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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 489 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promosso da
(C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VE), via Del Lazzaretto, 3/A
e
(CF ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Noale (VE), via Del Lazzaretto, 3/A, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Mauro Papandrea (pec:
e Marica Stigliano (pec: Email_1
in Mestre Venezia, Viale Garibaldi 89, che li Email_2
rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 04.03.2025, il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art
127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2025 , che di seguito si riproducono: “All'esito del decorso del termine di legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale, i signori e , Parte_1 Parte_2
come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, ai sensi degli artt. 473 bis.49 c.p.c. ed art. 473 bis.51,
c.p.c., ritenendo ammissibile la procedura congiunta con cumulo delle domande di separazione e di scioglimento di matrimonio anche a mente della sentenza della Corte di Cassazione n.
28727/2023 pubblicata in data 16 ottobre 2023, sin d'ora CHIEDONO che il Tribunale adito, previa rimessione della causa sul ruolo con autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, dichiari, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio, contratto in Belluno, con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile al n° 18/p. 2/s.C/uff. 1./Anno 2012, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Belluno”.
Il pubblico ministero intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data in data 24/11/2012 contratto matrimonio civile, trascritto presso il registro degli atti matrimonio del Comune di Belluno al 18, parte II, serie C, uff. 1, dell'anno 2012, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al medesimo ricorso. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 14.05.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c. depositate in data 06.05.2024 e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 380/2024 pubbl. il 30/10/2024, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 04.03.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, può andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e , trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti matrimonio del Comune di Belluno al 18, parte II, serie C, uff. 1, dell'anno 2012.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 489 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promosso da
(C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VE), via Del Lazzaretto, 3/A
e
(CF ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Noale (VE), via Del Lazzaretto, 3/A, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Mauro Papandrea (pec:
e Marica Stigliano (pec: Email_1
in Mestre Venezia, Viale Garibaldi 89, che li Email_2
rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 04.03.2025, il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art
127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2025 , che di seguito si riproducono: “All'esito del decorso del termine di legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale, i signori e , Parte_1 Parte_2
come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, ai sensi degli artt. 473 bis.49 c.p.c. ed art. 473 bis.51,
c.p.c., ritenendo ammissibile la procedura congiunta con cumulo delle domande di separazione e di scioglimento di matrimonio anche a mente della sentenza della Corte di Cassazione n.
28727/2023 pubblicata in data 16 ottobre 2023, sin d'ora CHIEDONO che il Tribunale adito, previa rimessione della causa sul ruolo con autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, dichiari, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio, contratto in Belluno, con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile al n° 18/p. 2/s.C/uff. 1./Anno 2012, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Belluno”.
Il pubblico ministero intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data in data 24/11/2012 contratto matrimonio civile, trascritto presso il registro degli atti matrimonio del Comune di Belluno al 18, parte II, serie C, uff. 1, dell'anno 2012, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio alle condizioni di cui al medesimo ricorso. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 14.05.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c. depositate in data 06.05.2024 e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 380/2024 pubbl. il 30/10/2024, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 04.03.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, può andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e , trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti matrimonio del Comune di Belluno al 18, parte II, serie C, uff. 1, dell'anno 2012.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore