TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato RIVERSO, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si oppone alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. avendo il consulente già esaurientemente risposto alle osservazioni del C.T.P. avversario;
Per la parte resistente compare l'avvocato MELANDRI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si riporta alle osservazioni alla bozza presentate dal proprio C.T.P., nonché evidenzia la non correttezza delle risposte date dal C.T.U. rispetto ai criteri di valutazione medico-legale; in particolare la tabella A non prevede alcuna lesione al rachide e non è possibile utilizzare analogicamente la stessa, che fa riferimento a lesioni molto più gravi;
devono usarsi le voci
7005 e 7008 del D.M. min. salute 5.2.1992 che corrispondono alla patologia in esame, quantificabili tra il 6 e il 15 %; si chiede la rinnovazione della C.T.U. previa sostituzione del consulente d'ufficio;
pagina 1 di 8 L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 8 N. R.G. 206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 206/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. RIVERSO ROSALISA Parte_1
RICORRENTE contro
e rappresentato e Controparte_1 Controparte_2
difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“Dichiarare illegittimo, nullo e/o annullare il provvedimento di diniego prot- num.
pagina 3 di 8 0016171 del 29.05.2020 il Direzione Controparte_2 Controparte_3
della Polizia di Stato, Ministeriale, notificato a in data 26.06.2020, e
[...] Parte_1
per l'effetto nel merito, ritenute sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status, accertare e dichiarare lo status di vittima del dovere del sig. ai sensi Parte_1
art. 1 co. 563 legge 2005, e condannare il Ministero competente al riconoscimento di tutti i benefici di legge connessi al relativo status, nessuno escluso, ed in particolare all' assegno vitalizio di euro 258,23 mensili previsto dall'art. 5 co. 3 l.206/2004, oggetto alla perequazione economica di cui all'art. 503/92, a decorrere dal 20.02.2009, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo per gli arretrati, e condannare altresì il Ministero competente ad erogare al ricorrente lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, come previsto dalla legge 244/2007, art. 2 co 105, rivalutazione istat ed interessi legali dal dì del dovuto, fatta salva la prescrizione decennale, e quindi dal 20 febbraio 2009”.
e resistevano al ricorso Controparte_1 Controparte_2
con un'unitaria memoria.
La causa veniva posta in decisione dopo l'esperimento di C.T.U. medico-legale.
Va dichiarata la carenza di legittimazione del , posto che Controparte_1
lo stesso non ha alcuna funzione nel procedimento per cui è causa.
Per il resto, il ricorso è fondato.
Esso mira al conseguimento dello status di “vittima del dovere” con tutto quanto ne consegue in termini di benefici economici.
Le eccezioni preliminari sollevate dal sono infondate. Controparte_2
Con la prima si eccepisce l'“IMPROPONIBILITA', PER QUANTO DI RAGIONE, DEL
PROPOSTO RICORSO, PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI VITTIMA DEL
DOVERE O EQUIPARATO IN RELAZIONE AD EVENTI OCCORSI
VEROSIMILMENTE AL RICORRENTE IN DATA 21.03.1999 E IN DATA 15.07.2012”.
pagina 4 di 8 Con la seconda, si eccepisce la prescrizione del diritto.
La richiesta del ricorrente di essere inserito nella lista delle vittime del dovere – in relazione all'incidente subito nel 2002 – data 19.2.2019.
I verbali della commissione medica di Padova datano 2013
Il riconoscimento della causa di servizio data 3.11.2015.
Trattandosi di uno status, lo stesso è imprescrittibile.
Con la terza si eccepisce la prescrizione del diritto ai benefici.
In questo caso effettivamente si applica la prescrizione decennale dei benefici (“la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni - nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto – è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale, e non a quella quinquennale (in tal senso, ex multis cfr. Cass. n.2583 del 2016; n. 7885 del 2014; n. 1891 del 2005; n. 5143 del 2004, n.
13089 del 2003): quest'ultima presuppone, infatti, la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa”: Cass. n.
18309/2020).
Entrando nel merito, la normativa sul punto (L. n. 266/2005, art. 1, commi…) prevede che:
“563 . Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
pagina 5 di 8 e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Dunque, “il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato
l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a)
a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali” (Cass. n. 16851/2024).
Secondo la giurisprudenza di legittimità la “…previsione di cui al comma 563 dell'art. 1
l. n. 266 del 2005 … richiede solo che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564” (Cass. n.
35302/2023; Cass. n. 8369/2023).
Invero la casistica dell'incidente stradale in operazioni di istituto rappresenta una importante fetta del contenzioso in questione, in cui la P.A. rifiuta il riconoscimento dello status in via amministrativa.
Nel caso di specie la dinamica dell'incidente è riportata dallo stesso ricorrente nella pagina 6 di 8 relazione di servizio: “alle ore 8.07 odierne, la locale centrale operativa inviava il suddetto equipaggio … presso il bar… in quanto il gestore segnalava la presenza di un soggetto all'interno del locale che mantenendo una condotta esagitata e violenta creava pericolo per gli avventori. Giova precisare che la necessità di un celere intervento richiedeva l'utilizzo di tutti i dispositivi in funzione. Percorrendo la via… rilevavamo la carreggiata completamente bloccata dal traffico sino all'intersezione con la via …. Si riteneva opportuno effettuare la svolta a sinistra… un'autovettura che ci precedeva….usciva repentinamente dalla fila di veicoli incolonnati nel traffico, presumibilmente non accortasi della nostra presenza, segnalata dai dispositivi di emergenza in funzione, invadendo quindi la sede stradale da noi impegnata…nulla poteva impedire l'impatto”.
La difesa ricorrente ha invocato la ricorrenza della prima ipotesi di cui all'art. 563, ossia il “a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
Tale ipotesi risulta perfettamente sussistente nel caso di specie, come emerge proprio dal resoconto appena richiamato.
La C.T.U. ha determinato condivisibilmente (anche nelle risposte al C.T.P. resistente)
l'ammontare di una invalidità permanente nella misura del 25 %.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (4 fasi).
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
2) riconosce al ricorrente lo status di vittima del dovere;
3) condanna il al riconoscimento di tutti i benefici Controparte_2
connessi a tale status, con condanna al pagamento in favore del ricorrente degli pagina 7 di 8 stessi e degli arretrati, questi ultimi nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dal 19.2.2019; il tutto oltre agli accessori di legge;
4) condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_2
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
5) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente, con condanna di quest'ultima alla restituzione al ricorrente di quanto eventualmente anticipo al
C.T.U..
Ravenna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato RIVERSO, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si oppone alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. avendo il consulente già esaurientemente risposto alle osservazioni del C.T.P. avversario;
Per la parte resistente compare l'avvocato MELANDRI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si riporta alle osservazioni alla bozza presentate dal proprio C.T.P., nonché evidenzia la non correttezza delle risposte date dal C.T.U. rispetto ai criteri di valutazione medico-legale; in particolare la tabella A non prevede alcuna lesione al rachide e non è possibile utilizzare analogicamente la stessa, che fa riferimento a lesioni molto più gravi;
devono usarsi le voci
7005 e 7008 del D.M. min. salute 5.2.1992 che corrispondono alla patologia in esame, quantificabili tra il 6 e il 15 %; si chiede la rinnovazione della C.T.U. previa sostituzione del consulente d'ufficio;
pagina 1 di 8 L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 2 di 8 N. R.G. 206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 206/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. RIVERSO ROSALISA Parte_1
RICORRENTE contro
e rappresentato e Controparte_1 Controparte_2
difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“Dichiarare illegittimo, nullo e/o annullare il provvedimento di diniego prot- num.
pagina 3 di 8 0016171 del 29.05.2020 il Direzione Controparte_2 Controparte_3
della Polizia di Stato, Ministeriale, notificato a in data 26.06.2020, e
[...] Parte_1
per l'effetto nel merito, ritenute sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello status, accertare e dichiarare lo status di vittima del dovere del sig. ai sensi Parte_1
art. 1 co. 563 legge 2005, e condannare il Ministero competente al riconoscimento di tutti i benefici di legge connessi al relativo status, nessuno escluso, ed in particolare all' assegno vitalizio di euro 258,23 mensili previsto dall'art. 5 co. 3 l.206/2004, oggetto alla perequazione economica di cui all'art. 503/92, a decorrere dal 20.02.2009, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo per gli arretrati, e condannare altresì il Ministero competente ad erogare al ricorrente lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, come previsto dalla legge 244/2007, art. 2 co 105, rivalutazione istat ed interessi legali dal dì del dovuto, fatta salva la prescrizione decennale, e quindi dal 20 febbraio 2009”.
e resistevano al ricorso Controparte_1 Controparte_2
con un'unitaria memoria.
La causa veniva posta in decisione dopo l'esperimento di C.T.U. medico-legale.
Va dichiarata la carenza di legittimazione del , posto che Controparte_1
lo stesso non ha alcuna funzione nel procedimento per cui è causa.
Per il resto, il ricorso è fondato.
Esso mira al conseguimento dello status di “vittima del dovere” con tutto quanto ne consegue in termini di benefici economici.
Le eccezioni preliminari sollevate dal sono infondate. Controparte_2
Con la prima si eccepisce l'“IMPROPONIBILITA', PER QUANTO DI RAGIONE, DEL
PROPOSTO RICORSO, PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI VITTIMA DEL
DOVERE O EQUIPARATO IN RELAZIONE AD EVENTI OCCORSI
VEROSIMILMENTE AL RICORRENTE IN DATA 21.03.1999 E IN DATA 15.07.2012”.
pagina 4 di 8 Con la seconda, si eccepisce la prescrizione del diritto.
La richiesta del ricorrente di essere inserito nella lista delle vittime del dovere – in relazione all'incidente subito nel 2002 – data 19.2.2019.
I verbali della commissione medica di Padova datano 2013
Il riconoscimento della causa di servizio data 3.11.2015.
Trattandosi di uno status, lo stesso è imprescrittibile.
Con la terza si eccepisce la prescrizione del diritto ai benefici.
In questo caso effettivamente si applica la prescrizione decennale dei benefici (“la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni - nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto – è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale, e non a quella quinquennale (in tal senso, ex multis cfr. Cass. n.2583 del 2016; n. 7885 del 2014; n. 1891 del 2005; n. 5143 del 2004, n.
13089 del 2003): quest'ultima presuppone, infatti, la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa”: Cass. n.
18309/2020).
Entrando nel merito, la normativa sul punto (L. n. 266/2005, art. 1, commi…) prevede che:
“563 . Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
pagina 5 di 8 e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o
a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Dunque, “il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato
l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a)
a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali” (Cass. n. 16851/2024).
Secondo la giurisprudenza di legittimità la “…previsione di cui al comma 563 dell'art. 1
l. n. 266 del 2005 … richiede solo che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564” (Cass. n.
35302/2023; Cass. n. 8369/2023).
Invero la casistica dell'incidente stradale in operazioni di istituto rappresenta una importante fetta del contenzioso in questione, in cui la P.A. rifiuta il riconoscimento dello status in via amministrativa.
Nel caso di specie la dinamica dell'incidente è riportata dallo stesso ricorrente nella pagina 6 di 8 relazione di servizio: “alle ore 8.07 odierne, la locale centrale operativa inviava il suddetto equipaggio … presso il bar… in quanto il gestore segnalava la presenza di un soggetto all'interno del locale che mantenendo una condotta esagitata e violenta creava pericolo per gli avventori. Giova precisare che la necessità di un celere intervento richiedeva l'utilizzo di tutti i dispositivi in funzione. Percorrendo la via… rilevavamo la carreggiata completamente bloccata dal traffico sino all'intersezione con la via …. Si riteneva opportuno effettuare la svolta a sinistra… un'autovettura che ci precedeva….usciva repentinamente dalla fila di veicoli incolonnati nel traffico, presumibilmente non accortasi della nostra presenza, segnalata dai dispositivi di emergenza in funzione, invadendo quindi la sede stradale da noi impegnata…nulla poteva impedire l'impatto”.
La difesa ricorrente ha invocato la ricorrenza della prima ipotesi di cui all'art. 563, ossia il “a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
Tale ipotesi risulta perfettamente sussistente nel caso di specie, come emerge proprio dal resoconto appena richiamato.
La C.T.U. ha determinato condivisibilmente (anche nelle risposte al C.T.P. resistente)
l'ammontare di una invalidità permanente nella misura del 25 %.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (4 fasi).
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
2) riconosce al ricorrente lo status di vittima del dovere;
3) condanna il al riconoscimento di tutti i benefici Controparte_2
connessi a tale status, con condanna al pagamento in favore del ricorrente degli pagina 7 di 8 stessi e degli arretrati, questi ultimi nei limiti della prescrizione decennale decorrente a ritroso dal 19.2.2019; il tutto oltre agli accessori di legge;
4) condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_2
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
5) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente, con condanna di quest'ultima alla restituzione al ricorrente di quanto eventualmente anticipo al
C.T.U..
Ravenna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 8 di 8