Sentenza 15 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 21 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 20 marzo 2024
Decreto collegiale 6 febbraio 2025
Improcedibile
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/04/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03055/2025REG.PROV.COLL.
N. 07939/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7939 del 2024, proposto dalla società Gervamafin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Saverio Romano e Alessandro Giussani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Castellabate, non costituito in giudizio
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2692/2024, resa nell’ambito del giudizio n.r.g. 9094/2023, pubblicata in data 20 marzo 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Michele Tecchia e udito per la ricorrente l’Avvocato Giulio Forleo per delega dell’Avvocato Alessandro Giussani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Castellabate, frazione S. Maria, al Lungomare Guglielmini/Perrotti, in un punto confinante, tra gli altri, con un’area del demanio comunale interessata, agli inizi degli anni ‘80, da alcuni abusi edilizi fatti oggetto di ordinanza di demolizione del 14 giugno 1982.
2. Nel 2011 il Comune eseguiva solo parzialmente il ripristino dello status quo ante , senza provvedere all’abbattimento di una scalinata abusiva che ha continuato ad impedire all’odierna ricorrente l’accesso al bene immobile.
3. Per tale ragione la società, con atto di diffida del 29 novembre 2022, chiedeva all’Amministrazione di eliminare le opere, ma il Comune di Castellabate rimaneva inerte.
4. Ne seguiva un ricorso per il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. incardinato dall’odierna ricorrente innanzi al TAR Campania-Salerno, onde ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castellabate e l’adozione di un ordine di abbattimento del manufatto abusivo.
5. Con sentenza n. 1121 del 15 maggio 2023, il TAR Campania-Salerno dichiarava inammissibile il ricorso per il silenzio.
Successivamente, in accoglimento dell’appello, la VII Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8454/2023, ha acclarato che “ l’appello, che per l’effetto devolutivo deve essere esaminato nel merito, risulta altresì fondato in relazione al protratto silenzio serbato dall’amministrazione comunale che, secondo quanto allegato in atti, ha invece inserito l’area in esame, pur non commerciabile in relazione all’indicata opera abusiva, in un proprio piano di dismissione. Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi motivatamente, con ogni consentita tempestività, sull’istanza della società appellante ”.
6. Stante l’ulteriore inadempienza del Comune, la società ha incardinato dinanzi al Consiglio di Stato un giudizio di ottemperanza della sentenza sul silenzio (RG 9094/2023) all’esito del quale la Sezione si è così pronunziata (con sentenza n. 2692 del 20 marzo 2024):
“ - accerta l’obbligo del Comune di Castellabate di dare piena attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8454/2023 entro il termine di novanta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina sin d’ora, per il caso di inutile decorso del predetto termine, il Prefetto di Salerno quale commissario ad acta, con possibilità di delega ad altro componente del medesimo Ufficio di Governo, affinché provveda in luogo ed a spese dell’amministrazione;
Condanna il Comune intimato alle spese di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad accessori ”.
Quanto precede “ con riserva di applicare le richieste penalità di mora in caso di ulteriori ritardi ”.
7. Successivamente, con relazione finale depositata in atti in data 18 ottobre 2024, la Dr.ssa Elena Esposito - in qualità di funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura di Salerno nominata come Commissario ad acta con decreto n. 112496 del 9 luglio 2024 in esecuzione della summenzionata sentenza di ottemperanza - ha attestato il definitivo ripristino dello stato dei luoghi sotto la sua supervisione, instando per la quantificazione e liquidazione del compenso ad ella settante (compenso poi prontamente liquidato con decreto collegiale).
8. Successivamente, con l’odierno autonomo ricorso per ottemperanza notificato e depositato in data 23 ottobre 2024, la società ricorrente – premesso che la summenzionata sentenza di ottemperanza n. 2692 del 20 marzo 2024 aveva disposto anche la condanna alle spese legali in misura pari ad euro 4.000,00 (oltre oneri accessori) e premesso inoltre che il ripristino dello stato dei luoghi è avvenuto in ritardo rispetto al termine concesso dal giudice di ottemperanza – insiste ora per:
a) la condanna del Comune al pagamento delle spese legali in misura pari ad euro 4.000,00 (oltre oneri accessori) così come quantificate dalla sentenza di ottemperanza n. 2692 del 20 marzo 2024 (rimasta ineseguita in punto di spese legali fino al momento della notifica del presente ricorso) nonché al rimborso del costo del contributo unificato versato (pari a 300 euro), con eventuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia;
b) la fissazione di “ una penalità di mora, nella misura che si riterrà giudizialmente opportuna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett e) c.p.a., considerato il ritardo nell’esecuzione del giudicato ”.
