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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1252 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'amministratrice di sostegno , C.F. , Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], ai fini del presente ricorso autorizzata dal Giudice
Tutelare dott.ssa Greco in data 09.01.2025, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Daga, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
(CA) il 02/05/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria
Leonida Cadoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 05/01/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carloforte.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/01/2019 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Controparte_2
Comune di Carloforte, anno 2019, numero 1, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori Parte_1
e in data 5 gennaio 2019 in Carloforte (SU) come Controparte_2
risulta nei registri dello stato civile al n. 1, parte 2, serie C, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di quest'ultimo
Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Pag. 2 di 3 Part 2) Prevedere che il sig. trasferirà alla sig.ra la proprietà del CP_2
veicolo marchio Volkswagen, modello T-Cross, targa GG049EP, a titolo di definitiva tacitazione una tantum di ogni obbligo economico presente e/o futuro derivante dal matrimonio e i relativi costi per il passaggio di proprietà saranno a carico della sig.ra . CP_2
Il valore dell'autoveicolo è pari ad € 14.790,00 come da stima della
Concessionaria autorizzata S.G. Automobili S.r.l. di Carbonia.
Il trasferimento dovrà avvenire entro il temine di due mesi dall'emissione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Cagliari.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1252 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'amministratrice di sostegno , C.F. , Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], ai fini del presente ricorso autorizzata dal Giudice
Tutelare dott.ssa Greco in data 09.01.2025, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Daga, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._3
(CA) il 02/05/1972, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria
Leonida Cadoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 05/01/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carloforte.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/01/2019 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 Controparte_2
Comune di Carloforte, anno 2019, numero 1, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori Parte_1
e in data 5 gennaio 2019 in Carloforte (SU) come Controparte_2
risulta nei registri dello stato civile al n. 1, parte 2, serie C, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di quest'ultimo
Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
Pag. 2 di 3 Part 2) Prevedere che il sig. trasferirà alla sig.ra la proprietà del CP_2
veicolo marchio Volkswagen, modello T-Cross, targa GG049EP, a titolo di definitiva tacitazione una tantum di ogni obbligo economico presente e/o futuro derivante dal matrimonio e i relativi costi per il passaggio di proprietà saranno a carico della sig.ra . CP_2
Il valore dell'autoveicolo è pari ad € 14.790,00 come da stima della
Concessionaria autorizzata S.G. Automobili S.r.l. di Carbonia.
Il trasferimento dovrà avvenire entro il temine di due mesi dall'emissione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Cagliari.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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