CASS
Sentenza 23 settembre 2021
Sentenza 23 settembre 2021
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, la regola, a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, contenuta nell'art. 81 disp. att. cod. proc. pen., che prescrive la compiuta descrizione, nel verbale di sequestro, dei beni sottoposti a vincolo, può essere surrogata dalla presenza dell'indagato durante il compimento dell'atto, poiché la diretta percezione della attività di apprensione dei beni consente all'interessato di avere piena conoscenza della estensione del vincolo e quindi di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, anche chiedendo la restituzione dei beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2021, n. 35285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35285 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EG LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del Tribunale di Arezzo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Arezzo, adito ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., annullava parzialmente il decreto di sequestro probatorio emesso il 9 marzo 2021 dal Pubblico Ministero presso quel Tribunale nei confronti di LO EG - disponendo il dissequestro e la restituzione di una serie di documenti ivi indicati - e confermava nel resto il medesimo decreto adottato nei riguardi del EG, sottoposto ad indagini in relazione al delitto Penale Sent. Sez. 6 Num. 35285 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 06/09/2021 di cui all'art. 348 cod. pen. per avere esercitato abusivamente e in maniera continuativa la professione di avvocato senza essere iscritto all'albo. Rilevava il Tribunale, esclusa la fondatezza delle questioni procedurali poste dalla difesa, come le carte del procedimento avessero confermato la sussistenza tanto del fumus commissi delicti quanto del periculum in mora, tenuto conto che la documentazione, di cui era stata confermata la legittimità della relativa apprensione, avrebbe permesso al Pubblico Ministero di acquisire dati di conoscenza per corroborare l'ipotesi accusatoria, in specie per comprovare l'estensione dell'attività professionale riservata che era stata svolta dall'indagato in forma abusiva. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il EG, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto i seguenti sei motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 309, commi 5 e 8, e 366 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Arezzo deciso sulla richiesta di riesame sulla base di due elenchi dei beni sequestrati, predisposti dalla polizia giudiziaria e depositati dal Pubblico Ministero solamente nel corso dell'udienza camerale del 14 aprile 2021, elenchi che non erano stati in precedenza trasmessi al Tribunale e che non erano stati neppure depositati nella segreteria della procura della Repubblica né altrimenti portati a conoscenza dell'indagato e del suo difensore, con conseguente violazione dei diritti della difesa: documenti recanti una descrizione dei beni sequestrati che in precedenza non era stata stilata né altrimenti comunicata all'interessato. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 364, 365 e 366 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale aretino ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullità per omessa notifica del decreto di perquisizione e di sequestro al difensore di ufficio e per omessa notifica al difensore fiducia dell'avviso di deposito degli atti. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli aitt. 366 cod. proc. pen. e 81 disp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Collegio del riesame erroneamente giudicato infondata l'eccezione di nullità per essere stata omessa la notificazione all'indagato e al difensore del verbale contenente la descrizione dei beni sequestrati. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 253 e 330 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione 2 della norma che impone l'indicazione nel relativo decreto emesso dal Pubblico Ministero del corpo del reato o delle cose pertinenti, da sequestrare, né della ipotesi di accusa e delle modalità di acquisizione legittima della notitia criminis. 2.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Arezzo erroneamente ritenuto sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora. 2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 257 e segg. cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere il Tribunale toscano omesso di spiegare come di giustificasse l'apprensione di beni non riferibili all'indagato, rispetto ai quali il sequestro doveva considerarsi effettuato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, in assenza di una successiva convalida da parte del Pubblico Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di LO EG vada rigettato. 