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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/02/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 15980 / 2024 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Gianluca CRAVERO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso (come ricorso e verbale udienza di p.c. Parte_1
del 3.2.25):
“nel merito, accogliere il presente ricorso, con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore consequenziale statuizione;
in via subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”
ha così concluso: Controparte_2
“In rito dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA Con vittoria di spese di lite”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.9.2024 il sig. Parte_1
cittadino dell'Egitto, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data
20.6.2024, notificato in data 9.9.2024, che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento “con ogni ulteriore consequenziale statuizione”. All'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente precisava la domanda nel senso di chiedere in via principale il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e, in via subordinata, il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. In via principale, il ricorrente chiede l'annullamento del decreto del Questore di Torino che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sul punto, il resistente eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, CP_1
rilevando che la causa sarebbe di competenza del giudice amministrativo.
L'eccezione è fondata, e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 6 c. 10 d.lgs. 286/1998, contro i provvedimenti di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro “è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”.
E' pertanto testualmente previsto dal legislatore che, per le controversie riguardanti il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, difetti la giurisdizione del Tribunale in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale norma trova fondamento nella circostanza che sia il rilascio del titolo di soggiorno per lavoro sia il rinnovo sia la sua revoca sono atti amministrativi, espressione di un “potere dell'amministrazione” a fronte del quale la
2 posizione soggettiva vantata dal privato è di interesse legittimo;
e, come tale, devoluta al sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art 103 Cost.
Ne consegue che, con riferimento alla domanda principale di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.
3. In via subordinata, il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui afferma che “tanto meno appare emergere, in relazione alla posizione giuridica del suddetto, alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 D.Lgs.
286/98”.
3.1. La domanda subordinata è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte appena riportata – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 25.10.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
3 In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1
menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli
4 stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza del 3.2.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia dal 2021; di abitare da solo in un appartamento in affitto a , in via Monterosa 50; di avere in precedenza CP_1
abitato a casa del fratello a;
in corso Giulio Cesare;
di avere due sorelle e un fratello, CP_1
tutti residenti a;
di lavorare come muratore con un regolare contratto, guadagnando CP_1
circa 1.500 euro al mese;
di essere sposato e di avere tre figli minori, tuttora residenti in
Egitto; che il suo progetto di vita sarebbe quello di ottenere il ricongiungimento in Italia con la moglie ed i figli.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− richiesta di iscrizione anagrafica (doc. 3);
− contratto di locazione ad uso abitativo (doc. 4);
− buste paga da marzo 2023 a marzo 2024, dalle quali emerge un reddito mensile medio di € 1.500 / € 1.600 (doc. 5);
− assunzione a tempo indeterminato presso EDIL LUXURY RISTRUTTURAZIONI
S.r.l.s. a far data dall'1.6.2024 (doc. 6);
− buste paga 2024 (doc. 7).
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro dei suoi familiari conviventi, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
5 Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo con riferimento alla domanda principale di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fissando termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo davanti al TAR competente per territorio;
− accoglie la domanda subordinata e dichiara che Parte_1
nato in [...] in data [...], ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/02/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 15980 / 2024 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Gianluca CRAVERO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso (come ricorso e verbale udienza di p.c. Parte_1
del 3.2.25):
“nel merito, accogliere il presente ricorso, con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore consequenziale statuizione;
in via subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”
ha così concluso: Controparte_2
“In rito dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del GA Con vittoria di spese di lite”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.9.2024 il sig. Parte_1
cittadino dell'Egitto, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data
20.6.2024, notificato in data 9.9.2024, che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento “con ogni ulteriore consequenziale statuizione”. All'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente precisava la domanda nel senso di chiedere in via principale il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e, in via subordinata, il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. In via principale, il ricorrente chiede l'annullamento del decreto del Questore di Torino che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sul punto, il resistente eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, CP_1
rilevando che la causa sarebbe di competenza del giudice amministrativo.
L'eccezione è fondata, e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 6 c. 10 d.lgs. 286/1998, contro i provvedimenti di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro “è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”.
E' pertanto testualmente previsto dal legislatore che, per le controversie riguardanti il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, difetti la giurisdizione del Tribunale in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale norma trova fondamento nella circostanza che sia il rilascio del titolo di soggiorno per lavoro sia il rinnovo sia la sua revoca sono atti amministrativi, espressione di un “potere dell'amministrazione” a fronte del quale la
2 posizione soggettiva vantata dal privato è di interesse legittimo;
e, come tale, devoluta al sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art 103 Cost.
Ne consegue che, con riferimento alla domanda principale di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.
3. In via subordinata, il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui afferma che “tanto meno appare emergere, in relazione alla posizione giuridica del suddetto, alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 D.Lgs.
286/98”.
3.1. La domanda subordinata è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte appena riportata – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 25.10.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
3 In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1
menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli
4 stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza del 3.2.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia dal 2021; di abitare da solo in un appartamento in affitto a , in via Monterosa 50; di avere in precedenza CP_1
abitato a casa del fratello a;
in corso Giulio Cesare;
di avere due sorelle e un fratello, CP_1
tutti residenti a;
di lavorare come muratore con un regolare contratto, guadagnando CP_1
circa 1.500 euro al mese;
di essere sposato e di avere tre figli minori, tuttora residenti in
Egitto; che il suo progetto di vita sarebbe quello di ottenere il ricongiungimento in Italia con la moglie ed i figli.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− richiesta di iscrizione anagrafica (doc. 3);
− contratto di locazione ad uso abitativo (doc. 4);
− buste paga da marzo 2023 a marzo 2024, dalle quali emerge un reddito mensile medio di € 1.500 / € 1.600 (doc. 5);
− assunzione a tempo indeterminato presso EDIL LUXURY RISTRUTTURAZIONI
S.r.l.s. a far data dall'1.6.2024 (doc. 6);
− buste paga 2024 (doc. 7).
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro dei suoi familiari conviventi, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
5 Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo con riferimento alla domanda principale di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fissando termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo davanti al TAR competente per territorio;
− accoglie la domanda subordinata e dichiara che Parte_1
nato in [...] in data [...], ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/02/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6