Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 998/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il [...], residente in V. Parte_1 C.F._1
GASTALDI 41/5 CHIAVARI ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
SAMBUCETI DAVIDE (C.F. , che la rappresenta e la difende, come da C.F._2 procura in atti
E
, C.F. , nato in [...], il [...], residente in V. Parte_2 C.F._3
GASTALDI 41/5 CHIAVARI, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. STURLA
FRANCO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28/4/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Albania il 27/12/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Pt_3
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
2) I coniugi vivranno separati, con obbligo del rispetto reciproco.
3) La casa coniugale di Chiavari, Via Aldo Gastaldi n. 41, interno 5, piano 2, con tutto ciò che la arreda e correda, viene assegnata alla madre presso cui i figli sono conviventi.
4) Il sig. rasferirà altrove la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali Parte_2 entro e non oltre il giorno 05/12/2025.
5) Il padre concorderà direttamente con entrambi i figli i tempi e le modalità di visita tenuto conto dell'età dei medesimi.
6) Il sig. provvederà direttamente ed integralmente al pagamento del mutuo ipotecario Parte_2 attualmente esistente sulla casa coniugale.
7) I coniugi, per quanto attiene la divisione del patrimonio immobiliare in oggi esistente ed elencato nel presente ricorso, al fine di addivenire ad una equa distribuzione del medesimo, nell'interesse esclusivo dei figli, si impegnano reciprocamente, tramite separati atti da compiersi nanti notaio già individuato a:
a) cedere a titolo gratuito, entro il termine del 31/12/2025, le loro quote ad entrambi i figli, in misura tra essi eguale (quota di ½ ciascuno), della nuda proprietà dei fabbricati siti in Chiavari, Via Entella
120, Piano T, cat. C/1, ed in Via Aldo Gastaldi 41, interno 5, Piano 2, cat. A/3; sui predetti beni entrambi i coniugi riserveranno l'usufrutto a favore della sola sig.ra Parte_1
b) cedere a titolo gratuito, entro il termine del 31/12/2025, le loro quote ad entrambi i figli, in misura tra essi eguale (quota di ½ ciascuno), della nuda proprietà di tutti i fabbricati siti in Carasco, Via
Montanaro Disma;
sui predetti beni entrambi i coniugi riserveranno l'usufrutto a favore del solo sig.
Parte_2
8) La sig.ra si impegna a cedere a titolo gratuito al sig. entro la data del Parte_1 Parte_2
31/12/2025, la quota di sua spettanza (quota di ½) della proprietà degli immobili, fabbricati e terreni, siti in Cogorno e Mezzanego.
9) I coniugi dichiarano di aver già diviso le somme accreditate sui conti correnti ad essi cointestati e, per quanto qui occorra, il sig. dichiara di rinunciare a tutte le somme presenti sul conto Parte_2 corrente ancora cointestato aperto in Albania. 10) Il sig. a titolo di concorso nelle spese di mantenimento dei figli, sia del maggiorenne Parte_2 ma non ancora economicamente indipendente, sia della minorenne, corrisponderà l'assegno mensile di Euro 250,00 ciascuno da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese.
11) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli - qualificate e concordate secondo quanto previsto dal documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova del 15/09/2016, protocollo di cui i coniugi hanno ricevuto copia dai rispettivi legali e che viene allegato alle condizioni di separazione, perché costituisca parte integrante delle condizioni medesime - verranno sostenute al
100% dal sig. qualora siano anticipate dalla sig.ra verranno dal medesimo Parte_2 Parte_1 rimborsate entro il mese successivo alla richiesta opportunamente documentata sia con riferimento alle ricevute delle spese che con riferimento alla ricezione della stessa.
Le spese straordinarie, di cui al verbale di riunione del 15/09/2016 dei Magistrati della IV Sezione del Tribunale di Genova, saranno a carico del padre nella misura del 100% fino all'indipendenza economica dei figli.
12) Per quanto possa occorrere i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017,
Numero 1, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 30/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba