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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19601/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CP_1 CP_2
DUCCO GLORIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 17/07/2021. CP_1 CP_2
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
pagina 1 di 2 Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti CP_2 CP_1 ed autonomi.
DÀ ATTO che ogni rapporto economico - patrimoniale pregresso tra i coniugi è stato regolamentato prima del deposito del presente ricorso, ad eccezione di quanto infra: -Al fine di offrire un mero supporto temporaneo alla moglie e quale indennizzo per le maggiori spese sostenute per arredamento, il signor si impegna a corrispondere la somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili alla stessa, per un CP_2 periodo massimo di dodici mesi (ovvero dal 01.07.2024 al 01.06.2025). Salva preventiva rinuncia da parte della IG , detto obbligo di versamento verrà meno, automaticamente e senza necessità di CP_1 reciproche comunicazioni, a fare data dal mese di luglio 2025. Detto importo dovrà essere corrisposto in via anticipata, entro e non oltre il giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate della IG . CP_1
DÀ ATTO che la IG si impegna a rilasciare alla proprietà, libero da persone e cose, l'immobile CP_1 già adibito a casa coniugale in Torino, Largo Racconigi n. 188, condotto in locazione in forza di contratto sottoscritto dal signor entro e non oltre il mese di luglio 2024. CP_2
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19601/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CP_1 CP_2
DUCCO GLORIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 17/07/2021. CP_1 CP_2
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 10/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
pagina 1 di 2 Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e CP_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i signori e dichiarano di essere economicamente indipendenti CP_2 CP_1 ed autonomi.
DÀ ATTO che ogni rapporto economico - patrimoniale pregresso tra i coniugi è stato regolamentato prima del deposito del presente ricorso, ad eccezione di quanto infra: -Al fine di offrire un mero supporto temporaneo alla moglie e quale indennizzo per le maggiori spese sostenute per arredamento, il signor si impegna a corrispondere la somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili alla stessa, per un CP_2 periodo massimo di dodici mesi (ovvero dal 01.07.2024 al 01.06.2025). Salva preventiva rinuncia da parte della IG , detto obbligo di versamento verrà meno, automaticamente e senza necessità di CP_1 reciproche comunicazioni, a fare data dal mese di luglio 2025. Detto importo dovrà essere corrisposto in via anticipata, entro e non oltre il giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate della IG . CP_1
DÀ ATTO che la IG si impegna a rilasciare alla proprietà, libero da persone e cose, l'immobile CP_1 già adibito a casa coniugale in Torino, Largo Racconigi n. 188, condotto in locazione in forza di contratto sottoscritto dal signor entro e non oltre il mese di luglio 2024. CP_2
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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