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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3036/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Danilo Prisco, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del
15.7.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
L'opponente, in primo luogo, contesta la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario per essere caratterizzata da una serie di vizi formali
(mancata indicazione della presenza del proprio difensore in sede di esame peritale, assenza di analitica indicazione della documentazione medica esaminata, nonché omessa allegazione della copia della dichiarazione di disponibilità delle parti ad essere presenti alle operazioni).
Nel merito, poi, riportandosi alle considerazioni sanitarie rese dal ctp, lamenta, in particolare, che la consulente d'ufficio ha sottostimato il quadro clinico non avendo adeguatamente valutato l'episodio ischemico del 2017, che ha gravemente inciso sulla sua autonomia, incorrendo, quindi, in un insufficiente approfondimento diagnostico.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
Preliminarmente, occorre evidenziare che devono essere disattese le censure prospettate con riguardo agli aspetti formali della ctu atteso che le omissioni cui
è incorsa la consulente non sono tali da arrecare un concreto nocumento al diritto di difesa delle parti, invero neppure specificamente eccepito.
Passando, poi, alle contestazioni in punto di merito, avendo la presente controversia ad oggetto l'indennità di accompagnamento, vale, innanzitutto, osservare che la prestazione è riconosciuta a coloro i quali venga diagnosticata una condizione di non autosufficienza e, in particolare, a coloro per i quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o l'incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana in modo autonomo. Ciò premesso, va evidenziato che la ctu, dott.ssa all'esito Persona_1 dell'esame peritale del 27.12.2023, ha riferito di un soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione e poco collaborante.
In particolare, ha riscontrato da parte del un atteggiamento Parte_1 oppositivo, consistente nella mancata risposta alle domande propostegli, essendosi limitato a riferire soltanto le parti del corpo dolenti alla digitopressione.
Quanto, poi, all'apparato osteo-articolare, ha osservato che la deambulazione avviene autonomamente, benché a piccoli passi e con appoggio cautelativo, al pari dei passaggi posturali, autonomi ed eseguiti con lentezza.
Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, ha diagnosticato al
: «lieve ipostenia emilato dx in esiti di ictus ischemico nel 2017; Parte_1 cardiopatia ipertensiva in soggetto con pregressa sostituzione valvolare aortica
e aorta ascendente;
sindrome delle apnee notturne ostruttive;
esiti di escissione
2 di melanoma del I raggio mano sinistra a margini indenni;
IPB; sindrome depressiva endoreattiva» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto, precisando che «le medesime NON determinano l'abolizione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi, in modo autosufficiente, quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani non lavorativi della vita».
Il giudizio della consulente d'ufficio è, del resto, conforme all'orientamento della Cassazione secondo cui: «l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n.
26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr.,
Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)»
(Cass. n. 8557/2018).
Dal canto suo, la parte istante, a sostegno delle proprie pretese, ha rinviato genericamente alla documentazione già valutata nel giudizio sommario, dalla quale non emerge alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo.
Invero, il semplice richiamo al referto geriatrico emesso dall'Asl Na 3 Sud dell'1.2.2023 (per la cui consultazione si rimanda al foliario allegato al ricorso in atp avente R.G. 2914\2023), da cui si evince l'esito dei c.d. test funzionali (ADL,
IADL) cui è stato sottoposto il , non può scalfire le determinazioni cui Parte_1 si è giunti.
3 Infatti, nella medicina assicurativa ad assumere preminenza nella formulazione finale del giudizio è l'obiettività clinica rilevata dal consulente tecnico, caratteristica non riscontrabile nei testi anzidetti, atteso che essi forniscono dati puramente anamnestici – cioè, riferiti dal paziente o dai suoi familiari –, non trattandosi di rilevazione oggettiva effettuata dal medico.
Con riguardo alla sfera psicologica è, peraltro, rilevante il comportamento di chiusura – di cui sopra si è detto – assunto dal in sede di operazioni Parte_1 peritali, atteggiamento che manifesta una certa capacità dell'interessato a selezionare discrezionalmente i quesiti cui dare seguito nel corso della conversazione.
Non induce a discostarsi dalle valutazioni svolte dal consulente d'ufficio neppure il richiamato certificato dell'8.5.2023 (cfr. foliario allegato al fascicolo telematico R.g. 2914\2023), da cui emerge che la deambulazione, anche se a piccoli passi con necessità di appoggio cautelativo, non è impossibile autonomamente;
documento che, quindi, finisce per corroborare quanto riscontrato dal medico d'ufficio.
Tutto ciò posto, quindi, ritenendo non sussistenti gli estremi per il rinnovo delle operazioni peritali, si ritiene di dover rigettare la domanda di parte opponente.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
Spese di ctu della fase sommaria vanno poste definitivamente a carico CP_ dell' .
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 16.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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