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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3995/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3995/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. QUATTRIN LAURA per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'avv. BERTUCCI BRUNO. Controparte_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3995/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MAURO ROSA e dall'Avv. QUATTRIN LAURA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BERTUCCI BRUNO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. parte ricorrente, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 990/2024 del
Tribunale di Bologna, con il quale parte opposta chiedeva il pagamento dell'importo di euro 4.380,58, oltre accessori e spese della fase monitoria a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto.
pagina 2 di 4 2. I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che la società opponente assume di aver versato tutti gli importi indicati nei cedolini allegati al ricorso monitorio.
Si costituiva parte opposta, contestando la domanda della controparte, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nel merito, parte resistente opposta chiedeva con ricorso per decreto ingiuntivo il complessivo importo indicato di € 4.380,58 «di cui € 997,00 a titolo di 13ª mensilità per l'anno 2022, € 709,17 per emolumenti indicati nel cedolino del gennaio 2023 ed €
2.674,33 a titolo di TFR indicato nel cedolino del febbraio 2023».
Ne consegue che vi è stata una chiara imputazione delle somme asseritamente non versate dalla società odierna opponente e chieste con il procedimento monitorio.
In atti la parte resistente opposta ha depositato i medesimi cedolini della fase monitoria, quello di giugno 2021, del quale non è chiara l'utilità, in quanto contenente somme non richieste in ricorso e comunque saldate (cfr., doc. 3 fasc. ricorrente); quello di dicembre 2021 che contiene una 13ma mensilità (si suppone quella del
2021), cedolino che risulta interamente saldato (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente); quello di dicembre 2022 (ordinario, però, non relativo alla 13ma mensilità), saldato interamente
(cfr., doc. 4, fasc. ricorrente); quello di gennaio 2023 interamente saldato (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente) e quello di febbraio 2023, del pari saldato dalla parte datoriale (cfr., doc. 6, fasc. ricorrente).
In altre parole, tutta la documentazione azionata dalla lavoratrice in via monitoria risulta indicare somme versate dalla parte datoriale alla . CP_1
4. In sede di costituzione nel merito, parte resistente opposta prova a valorizzare diverse allegazioni, in ordine a presunte trattenute effettuate dal datore di lavoro in maniera non corretta, derivanti da «la mancata retribuzione di ore di lavoro
pagina 3 di 4 effettivamente svolte, il mancato pagamento della tredicesima mensilità per l'anno
2022 e del TFR e il mancato riconoscimento del preavviso lavorato».
Ma si tratta di allegazioni assolutamente generiche, non circostanziate, non supportate da un impianto istruttorio, ma, prima ancora, da una sufficiente specificazione idonea ad individuare quale sia il concreto oggetto della domanda relativa (ad esempio, quali sarebbero le giornate di assenza, quali le ore di lavoro svolte e non pagate).
Ne consegue che, davvero, le uniche prove specifiche risultano essere quelle documentali delle buste paga in atti, le quali però risultano tutte correttamente pagate alla lavoratrice.
5. Da quanto evidenziato, il ricorso deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato interamente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non vi sono, invece, i presupposti per la responsabilità aggravata, considerando che manca la prova della malafede della parte opposta, che non può farsi discendere dalla mera infondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 990/2024 del
Tribunale di Bologna;
B) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per onorari, euro 49,00 per spese, oltre spese generali, IVA, e CAP.
Bologna il 22/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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