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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10527/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa IM RR pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10527/2021 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Bari alla Parte_1
p.zza A. Moro n. 22;
- attore opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato in Barletta alla via Controparte_1
Municipio n. 33 e rappresentato e difeso dall'avv. ed Controparte_2 Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Barletta alla via Municipio n. 33;
- convenuti opposti -
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 12.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
IM RR Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 08.08.2021 a mezzo PEC all'avv. CO IO,
l'avv. , proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli a mezzo pec Parte_1 in data 16.07.2021 ad istanza di e con cui gli veniva intimato il Controparte_2 Controparte_1 pagamento della somma di €. 30.757,70, in relazione alla sentenza n. 17869/2017, pubblicata il
25.09.2017, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Prima civile, nel giudizio recante R.G. n.
31767/2014.
L'odierno opponente – previa richiesta di sospensione cautelare del titolo azionato - contestava la pretesa creditoria deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 475 c.p.c., in quanto la sentenza 17869 del 2017 del Tribunale di Roma
è stata notificata priva della formula esecutiva;
2) Omessa applicazione della ritenuta di acconto del 20% sull'importo di €. 30.000,00 ex art.
96 c.p.c. di cui alla sentenza 17869 del 2017 del Tribunale di Roma;
3) Errato conteggio degli interessi quantificati in precetto in €. 354,00 non essendo stata applicata la ritenuta di acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2022 si costituivano in giudizio gli opposti, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del titolo proposta dall'opponente e, nel merito, instavano per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata all'udienza del 12.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto precisato in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, con istanza depositata in data 07.05.2024, l'opponente avanzava richiesta di riunione del presente giudizio con i giudizi di opposizione a precetto recanti
R.G. n. 7268/2021 e R.G. n. 7138/2021.
Orbene, nel premettere che, in tema di provvedimenti sulla riunione, come sulla separazione di cause, si è al cospetto dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, avente natura
IM RR ordinatoria, tale da risultare insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 28530/2022), la succitata istanza non può trovare accoglimento atteso che, è stata avanzata in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza essere adeguatamente documentata e senza rappresentare lo stato in cui versassero i richiamati giudizi.
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata da e Controparte_1 nella comparsa conclusionale, vertente sull'inesistenza della notifica dell'atto di Controparte_2 citazione per aver l'opponente notificato la citazione a mezzo pec al domiciliatario e non all'avvocato costituito.
Invero, deducevano gli opposti, che nell'atto di precetto l'elezione di domicilio presso l'avv.
CO IO con studio in Bari alla via Putignani n. 141 è solo fisica e non digitale, atteso che l'unico indirizzo PEC indicato è quello del procuratore costituito avv. Michele Stagnì, ossia
, mentre non risulta indicato l'indirizzo digitale dell'avv. Email_1
IO.
Parte opponente, tuttavia, notificava l'atto di citazione esclusivamente all'indirizzo PEC dell'avv. IO, e non all'indirizzo PEC del procuratore Email_2 costituito Email_3
Orbene l'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Nel premettere che, a differenza della nullità, l'inesistenza configura un vizio talmente radicale che la parte può sollevare la relativa eccezione in qualunque stato del giudizio ed anche in sede di comparsa conclusionale, richiamato il principio espresso da Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza,
22/08/2018, n. 20946, deve essere dichiarata l'inesistenza della notifica effettuata dall'opponente al domicilio digitale – non indicato - del domiciliatario, anziché a quello del procuratore costituito come risultante dall'atto di precetto.
Con la succitata ordinanza la Suprema Corte ha statuito che: “Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto".
La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare”.
IM RR Dunque, con tale pronuncia, la Suprema Corte evidenzia che la virtualità del domicilio digitale, se vale a superare i limiti territoriali della domiciliazione, non permette tuttavia di prescindere dal rispetto delle altre norme processuali dettate in tema di patrocinio e domiciliazione;
tra queste, in primis, va ricordato l'art. 84 c.p.c., secondo cui è solo il difensore, munito di procura alle liti, che ha il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del processo non riservati alla parte, salva la facoltà di delegare un altro avvocato (ai sensi dell'art. 14 L.247/2012) o di eleggere domicilio presso questi (nel qual caso, però, occorre distinguere tra domicilio fisico e domicilio digitale).
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inesistenza della notifica dell'atto di citazione agli opposti.
Per completezza, avuto riguardo al merito dell'opposizione, se ne deve rilevare l'infondatezza dei motivi sollevati da parte opponente per le motivazioni esposte nell'ordinanza del 23.03.2022 che si intendono integralmente richiamate.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al D.M.
n. 147/2022 con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio e decisionale delle controversie rientranti nello scaglione da €. 26.001,00 a €. 52.000,00 (valore della controversia pari a €.
30.757,00), ridotti al 50% per l'estrema semplicità della questione trattata e la vicinanza del valore della controversia al minimo dello scaglione considerato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione introdotta da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 08.08.2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA l'inesistenza della notifica effettuata ai convenuti opposti;
2) RIGETTA l'opposizione;
3) CONDANNA al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.905,00 per compensi,
[...] oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, per ciascuno.
Così deciso in Bari il 04.11.2025
Il Giudice
dott.ssa IM RR
IM RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa IM RR pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10527/2021 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Bari alla Parte_1
p.zza A. Moro n. 22;
- attore opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato in Barletta alla via Controparte_1
Municipio n. 33 e rappresentato e difeso dall'avv. ed Controparte_2 Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Barletta alla via Municipio n. 33;
- convenuti opposti -
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.).
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 12.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
IM RR Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 08.08.2021 a mezzo PEC all'avv. CO IO,
l'avv. , proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli a mezzo pec Parte_1 in data 16.07.2021 ad istanza di e con cui gli veniva intimato il Controparte_2 Controparte_1 pagamento della somma di €. 30.757,70, in relazione alla sentenza n. 17869/2017, pubblicata il
25.09.2017, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Prima civile, nel giudizio recante R.G. n.
31767/2014.
L'odierno opponente – previa richiesta di sospensione cautelare del titolo azionato - contestava la pretesa creditoria deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 475 c.p.c., in quanto la sentenza 17869 del 2017 del Tribunale di Roma
è stata notificata priva della formula esecutiva;
2) Omessa applicazione della ritenuta di acconto del 20% sull'importo di €. 30.000,00 ex art.
96 c.p.c. di cui alla sentenza 17869 del 2017 del Tribunale di Roma;
3) Errato conteggio degli interessi quantificati in precetto in €. 354,00 non essendo stata applicata la ritenuta di acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2022 si costituivano in giudizio gli opposti, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del titolo proposta dall'opponente e, nel merito, instavano per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata all'udienza del 12.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto precisato in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, con istanza depositata in data 07.05.2024, l'opponente avanzava richiesta di riunione del presente giudizio con i giudizi di opposizione a precetto recanti
R.G. n. 7268/2021 e R.G. n. 7138/2021.
Orbene, nel premettere che, in tema di provvedimenti sulla riunione, come sulla separazione di cause, si è al cospetto dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice, avente natura
IM RR ordinatoria, tale da risultare insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 28530/2022), la succitata istanza non può trovare accoglimento atteso che, è stata avanzata in prossimità dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza essere adeguatamente documentata e senza rappresentare lo stato in cui versassero i richiamati giudizi.
Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata da e Controparte_1 nella comparsa conclusionale, vertente sull'inesistenza della notifica dell'atto di Controparte_2 citazione per aver l'opponente notificato la citazione a mezzo pec al domiciliatario e non all'avvocato costituito.
Invero, deducevano gli opposti, che nell'atto di precetto l'elezione di domicilio presso l'avv.
CO IO con studio in Bari alla via Putignani n. 141 è solo fisica e non digitale, atteso che l'unico indirizzo PEC indicato è quello del procuratore costituito avv. Michele Stagnì, ossia
, mentre non risulta indicato l'indirizzo digitale dell'avv. Email_1
IO.
Parte opponente, tuttavia, notificava l'atto di citazione esclusivamente all'indirizzo PEC dell'avv. IO, e non all'indirizzo PEC del procuratore Email_2 costituito Email_3
Orbene l'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Nel premettere che, a differenza della nullità, l'inesistenza configura un vizio talmente radicale che la parte può sollevare la relativa eccezione in qualunque stato del giudizio ed anche in sede di comparsa conclusionale, richiamato il principio espresso da Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza,
22/08/2018, n. 20946, deve essere dichiarata l'inesistenza della notifica effettuata dall'opponente al domicilio digitale – non indicato - del domiciliatario, anziché a quello del procuratore costituito come risultante dall'atto di precetto.
Con la succitata ordinanza la Suprema Corte ha statuito che: “Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto".
La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare”.
IM RR Dunque, con tale pronuncia, la Suprema Corte evidenzia che la virtualità del domicilio digitale, se vale a superare i limiti territoriali della domiciliazione, non permette tuttavia di prescindere dal rispetto delle altre norme processuali dettate in tema di patrocinio e domiciliazione;
tra queste, in primis, va ricordato l'art. 84 c.p.c., secondo cui è solo il difensore, munito di procura alle liti, che ha il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del processo non riservati alla parte, salva la facoltà di delegare un altro avvocato (ai sensi dell'art. 14 L.247/2012) o di eleggere domicilio presso questi (nel qual caso, però, occorre distinguere tra domicilio fisico e domicilio digitale).
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inesistenza della notifica dell'atto di citazione agli opposti.
Per completezza, avuto riguardo al merito dell'opposizione, se ne deve rilevare l'infondatezza dei motivi sollevati da parte opponente per le motivazioni esposte nell'ordinanza del 23.03.2022 che si intendono integralmente richiamate.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al D.M.
n. 147/2022 con i valori medi previsti per la fase introduttiva, di studio e decisionale delle controversie rientranti nello scaglione da €. 26.001,00 a €. 52.000,00 (valore della controversia pari a €.
30.757,00), ridotti al 50% per l'estrema semplicità della questione trattata e la vicinanza del valore della controversia al minimo dello scaglione considerato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione introdotta da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 08.08.2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA l'inesistenza della notifica effettuata ai convenuti opposti;
2) RIGETTA l'opposizione;
3) CONDANNA al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 2.905,00 per compensi,
[...] oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, per ciascuno.
Così deciso in Bari il 04.11.2025
Il Giudice
dott.ssa IM RR
IM RR