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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7500 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RGN. 39856 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Pt_1 in persona del legale rappresentante opponente, rappresentato e difeso dall'avv.to P. Scarlato
e
OC UI opposto, rappresentata e difesa dall'avv.to C. De Ciantis
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Accoglie l'opposizione e annulla il decreto ingiuntivo opposto (n. 6090/24);
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente contesta (in via preliminare) l'illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato (n. 6090/24) in quanto emanato da Giudice incompetente.
L'eccezione è fondata.
Invero, il ricorrente che chiede l'intervento del Fondo di Garanzia dell' a tutela del suo credito lavorativo risiede nel comune di Pt_1
Fiumicino che ricade nella competenza del Tribunale di Civitavecchia- sez. lav. (concorda anche l'opposto, v. note del 13.6.25).
Per tutto quanto detto, il ricorso in opposizione deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto annullato.
Le spese di lite, considerato che non si è affrontato il merito della controversia e che parte opposta ha aderito all'eccezione dell' Pt_1 possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Pt_1 in persona del legale rappresentante opponente, rappresentato e difeso dall'avv.to P. Scarlato
e
OC UI opposto, rappresentata e difesa dall'avv.to C. De Ciantis
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Accoglie l'opposizione e annulla il decreto ingiuntivo opposto (n. 6090/24);
Compensa le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente contesta (in via preliminare) l'illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato (n. 6090/24) in quanto emanato da Giudice incompetente.
L'eccezione è fondata.
Invero, il ricorrente che chiede l'intervento del Fondo di Garanzia dell' a tutela del suo credito lavorativo risiede nel comune di Pt_1
Fiumicino che ricade nella competenza del Tribunale di Civitavecchia- sez. lav. (concorda anche l'opposto, v. note del 13.6.25).
Per tutto quanto detto, il ricorso in opposizione deve essere accolto e il decreto ingiuntivo opposto annullato.
Le spese di lite, considerato che non si è affrontato il merito della controversia e che parte opposta ha aderito all'eccezione dell' Pt_1 possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro