo motivo di appello, vale a dire che il rappresentante fiscale, anche dopo la cessazione dell'incarico rivestito, risponde di tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni della società effettuate quando il medesimo era in carica, non assumendo rilievo la circostanza che l'accertamento giudiziale delle somme da riscuotere (ma logicamente già maturate) sia intervenuto quando il rapporto di rappresentanza era cessato, con evidente decorrenza ex nunc e, quindi, non involgendo le operazioni passate.
3) Quanto testé esposto rende agevole anche la confutazione della prima doglianza riferita all'inammissibilità
o, comunque, all'infondatezza della pretesa fatta valere nei confronti della Società.
Si assume, in particolare, l'inesistenza della notifica dell'avviso di liquidazione, in quanto eseguita nei confronti di un soggetto e in un luogo che non aveva alcun collegamento con la Ricorrente_2 (Società_2 D, in ragione dell'avvenuta cessazione del rapporto di mandato in capo all'attuale appellante.
L'affermata sussistenza della rappresentanza fiscale per tutte le operazioni effettuate quando il signor
Ricorrente_1 era nel pieno delle funzioni comporta, come logica conseguenza, che la notifica dell'avviso di liquidazione impugnato è stata correttamente effettuata nei suoi confronti.
4) L'appellante lamenta altresì la mancata esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte in suo favore a titolo di canoni di locazione finanziaria, costituenti, quindi, il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.
7-ter, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/72 cit.,
e non dell'imposta di registro in misura proporzionale, con conseguente esclusione dalla base imponibile di quest'ultima ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 131/86 cit.
Inoltre, in applicazione della nota II all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. citato, il principio dell'alternatività troverebbe applicazione anche agli effetti della registrazione degli atti giudiziari. Il primo
Giudice ne avrebbe escluso l'operatività, considerando e classificando le somme riconosciute in sede giurisdizionale come risarcimento del danno.
La natura di corrispettivi dovuti per l'utilizzo dei velivoli da parte di Società_3 S.r.l. sarebbe stata espressamente stabilita dal Giudice irlandese nella decisione per la quale era stata rivolta richiesta di esecutività alla Corte di Appello di Roma.
La conclusione non muterebbe se si attribuisse alle somme in questione natura indennitaria, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella decisione 3.7.2019 in causa C-242/18, in quanto esse corrisponderebbero comunque alla controprestazione che l'operatore avrebbe percepito per il servizio reso.
Pertanto, a tutto concedere, le uniche somme sottoponibili ad imposta di registro sarebbero quelle da percepire a titolo di interessi di mora.
Con separata doglianza, ma che va trattata congiuntamente a quella testé illustrata, stante la stretta connessione esistente fra le stesse, la parte appellante afferma che andrebbe escluso dalla base imponibile dell'imposta di registro l'importo corrispondente all'obbligazione di garanzia per 938.711,00 euro, trattandosi di due condanne fra di loro alternative.
Il complessivo motivo di appello, come riassunto in precedenza, è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va ricordato che la Corte ha disposto, con propria ordinanza, l'acquisizione della traduzione giurata dell'ordinanza resa esecutiva dalla Corte di Appello di Roma per verificare la natura - di corrispettivo o risarcitoria - delle somme riconosciute in favore della Società odierna appellante.
L'esame del documento porta a ritenere che le somme riconosciute all'attore del giudizio estero e dovute da Società_3 S.r.l., (testualmente individuata dall'ordinanza come “Primo Convenuto”) e da Società_4 S. r.l. (“Secondo Convenuto”) non possiedano la medesima natura giuridica.
Viene in rilievo, in particolare e in primo luogo, il punto 3 dell'ordinanza, che pone a carico del “Primo
Convenuto”, in relazione a quattro contratti di locazione:
- quanto all'MSN 31461, un importo relativo esclusivamente ad interessi di mora su canoni di locazione arretrati;
- quanto all'MSN 69010, un importo relativo in parte a titolo di canoni di locazione arretrati e in parte a titolo di interessi di mora su canoni di locazione arretrati e sulla manutenzione scaduta;
- quanto all'MSN 69060, un importo relativo in parte a titolo di canoni di locazione arretrati, in parte a titolo di pagamenti arretrati rispetto all'accordo ESP e in parte a titolo di interessi di mora su canoni di locazione arretrati e sulla manutenzione scaduta;
- quanto all'MSN 69013, un importo relativo in parte a titolo di canoni di locazione arretrati, in parte a titolo di pagamenti arretrati rispetto all'accordo ESP e in parte a titolo di interessi di mora su canoni di locazione arretrati e sulla manutenzione scaduta.
La specificazione del “titolo” posto a base del riconoscimento del dovuto agli attori nel giudizio estero testimonia la distinta natura delle somme liquidate e, in particolare, che i “canoni di locazione” accertati costituiscono, come sostiene parte appellante, il corrispettivo dovuto per le prestazioni da quest'ultima erogate. La conclusione si basa, evidentemente, sul tenore letterale del documento consultato, sul quale, invero, né l'Agenzia delle Entrate né la sentenza di primo grado appuntano una specifica attenzione.
Peraltro, quanto testé affermato trova un addentellato ulteriore, e, a parere della Corte, decisivo, nel successivo punto 5, che sancisce il diritto degli Attori a conseguire un indennizzo per tutte le perdite subite a causa della violazione dei contratti di locazione da parte del Primo Convenuto, il tutto in base all'art. 15.1.2
e/o 21.2 dei contratti stessi. Più specificamente, l'art. 21.2 stabilisce le pretese derivanti direttamente dal contratto, nel caso di risoluzione dello stesso per inadempimento, e, in particolare, prevede, come prima voce da riconoscere, i canoni già dovuti dal Locatario [così si esprime la lett. a) dell'art. 21.2].
Ancor più rilevante e decisiva è la previsione del punto 15.1.2, che recita: “separatamente e in aggiunta ai diritti del Locatore di cui all'art. 21.2 il Locatario accetta, subordinatamente all'art. 15.1.3”, [norma, quest'ultima, che prevede i casi di non imputabilità dell'inadempimento da parte dell'obbligato)] “di manlevare o tenerlo indenne da tutte le perdite documentate e sostenute a causa di violazioni del Locatario alle proprie obbligazioni…, fino a 5 milioni di euro”.
Occorre, pertanto, tenere distinte, ai fini impositivi, le somme attribuite a titolo di canone di locazione, dovuti e non corrisposti, da quelle, costituite dagli interessi di mora, pure oggetto di riconoscimento giudiziale.
Va condivisa, conseguentemente, la doglianza riguardante l'illegittima applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ai (soli) canoni di locazione riconosciuti dall'ordinanza, facendo leva sul principio di alternatività della stessa con l'IVA, punto di diritto che né l'Agenzia delle Entrate né la sentenza impugnata pongono in discussione.
Quanto esposto rende agevole la confutazione dell'ulteriore censura riguardante specificamente le somme dovute dal “Secondo Convenuto”, delle quali nell'appello si assume la natura di obbligazione sussidiaria, rilevante solo nel caso di inadempimento del debitore principale.
La lettura dell'ordinanza porta a ritenere infondata tale prospettazione.
Due sono gli elementi che depongono univocamente per la natura risarcitoria delle somme riconosciute (per un totale, per i quattro contratti, di 938.711,77 euro) e, quindi, per la legittimità della pretesa dell'Agenzia delle Entrate:
- in primo luogo, la sedes materiae, atteso che sia il punto 5 dell'ordinanza, che sancisce il diritto all'indennizzo per le perdite subite dall'inadempimento contrattuale, sia il successivo punto 6, che individua le somme da corrispondere al suddetto titolo “secondo i termini delle garanzie”, costituiscono una specifica ed autonoma statuizione, del tutto separata, quindi, da quanto stabilito, in ordine ai canoni di locazione non versati, dal precedente punto 3;
- in secondo luogo – e con valore decisivo – la circostanza che il punto 7 e il punto 9 dell'ordinanza diversificano per oggetto i rispettivi debiti dei due Convenuti, onerando il “Primo Convenuto” del pagamento di quelli indicati al paragrafo 3 e il “Nominativo_1” di quelli di cui al paragrafo 6;
- da ultimo, la fissazione di un medesimo termine di adempimento per ambedue i Convenuti: 10 dicembre
2021, concomitanza che nega in radice la possibilità di configurare le rispettive obbligazioni in termini di sussidiarietà dell'una rispetto all'altra.
5) Infondata è poi la pretesa illegittimità dell'applicazione del regime di tassazione previsto per le sentenze di condanna ex art, 8, lett. b), della Tariffa, formulata sul presupposto che, nella specie, oggetto di registrazione era esclusivamente la sentenza della Corte di Appello di Roma, che si era limitata ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero potesse esplicare effetti nell'ordinamento interno, ex art. 67 L.
218/95. E' evidente, che, nella presente vicenda, oggetto di imposizione sia la decisione che fa sorgere il diritto di credito da azionare, vale a dire l'ordinanza estera, che perciò costituisce il presupposto d'imposta, il cui regime (della proporzionalità) tiene conto proprio dell'importo del riconoscimento effettuato in sede giurisdizionale, mentre, per converso, la funzione e, quindi, l'effetto della sentenza della Corte di Appello sono limitati, come evidenzia la stessa parte appellante, ad un controllo formale e ab externo in ordine alla sussistenza dei requisiti di esecutività della condanna nell'ambito del territorio dello Stato.
Del tutto inaccettabile, di conseguenza, si dimostra la pretesa di assimilare la fattispecie complessa in esame
(ordinanza estera+sentenza nazionale) alle semplici e diverse sentenze di “omologazione” o “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.
6) Infine, pienamente conforme alle regole della solidarietà è l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione ad uno solo dei coobbligati e non già a tutti quelli che avevano partecipato al procedimento civile presso la
Corte di Appello di Roma.
Infatti, posto che ciascun debitore è tenuto in solido per l'intero, l'Ufficio può rivolgersi indifferentemente a qualsivoglia coobbligato, senza essere vincolato, nella sua azione, dal beneficium ordinis, né tantomeno dal beneficium excussionis.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e va accolto limitatamente alla tassazione in misura proporzionale delle sole somme riconosciute quali canoni di locazione dall'ordinanza resa esecutiva in Italia.
La parziale soccombenza reciproca comporta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Roma, Sezione 1, accoglie in parte l'appello.
Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Roma, 27 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
SAVO AMODIO IN, TO
CHINE' GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2901/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Società_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13848/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 21/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023002OR0000000130001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, per sé e per Ricorrente_2 (LSocietà_2 (in seguito, anche: la Società), ha proposto appello avverso la sentenza 15 novembre 2023, n. 13848/2023, emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 12, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avente ad oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'ordinanza della
Corte di Appello di Roma n. 13/2023, con la quale era stata attribuita efficacia esecutiva all'ordinanza consensuale del 12 novembre 2021, resa dalla High Court of Justice Business and Società_2 (QBD).
Con il suddetto provvedimento la Società_3 S.r.l. e, nei limiti della garanzia prestata, la Società_4 S.r.l. erano state condannate al pagamento, in favore di quattro società straniere, fra cui la Società appellante, di quanto dovuto in relazione a contratti di leasing di un velivolo.
La suddetta ordinanza consensuale seguiva ad un riconoscimento, da parte della società italiana, delle somme richieste, sicché, per far valere nel nostro Paese la pretesa, le società irlandesi chiedevano ed ottenevano dalla Corte di Appello di Roma il necessario riconoscimento degli effetti dell'ordinanza per portarla ad esecuzione.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, sottoponeva l'ordinanza della Corte di Appello ad imposta proporzionale di registro sull'intera somma, compresa quella riguardante la garanzia concessa, per un importo complessivo di 147.528 euro.
Il contribuente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate nella misura di
5.000,00 euro.