9. Il Comune di Castellabate, benché ritualmente evocato nel presente giudizio di ottemperanza, non risulta costituito.
10. Alla camera di consiglio del 11 marzo 2025 il difensore della ricorrente ha rappresentato che:
(i) nelle more del presente giudizio il Comune ha provveduto alla liquidazione delle spese legali pari ad euro 4.000,00 (oltre oneri accessori) così come indicate nella sentenza di ottemperanza n. 2692 del 20 marzo 2024 ora azionata, con conseguente improcedibilità parziale dell’odierna domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
(ii) cionondimeno la ricorrente mantiene l’interesse a veder accolta - oltre alla richiesta di condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio di ottemperanza - anche la residua domanda (formulata in questo giudizio) di condanna del Comune intimato al pagamento di una penalità di mora (o TR ) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione del ritardo con cui l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza di ottemperanza.
All’esito dell’udienza camerale del 11 marzo 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
11. La domanda di condanna del Comune al pagamento delle spese legali quantificate con la sentenza della Sezione posta ora in ottemperanza (la n. 2692 del 20 marzo 2024) va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che la stessa ricorrente ha rappresentato – nel corso della camera di consiglio del 11 marzo 2025 – di aver ricevuto il pagamento di tali spese.
La domanda è quindi improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., fatto salvo l’eventuale obbligo del Comune di rimborso del costo del contributo unificato (ove versato e non ancora rifuso) di cui alla succitata sentenza n. 2692 del 20 marzo 2024.
12. Per quel che concerne, invece, la domanda di condanna del Comune al pagamento di una penalità di mora (o TR ) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (penale richiesta in considerazione del ritardo con cui l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza di ottemperanza) essa va respinta.
Tale domanda sottende, infatti, un utilizzo improprio dell’istituto processuale dell’ TR , così come positivizzato e disciplinato dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Ed invero, l’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a. dispone che “ il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: ... e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato... ”.
Pertanto, la violazione e/o inosservanza e/o ritardo che giustificano la condanna al pagamento dell’ TR sono solo quelli successivi rispetto alla pronunzia del giudice di ottemperanza che fissa la penalità di mora.
Tale conclusione, oltre che confortata dalla littera legis , è in linea con la natura e la finalità dell’istituto quali chiarite dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio con la sentenza n. 15 del 25 giugno 2014.
È stato invero precisato che, rispetto al sistema processual-civilistico, la penalità di mora nel processo amministrativo assume una più marcata matrice sanzionatoria che completa la veste di strumento di coazione indiretta e si atteggia a tecnica compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio di ottemperanza.
Essa, dunque, assolve ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non ad una funzione riparatoria, onde costituisce pena e non risarcimento, trattandosi di istituto con funzione deterrente e general-preventiva .
Rileva il Collegio che tale funzione deterrente , general-preventiva e dissuasiva può realizzarsi soltanto per comportamenti successivi rispetto all’ordine del giudice con cui è stato fissato ex ante il quantum della penalità di mora, assumendo, invece, ove la si riferisca anche ad inadempimenti pregressi, un’impropria natura meramente risarcitoria (cfr. in tal senso, ex multis , Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2015 n. 5534).
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, nel caso di specie la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è infondata, atteso che con la sentenza ora posta in ottemperanza il Giudice – lungi dal condannare il Comune direttamente al pagamento di una specifica penalità di mora in caso di ulteriori inosservanze e/o ritardi nell’esecuzione del dictum giudiziale – si era soltanto riservato di stabilire (con un nuovo e separato provvedimento) una specifica penalità per gli inadempimenti successivi a detto nuovo provvedimento.
13. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il presente ricorso per ottemperanza:
a) va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (con esclusivo riguardo alla richiesta di pagamento delle spese legali indicate nel titolo giudiziale azionato, fatto salvo l’eventuale obbligo del Comune di rimborsare il costo del contributo unificato, laddove versato e non ancora rifuso);
b) per il resto va respinto in quanto infondato (con esclusivo riguardo alla domanda di pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.).
14. Per quel che concerne le spese del presente giudizio di ottemperanza, la fondatezza soltanto parziale delle pretese originariamente azionate dalla ricorrente ne giustifica (in una prospettiva di sostanziale soccombenza reciproca) la piena compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO