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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 800/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 800/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Raguccia Parte_1
Teres'Alba)
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Fiore Rosario) CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 18.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/03/2021, , premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 30.08.2005, matrimonio concordatario con , CP_1 dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe causato la crisi matrimoniale violando il dovere coniugale di fedeltà.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda di CP_1 separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza presidenziale del 07.12.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento della prova per testi, all'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Parimenti va accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente in quanto deve ritenersi provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del convenuto.
La prova è stata raggiunta, in primis, sul piano documentale, mediante il verbale di accertamento della Capitaneria di Porto, prodotto dalla ricorrente, in cui viene contestato al resistente l'illecito amministrativo di atti osceni in luogo pubblico e dal quale emerge in modo inconfutabile che avesse intrapreso rapporti sessuali CP_1 con un altro uomo.
A tal proposito va o rilevata l'infondatezza della contestazione circa l'utilizzabilità della suddetta prova nel procedimento civile, dovendosi in questa sede condividere il principio più volte affermato secondo cui “La categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (Tribunale Trani, 17/09/2020).
A ciò si aggiunga che le risultanza di tale prova documentale sono confermate dalla deposizione del teste , il quale ha dichiarato di avere assistito al Testimone_1 litigio tra e scaturito dalla scoperta del verbale suddetto e che la Pt_1 CP_1 ricorrente, dopo tale scoperta, era andata via di casa (“la crisi tra i due è scoppiata a seguito della scoperta;
io mi trovavo a casa dei coniugi perché stavo cenando insieme a mio figlia a casa loro e a un certo punto ho visto che ha aperto una lettera Pt_1 della Capitaneria che aveva trovato la mattina e aveva messo un attimo da parte poiché le sembrava una multa;
quando ha letto il contenuto della lettera è andata su tutte le furie ed è scoppiata una lite in quanto nella nota della Capitaneria c'era scritto che era stato trovato in compagnia di un altro uomo e contravvenzionato per CP_1 atti osceni commessi con quest'ultimo in luogo pubblico;
in quella occasione i due hanno litigato poiché era ignara dei comportamenti del marito e giorno dopo Pt_1 se ne è andata via di casa trovando ricovero dalla madre”).
Pertanto, alla luce degli elementi istruttori, l'infedeltà del convenuto non solo risulta provata ma deve ritenersi anche la causa della crisi.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, va confermato l'ordinanza presidenziale tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro.
Pertanto, verserà a per il suo mantenimento, CP_1 Parte_1
l'assegno di euro 200,00 rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
La domanda con la quale la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del comportamento contrario ai doveri coniugali del marito è inammissibile in questa sede, richiedendo l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto stante la soccombenza sulla domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a Parte_1
Porto Empedocle (AG) il 28/07/1966 e nato a [...] CP_1
(Germania) il 24/09/1968 con addebito a carico del convenuto;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a , per il suo CP_1 Parte_1 mantenimento, la somma di € 200,00, rivalutabile istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, le spese di lite di cui all'art. 131 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, prenotate a debito o anticipate dall'Erario, in esse comprese gli onorari e le spese del difensore, che saranno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 7.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)