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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2025
N. R.G. 956/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1505/2024 del Tribunale di
Milano, sezione lavoro, est. dr.ssa Julie MARTINI, pubblicata il 22 marzo 2024, promossa da:
con l'avv. Parte_1
ANTONIO DE CESARE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Vigevano, via Santa Croce n. 7 contro con l'avv. GIOVANNI BATTISTA FUMAROLA, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Milano, piazza Giovine Italia n. 3
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In via principale di merito: in totale riforma della impugnata sentenza n. 1505/2024 del
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.3.2024, respingere le domande
Pagina 1 formulate dall'avv. in primo grado e per l'effetto dichiarare quest'ultima Controparte_1
tenuta al pagamento della somma di € 3.648,28, oltre accessori successivi se previsti, di cui dalla cartella di pagamento n. 068 2022 00636436 66 000 emessa da Agenzia delle Entrate su richiesta di Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi.
Per la PARTE APPELLATA
- rigettare per intervenuta prescrizione e gli ulteriori per i motivi esposti, il ricorso in appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata;
Parte_1
- condannare alla rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di Parte_1 giudizio, come da nota spese allegata, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Fumarola, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza pubblicata il 22.03.2024 il Tribunale di Milano, sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 481/2023 R.G. promossa dall'avv. contro la Controparte_1
e quest'ultima rimasta Parte_1 CP_2
contumace, ha così deciso:
“in accoglimento dell'opposizione proposta da annulla la cartella di Controparte_1
pagamento n. 068 2022 00636436 66 000 notificatale il 3.2.2023; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'avv. ha proposto opposizione avverso la CP_1
cartella di pagamento suindicata, emessa per € 3.648,28 a titolo di contributi previdenziali pretesi dalla relativamente agli anni 2008 e 2009, nel corso dei quali l'opponente Pt_1 riferiva di avere percepito esclusivamente redditi per l'attività di giudice onorario, svolta in via esclusiva presso il Tribunale di Milano a partire dal 2005.
A fondamento del ricorso ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi e, CP_1
in ogni caso, l'infondatezza del credito portato dalla cartella di pagamento opposta. ha, in particolare, dedotto di aver correttamente operato nel dichiarare alla i CP_1 Pt_1
redditi pari a zero, in quanto il reddito da lavoro dalla stessa generato nel 2008 e nel 2009 era unicamente il reddito percepito come Giudice Onorario di Tribunale e, quindi, reddito “non
Pagina 2 avente natura professionale” e “in nessun modo rilevante ai fini della contribuzione della
. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Secondo Parte_1 la tesi della resistente i compensi spettanti ai giudici onorari, quali ai sensi dell'art. CP_1
4 del RD n. 12/1941, hanno natura di reddito assimilabile a quello di lavoro autonomo “con conseguente attrazione dei relativi proventi nella sfera della propria attività professionale” in quanto trattasi di “compensi percepiti nell'esercizio delle funzioni non espressamente individuate dall'art. 50, lett. f) del TUIR, se percepiti da soggetti che svolgono una professione, devono considerarsi come reddito da lavoro autonomo”. Richiama sul punto la risoluzione n. 68/E del 10.5.2004 di Agenzia delle Entrate.
Il giudice di prime cure, applicato il criterio della ragione più liquida, ha deciso la causa nel merito.
Ha richiamato l'art 50, I comma del TUIR, come novellato dall'art 2 comma 36 della L
350/2003- norma vigente dal 2004- che alla lett. f) assimilava ai redditi da lavoro dipendente
“le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1,
(ora 53, comma 1) e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato” e ha interpretato questa norma aderendo all'orientamento della CDA di Bari
(sentenza n. 644/ 2021), secondo cui doveva ritenersi non tassativo l'elenco di emolumenti di cui alla disposizione e non doveva ammettersi un distinguo all'interno della categoria dei magistrati onorari sotto il profilo della tassazione contributiva assimilata al lavoro dipendente, vuoi per la natura pubblica delle funzioni alle quali sono correlati gli emolumenti vuoi per l'impossibilità di ricondurre il rapporto giudice di pace, giudice onorario e VPO con il alla tipologia professionale avvocato- cliente. Controparte_3
Tanto premesso, il giudice ha ritenuto che “è evidente che l'attività svolta dalla CP_1
come giudice onorario di Tribunale deriva da un incarico di natura pubblicistica, cosicché le prestazioni dalla stessa espletate non possono farsi rientrare tra quelle tipiche della professione forense, i cui proventi sono inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo.”
Avverso la sentenza ha proposto appello la con un unico articolato motivo con Parte_1
il quale ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di equiparare i
Pagina 3 giudici onorari dei tribunali (quale l'avv. ai giudici di pace sotto il profilo della CP_1
tassazione contributiva assimilata al lavoro dipendente, in considerazione della natura pubblicistica dell'attività svolta e non potendosi considerare le prestazioni svolte dal giudice onorario tra le prestazioni proprie della professione forense, i cui proventi sono inquadrabili tra i redditi da lavoro autonomo
Secondo la tesi del gravame l'art 50 del TUIR, nella versione in vigore dal 2004 (ora non più) prevedeva un doppio binario:
-per alcuni soggetti tassativamente indicati, tra cui i membri delle commissioni tributarie, i giudici di pace e gli esperti del tribunale di sorveglianza, i proventi percepiti nello svolgimento delle relative funzioni erano sempre inquadrati tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente,
- per gli altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni era rilevante l'ulteriore requisito del contemporaneo esercizio di un'arte o professione, nel senso che se il soggetto interessato svolgeva una professione (nel nostro caso quella forense), le indennità percepite nell'ambito della sua attività “pubblica” erano attratte nella sfera “privata”. Di conseguenza, l'attività svolta da questo secondo gruppo di soggetti produceva un reddito assimilato a tutti gli effetti a quello da lavoro autonomo.
A conferma della correttezza della interpretazione proposta la fa presente che Pt_1
-con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della Legge n.
247/2012, l'art. 1, comma 5 ha previsto l'obbligo di iscrizione a Cassa Forense anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Giudice di Pace, di Giudice Onorario di
Tribunale e di Sostituto Procuratore Onorario di udienza
-Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 10/5/2004, ha affermato, in sintesi, che il legislatore ha inteso riservare un trattamento di favore esclusivamente alle categorie di giudici onorari espressamente individuate dall'art. 50 del T.U.I.R. e cioè ai giudici di pace, agli esperti del tribunale di sorveglianza ed ai membri delle commissioni tributarie.
Conseguentemente le indennità erogate a tali soggetti andranno soggette, in ogni caso, al trattamento fiscale proprio dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a prescindere dalla circostanza che costoro esercitino un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53 (ex art. 49 T.U.I.R.) del T.U.I.R. All'atto del pagamento dei predetti compensi, l'ufficio giudiziario dovrà operare la ritenuta d'acconto I.R.P.E.F. (art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600/73).
Per ciò che concerne le indennità percepite dalle altre categorie di giudici onorari (vice procuratori, giudici onorari di tribunale, g.o.a., giudici popolari, ecc.), la medesima Agenzia delle Entrate ha stabilito che esse dovranno essere qualificate quali redditi assimilati a quelli
Pagina 4 di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1 del T.U.I.R.” (cfr. nota del
Ministero della Giustizia in data 31.5.2004).
Alla luce della riportata interpretazione la appellante ritiene che l'avv. Pt_1 Controparte_1 avrebbe dovuto essere considerata come Giudice Onorario che, essendo iscritta all'Albo degli
Avvocati, svolgeva altresì la professione forense. Conseguentemente, il Giudice avrebbe dovuto concludere che gli emolumenti a lei corrisposti dallo Stato dovevano essere considerati come reddito da lavoro autonomo e, quindi, dichiarati a Parte_1
L'avv. invece, ha trasmesso a i propri dati reddituali relativi Controparte_1 Parte_1
agli anni 2008 e 2009 per cui è processo rispettivamente in data 11.09.2009 e 3.09.2010 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di primo grado), dichiarando redditi pari a zero.
Quanto alla prescrizione, la ha dedotto di aver potuto conoscere i dati reddituali Pt_1 comunicati dall'avv. al Fisco solo a seguito della Convenzione stipulata nel CP_1 maggio 2016 con l'anagrafe tributaria, pertanto il dies a quo per la decorrenza della prescrizione doveva essere individuato in tale data.
Si è costituita in appello l'avv. chiedendo il rigetto del gravame in quanto CP_1
infondato.
Ha preliminarmente eccepito la intervenuta prescrizione dei crediti azionati con la cartella opposta rilevando che i contributi pretesi erano i contributi minimi di iscrizione alla per Pt_1
gli anni 2008 e 2009; che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti ai sensi dell'art 3della L 335/1995 è quello quinquennale fino all'entrata in vigore (2.2.2013) della L 247/2012 che ha stabilito il termine decennale solo a far data dalla introduzione della nuova normativa e che non riguarda i crediti per i quali la prescrizione è già maturata.
Nel merito ha sostenuto la correttezza dell'interpretazione dell'art 50 TUIR esposta nella sentenza impugnata, rilevando che solo a partire dalla L 247/2012 e dal regolamento attuativo entrato in vigore il 21 agosto 2014 è stato previsto che “l'iscrizione alla è obbligatoria Pt_1
anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Giudici di Pace, di giudici onorari e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati sulle indennità derivanti ad tale incarico .., fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi” (cfr. doc. 10 fasc. 1° grado).
Pertanto, la predetta disciplina potrà trovare applicazione solo a partire dalla sua entrata in vigore e nulla potrà essere preteso dalla per il periodo antecedente. Pt_1
Pagina 5 All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
I fatti di causa sono pacifici. L'avv. è stata iscritta all'Albo Avvocati di Napoli dal CP_1
2000 al 2015 ma non alla Cassa Forense, alla quale è stata iscritta d'ufficio dal 2014; negli anni 2008 e 2009, gli unici di interesse ai fini della presente controversia, ha svolto in via esclusiva attività di giudice onorario presso il Tribunale di Milano e i redditi dalla stessa percepiti sono riconducibili esclusivamente alla predetta attività; per detti redditi aveva emesso regolari fatture nelle quali non aveva applicato alcuna maggiorazione del 2% 4% per la non ritenendoli rilevanti ai fini della contribuzione alla Parte_1 Pt_1
Ciò premesso in fatto, va in primo luogo, respinta l'eccezione sollevata dalla odierna parte appellata di prescrizione dei crediti azionati con la cartella opposta.
Pare opportuno ricordare che il termine prescrizionale, fino all'entrata in vigore della l
247/2012, era quinquennale (art. 3 L. 335/1995) e solo a far data dall'entrata in vigore
(2.2.2013) della L. n. 247/2012 è divenuto decennale.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione: “La nuova normativa (NDR L 247/2012) va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (vedi Cass. sent. n. 6729/2013).
Ricordato altresì che “la prescrizione della contribuzione minima dovuta alla , Parte_1
in quanto contributo autonomo rispetto ai redditi professionali dichiarati, non è disciplinata dall'art. 19 della L. n. 576/1980, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi, ma della norma generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass. n. 27218/2018), nella fattispecie deve osservarsi che i contributi pretesi si riferiscono agli anni 2008 e 2009, e anche a voler ritenere che dovessero essere pagati entro ciascun anno, alla data del 2.2.2013 - entrata in vigore della L 247/12- essi non erano prescritti e vanno quindi assoggettati al nuovo regime della prescrizione decennale.
I primi atti interruttivi sono le comunicazioni 17 luglio/25 settembre 2019 ( cfr. docc. 7 e 8) relative all'anno 2008 e la comunicazione 28 luglio 2020 ( cfr. doc. 9 ) per l'anno di imposta
2009 .
Pagina 6 In data 3 febbraio 2023 l'Agenzia – quale concessionario Controparte_4
incaricato dalla notificava alla ricorrente la cartella di pagamento n. 068 2022 Parte_1
00636436 66 000. Non si è pertanto maturata alcuna prescrizione.
Nel merito, pacifico che l'avv. è stata iscritta all'Albo degli Avvocati dal 2000 Controparte_1
al 2015, la controversia ha ad oggetto l'interpretazione dell'art 50 Tuir nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, e cioè quella rimasta in vigore dal 1°.
