Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 27/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3772/2021 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: rapporto di agenzia;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Gambardella, dall'avv. Francesco Siano, e dall'avv. Ciro Picca ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Nola (Na), Corso T. Vitale n. 144;
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanni Meliadò e dall'avv. Vincenzo Campellone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Giambattista Vico n.1; resistente
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: - Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle seguenti indennità: FIRR anno 2020, per l'importo di euro 337,90 (calcolato sulle provvigioni del 2020 pari ad euro 12.094,40); Indennità suppletiva di clientela € 2.411,43
(calcolata nella percentuale del 3% sulle provvigioni maturate negli anni 2018, 2019 e 2020 pari ad euro 80.381,55); € 45.932,00 per indennità meritocratica;
- Condannare, per l'effetto, la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, della somma complessiva di € 48.681,33 di cui: euro 337,90 a titolo di FIRR anno
2020 (calcolato sulle provvigioni del 2020 pari ad euro 12.094,40); € 2.411,43 a titolo di
Indennità suppletiva di clientela;
€ 45.932,00 per indennità meritocratica;
o a quella somma maggiore o minore, anche da determinarsi in via equitativa o con l'ausilio di una ctu tecnica/contabile, che dovesse risultare in corso di causa. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distarsi in favore dei sottoscritti difensori.
PER PARTE RESISTENTE: a- Rigettare ogni domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto. b- Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1751 c.c. come non dovuta alcuna Indennità di fine Rapporto di cui al Contratto di Agenzia del 10.6.2018 tra il e la Pt_1
e per l'effetto, laddove versato con riserva in corso di giudizio, condannare il CP_1 Pt_1 alla restituzione dell'importo di € 2.411,43 pagato dalla a titolo di Indennità CP_1
Suppletiva di Clientela e 337,90 a titolo di corresponsione FIRR. c- Accertare e dichiarare la non applicabilità dell'A.E.C. 2014 Settore Industria al Contratto di Agenzia del 10.6.2018 tra il
e la , relativamente alla richiesta di pagamento dell'Indennità Suppletiva di Pt_1 CP_1
Clientela, di Indennità Meritocratica e di FIRR;
d- In ogni caso, in via meramente subordinata, laddove l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere applicabile l'AEC Industria anche alla indennità di fine rapporto, rigettare la domanda di controparte relativa alla Indennità Meritocratica non sussistendo il presupposto di AEC per il versamento della medesima da parte della CP_1
[...
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.07.2021, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver sottoscritto, in data 01.06.2018, con la un contratto di agenzia a Controparte_1 tempo indeterminato per la promozione di taluni prodotti farmaceutici in aree territoriali della
Regione Campania, meglio specificati in atti;
- che, in particolare, aveva assunto l'incarico di agente plurimandatario nonché di coordinatore degli agenti operanti sul territorio della Regione Campania;
- che la società mandataria, in data 30.09.2019, aveva comunicato il recesso dal contratto, nel rispetto del termine di preavviso (pari a cinque mesi);
- che, pertanto, il contratto di agenzia di fatto veniva risolto in data 29.02.2020.
Sosteneva di non aver percepito, alla scadenza del contratto, talune indennità previste dalla legge e dall'Accordo Economico Collettivo (A.E.C.); in particolare, rivendicava il diritto al pagamento: 1) del FI (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) per l'anno 2020 di importo di €
337,90 (calcolato sulle provvigioni del 2020 pari ad € 12.094,40); 2) dell'indennità suppletiva di clientela pari ad € 2.411,43 (calcolata nella percentuale del 3% sulle provvigioni maturate negli anni 2018, 2019 e 2020 pari ad € 80.381,55); 3) dell'indennità meritocratica per € 45.932,00.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Controparte_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, la società convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio evidenziando, preliminarmente, che il contratto di agenzia stipulato con il ricorrente escludeva l'applicabilità al rapporto dell'A.E.C., per cui nulla era dovuto a titolo di FI ed indennità suppletiva di clientela;
in ogni caso, rappresentava di aver già versato all' il CP_2
FI e corrisposto al ricorrente l'indennità suppletiva di clientela.
Contestava, inoltre, il diritto all'indennità meritocratica stante l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1751 c.c., ma anche di quelli previsti dall'art. 10 A.E.C..
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del 27.03.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Come accennato nella parte in fatto, il ricorrente agisce in giudizio al fine di conseguire il pagamento delle indennità di fine rapporto (FI, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) previste dalla legge e dall'A.E.C..
Si rende, dunque, necessaria una ricognizione delle disposizioni rilevanti così come interpretate dalla Suprema Corte.
“
8.1. Va in generale ricordato che a norma dell'art. 1751 c.c., in caso di cessazione del rapporto, il preponente deve corrispondere all'agente - che abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi - un'indennità che va calcolata in base ai criteri dettati dall'art. 1751 secondo comma c.c.. Si tratta di disposizione che, inderogabile a svantaggio dell'agente (art.
1751 quinto comma c.c.), è tuttavia suscettibile di previsioni migliorative da parte degli Accordi
Economici Collettivi.
8.2. Va evidenziato allora che l'A.E.C. applicabile al rapporto dispone che l'indennità suppletiva di clientela (che come detto ha origine e disciplina esclusivamente collettiva essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva sin dall' AEC del 18 dicembre 1974 e conservata negli accordi successivi) sia riconosciuta ed erogata all'agente o rappresentante se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante
e che sia calcolata, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto, sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Si tratta di emolumento che risponde al principio di equità e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751 primo comma c.c..
8.3. In base all'A.E.C. inoltre all'agente spetta altresì l'indennità c.d. meritocratica che risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 c.c., relativamente alla parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti” (così Cass. civ., sez. lav., 06/05/2024, n. 12113).
3. Fatta tale generale premessa, si osserva che nel caso in esame è incontroverso che il recesso sia stato disposto per iniziativa della preponente, discutendosi del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità meritocratica, oltre che del FI (vale a dire delle somme accantonate o da accantonarsi presso il fondo in corso di rapporto).
Deve, infatti, dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente all'indennità suppletiva di clientela che, pacificamente (cfr. note difensive di parte ricorrente del 30.09.2022 e note di t.s. per l'odierna udienza), è stata corrisposta dalla società successivamente alla notifica del ricorso.
Quanto al FI 2020 – di cui si dirà meglio infra – risulta un parziale versamento all' . CP_2
3.1. Ciò posto, la società resistente ha, innanzitutto, contestato l'applicabilità al rapporto di agenzia dell'A.E.C., in ragione, a suo dire, della chiara esclusione della stessa da parte dei contraenti;
il che escluderebbe, dunque, il diritto del ricorrente a rivendicare le indennità di fine rapporto su citate, trovando applicazione solo la disciplina codicistica di cui agli artt. 1750
e ss c.c. (segnatamente l'indennità ex art. 1751 c.c.).
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile.
Se è vero che al punto 18 del contratto di agenzia concluso dalle parti - rubricato “Indennità in caso di cessazione del rapporto” - si legge che “All'atto della cessazione del rapporto all'Agente spetterà una indennità se ed in quanto ricorrano i presupposti di cui all'art. 1751 c.c. … e, quindi, espressamente escludendo la vigenza della normativa contenuta nel vigente Accordo
Economico Collettivo …”, è, tuttavia, vero che gli accantonamenti presso l'Enasarco e il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela costituiscono comportamenti concludenti dai quali può evincersi la volontà negoziale di applicare l'AEC al contratto individuale di agenzia.
Si rammenti che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (ex multis Cass. n.
729/2003; n. 1824/2013; n. 9226/2014; n. 21764/2015), laddove per il contratto sia prevista la forma scritta ad probationem, la successiva modifica di singole clausole non deve necessariamente essere pattuita per iscritto ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente.
Dunque, ben può ritenersi applicabile l'AEC al rapporto di agenzia intercorso tra le parti e, di conseguenza, l'agente può rivendicare le indennità di fine rapporto previste dall'art. 13. 4. Come detto, all'art. 13 dell'AEC è previsto che in caso di cessazione del rapporto, all'agente spetta un'indennità composta da tre emolumenti: CP_ 1) il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto” (c.d. , viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
2) il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, risponde, anch'esso, al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I comma, c.c.;
3) il terzo, denominato “Indennità meritocratica” risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 c.c., relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.
4.1. Per quanto concerne il FI 2020, non può ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto, come correttamente rilevato dalla parte istante, lo stesso avrebbe dovuto corrispondersi al ricorrente. CP_ Invero, secondo le disposizioni dell'Enasarco, l'obbligo di accantonamento del cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. Il contributo FI relativo all'anno della cessazione del mandato, come nel caso di specie, deve essere corrisposto dalla ditta direttamente all'agente con tempi e modi che stabiliscono le parti di comune accordo. Non deve essere, pertanto, versato ad . CP_2
Ne discende, dunque, il diritto della parte ricorrente al pagamento del FI da quantificarsi, per agente plurimandatario, considerando che il rapporto è cessato in data 29.02.2020 e che le provvigioni ammontano, pacificamente, in € 12.094,40, in € 157,11.
Invero, non può condividersi il calcolo effettuato dal ricorrente in quanto impostato erroneamente su un periodo di copertura di 12 mesi.
4.2. Dell'indennità suppletiva di clientela, si è già detto che è cessata la materia del contendere, per avere la società riconosciuto nelle more del giudizio quanto spettante al ricorrente a tale titolo.
4.3. Venendo, infine, all'indennità c.d. meritocratica, deve rammentarsi che, diversamente dall'indennità suppletiva di clientela, il diritto al riconoscimento dell'indennità meritocratica è condizionato dalla dimostrazione da parte dell'agente dell'apporto di nuovi clienti o dello sviluppo sensibile degli affari con persistenza dei vantaggi, vale a dire dalla sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751 primo comma c.c..
Invero, è stato chiarito che “Mentre l'art. 1751 cod.civ. individua i presupposti per il riconoscimento dell'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari già esistenti … - sicché per il suo riconoscimento non è sufficiente la provvista di nuovi clienti né il sensibile incremento degli affari rispetto a quelli vecchi, ma occorre anche che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti (cfr. Cass. 06/10/2016 n. 20047 e Cass. n. 30487 del 2021) - per l'indennità suppletiva di clientela la ratio è diversa e del pari lo sono i presupposti più favorevoli all'Agente” (Cass. civ., sez. lav., 06/05/2024, n. 12113; negli stessi termini Cass. civ., sez. I, 11/03/2025, n. 6411).
Sul punto, parte ricorrente deduce che “nel periodo contrattuale da Giugno 2018 a Febbraio
2020, l'incremento del fatturato aziendale, nelle zone in cui ha operato il ricorrente è stato superiore al 150 % e lo dimostrano i dati iqvia relativi a tutto il periodo in questione, dati che, peraltro, sono stati forniti dalla stessa Anche le provvigioni corrisposte al CP_1 ricorrente, in misura sempre crescente, dimostrano, evidentemente, una conseguente crescita di fatturato. … Il ricorrente, nonostante la lettera di recesso di fine settembre 2019, ha continuato con grande impegno a dedicarsi al lavoro, riuscendo a mantenere, anche nei 5 mesi successivi, alti livelli di vendita e fatturato, che, però, a causa del lockdown, dovuto al covid, sono certamente diminuiti (come del resto in ogni settore)”.
Al netto della totale genericità dell'allegazione, deve rilevarsi come la parte ricorrente non abbia contestato l'assunto di controparte in ordine all'inattendibilità dei dati IQVIA a dimostrare la conservazione dei vantaggi derivanti dai clienti acquisiti dall'agente.
Deduce la società che “IQVIA fornisce un dato meramente statistico che rileva lo spostamento dei pezzi dal grossista verso la farmacia di una determinata zona, indicata nel contratto di agenzia di ciascun Agente. Questo dato viene rilevato nel territorio della . Non è Pt_2 scontato, quindi, che tutte le Farmacie della Regione Campania acquistino prodotti solo da grossisti della stessa regione;
così come non è assolutamente scontato che grossisti della regione
Campania consegnino merce solo a bensì spesso accade che grossisti Controparte_4 consegnino a di tutt'altra zona. Di conseguenza ancorchè per convenzione tra le Parti CP_4
i dati IQVIA formino la base per il calcolo delle provvigioni “indirette” maturate dall'Agente, gli stessi dati non possono essere prova dell'aumento delle vendite in una determinata zona per effetto della attività dell'Agente …”.
Su tali affermazioni, come detto, non vi è contestazione da parte del ricorrente il quale, del resto, nel proprio ricorso evidenzia come “il dato iqvia di tali mesi [giugno e agosto 2019], da nostre verifiche, non risulta corretto in riferimento alle vendite effettivamente eseguite”, a dimostrazione che tali dati non possono prendersi in esame ai fini che qui interessano.
Quanto alla clientela acquisita (indicata al punto 14 del ricorso) – esclusi per ovvie ragioni i medici – la società ha dimostrato (cfr. all. 3 memoria) come diverse farmacie indicate dal ricorrente non abbiano effettuato ordinazioni dei prodotti nell'anno 2020. CP_1
In conclusione, non può riconoscersi il diritto dell'agente all'indennità meritocratica non avendo la parte offerto la prova della persistenza in capo al preponente dei vantaggi derivanti dagli affari con i clienti esistenti o acquisiti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la società resistente va condannata al pagamento in favore di della somma di € 157,11 a titolo Parte_1 di FI, oltre accessori come per legge.
5. In ragione del complessivo esito della vicenda processuale, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela;
2. In parziale accoglimento del residuo ricorso, condanna la al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 157,11 a titolo di FI, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3. Rigetta per il resto;
4. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 27/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno