TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, nella causa iscritta al n. 8901/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Angela Morettino, rappresentante e difensore;
– ricorrente -
e
nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Chiara Carruba, rappresentante e difensore;
– resistente – sciogliendo la riserva assunta dal Giudice istruttore all'udienza del 14/3/2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 30/6/2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 4/11/1995 a Palermo, in costanza del quale Controparte_1
sono nati i figli (il 17/3/1996) e (l'1/1/2000), ha chiesto la pronuncia dello Per_1 Per_2
scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 19/12/2022, si è costituita Controparte_1
chiedendo, parimenti, la pronuncia dello scioglimento alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 13/1/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 16/1/2023,
1 ha: revocato l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio e ridotto il quantum del contributo al mantenimento della IG , fissato Per_1 Per_2
nella misura di € 100,00; confermato, per il resto, le condizioni previste in sede di separazione.
All'udienza del 19/6/2023, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza non definitiva n. 3244/2023 del 20/6/2023, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Proseguito il giudizio, con ordinanza del 6-8/2/2025, il Giudice istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “definizione della controversia alle seguenti condizioni:
• assegnazione alla resistente della casa familiare;
• obbligo in capo al ricorrente di corrispondere in favore della resistente, a titolo di contributo al mantenimento della IG , la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Per_2
e di contribuire alle relative spese straordinarie nella misura del 75%, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
• compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 14/3/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di aderire alla suddetta proposta, modificando il quantum del mantenimento a carico di per la Parte_1 IG , stabilito nella misura di € 200,00, da corrispondere direttamente alla stessa. Per_2
Pertanto, preso atto che tra le parti è già stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, può senz'altro disporsi che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni di cui all'ordinanza del 6-8/2/2025, come modificate dalle parti all'udienza del 14/3/2025.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
1. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, nella causa iscritta al n. 8901/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Angela Morettino, rappresentante e difensore;
– ricorrente -
e
nata a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Chiara Carruba, rappresentante e difensore;
– resistente – sciogliendo la riserva assunta dal Giudice istruttore all'udienza del 14/3/2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 30/6/2022, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 4/11/1995 a Palermo, in costanza del quale Controparte_1
sono nati i figli (il 17/3/1996) e (l'1/1/2000), ha chiesto la pronuncia dello Per_1 Per_2
scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 19/12/2022, si è costituita Controparte_1
chiedendo, parimenti, la pronuncia dello scioglimento alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 13/1/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 16/1/2023,
1 ha: revocato l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio e ridotto il quantum del contributo al mantenimento della IG , fissato Per_1 Per_2
nella misura di € 100,00; confermato, per il resto, le condizioni previste in sede di separazione.
All'udienza del 19/6/2023, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza non definitiva n. 3244/2023 del 20/6/2023, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Proseguito il giudizio, con ordinanza del 6-8/2/2025, il Giudice istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “definizione della controversia alle seguenti condizioni:
• assegnazione alla resistente della casa familiare;
• obbligo in capo al ricorrente di corrispondere in favore della resistente, a titolo di contributo al mantenimento della IG , la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Per_2
e di contribuire alle relative spese straordinarie nella misura del 75%, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
• compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 14/3/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di aderire alla suddetta proposta, modificando il quantum del mantenimento a carico di per la Parte_1 IG , stabilito nella misura di € 200,00, da corrispondere direttamente alla stessa. Per_2
Pertanto, preso atto che tra le parti è già stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, può senz'altro disporsi che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni di cui all'ordinanza del 6-8/2/2025, come modificate dalle parti all'udienza del 14/3/2025.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
1. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3