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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/09/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 149/2025 e 230/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Buscaino Donatella Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laudicina Controparte_1 C.F._2
Luigi
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate il 23.9.2025 le parti hanno concluso chiedendo che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.1.2025, ha chiesto la pronuncia della separazione con Parte_1 addebito del coniuge con il quale aveva contratto matrimonio concordatario il Controparte_1
20.8.2021, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Marsala, atto n. 167, Parte
2, S.A. Uff. 1, anno 2021, precisando che dall'unione nascevano le figlie (nata il [...]) e Per_1
Per_
(nata il [...]) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa del comportamento arrogante e prepotente del resistente nonché del disinteresse da lui manifestato nei confronti della ricorrente.
Sulla base di tali premesse in fatto, la ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà del signor sita in Marsala nella c/da Matarocco n. 57, con tutti gli Controparte_1 arredi e le pertinenze ivi esistenti, viene assegnata alla SI.ra che vi coabiterà con le figlie minori;
Parte_1
3) il signor si impegnerà altresì a pagare le utenze (luce, gas e altre utenze) relative al predetto immobile ove CP_1 coabitano le minori con la madre;
4) l'affidamento delle figlie minori sarà condiviso, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre;
5) quanto al diritto di visita del padre , considerata la tenera età delle bimbe, attualmente di anni 1 e 5, verrà gestito come segue:
- Due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 19,30; i weekend sono alterni: il sabato dalle ore 12:30 fino alle ore 19,00, o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 12:30 fino alle ore 19,00;
- le figlie trascorreranno con i genitori le festività religiose e civili, nonché i loro compleanni, a turno e nel caso di disaccordo ad anni alterni e così:
- la Vigilia di Natale con la madre, il Giorno del Santo Natale con il padre con rientro entro le ore 23,00; la vigilia di Capodanno con il padre con rientro entro le ore 23,00 ed il giorno di Capodanno con la madre;
- la domenica delle Palme con la madre ed il giorno di Pasqua con il padre, ad anni alterni e sempre con rientro entro le ore
23,00;
6) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora un assegno a titolo di mantenimento per le due CP_1 Pt_1 figlie minori pari ad € 250,00 cadauno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese tramite bonifico bancario oltre al 70% delle spese straordinarie documentate e preventivamente comunicate;
7) ) il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora un assegno a titolo di mantenimento per la CP_1 Pt_1 stessa pari ad € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario;
8) gli assegni unici e/o eventuali bonus ricevuti dall'Inps o da altri Enti saranno percepiti esclusivamente dalla signora
; Parte_1
9) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei propri bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
10) ciascuna parte si impegna a prestare il consenso all'altro coniuge per l'ottenimento/il rinnovo del passaporto, nonché per la richiesta / rinnovo della carta d'identità ed il passaporto delle figlie”.
pag. 2/6 Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 28.3.2025, ha aderito alla Controparte_1 domanda di separazione personale, contestando, tuttavia, tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione in capo alla ricorrente.