2. Preliminarmente va rilevata la inammissibilità di tutte le doglianze difensive, contenute nei motivi dell'atto di impugnazione, formulate in termini di vizio di motivazione, in quanto è pacifico, per quanto espressamente stabilito dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - applicabile anche nel caso di presentazione di una impugnazione avverso i provvedimenti in materia di sequestro probatorio - che il ricorso per cassazione contro le decisioni in tema di misure reali è proponibile solo per far valere violazioni di legge. Né conduce a differenti conclusioni la circostanza che il ricorrente abbia talora lamentato anche la carenza di motivazione, in quanto dalla stessa articolazione delle censure difensive si evince chiaramente come il Tribunale avesse esaminato tutte le doglianze formulate con la richiesta di riesame e che il patrocinatore dell'indagato si sia poi sostanzialmente lamentato solo della congruità del percorso argonnentativo seguito dal Collegio del riesame. 3. Per quel che concerne i motivi formulati in termini di violazione di legge, va osservato quanto segue. 3.1. I primi tre motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente, sono privi di pregio. Manifestamente infondata è la censura riguardante l'asserita violazione dell'art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen.: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità 3 che, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria;
per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (così, da ultimo, Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeraj, Rv. 277566). Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla mancata osservanza dell'art. 366 cod. proc. pen., tenuto conto che - come il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato, con argomenti con i quali l'odierno ricorrente ha in sostanza omesso di dialogare - rappresenta espressione di un orientamento consolidato interpretativo il principio secondo il quale l'omesso deposito del verbale di un atto della polizia giudiziaria cui hanno diritto di assistere i difensori non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (in questo senso, tra le molte, Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 280957). Criterio ermeneutico valido anche con riferimento alla doglianza difensiva relativa all'asserita omessa notifica dell'avviso di deposito al difensore di fiducia. A ciò si aggiunga che, secondo quanto è dato evincersi dal provvedimento gravato, le due note depositate dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale del riesame non costituivano affatto documentazione relativa alla verbalizzazione dell'attività di perquisizione e sequestro posta in essere il 26 marzo 2021, che era statq, già operata con consegna di copia del relativo atto all'indagato (mentre non risulta c:he alle relative operazioni avesse presenziato il difensore designato di ufficio dalla polizia giudiziaria, al quale, pertanto, non era dovuta la consegna della copia di alcun verbale). Né tanto meno costituiva documentazione integrativa di quei precedenti verbali (peraltro dal tenore sufficientemente analitico), bensì annotazioni effettuate in seguito dalla polizia giudiziaria che aveva provveduto a specificare il contenuto dei documenti già sopposti alla misura: dunque, il frutto di una attività di approfondimento istruttorio che non rientrava nel novero degli atti c.d. garantiti cui fa riferimento il menzionato art. 366 del codice di rito. Quanto, poi, alla censura difensiva secondo la quale il verbale di perquisizione e sequestro notificato dalla polizia giudiziaria all'indagato il 30 marzo 2021 non 4 conteneva alcuna indicazione dei beni sottoposti a vincolo, la censura risulta, in parte, generica a fronte della diversa indicazione formulata dal giudice del merito e alla verificata sufficiente analiticità del contenuto di quel verbale;
in parte irrilevante, considerato che, in ogni caso, la regola posta a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, contenuta nell'art. 81 disp. att. cod. proc. pen., che prescrive la compiuta descrizione, nel verbale di sequestro, dei beni sottoposti a vincolo, può essere surrogata dalla presenza dell'indagato durante il compimento dell'atto - presenza nella fattispecie accertata - poiché la diretta percezione della attività di apprensione dei beni consente all'interessato di avere piena conoscenza della estensione del vincolo e quindi di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, anche chiedendo la restituzione dei beni (così Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 265274). È appena il caso di sottolineare, infine, c:he gli atti di perquisizione e di sequestro rientrano tra gli atti garantititi c.d. 'a sorpresa', per i quali la polizia giudiziaria non è tenuta a dare alcun preventivo avviso al difensore, sia esso nominato di fiducia che designato di ufficio, che, se presente o se prontamente reperibile, a norma del combinato disposto degli artt. 249 e 365, comma 2, cod. proc. pen., ha solamente diritto ad assistere al compimento delle attività da parte della polizia giudiziaria: alla quale non incombe, pertanto, alcun obbligo ulteriore rispetto a quello di indicato dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (in tale senso, tra le molte, Sez. 1, n. 22563 del 1.9/01/2015, Perfetto, Rv. 263775; Sez. F, n. 27372 del 25/07/2006, Rosini, Rv. 235169). 3.2. Il quarto e il quinto motivo del ricorso sono manifestamente infondati, avendo il Tribunale del riesame spiegato in maniera puntuale come l'originario decreto di sequestro probatorio fosse stato emesso per poter acquisire elementi di riscontro documentale all'ipotesi accusatoria, già circostanziata dall'accertato invio, da parte del EG, di una lettera ad una società per conto di un cliente, dal quale l'indagato aveva attestato di aver ricevuto un incarico per la tutela dei relativi diritti;
e dalla verificata presenza, sulla porta di accesso all'ufficio del EG, di targhe con le scritte "studio legale" e "centro consulenze legali". Sotto questo punto di vista va ribadito come, nel caso di specie, non sia riconoscibile alcuna violazione di legge, avendo questa Corte reiteratamente chiarito che, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto può considerarsi adeguata in presenza della descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, della sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, della natura dei beni da vincolare e della loro relazione pertinenziale con tale ipotesi criminosa (così, tre le molte, Sez. 6, Sentenza n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061). 5 Per he concerne la lamentata indicazione delle modalità mediante le quali la guardia di finanza avrebbe acquisito la copia della missiva professionale innanzi menzionata, è sufficiente evidenziare che si tratta di violazione di legge rappresentata in termini indeterminati e, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi del precedente atto di impugnazione: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice del merito. 3.3. Il sesto e ultimo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del proprio contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nella fattispecie il ricorrente si è doluto dell'avvenuta sottoposizione a vincolo di alcuni beni asseritamente appartenenti a propri congiunti, senza chiarire se gli stessi non rientrassero tra i numerosi beni giudicati non pertinenti al reato ipotizzato, di cui il Tribunale del riesame aveva già disposto il dissequestro e la restituzione. 4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/09/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Arezzo, adito ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., annullava parzialmente il decreto di sequestro probatorio emesso il 9 marzo 2021 dal Pubblico Ministero presso quel Tribunale nei confronti di LO EG - disponendo il dissequestro e la restituzione di una serie di documenti ivi indicati - e confermava nel resto il medesimo decreto adottato nei riguardi del EG, sottoposto ad indagini in relazione al delitto Penale Sent. Sez. 6 Num. 35285 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 06/09/2021 di cui all'art. 348 cod. pen. per avere esercitato abusivamente e in maniera continuativa la professione di avvocato senza essere iscritto all'albo. Rilevava il Tribunale, esclusa la fondatezza delle questioni procedurali poste dalla difesa, come le carte del procedimento avessero confermato la sussistenza tanto del fumus commissi delicti quanto del periculum in mora, tenuto conto che la documentazione, di cui era stata confermata la legittimità della relativa apprensione, avrebbe permesso al Pubblico Ministero di acquisire dati di conoscenza per corroborare l'ipotesi accusatoria, in specie per comprovare l'estensione dell'attività professionale riservata che era stata svolta dall'indagato in forma abusiva. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il EG, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto i seguenti sei motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 309, commi 5 e 8, e 366 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Arezzo deciso sulla richiesta di riesame sulla base di due elenchi dei beni sequestrati, predisposti dalla polizia giudiziaria e depositati dal Pubblico Ministero solamente nel corso dell'udienza camerale del 14 aprile 2021, elenchi che non erano stati in precedenza trasmessi al Tribunale e che non erano stati neppure depositati nella segreteria della procura della Repubblica né altrimenti portati a conoscenza dell'indagato e del suo difensore, con conseguente violazione dei diritti della difesa: documenti recanti una descrizione dei beni sequestrati che in precedenza non era stata stilata né altrimenti comunicata all'interessato. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 364, 365 e 366 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale aretino ingiustificatamente disatteso l'eccezione di nullità per omessa notifica del decreto di perquisizione e di sequestro al difensore di ufficio e per omessa notifica al difensore fiducia dell'avviso di deposito degli atti. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli aitt. 366 cod. proc. pen. e 81 disp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Collegio del riesame erroneamente giudicato infondata l'eccezione di nullità per essere stata omessa la notificazione all'indagato e al difensore del verbale contenente la descrizione dei beni sequestrati. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 253 e 330 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione 2 della norma che impone l'indicazione nel relativo decreto emesso dal Pubblico Ministero del corpo del reato o delle cose pertinenti, da sequestrare, né della ipotesi di accusa e delle modalità di acquisizione legittima della notitia criminis. 2.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Arezzo erroneamente ritenuto sussistenti il fumus commissi delicti e il periculum in mora. 2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 257 e segg. cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere il Tribunale toscano omesso di spiegare come di giustificasse l'apprensione di beni non riferibili all'indagato, rispetto ai quali il sequestro doveva considerarsi effettuato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, in assenza di una successiva convalida da parte del Pubblico Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di LO EG vada rigettato. 2. Preliminarmente va rilevata la inammissibilità di tutte le doglianze difensive, contenute nei motivi dell'atto di impugnazione, formulate in termini di vizio di motivazione, in quanto è pacifico, per quanto espressamente stabilito dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - applicabile anche nel caso di presentazione di una impugnazione avverso i provvedimenti in materia di sequestro probatorio - che il ricorso per cassazione contro le decisioni in tema di misure reali è proponibile solo per far valere violazioni di legge. Né conduce a differenti conclusioni la circostanza che il ricorrente abbia talora lamentato anche la carenza di motivazione, in quanto dalla stessa articolazione delle censure difensive si evince chiaramente come il Tribunale avesse esaminato tutte le doglianze formulate con la richiesta di riesame e che il patrocinatore dell'indagato si sia poi sostanzialmente lamentato solo della congruità del percorso argonnentativo seguito dal Collegio del riesame. 3. Per quel che concerne i motivi formulati in termini di violazione di legge, va osservato quanto segue. 3.1. I primi tre motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente, sono privi di pregio. Manifestamente infondata è la censura riguardante l'asserita violazione dell'art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen.: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità 3 che, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria;
per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti (così, da ultimo, Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeraj, Rv. 277566). Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla mancata osservanza dell'art. 366 cod. proc. pen., tenuto conto che - come il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato, con argomenti con i quali l'odierno ricorrente ha in sostanza omesso di dialogare - rappresenta espressione di un orientamento consolidato interpretativo il principio secondo il quale l'omesso deposito del verbale di un atto della polizia giudiziaria cui hanno diritto di assistere i difensori non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (in questo senso, tra le molte, Sez. 4, n. 11666 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 280957). Criterio ermeneutico valido anche con riferimento alla doglianza difensiva relativa all'asserita omessa notifica dell'avviso di deposito al difensore di fiducia. A ciò si aggiunga che, secondo quanto è dato evincersi dal provvedimento gravato, le due note depositate dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale del riesame non costituivano affatto documentazione relativa alla verbalizzazione dell'attività di perquisizione e sequestro posta in essere il 26 marzo 2021, che era statq, già operata con consegna di copia del relativo atto all'indagato (mentre non risulta c:he alle relative operazioni avesse presenziato il difensore designato di ufficio dalla polizia giudiziaria, al quale, pertanto, non era dovuta la consegna della copia di alcun verbale). Né tanto meno costituiva documentazione integrativa di quei precedenti verbali (peraltro dal tenore sufficientemente analitico), bensì annotazioni effettuate in seguito dalla polizia giudiziaria che aveva provveduto a specificare il contenuto dei documenti già sopposti alla misura: dunque, il frutto di una attività di approfondimento istruttorio che non rientrava nel novero degli atti c.d. garantiti cui fa riferimento il menzionato art. 366 del codice di rito. Quanto, poi, alla censura difensiva secondo la quale il verbale di perquisizione e sequestro notificato dalla polizia giudiziaria all'indagato il 30 marzo 2021 non 4 conteneva alcuna indicazione dei beni sottoposti a vincolo, la censura risulta, in parte, generica a fronte della diversa indicazione formulata dal giudice del merito e alla verificata sufficiente analiticità del contenuto di quel verbale;
in parte irrilevante, considerato che, in ogni caso, la regola posta a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, contenuta nell'art. 81 disp. att. cod. proc. pen., che prescrive la compiuta descrizione, nel verbale di sequestro, dei beni sottoposti a vincolo, può essere surrogata dalla presenza dell'indagato durante il compimento dell'atto - presenza nella fattispecie accertata - poiché la diretta percezione della attività di apprensione dei beni consente all'interessato di avere piena conoscenza della estensione del vincolo e quindi di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, anche chiedendo la restituzione dei beni (così Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Pettinari, Rv. 265274). È appena il caso di sottolineare, infine, c:he gli atti di perquisizione e di sequestro rientrano tra gli atti garantititi c.d. 'a sorpresa', per i quali la polizia giudiziaria non è tenuta a dare alcun preventivo avviso al difensore, sia esso nominato di fiducia che designato di ufficio, che, se presente o se prontamente reperibile, a norma del combinato disposto degli artt. 249 e 365, comma 2, cod. proc. pen., ha solamente diritto ad assistere al compimento delle attività da parte della polizia giudiziaria: alla quale non incombe, pertanto, alcun obbligo ulteriore rispetto a quello di indicato dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (in tale senso, tra le molte, Sez. 1, n. 22563 del 1.9/01/2015, Perfetto, Rv. 263775; Sez. F, n. 27372 del 25/07/2006, Rosini, Rv. 235169). 3.2. Il quarto e il quinto motivo del ricorso sono manifestamente infondati, avendo il Tribunale del riesame spiegato in maniera puntuale come l'originario decreto di sequestro probatorio fosse stato emesso per poter acquisire elementi di riscontro documentale all'ipotesi accusatoria, già circostanziata dall'accertato invio, da parte del EG, di una lettera ad una società per conto di un cliente, dal quale l'indagato aveva attestato di aver ricevuto un incarico per la tutela dei relativi diritti;
e dalla verificata presenza, sulla porta di accesso all'ufficio del EG, di targhe con le scritte "studio legale" e "centro consulenze legali". Sotto questo punto di vista va ribadito come, nel caso di specie, non sia riconoscibile alcuna violazione di legge, avendo questa Corte reiteratamente chiarito che, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto può considerarsi adeguata in presenza della descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, della sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, della natura dei beni da vincolare e della loro relazione pertinenziale con tale ipotesi criminosa (così, tre le molte, Sez. 6, Sentenza n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061). 5 Per he concerne la lamentata indicazione delle modalità mediante le quali la guardia di finanza avrebbe acquisito la copia della missiva professionale innanzi menzionata, è sufficiente evidenziare che si tratta di violazione di legge rappresentata in termini indeterminati e, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi del precedente atto di impugnazione: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice del merito. 3.3. Il sesto e ultimo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del proprio contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nella fattispecie il ricorrente si è doluto dell'avvenuta sottoposizione a vincolo di alcuni beni asseritamente appartenenti a propri congiunti, senza chiarire se gli stessi non rientrassero tra i numerosi beni giudicati non pertinenti al reato ipotizzato, di cui il Tribunale del riesame aveva già disposto il dissequestro e la restituzione. 4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/09/2021