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Improcedibile
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01658/2025REG.PROV.COLL.
N. 04063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4063 del 2024, proposto dalla TI Petroli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Romolo Frasso, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
De Vivo Energie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Nobile, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
nei confronti
Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno, (sezione terza) del 22 marzo 2024, n. 703
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della De Vivo Energie s.r.l. e dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;
Vista l’ordinanza cautelare della sezione del 26 giugno 2024, n. 2404;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione della società appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante indicata in intestazione è stata titolare della concessione demaniale di un’area del porto di Masuccio Salernitano, situato nella circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, allo scopo di mantenere « un distributore carburanti per il rifornimento delle unità da diporto, con sovrastante tenda, chiosco, deposito schiumogeno ed area asservita, area serbatoi recintata, condotte di adduzione, pedana e banchina con praticabile orso grill, aste porta bandiere, tabella pubblicitaria, recinzione con cancello di accesso, nonché una colonnina di erogazione protetta da armadiatura rivestita in acciaio inox ed un serbatoio di mc 20 etc. ». Per la concessione era stata prevista la scadenza al 31 dicembre 2023: così da atto di concessione del 18 ottobre 2022, n. 132, come prorogato con coevo atto n. 133, in applicazione dell’art 199, comma 3, lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ( Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ; convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
2. Nella descritta qualità, con istanza prot. n. 9920 del 6 aprile 2023 chiedeva la conferma della perdurante vigenza della suddetta concessione al 31 dicembre 2024, in applicazione della proroga prevista dall’art. 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 ( Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ).
3. Posta la domanda in concorrenza, ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 del regolamento di attuazione (nota dell’Autorità portuale prot. n. 10476 del 14 aprile 2023), pervenivano le osservazioni critiche della De Vivo Energie s.r.l., società operante nel medesimo settore economico, con cui erano contestati i presupposti della proroga ex adverso domandata. Il conseguente riscontro negativo dell’autorità portuale (nota prot. n. 15474 del 1° giugno 2023), veniva impugnato dalla medesima società con ricorso nella presente sede giurisdizionale amministrativa.
4. Il ricorso era accolto dall’adito Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La pronuncia di primo grado poneva a base della statuizione di accoglimento del ricorso « i principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17 », con i quali è stato affermato che le disposizioni di legge nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con il principio di libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 TFUE, e con la regola dell’evidenza pubblica sancita dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE ( relativa ai servizi nel mercato interno ), con conseguente disapplicazione delle prime in favore di quest’ultimo. Più precisamente, la sentenza di primo grado escludeva « la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari ».
6. Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello la controinteressata TI Petroli.
7. Si sono costituiti e l’originaria ricorrente e l’Autorità portuale, rispettivamente in resistenza e in adesione.
DIRITTO
1. Con il proprio appello la controinteressata ha censurato la sentenza di accoglimento del ricorso per avere erroneamente supposto che nel caso controverso vi sia stata una proroga automatica di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa, quando invece essa sarebbe stata rilasciata « all’esito di un procedimento – comunque di pubblica evidenza – previsto e disciplinato dal Codice della Navigazione (artt. 36 e 37) e dal relativo regolamento di esecuzione (art. 18) », in cui è stata valutata in comparazione l’istanza dell’originaria ricorrente (in termini è stato richiamato il precedente di questa sezione di cui alla sentenza del 30 novembre 2023, n. 10378).
2. Con un secondo ordine di censure, svolto in via subordinata, è stato parimenti contestato il presupposto interpretativo a base della pronuncia di accoglimento del ricorso, dato dall’applicabilità alla fattispecie controversa dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17. In contrario si è sottolineato che la concessione oggetto di controversia per finalità diverse da quelle turistico-ricreative su cui si fondano le esigenze di attribuire prevalenza ai principi di apertura alla concorrenza di quel settore a concessioni rilasciate per scopi diversi.
3. In allegato all’atto d’appello è stata depositata la nota dell’Autorità portuale del 12 aprile 2024, prot. n. 10825, con cui nel dare attuazione alla sentenza di primo grado l’amministrazione resistente ha sollecitato la società appellante a presentare un’istanza di rinnovo, con l’avvertenza che per la stessa si sarebbe dato luogo ad una procedura comparativa ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 del regolamento di attuazione. In riscontro alla richiesta ora menzionata, il 18 aprile 2024 la destinataria ha presentato la propria manifestazione di interesse.
4. L’originaria ricorrente ha dal canto suo esposto e documentato, con la produzione della delibera dell’Autorità portuale in data 9 maggio 2024, n.132, che è stata annullata d’ufficio la delibera del 20 marzo 2023, n. 52, della medesima amministrazione, sulla base della quale era stato rilasciato il titolo concessorio da essa impugnato nel presente giudizio in favore della società controinteressata. Più precisamente, con quest’ultima delibera era stato espresso l’indirizzo di dare attuazione al regime di proroga legale delle concessioni previsto dalla sopra citata legge 5 agosto 2022, n. 118, attraverso il rilascio di atti « di certazione di presa d’atto della vigenza e prosecuzione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore della medesima ». Per contro, con la successiva delibera assunta nell’esercizio del proprio potere di autotutela l’Autorità portuale ha preso atto del contrario orientamento di giurisprudenza in materia, di cui ha fatto applicazione la sentenza di primo grado, e degli indirizzi ministeriali intesi a ripristinare la piena concorsualità del settore, e si è determinata di conseguenza.
5. Tutto ciò premesso, ne deriva che, venuto meno il regime amministrativo sulla cui base è stato rilasciato il contestato atto di proroga della concessione, peraltro proiettato per legge ad un orizzonte temporale ormai venuto meno, il quadro di fatto e di diritto risulta mutato rispetto a quello che ha dato origine al contenzioso. Nell’ambito del descritto mutamento l’autorità portuale ha nello specifico ripristinato le regole della concorrenzialità imposte dalla sentenza di primo grado e l’operatore economico interessato, già concessionario, ha aderito, senza coltivare ulteriormente il presente giudizio d’appello.
6. Il descritto superamento del previgente regime amministrativo e il convergente operato delle parti pubblica e privata, ex concessionaria, induce a ritenere che per quest’ultima è venuta meno qualsiasi utilità da un eventuale accoglimento del presente appello, che pertanto è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’esito in rito giustizia la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO