Versione
10 agosto 1975
10 agosto 1975
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee.
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.
E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europee.
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.