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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12.6.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avv.ti V. Gaudio e I. Crescenzo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: disoccupazione agricola anno 2023
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 3.12.2024, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo per 119 giornate nell'anno 2023- esponeva di aver presentato, in data
25.1.2024, domanda tesa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione.
Ritenuta l'illegittimità del rigetto opposto in via amministrativa, avendo cessato l'attività di lavoro autonomo sin dal 2020, chiedeva la condanna dell al pagamento di quanto dovuto a titolo di
CP_1 indennità di disoccupazione per l'anno 2023. costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo
CP_1 provveduto al pagamento di quanto spettante al ricorrente per le ragioni indicate in ricorso. All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito a tale richiesta. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che abbia proceduto al
CP_1 pagamento della prestazione richiesta. La regolamentazione delle spese di giudizio – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'importo liquidato- all. 3 fascicolo ), dell'assenza di attività istruttoria e di
CP_1 questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 890,00 oltre rimborso forfettario, CP_1
IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori costituiti del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 12.6.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere