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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 01/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1676/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1676/2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/07/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. CARIGNANO
CLAUDIO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio legale l'Avv. AIMAR LUCIANO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri Parte_1 [...]
hanno esposto: CP_1
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in SAMPEYRE (CN) il 24/09/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie B, dell'anno
2004;
- che dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...] Persona_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e , nato a Persona_2
Savigliano il 24/4/2009;
- che il Tribunale di Cuneo - con sentenza n. 713/2024 emessa in data 26/09/2024 e pubblicata il 18/10/2024, corretta dal Decreto di correzione del 24/10/2024 n. cronol.
9166/2024 del 30/10/2024 - aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“il figlio minore è affidato in modo condiviso ai genitori ed è collocato presso il padre, Per_2
cui viene assegnata la casa coniugale di Saluzzo;
il diritto di visita in favore della madre è regolato da liberi accordi tra le parti;
la signora contribuirà al mantenimento della figlia maggiore non economicamente CP_1
autosufficiente , e del figlio minore nella misura mensile di euro 175,00 per Per_1 Per_2
figlio, somma da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, mentre l'assegno unico sarà concordemente utilizzato dal padre;
le spese per l'assistenza psicologica della minore saranno sostenute dai genitori al Per_1
50% se l'assistenza sarà gestita dal SSN, mentre per le altre spese straordinarie le parti concordano per l'applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino con ripartizione tra di loro nella misura del 50%; con rinuncia reciproca ad ogni pretesa economica;
spese compensate”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
2 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore e la figlia , maggiorenne Per_2 Per_1
ma non economicamente autosufficiente, nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato il [...] a [...], e , nata il
[...] CP_1
29/08/1978 SALUZZO (CN), celebrato in SAMPEYRE il 24/09/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie B, dell'anno 2004 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta
3 depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SAMPEYRE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1676/2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/07/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. CARIGNANO
CLAUDIO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio legale l'Avv. AIMAR LUCIANO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri Parte_1 [...]
hanno esposto: CP_1
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in SAMPEYRE (CN) il 24/09/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie B, dell'anno
2004;
- che dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...] Persona_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e , nato a Persona_2
Savigliano il 24/4/2009;
- che il Tribunale di Cuneo - con sentenza n. 713/2024 emessa in data 26/09/2024 e pubblicata il 18/10/2024, corretta dal Decreto di correzione del 24/10/2024 n. cronol.
9166/2024 del 30/10/2024 - aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“il figlio minore è affidato in modo condiviso ai genitori ed è collocato presso il padre, Per_2
cui viene assegnata la casa coniugale di Saluzzo;
il diritto di visita in favore della madre è regolato da liberi accordi tra le parti;
la signora contribuirà al mantenimento della figlia maggiore non economicamente CP_1
autosufficiente , e del figlio minore nella misura mensile di euro 175,00 per Per_1 Per_2
figlio, somma da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, mentre l'assegno unico sarà concordemente utilizzato dal padre;
le spese per l'assistenza psicologica della minore saranno sostenute dai genitori al Per_1
50% se l'assistenza sarà gestita dal SSN, mentre per le altre spese straordinarie le parti concordano per l'applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino con ripartizione tra di loro nella misura del 50%; con rinuncia reciproca ad ogni pretesa economica;
spese compensate”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
2 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore e la figlia , maggiorenne Per_2 Per_1
ma non economicamente autosufficiente, nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato il [...] a [...], e , nata il
[...] CP_1
29/08/1978 SALUZZO (CN), celebrato in SAMPEYRE il 24/09/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie B, dell'anno 2004 ;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta
3 depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di SAMPEYRE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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