Nell'appello si deduce:
A) l'insussistenza di una responsabilità, per il pagamento dell'imposta, in capo al signor Ricorrente_1, per due distinte ragioni:
1) in quanto questi avrebbe ricoperto la qualifica di rappresentante della Ricorrente_2 (LABUAN) LSocietà_2 ai soli fini IVA, sicché la sua responsabilità non si estenderebbe agli obblighi connessi al pagamento di imposte diverse dall'IVA. Ciò si evincerebbe dal mandato conferitogli in linea con quanto previsto dall'art. 17, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La giurisprudenza, inoltre, avrebbe ulteriormente ristretto il campo della suddetta responsabilità del rappresentante fiscale ai fini dell'IVA al solo ambito del mandato ricevuto, al fine di individuare una condotta a lui imputabile con riguardo alle operazioni contestategli;
2) perché la Ricorrente_2 (Società_2 avrebbe cessato la propria attività IVA sin dal 31 dicembre 2018, con conseguente cessazione anche della rappresentanza da parte del signor Ricorrente_1. Di converso, il presupposto dell'imposta sarebbe maturato nel 2023, con la registrazione del provvedimento della Corte di appello, a seguito di ricorso presentato nel 2022;
B) l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della pretesa fatta valere nei confronti della Società:
1) per l'inesistenza della notifica dell'avviso di liquidazione, eseguita nei confronti di un soggetto e in un luogo senza alcun collegamento con la Ricorrente_2 (LABUAN) LIMITED, in ragione dell'avvenuta cessazione del rapporto di mandato in capo all'attuale appellante [oltre che per la medesima ragione esposta alla precedente lett. A), punto 1)], sicché la notifica effettuata non assumerebbe alcun effetto nei confronti della società irlandese;
2) la mancata esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte a titolo di canone di locazione finanziaria, costituenti, quindi, il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.
7-ter, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/72, e non dell'imposta di registro in misura proporzionale, con conseguente esclusione dalla base imponibile di quest'ultima ai sensi dell'art. 40 d.P.R.
26 aprile 1986 n. 131. Inoltre, in applicazione della nota II all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.
R. citato, il principio dell'alternatività troverebbe applicazione anche agli effetti della registrazione degli atti giudiziari.
Il primo Giudice avrebbe escluso l'operatività del principio anzidetto, considerando e classificando le somme riconosciute in sede giurisdizionale come risarcimento del danno.
La natura di corrispettivi dovuti per l'utilizzo dei velivoli da parte di Società_3 S.r.l. sarebbe stata espressamente stabilita dal Giudice irlandese nella decisione per la quale era stata rivolta richiesta alla Corte di Appello di
Roma.
La conclusione non muterebbe se si attribuisse alle somme in questione natura indennitaria, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella decisione 3.7.2019 in causa C-242/18, in quanto esse corrisponderebbero comunque alla controprestazione che l'operatore avrebbe percepito per il servizio reso.
Pertanto, a tutto concedere, le uniche somme sottoponibili ad imposta di registro sarebbero quelle da percepire a titolo di interessi di mora;
3) la non condivisibilità della sentenza nella parte in cui non ha escluso dalla base imponibile dell'imposta di registro l'importo corrispondente all'obbligazione di garanzia per 938.711,00 euro, trattandosi di due condanne fra di loro alternative;
4) l'illegittimità della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente applicato il regime di tassazione previsto per le sentenze di condanna ex art, 8, lett. b), della Tariffa, atteso che l'imposta di registro in misura proporzionale riguarderebbe le sole sentenze di condanna, mentre, nella specie, oggetto di registrazione era esclusivamente la sentenza della Corte di Appello di Roma, che si era limitata ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero potesse esplicare effetti nell'ordinamento interno, ex art. 67 L.
31 maggio 1995 n. 218.
Pertanto, la sentenza in parola avrebbe dovuto essere assimilata ad una di “omologazione”, per la quale si prevede la registrazione con l'imposta in misura fissa [lett. g)], o ad una “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” [lett. c], tassabile all'1%.
6) l'illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha accertato se l'avviso di liquidazione fosse stato notificato a tutti i coobbligati, vale a dire tutti quelli che avevano partecipato al procedimento civile presso la Corte di Appello di Roma.
La decisione appellata ha raggiunto la conclusione circa l'inesistenza del vizio facendo leva sulla solidarietà passiva, che consentirebbe al creditore di rivolgersi indifferentemente ad uno dei più debitori, non considerando minimamente, però, l'incidenza negativa che tale soluzione avrebbe sull'azione di rivalsa del soggetto che abbia adempiuto per l'intero.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale sostiene l'infondatezza dell'appello, osservando, quanto alla responsabilità accertata in capo al signor Ricorrente_1, che, per affermarla, la giurisprudenza ritiene sufficiente la nomina di un rappresentante ex art. 53 d.P.R. n. 633/72. Inoltre, viene stabilità l'irrilevanza dell'eventuale, successivo venir meno della qualità di rappresentante fiscale, essendo piuttosto necessario che la responsabilità sia riconducibile a fatti relativi al periodo in cui il rapporto di rappresentanza era operativo.
In ordine agli ulteriori motivi di appello, l'Ufficio evidenzia che la sentenza italiana non modificherebbe la natura di condanna al risarcimento del danno recata dall'ordinanza consensuale.
Ribadisce, infine, che, in forza della solidarietà passiva, correttamente si sarebbe rivolto ad uno dei condebitori, scelto con la massima libertà, sicché non vi sarebbe necessità alcuna di provare l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione ad altri coobbligati.
Ad esito dell'udienza del 1° luglio 2025, la Corte ha disposto la preliminare acquisizione, a carico dell'appellante, della copia della traduzione autenticata del provvedimento emesso dalla Corte dalla High
Court of Justice - Business and Società_2 (QBD), oggetto dell'ordinanza della Corte di Appello di Roma.
L'adempimento istruttorio risulta ottemperato.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1) Con il primo motivo il signor Ricorrente_1 denuncia l'insussistenza della sua responsabilità a rispondere del tributo richiesto nella specie dall'Agenzia delle Entrate, atteso che egli avrebbe ricoperto la qualifica di rappresentante della Ricorrente_2 (LSocietà_2D ai soli fini IVA. Tanto si evincerebbe dal mandato conferitogli in linea con quanto previsto dall'art. 17, comma 2, d.P.R. 633/72 cit.
Di conseguenza, sarebbe del tutto estraneo alle vicende riguardanti l'accertamento e il conseguente obbligo adempitivo per qualsivoglia imposta diversa dall'IVA. Invoca a supporto giurisprudenza favorevole alla sua tesi.
La sentenza di primo grado cita a sua volta una decisione della Suprema Corte (5 settembre 2014 n. 18759) che, con riguardo proprio al rappresentante in Italia di una società ai fini IVA, precisa, testualmente, che nel caso, come quello di specie, di società avente sede legale all'estero ed identificata in Italia ai fini IVA, il suddetto rappresentante fiscale è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, rispondendo in solido con la società rappresentata relativamente a tali obblighi, compresi “ovviamente” gli obblighi d'imposta. Tale conclusione risponde sostanzialmente alla logica di concentrare su di un unico (e stesso) soggetto - persona fisica residente in [...]gli obblighi tributari derivanti dall'attività imprenditoriale della società estera
(tant'è che, nel corso dell'udienza di discussione dinanzi a questa Corte, su precisa richiesta del Collegio, il difensore dell'appellante ha escluso l'esistenza di altro rappresentante della Società in Italia, cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto rivolgersi).
Nella specie, peraltro, risulta determinante un'ulteriore considerazione: il signor Ricorrente_1, nell'appello, afferma che la pretesa a non vedersi applicata l'imposta di registro in misura proporzionale poggia proprio sulla circostanza che l'imposta effettivamente dovuta, in base alla natura dei crediti accertati dalla High Court of Justice Business and Società_2 (QBD), sarebbe l'IVA e non quella erroneamente pretesa.
Da quanto esposto si desume che l'appellante non possa considerarsi estraneo alla vicenda fiscale de qua, essendo tenuto, ratione muneris, a vedere applicato alla società il corretto regime fiscale in rapporto “agli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili” (per usare la stessa terminologia della sentenza della Corte di cassazione innanzi citata), obblighi che comportano un indubbio rilievo della tassazione prevista e regolata dal d.P.R. n. 633/72 cit.: dimostrazione ne è proprio l'argomentazione su cui fa leva l'appellante, atteso che l'invocata applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa si basa proprio sull'alternatività registro/IVA, da valutare in base alla natura dei crediti oggetto di tassazione.
2) Parimenti non condivisibile è la seconda doglianza.
Assume il signor Ricorrente_1 che la Ricorrente_2 (LABUAN) LIMITED avrebbe cessato la propria attività IVA sin dal 31 dicembre 2018, con conseguente cessazione anche della sua funzione di rappresentante della Società.
Va pienamente condivisa la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice.
La pretesa azionata dall'Agenzia delle Entrate si riferisce a fatti e a diritti di credito relativi al periodo in cui il rapporto rappresentativo era pacificamente in essere: é questo, quindi, il dato temporale di cui tenere conto ai fini della configurazione della responsabilità negata nella specie, in base alla stessa logica che ha portato al rigetto del primo motivo di appello, vale a dire che il rappresentante fiscale, anche dopo la cessazione dell'incarico rivestito, risponde di tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni della società effettuate quando il medesimo era in carica, non assumendo rilievo la circostanza che l'accertamento giudiziale delle somme da riscuotere (ma logicamente già maturate) sia intervenuto quando il rapporto di rappresentanza era cessato, con evidente decorrenza ex nunc e, quindi, non involgendo le operazioni passate.
3) Quanto testé esposto rende agevole anche la confutazione della prima doglianza riferita all'inammissibilità
o, comunque, all'infondatezza della pretesa fatta valere nei confronti della Società.
Si assume, in particolare, l'inesistenza della notifica dell'avviso di liquidazione, in quanto eseguita nei confronti di un soggetto e in un luogo che non aveva alcun collegamento con la Ricorrente_2 (Società_2 D, in ragione dell'avvenuta cessazione del rapporto di mandato in capo all'attuale appellante.
L'affermata sussistenza della rappresentanza fiscale per tutte le operazioni effettuate quando il signor
Ricorrente_1 era nel pieno delle funzioni comporta, come logica conseguenza, che la notifica dell'avviso di liquidazione impugnato è stata correttamente effettuata nei suoi confronti.
4) L'appellante lamenta altresì la mancata esclusione dalla base imponibile delle somme corrisposte in suo favore a titolo di canoni di locazione finanziaria, costituenti, quindi, il corrispettivo di prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.
7-ter, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/72 cit.,
e non dell'imposta di registro in misura proporzionale, con conseguente esclusione dalla base imponibile di quest'ultima ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 131/86 cit.
Inoltre, in applicazione della nota II all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. citato, il principio dell'alternatività troverebbe applicazione anche agli effetti della registrazione degli atti giudiziari. Il primo
Giudice ne avrebbe escluso l'operatività, considerando e classificando le somme riconosciute in sede giurisdizionale come risarcimento del danno.
La natura di corrispettivi dovuti per l'utilizzo dei velivoli da parte di Società_3 S.r.l. sarebbe stata espressamente stabilita dal Giudice irlandese nella decisione per la quale era stata rivolta richiesta di esecutività alla Corte di Appello di Roma.
La conclusione non muterebbe se si attribuisse alle somme in questione natura indennitaria, alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella decisione 3.7.2019 in causa C-242/18, in quanto esse corrisponderebbero comunque alla controprestazione che l'operatore avrebbe percepito per il servizio reso.
Pertanto, a tutto concedere, le uniche somme sottoponibili ad imposta di registro sarebbero quelle da percepire a titolo di interessi di mora.
Con separata doglianza, ma che va trattata congiuntamente a quella testé illustrata, stante la stretta connessione esistente fra le stesse, la parte appellante afferma che andrebbe escluso dalla base imponibile dell'imposta di registro l'importo corrispondente all'obbligazione di garanzia per 938.711,00 euro, trattandosi di due condanne fra di loro alternative.
Il complessivo motivo di appello, come riassunto in precedenza, è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va ricordato che la Corte ha disposto, con propria ordinanza, l'acquisizione della traduzione giurata dell'ordinanza resa esecutiva dalla Corte di Appello di Roma per verificare la natura - di corrispettivo o risarcitoria - delle somme riconosciute in favore della Società odierna appellante.
L'esame del documento porta a ritenere che le somme riconosciute all'attore del giudizio estero e dovute da Società_3 S.r.l., (testualmente individuata dall'ordinanza come “Primo Convenuto”) e da Società_4 S. r.l. (“Secondo Convenuto”) non possiedano la medesima natura giuridica.
Viene in rilievo, in particolare e in primo luogo, il punto 3 dell'ordinanza, che pone a carico del “Primo
Convenuto”, in relazione a quattro contratti di locazione:
- quanto all'MSN 31461, un importo relativo esclusivamente ad interessi di mora su canoni di locazione arretrati;
- quanto all'MSN 69010, un importo relativo in parte a titolo di canoni di locazione arretrati e in parte a titolo di interessi di mora su canoni di locazione arretrati e sulla manutenzione scaduta;
- quanto all'MSN 69060, un importo relativo in parte a titolo di canoni di locazione arretrati, in parte a titolo di pagamenti arretrati rispetto all'accordo ESP e in parte a titolo di interessi di mora su canoni di locazione arretrati e sulla manutenzione scaduta;
- quanto all'MSN 69013, un importo relativo in parte a titolo di canoni di locazione arretrati, in parte a titolo di pagamenti arretrati rispetto all'accordo ESP e in parte a titolo di interessi di mora su canoni di locazione arretrati e sulla manutenzione scaduta.
La specificazione del “titolo” posto a base del riconoscimento del dovuto agli attori nel giudizio estero testimonia la distinta natura delle somme liquidate e, in particolare, che i “canoni di locazione” accertati costituiscono, come sostiene parte appellante, il corrispettivo dovuto per le prestazioni da quest'ultima erogate. La conclusione si basa, evidentemente, sul tenore letterale del documento consultato, sul quale, invero, né l'Agenzia delle Entrate né la sentenza di primo grado appuntano una specifica attenzione.
Peraltro, quanto testé affermato trova un addentellato ulteriore, e, a parere della Corte, decisivo, nel successivo punto 5, che sancisce il diritto degli Attori a conseguire un indennizzo per tutte le perdite subite a causa della violazione dei contratti di locazione da parte del Primo Convenuto, il tutto in base all'art. 15.1.2
e/o 21.2 dei contratti stessi. Più specificamente, l'art. 21.2 stabilisce le pretese derivanti direttamente dal contratto, nel caso di risoluzione dello stesso per inadempimento, e, in particolare, prevede, come prima voce da riconoscere, i canoni già dovuti dal Locatario [così si esprime la lett. a) dell'art. 21.2].
Ancor più rilevante e decisiva è la previsione del punto 15.1.2, che recita: “separatamente e in aggiunta ai diritti del Locatore di cui all'art. 21.2 il Locatario accetta, subordinatamente all'art. 15.1.3”, [norma, quest'ultima, che prevede i casi di non imputabilità dell'inadempimento da parte dell'obbligato)] “di manlevare o tenerlo indenne da tutte le perdite documentate e sostenute a causa di violazioni del Locatario alle proprie obbligazioni…, fino a 5 milioni di euro”.
Occorre, pertanto, tenere distinte, ai fini impositivi, le somme attribuite a titolo di canone di locazione, dovuti e non corrisposti, da quelle, costituite dagli interessi di mora, pure oggetto di riconoscimento giudiziale.
Va condivisa, conseguentemente, la doglianza riguardante l'illegittima applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ai (soli) canoni di locazione riconosciuti dall'ordinanza, facendo leva sul principio di alternatività della stessa con l'IVA, punto di diritto che né l'Agenzia delle Entrate né la sentenza impugnata pongono in discussione.
Quanto esposto rende agevole la confutazione dell'ulteriore censura riguardante specificamente le somme dovute dal “Secondo Convenuto”, delle quali nell'appello si assume la natura di obbligazione sussidiaria, rilevante solo nel caso di inadempimento del debitore principale.
La lettura dell'ordinanza porta a ritenere infondata tale prospettazione.
Due sono gli elementi che depongono univocamente per la natura risarcitoria delle somme riconosciute (per un totale, per i quattro contratti, di 938.711,77 euro) e, quindi, per la legittimità della pretesa dell'Agenzia delle Entrate:
- in primo luogo, la sedes materiae, atteso che sia il punto 5 dell'ordinanza, che sancisce il diritto all'indennizzo per le perdite subite dall'inadempimento contrattuale, sia il successivo punto 6, che individua le somme da corrispondere al suddetto titolo “secondo i termini delle garanzie”, costituiscono una specifica ed autonoma statuizione, del tutto separata, quindi, da quanto stabilito, in ordine ai canoni di locazione non versati, dal precedente punto 3;
- in secondo luogo – e con valore decisivo – la circostanza che il punto 7 e il punto 9 dell'ordinanza diversificano per oggetto i rispettivi debiti dei due Convenuti, onerando il “Primo Convenuto” del pagamento di quelli indicati al paragrafo 3 e il “Nominativo_1” di quelli di cui al paragrafo 6;
- da ultimo, la fissazione di un medesimo termine di adempimento per ambedue i Convenuti: 10 dicembre
2021, concomitanza che nega in radice la possibilità di configurare le rispettive obbligazioni in termini di sussidiarietà dell'una rispetto all'altra.
5) Infondata è poi la pretesa illegittimità dell'applicazione del regime di tassazione previsto per le sentenze di condanna ex art, 8, lett. b), della Tariffa, formulata sul presupposto che, nella specie, oggetto di registrazione era esclusivamente la sentenza della Corte di Appello di Roma, che si era limitata ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti perché l'atto straniero potesse esplicare effetti nell'ordinamento interno, ex art. 67 L.
218/95. E' evidente, che, nella presente vicenda, oggetto di imposizione sia la decisione che fa sorgere il diritto di credito da azionare, vale a dire l'ordinanza estera, che perciò costituisce il presupposto d'imposta, il cui regime (della proporzionalità) tiene conto proprio dell'importo del riconoscimento effettuato in sede giurisdizionale, mentre, per converso, la funzione e, quindi, l'effetto della sentenza della Corte di Appello sono limitati, come evidenzia la stessa parte appellante, ad un controllo formale e ab externo in ordine alla sussistenza dei requisiti di esecutività della condanna nell'ambito del territorio dello Stato.
Del tutto inaccettabile, di conseguenza, si dimostra la pretesa di assimilare la fattispecie complessa in esame
(ordinanza estera+sentenza nazionale) alle semplici e diverse sentenze di “omologazione” o “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.
6) Infine, pienamente conforme alle regole della solidarietà è l'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione ad uno solo dei coobbligati e non già a tutti quelli che avevano partecipato al procedimento civile presso la
Corte di Appello di Roma.
Infatti, posto che ciascun debitore è tenuto in solido per l'intero, l'Ufficio può rivolgersi indifferentemente a qualsivoglia coobbligato, senza essere vincolato, nella sua azione, dal beneficium ordinis, né tantomeno dal beneficium excussionis.
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e va accolto limitatamente alla tassazione in misura proporzionale delle sole somme riconosciute quali canoni di locazione dall'ordinanza resa esecutiva in Italia.
La parziale soccombenza reciproca comporta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Roma, Sezione 1, accoglie in parte l'appello.
Compensa integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Roma, 27 gennaio 2026