1.2004 al 15.8.2017, poiché la dott.ssa come dalla stessa dichiarato, ricopre il ruolo di Giudice Onorario dal Controparte_1
2005. Tale norma, attualmente non più in vigore, recitava:
Art. 50- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente-
1.Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
………
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma
1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo
Stato; “
L'interpretazione della norma in esame non è stata uniforme.
Secondo un primo orientamento, sostenuto da e seguito dalla sentenza impugnata CP_1
e da Corte d'appello di Bari con la pronuncia 644/2021 in essa richiamata, si deve ritenere che i compensi derivanti dalla funzione di giudice onorario siano riconducibili a quelli assimilati ai redditi di lavoratore dipendente in quanto l'elenco di emolumenti aggiunto nel 1997 alla norma in esame non è tassativo ma esplicativo e vuoi anche “per la natura pubblica del compito e delle funzioni cui gli emolumenti sono correlati nonché per l'impossibilità di ricondurre il rapporto dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei VPO con il alla tipologia professionale avvocato-cliente” Controparte_3
Il secondo orientamento, seguito dal appellante, ritiene invece che l'elenco CP_3
contenuto nella norma sia tassativo e non comprenda la categoria dei giudici onorari. Secondo tale indirizzo, l'art 50 cit. “prevede un doppio “binario”:
-per alcuni soggetti tassativamente indicati, tra cui i membri delle commissioni tributarie, i giudici di pace e gli esperti del tribunale di sorveglianza, i proventi percepiti nello
Pagina 7 svolgimento delle relative funzioni erano sempre inquadrati tra i redditi assimilati quelli da lavoro dipendente,
-mentre per gli altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni era rilevante l'ulteriore requisito del contemporaneo esercizio di un'arte o professione, nel senso che se il soggetto interessato svolgeva una professione (nel nostro caso quella forense), le indennità percepite nell'ambito della sua attività “pubblica” erano attratte nella sfera “privata”.
Di conseguenza, l'attività svolta da questo secondo gruppo di soggetti produceva un reddito assimilato a tutti gli effetti a quello da lavoro autonomo.
Discende da tale interpretazione che non è invece corretto il richiamo allo svolgimento della funzione, fatto nella sentenza impugnata, che è previsto dalla norma solo per il primo gruppo di soggetti.
Ritiene il Collegio, pur consapevole della particolare complessità della questione stante la mancanza di una previsione normativa puntuale che disciplini il regime previdenziale della magistratura onoraria nel periodo 2007-2010, di aderire al secondo dei riportati orientamenti, in applicazione del quale i redditi dell'avv. quale giudice onorario iscritta all'Albo CP_1
Avvocati e quindi svolgente almeno in via potenziale anche attività forense, devono considerarsi come redditi da lavoro autonomo da dichiarare alla . Parte_1
Detta interpretazione appare più aderente alla previsione dell'art 50 TUIR sopra trascritto, che non contiene alcun riferimento ai giudici onorari ma elenca specificatamente soltanto tre figure professionali: membri delle commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti del
Tribunale di Sorveglianza. Sotto altro profilo si osserva che agli avvocati, quali l'odierna appellata, iscritti all'albo, che abbiano svolto le funzioni di G.O.T prima dell'entrata in vigore della l. n.247/12, non si può applicare retroattivamente tale regime. Da considerare, infine, che l'assenza di copertura previdenziale per i redditi in esame costituisce una violazione del principio di universalizzazione della tutela previdenziale.
Di qui l'infondatezza delle doglianze del ricorrente dovendosi evidentemente ritenere che nelle condizioni oggettive e soggettive della appellata permanesse sia l'obbligo di invio alla delle comunicazioni reddituali che del versamento dei contributi. Parte_1
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello merita accoglimento e, in riforma della sentenza di primo grado, devono essere respinte le domande svolte da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Pagina 8 La non unanime interpretazione della normativa in esame, unitamente alla peculiarità della fattispecie costituisce motivo giustificato per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1505/2024 del Tribunale di Milano sezione lavoro respinge le domande formulate dall'avv. nel ricorso di primo grado. Controparte_1
Compensa le spese di lite del doppio grado
Milano, 19/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 9
N. R.G. 956/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1505/2024 del Tribunale di
Milano, sezione lavoro, est. dr.ssa Julie MARTINI, pubblicata il 22 marzo 2024, promossa da:
con l'avv. Parte_1
ANTONIO DE CESARE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Vigevano, via Santa Croce n. 7 contro con l'avv. GIOVANNI BATTISTA FUMAROLA, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Milano, piazza Giovine Italia n. 3
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In via principale di merito: in totale riforma della impugnata sentenza n. 1505/2024 del
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.3.2024, respingere le domande
Pagina 1 formulate dall'avv. in primo grado e per l'effetto dichiarare quest'ultima Controparte_1
tenuta al pagamento della somma di € 3.648,28, oltre accessori successivi se previsti, di cui dalla cartella di pagamento n. 068 2022 00636436 66 000 emessa da Agenzia delle Entrate su richiesta di Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi.
Per la PARTE APPELLATA
- rigettare per intervenuta prescrizione e gli ulteriori per i motivi esposti, il ricorso in appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata;
Parte_1
- condannare alla rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di Parte_1 giudizio, come da nota spese allegata, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Fumarola, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza pubblicata il 22.03.2024 il Tribunale di Milano, sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 481/2023 R.G. promossa dall'avv. contro la Controparte_1
e quest'ultima rimasta Parte_1 CP_2
contumace, ha così deciso:
“in accoglimento dell'opposizione proposta da annulla la cartella di Controparte_1
pagamento n. 068 2022 00636436 66 000 notificatale il 3.2.2023; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'avv. ha proposto opposizione avverso la CP_1
cartella di pagamento suindicata, emessa per € 3.648,28 a titolo di contributi previdenziali pretesi dalla relativamente agli anni 2008 e 2009, nel corso dei quali l'opponente Pt_1 riferiva di avere percepito esclusivamente redditi per l'attività di giudice onorario, svolta in via esclusiva presso il Tribunale di Milano a partire dal 2005.
A fondamento del ricorso ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi e, CP_1
in ogni caso, l'infondatezza del credito portato dalla cartella di pagamento opposta. ha, in particolare, dedotto di aver correttamente operato nel dichiarare alla i CP_1 Pt_1
redditi pari a zero, in quanto il reddito da lavoro dalla stessa generato nel 2008 e nel 2009 era unicamente il reddito percepito come Giudice Onorario di Tribunale e, quindi, reddito “non
Pagina 2 avente natura professionale” e “in nessun modo rilevante ai fini della contribuzione della
. Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Secondo Parte_1 la tesi della resistente i compensi spettanti ai giudici onorari, quali ai sensi dell'art. CP_1
4 del RD n. 12/1941, hanno natura di reddito assimilabile a quello di lavoro autonomo “con conseguente attrazione dei relativi proventi nella sfera della propria attività professionale” in quanto trattasi di “compensi percepiti nell'esercizio delle funzioni non espressamente individuate dall'art. 50, lett. f) del TUIR, se percepiti da soggetti che svolgono una professione, devono considerarsi come reddito da lavoro autonomo”. Richiama sul punto la risoluzione n. 68/E del 10.5.2004 di Agenzia delle Entrate.
Il giudice di prime cure, applicato il criterio della ragione più liquida, ha deciso la causa nel merito.
Ha richiamato l'art 50, I comma del TUIR, come novellato dall'art 2 comma 36 della L
350/2003- norma vigente dal 2004- che alla lett. f) assimilava ai redditi da lavoro dipendente
“le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1,
(ora 53, comma 1) e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato” e ha interpretato questa norma aderendo all'orientamento della CDA di Bari
(sentenza n. 644/ 2021), secondo cui doveva ritenersi non tassativo l'elenco di emolumenti di cui alla disposizione e non doveva ammettersi un distinguo all'interno della categoria dei magistrati onorari sotto il profilo della tassazione contributiva assimilata al lavoro dipendente, vuoi per la natura pubblica delle funzioni alle quali sono correlati gli emolumenti vuoi per l'impossibilità di ricondurre il rapporto giudice di pace, giudice onorario e VPO con il alla tipologia professionale avvocato- cliente. Controparte_3
Tanto premesso, il giudice ha ritenuto che “è evidente che l'attività svolta dalla CP_1
come giudice onorario di Tribunale deriva da un incarico di natura pubblicistica, cosicché le prestazioni dalla stessa espletate non possono farsi rientrare tra quelle tipiche della professione forense, i cui proventi sono inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo.”
Avverso la sentenza ha proposto appello la con un unico articolato motivo con Parte_1
il quale ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di equiparare i
Pagina 3 giudici onorari dei tribunali (quale l'avv. ai giudici di pace sotto il profilo della CP_1
tassazione contributiva assimilata al lavoro dipendente, in considerazione della natura pubblicistica dell'attività svolta e non potendosi considerare le prestazioni svolte dal giudice onorario tra le prestazioni proprie della professione forense, i cui proventi sono inquadrabili tra i redditi da lavoro autonomo
Secondo la tesi del gravame l'art 50 del TUIR, nella versione in vigore dal 2004 (ora non più) prevedeva un doppio binario:
-per alcuni soggetti tassativamente indicati, tra cui i membri delle commissioni tributarie, i giudici di pace e gli esperti del tribunale di sorveglianza, i proventi percepiti nello svolgimento delle relative funzioni erano sempre inquadrati tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente,
- per gli altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni era rilevante l'ulteriore requisito del contemporaneo esercizio di un'arte o professione, nel senso che se il soggetto interessato svolgeva una professione (nel nostro caso quella forense), le indennità percepite nell'ambito della sua attività “pubblica” erano attratte nella sfera “privata”. Di conseguenza, l'attività svolta da questo secondo gruppo di soggetti produceva un reddito assimilato a tutti gli effetti a quello da lavoro autonomo.
A conferma della correttezza della interpretazione proposta la fa presente che Pt_1
-con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della Legge n.
247/2012, l'art. 1, comma 5 ha previsto l'obbligo di iscrizione a Cassa Forense anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Giudice di Pace, di Giudice Onorario di
Tribunale e di Sostituto Procuratore Onorario di udienza
-Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 10/5/2004, ha affermato, in sintesi, che il legislatore ha inteso riservare un trattamento di favore esclusivamente alle categorie di giudici onorari espressamente individuate dall'art. 50 del T.U.I.R. e cioè ai giudici di pace, agli esperti del tribunale di sorveglianza ed ai membri delle commissioni tributarie.
Conseguentemente le indennità erogate a tali soggetti andranno soggette, in ogni caso, al trattamento fiscale proprio dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a prescindere dalla circostanza che costoro esercitino un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53 (ex art. 49 T.U.I.R.) del T.U.I.R. All'atto del pagamento dei predetti compensi, l'ufficio giudiziario dovrà operare la ritenuta d'acconto I.R.P.E.F. (art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600/73).
Per ciò che concerne le indennità percepite dalle altre categorie di giudici onorari (vice procuratori, giudici onorari di tribunale, g.o.a., giudici popolari, ecc.), la medesima Agenzia delle Entrate ha stabilito che esse dovranno essere qualificate quali redditi assimilati a quelli
Pagina 4 di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1 del T.U.I.R.” (cfr. nota del
Ministero della Giustizia in data 31.5.2004).
Alla luce della riportata interpretazione la appellante ritiene che l'avv. Pt_1 Controparte_1 avrebbe dovuto essere considerata come Giudice Onorario che, essendo iscritta all'Albo degli
Avvocati, svolgeva altresì la professione forense. Conseguentemente, il Giudice avrebbe dovuto concludere che gli emolumenti a lei corrisposti dallo Stato dovevano essere considerati come reddito da lavoro autonomo e, quindi, dichiarati a Parte_1
L'avv. invece, ha trasmesso a i propri dati reddituali relativi Controparte_1 Parte_1
agli anni 2008 e 2009 per cui è processo rispettivamente in data 11.09.2009 e 3.09.2010 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di primo grado), dichiarando redditi pari a zero.
Quanto alla prescrizione, la ha dedotto di aver potuto conoscere i dati reddituali Pt_1 comunicati dall'avv. al Fisco solo a seguito della Convenzione stipulata nel CP_1 maggio 2016 con l'anagrafe tributaria, pertanto il dies a quo per la decorrenza della prescrizione doveva essere individuato in tale data.
Si è costituita in appello l'avv. chiedendo il rigetto del gravame in quanto CP_1
infondato.
Ha preliminarmente eccepito la intervenuta prescrizione dei crediti azionati con la cartella opposta rilevando che i contributi pretesi erano i contributi minimi di iscrizione alla per Pt_1
gli anni 2008 e 2009; che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti ai sensi dell'art 3della L 335/1995 è quello quinquennale fino all'entrata in vigore (2.2.2013) della L 247/2012 che ha stabilito il termine decennale solo a far data dalla introduzione della nuova normativa e che non riguarda i crediti per i quali la prescrizione è già maturata.
Nel merito ha sostenuto la correttezza dell'interpretazione dell'art 50 TUIR esposta nella sentenza impugnata, rilevando che solo a partire dalla L 247/2012 e dal regolamento attuativo entrato in vigore il 21 agosto 2014 è stato previsto che “l'iscrizione alla è obbligatoria Pt_1
anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Giudici di Pace, di giudici onorari e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati sulle indennità derivanti ad tale incarico .., fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi” (cfr. doc. 10 fasc. 1° grado).
Pertanto, la predetta disciplina potrà trovare applicazione solo a partire dalla sua entrata in vigore e nulla potrà essere preteso dalla per il periodo antecedente. Pt_1
Pagina 5 All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
I fatti di causa sono pacifici. L'avv. è stata iscritta all'Albo Avvocati di Napoli dal CP_1
2000 al 2015 ma non alla Cassa Forense, alla quale è stata iscritta d'ufficio dal 2014; negli anni 2008 e 2009, gli unici di interesse ai fini della presente controversia, ha svolto in via esclusiva attività di giudice onorario presso il Tribunale di Milano e i redditi dalla stessa percepiti sono riconducibili esclusivamente alla predetta attività; per detti redditi aveva emesso regolari fatture nelle quali non aveva applicato alcuna maggiorazione del 2% 4% per la non ritenendoli rilevanti ai fini della contribuzione alla Parte_1 Pt_1
Ciò premesso in fatto, va in primo luogo, respinta l'eccezione sollevata dalla odierna parte appellata di prescrizione dei crediti azionati con la cartella opposta.
Pare opportuno ricordare che il termine prescrizionale, fino all'entrata in vigore della l
247/2012, era quinquennale (art. 3 L. 335/1995) e solo a far data dall'entrata in vigore
(2.2.2013) della L. n. 247/2012 è divenuto decennale.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione: “La nuova normativa (NDR L 247/2012) va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (vedi Cass. sent. n. 6729/2013).
Ricordato altresì che “la prescrizione della contribuzione minima dovuta alla , Parte_1
in quanto contributo autonomo rispetto ai redditi professionali dichiarati, non è disciplinata dall'art. 19 della L. n. 576/1980, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi, ma della norma generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass. n. 27218/2018), nella fattispecie deve osservarsi che i contributi pretesi si riferiscono agli anni 2008 e 2009, e anche a voler ritenere che dovessero essere pagati entro ciascun anno, alla data del 2.2.2013 - entrata in vigore della L 247/12- essi non erano prescritti e vanno quindi assoggettati al nuovo regime della prescrizione decennale.
I primi atti interruttivi sono le comunicazioni 17 luglio/25 settembre 2019 ( cfr. docc. 7 e 8) relative all'anno 2008 e la comunicazione 28 luglio 2020 ( cfr. doc. 9 ) per l'anno di imposta
2009 .
Pagina 6 In data 3 febbraio 2023 l'Agenzia – quale concessionario Controparte_4
incaricato dalla notificava alla ricorrente la cartella di pagamento n. 068 2022 Parte_1
00636436 66 000. Non si è pertanto maturata alcuna prescrizione.
Nel merito, pacifico che l'avv. è stata iscritta all'Albo degli Avvocati dal 2000 Controparte_1
al 2015, la controversia ha ad oggetto l'interpretazione dell'art 50 Tuir nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, e cioè quella rimasta in vigore dal 1°.
1.2004 al 15.8.2017, poiché la dott.ssa come dalla stessa dichiarato, ricopre il ruolo di Giudice Onorario dal Controparte_1
2005. Tale norma, attualmente non più in vigore, recitava:
Art. 50- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente-
1.Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
………
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma
1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo
Stato; “
L'interpretazione della norma in esame non è stata uniforme.
Secondo un primo orientamento, sostenuto da e seguito dalla sentenza impugnata CP_1
e da Corte d'appello di Bari con la pronuncia 644/2021 in essa richiamata, si deve ritenere che i compensi derivanti dalla funzione di giudice onorario siano riconducibili a quelli assimilati ai redditi di lavoratore dipendente in quanto l'elenco di emolumenti aggiunto nel 1997 alla norma in esame non è tassativo ma esplicativo e vuoi anche “per la natura pubblica del compito e delle funzioni cui gli emolumenti sono correlati nonché per l'impossibilità di ricondurre il rapporto dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei VPO con il alla tipologia professionale avvocato-cliente” Controparte_3
Il secondo orientamento, seguito dal appellante, ritiene invece che l'elenco CP_3
contenuto nella norma sia tassativo e non comprenda la categoria dei giudici onorari. Secondo tale indirizzo, l'art 50 cit. “prevede un doppio “binario”:
-per alcuni soggetti tassativamente indicati, tra cui i membri delle commissioni tributarie, i giudici di pace e gli esperti del tribunale di sorveglianza, i proventi percepiti nello
Pagina 7 svolgimento delle relative funzioni erano sempre inquadrati tra i redditi assimilati quelli da lavoro dipendente,
-mentre per gli altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni era rilevante l'ulteriore requisito del contemporaneo esercizio di un'arte o professione, nel senso che se il soggetto interessato svolgeva una professione (nel nostro caso quella forense), le indennità percepite nell'ambito della sua attività “pubblica” erano attratte nella sfera “privata”.
Di conseguenza, l'attività svolta da questo secondo gruppo di soggetti produceva un reddito assimilato a tutti gli effetti a quello da lavoro autonomo.
Discende da tale interpretazione che non è invece corretto il richiamo allo svolgimento della funzione, fatto nella sentenza impugnata, che è previsto dalla norma solo per il primo gruppo di soggetti.
Ritiene il Collegio, pur consapevole della particolare complessità della questione stante la mancanza di una previsione normativa puntuale che disciplini il regime previdenziale della magistratura onoraria nel periodo 2007-2010, di aderire al secondo dei riportati orientamenti, in applicazione del quale i redditi dell'avv. quale giudice onorario iscritta all'Albo CP_1
Avvocati e quindi svolgente almeno in via potenziale anche attività forense, devono considerarsi come redditi da lavoro autonomo da dichiarare alla . Parte_1
Detta interpretazione appare più aderente alla previsione dell'art 50 TUIR sopra trascritto, che non contiene alcun riferimento ai giudici onorari ma elenca specificatamente soltanto tre figure professionali: membri delle commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti del
Tribunale di Sorveglianza. Sotto altro profilo si osserva che agli avvocati, quali l'odierna appellata, iscritti all'albo, che abbiano svolto le funzioni di G.O.T prima dell'entrata in vigore della l. n.247/12, non si può applicare retroattivamente tale regime. Da considerare, infine, che l'assenza di copertura previdenziale per i redditi in esame costituisce una violazione del principio di universalizzazione della tutela previdenziale.
Di qui l'infondatezza delle doglianze del ricorrente dovendosi evidentemente ritenere che nelle condizioni oggettive e soggettive della appellata permanesse sia l'obbligo di invio alla delle comunicazioni reddituali che del versamento dei contributi. Parte_1
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello merita accoglimento e, in riforma della sentenza di primo grado, devono essere respinte le domande svolte da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Pagina 8 La non unanime interpretazione della normativa in esame, unitamente alla peculiarità della fattispecie costituisce motivo giustificato per disporre la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 1505/2024 del Tribunale di Milano sezione lavoro respinge le domande formulate dall'avv. nel ricorso di primo grado. Controparte_1
Compensa le spese di lite del doppio grado
Milano, 19/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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