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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pzzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004052321000 DEF. AGEVOLATA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004052321000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004052321000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004052321000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato con il ricorso in oggetto la cartella di pagamento n.030 2023 00040516 14/000, nonché il presupposto atto di accoglimento della domanda definizione agevolata prot. n.0551156/2019, notificata a mezzo del servizio postale in data 21.08.2023, nonché di ogni ulteriore atto annesso, anteriore, successivo, connesso e consequenziale, che comunque incida sui diritti della ricorrente. A motivo del ricorso lamenta: a) omessa notifica del presupposto atto adesione alla domanda definizione agevolata prot. n.0551156/2019, nei confronti della odierna ricorrente;
b) la prescrizione del credito. L'agenzia delle entrate e riscossione non si è costituita in giudizio. La Corte alla precedente udienza ha chiesto prodursi la prova della notifica del ricorso alla resistente in formato digitale, essendo la notifica avvenuta a mezzo pec e la prova data in formato pDF. La ricorrente non ha ottemperato. All'udienza odierna nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non avendo la ricorrente dato impulso all'attività processuale dopo la richiesta della Corte, avendo come detto omesso di produrre la prova della corretta notificazione alla parte resistente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Nulla sulle spese , non essendosi la resistente costituita.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese Catanzaro, 9 febbraio 2026
Il giudice rel.
Emanuela Romano Il Presidente
EL SE
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 350/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pzzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004052321000 DEF. AGEVOLATA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004052321000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004052321000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004052321000 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato con il ricorso in oggetto la cartella di pagamento n.030 2023 00040516 14/000, nonché il presupposto atto di accoglimento della domanda definizione agevolata prot. n.0551156/2019, notificata a mezzo del servizio postale in data 21.08.2023, nonché di ogni ulteriore atto annesso, anteriore, successivo, connesso e consequenziale, che comunque incida sui diritti della ricorrente. A motivo del ricorso lamenta: a) omessa notifica del presupposto atto adesione alla domanda definizione agevolata prot. n.0551156/2019, nei confronti della odierna ricorrente;
b) la prescrizione del credito. L'agenzia delle entrate e riscossione non si è costituita in giudizio. La Corte alla precedente udienza ha chiesto prodursi la prova della notifica del ricorso alla resistente in formato digitale, essendo la notifica avvenuta a mezzo pec e la prova data in formato pDF. La ricorrente non ha ottemperato. All'udienza odierna nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non avendo la ricorrente dato impulso all'attività processuale dopo la richiesta della Corte, avendo come detto omesso di produrre la prova della corretta notificazione alla parte resistente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Nulla sulle spese , non essendosi la resistente costituita.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese Catanzaro, 9 febbraio 2026
Il giudice rel.
Emanuela Romano Il Presidente
EL SE