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, disporre la riunione al presente procedimento n. 149/2025 R.G. del procedimento n. 230/2025 R.G. (promosso da avente ad oggetto la medesima domanda di Controparte_1 separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.); nel merito
- DICHIARARE, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi con, in via riconvenzionale, addebito di responsabilità a carico della autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo Pt_1 rispetto;
- AFFIDARE le figli minori, con il regime dell'affidamento condiviso, a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre nell'attuale domicilio ovvero in quello, diverso, ove la stessa dovesse trasferirsi con il consenso del CP_1
- DISPORRE che il diritto di visita del genitore non collocatario potrà essere concordato e organizzato liberamente e senza alcuna formalità dagli stessi genitori ma che, in caso di disaccordo, esso sarà regolamentato come segue: 1) il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le minori: a) due giorni infrasettimanali, precisamente il martedì e il giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 21:30; b) i weekend, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 16:00 fino alla domenica alle ore 21.30; c) 15 gg consecutivi nel mese di luglio e altri 15 gg consecutivi nel mese di agosto (la decorrenza esatta di tali 15 giorni sarà indicata dal alla entro la metà del mese di giugno); d) 4 CP_1 Pt_1 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e 2 giorni consecutivi durante quelle pasquali;
2) che le minori trascorreranno tutte le festività religiose e civili, alternativamente, con la madre e con il padre (così, esemplificativamente, la notte di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; la notte di Capodanno con un genitore e il giorno con l'altro; la domenica delle Palme con un genitore e il giorno di Pasqua con l'altro); 3) che quando il padre terrà con sé le minori nelle notti di Natale e/o di Capodanno e/o di altre festività, le minori pernotteranno con il padre che le riaccompagnerà dalla madre entro le ore 11:00 del giorno successivo;
4) che le minori, ove non risulti possibile la compresenza di entrambi i genitori, trascorreranno alternativamente con ciascun genitore i giorni (o parte di essi) dei propri compleanni;
- PORRE a carico di a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, un assegno mensile Controparte_1 complessivo di € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, mediante bonifico bancario da eseguire in favore della entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla metà delle Pt_1 spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse delle minori e che, comunque, dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e debitamente documentate;
pag. 3/6 - PREVEDERE che gli assegni unici e ogni eventuale bonus afferente alla posizione delle minori saranno percepiti da entrambi i genitori nella misura della metà per ciascuno, così come previsto dal d.lgs. n. 230/2021, dalla circolare INPS n. 23/2022 e dal messaggio INPS n. 1714/2022;
- DARE ATTO che entrambi i genitori si impegnano a prestare il proprio consenso per la richiesta/rinnovo del passaporto delle figlie minori.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 4.6.2025 al presente procedimento, su richiesta delle parti, veniva riunito quello iscritto al n. 230/2025 pendente tra le stesse parti in ragione della sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti.
Con ordinanza del 1.7.2025 il Giudice – emanati i provvedimenti provvisori e urgenti - formulava la seguente proposta conciliativa:
“separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni (tenuto conto che il regime di incontri di seguito indicato deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo, rappresentando un minimo inderogabile per il genitore non convivente): affidamento congiunto a entrambi i genitori delle figlie (nata il [...]) e Persona_3 Per_4
(nata il [...]) con collocamento presso la madre presso il suo attuale domicilio, ovvero presso altro immobile che
[...] la stessa deciderà di condurre in locazione e obbligo, in tal caso, a carico del di contribuire al pagamento CP_1 della metà del canone di locazione (entro la somma massima mensile di € 200,00) e della metà delle utenze energetiche;
facoltà del di vedere le figlie tutte le volte che vorrà, compatibilmente con l'assolvimento degli obblighi scolastici CP_1 della prole, concordando con la madre tempi e modalità di frequentazioni;
in caso di contrasto, il padre potrà incontrare e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: - fino al compimento del terzo anno di età della figlia due volte Persona_4 alla settimana (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 19:30; due fine settimana al mese (in caso di disaccordo il primo e il terzo), dalle ore 16.00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno;
nelle principali festività religiose e civili, in alternanza con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, un genitore terrà le figlie la Vigilia di Natale e l'altro il giorno di Natale, con alternanza negli anni a venire;
allo stesso modo il genitore che le terrà il giorno di Pasqua, dovrà consentire all'altro di tenerle con sé il Lunedì dell'Angelo; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie il giorno del proprio compleanno;
dal compimento del terzo anno di età della figlia due volte alla settimana (martedì e giovedì) Persona_4 dalle ore 16:00 alle ore 19:30; due fine settimana al mese (in caso di disaccordo il primo e il terzo), dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno;
nelle principali festività religiose e civili in alternanza con l'atro genitore, pertanto, un genitore terrà le figlie dal 24 al 30 dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza negli anni a venire;
allo stesso modo il genitore che terrà le bambine il giorno di Pasqua, dovrà consentire all'altro di tenerle con sé il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive (da concordare ogni anno) in luglio o in agosto, quindici giorni (anche non continuativi), in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare le figlie con l'altro pag. 4/6 genitore almeno una volta al giorno per telefono;
ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie il giorno del proprio compleanno;
obbligo a carico del di contribuire al mantenimento delle figlie tramite la corresponsione alla entro CP_1 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 400,00 soggetto ad annuale rivalutazione in base agli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
assegno unico universale e/o qualsiasi altra prestazione assistenziale nella misura del 50% tra i coniugi;
le parti prestano il proprio consenso per la richiesta/rinnovo della carta d'identità e per il passaporto delle figlie minori e il proprio consenso per il rilascio/rinnovo del relativo passaporto;
compensazione integrale delle spese di lite e concorde rinuncia ad ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 12.9.2025, le parti hanno dichiarato di voler trasformare la separazione da giudiziale in consensuale conformemente alle seguenti condizioni:
“affidamento congiunto a entrambi i genitori delle figlie (nata il [...]) e (nata il Persona_3 Persona_4
5.10.2023) con collocamento presso la madre presso il suo attuale domicilio, ovvero presso altro immobile che la stessa deciderà di condurre in locazione;
facoltà del di vedere le figlie tutte le volte che vorrà, compatibilmente con l'assolvimento degli obblighi scolastici CP_1 della prole, concordando con la madre tempi e modalità di frequentazioni;
in caso di contrasto, il padre potrà incontrare e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: fino al compimento del terzo anno di età della figlia Persona_4
- due volte alla settimana (in caso di disaccordo il martedì e il giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 19:30; due fine settimana al mese (in caso di disaccordo il primo e il terzo), dalle ore 16.00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno;
- nelle principali festività religiose e civili, in alternanza con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, un genitore terrà le figlie la Vigilia di Natale e l'altro il giorno di Natale, con alternanza negli anni a venire;
allo stesso modo il genitore che le terrà il giorno di Pasqua, dovrà consentire all'altro di tenerle con sé il Lunedì dell'Angelo; per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie il giorno del proprio compleanno;
dal compimento del terzo anno di età della figlia Persona_4
- due volte alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 19:30; due fine settimana al mese (in caso di disaccordo il primo e il terzo), dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno;
nelle principali festività religiose e civili in alternanza con l'atro genitore, pertanto, un genitore terrà le figlie dal 24 al 30 dicembre e l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza negli anni a venire;
allo stesso modo il genitore che terrà le bambine il giorno di Pasqua, dovrà consentire all'altro di tenerle con sé il
Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive (da concordare ogni anno) in luglio o in agosto, quindici giorni
(anche non continuativi), in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, con pag. 5/6 l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare le figlie con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie il giorno del proprio compleanno;
obbligo a carico del di contribuire al mantenimento delle figlie tramite la corresponsione alla entro CP_1 Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 500,00 (euro 250,00 a figlio) soggetto ad annuale rivalutazione in base agli indici ISTAT, (importo comprensivo dell'eventuale canone di locazione, delle spese afferenti alle utenze energetiche e di ogni altro onere afferente all'unità immobiliare ove la dovesse trasferirsi con le figlie), oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie;
assegno unico universale e/o qualsiasi altra prestazione assistenziale nella misura del 50% tra i coniugi;
le parti prestano il proprio consenso per la richiesta/rinnovo della carta d'identità e per il passaporto delle figlie minori e il proprio consenso per il rilascio/rinnovo del relativo passaporto;
compensazione integrale delle spese di lite e concorde rinuncia ad ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio”.
Ciò considerato, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. – resa all'esito del decorso del termine fissato, in sostituzione dell'udienza su istanza congiunta delle parti, per il deposito di note di trattazione scritta – il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che le condizioni concordate dalle parti appaiono pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti, oltre che congrue e adeguate agli interessi preminenti della prole.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.21 e 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata in data 1.7.2025;
2) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti;
3) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data 24.9.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6