Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 26/03/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2905 2022 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE discute la causa riportandosi alle difese già spiegate e note autorizzate
Per l' è presente l'Avv. T. Serra in sostituzione dell'Avv. Marcedone discute la causa CP_1
riportandosi agli atti del giudizio e ed in particolare alle note autorizzate
E' presente l'Avv. Maurizio Firrincieli in sostituzione dell'Avv. S.re Marziano che discute la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti ed a tutti gli atti di causa e documenti prodotti e contestando l'assunto di parte ricorrente
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 26/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
opposizione all'esecuzione, qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatesi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere un atto estintivo successivo alla notifica del titolo, consistente nella sopravvenuta prescrizione del credito, pertanto l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata.
L'opponente ha eccepito l'omessa preventiva notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
Ciò posto, in ordine alla eccepita intervenuta prescrizione si osserva.
A norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa Controparte_2
preesistente.
Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. n.
12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti previdenziali di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_2 convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.
La S.C ha ribadito che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri
e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione”( cfr. Cass. 23227/20).
Tuttavia si osserva, in ordine alla omessa notifica degli avvisi di addebito e cartelle, che per come documentato dall' e dal Concessionario, gli avvisi di addebito e le cartelle e CP_1
successive intimazioni di pagamento risultano notificati ( cfr. produzione e e CP_1 CP_3 dunque alla data della notifica dell'intimazione impugnata il temine quinquennale di prescrizione non era decorso tenuto, anche conto, dell'intervenuta normativa emergenziale covid che ha sospeso termini di decadenza e di prescrizione .
La società opponente ha dedotto di non aver mai avuto nessuna notizia delle notificazioni suddette atteso che nessuno dei plichi postali risultava recapitato alla ricorrente perché tutti restituiti al mittente per “compiuta giacenza e che nessun avviso di giacenza, relativo agli avvisi di addebito per cui è causa, era mai stato lasciato presso la sede della società in Via
Concerie n°44 Melilli.
Nel corso del giudizio è stata espletata la prova orale al fine di dimostrare che nessun avviso di giacenza era stato lasciato presso la sede della società.
Il teste escusso all'udienza del 12.6.2024, sig. ha dichiarato “Io svolgevo, Testimone_1
presso la società opponente, le mansioni di pizzaiolo, rosticciere, stavo davanti al banco. Era una pizzeria di asporto. Non ero addetto al ritiro della posta. Al mattino eravamo chiusi, perché la pizzeria apriva solo il pomeriggio, se al mio arrivo trovavo sotto la saracinesca della posta la prendevo e la mettevo accanto al registratore di cassa. Ho iniziato a lavorare presso la pizzeria nel 2015 e non sono stati lasciati avvisi di giacenza relativi a raccomandate nel periodo dal 30.12.2016 al 7.09.2018 e relativi raccomandate e . Mostrate le copie delle CP_3 CP_1
raccomandate, il teste non è in grado di identificare il numero delle raccomandate”
La prova espletata non può ritenersi idonea a dimostrare che il postino non abbia lasciato l'avviso di giacenza atteso che il teste si recava solo il pomeriggio presso la sede della società
e comunque non è stato in grado di identificare le copie delle raccomandate ed il numero in esse riportato.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è pacifica nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra
persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso
l'ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188;
Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847) ed al mittente non serve dimostrare, in un eventuale contenzioso, che il postino ha immesso l'avviso di giacenza nella cassetta delle lettere, gli basta solo fornire la prova di aver spedito la raccomandata all'indirizzo del destinatario ( cfr in tal senso Cass. n 15397 /2023).
In ordine, poi, alle notifiche effettuate all'indirizzo pec e poi nell'area riservata sul sito web infocamere la recente pronuncia del Supremo Collegio ha ritenuto “legittima la notifica della
Co cartella, anche se non è valido l'indirizzo Pec della che risulta dal registro Ini-Pec: all'amministrazione finanziaria, infatti, risulta sufficiente procedere con l'iter previsto nell'area riservata sul sito web di InfoCamere, visto che la destinataria svolge attività
d'impresa, mentre il secondo invio della Pec è previsto soltanto quando la casella del destinatario risulta piena non quando, come nel caso di specie, è inattiva (Cass. ord. n.
3703/2025)
Ed ancora, la domanda di definizione agevolata presentata dall'istante, come è dato evincersi dalla comunicazione di somme dovute ( cfr. all. 6 e 7 , dalla giurisprudenza di legittimità CP_3
è ritenuta come riconoscimento del debito idonea ad interrompere il decorso della prescrizione
( cfr. Cass. 32679/2024).
Secondo la Suprema Corte, “…la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass.,
Sez. 5, 6 febbraio 2024, n. 3414)”.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non merita accoglimento.
Il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa;
Rigetta il ricorso;
Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 26.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna