Inammissibile
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03527/2025REG.PROV.COLL.
N. 04839/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4839 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Ballero, Aristide Police e Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di La Maddalena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di La Maddalena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Roberto Molea per l’avvocato Aristide Police;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta dalla società -OMISSIS-, ex art. 106 c.p.a. e art. 395, comma 1, n. 5) c.p.c., avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. -OMISSIS-del 15 dicembre 2023 che -previa riunione dei giudizi di appello instaurati dal Comune di La Maddalena con nn.rr.gg. 9154/2022 (avverso la sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. -OMISSIS-) e -OMISSIS- (avverso la sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. -OMISSIS-)-:
a) ha accolto l’appello n.r.g. 9154/2022 e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. -OMISSIS-, ha respinto i ricorsi nn.rr.gg. 338/2020 e 65/2022 proposti dalla società -OMISSIS-;
b) ha accolto l’appello n.r.g. -OMISSIS- e, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. -OMISSIS-, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per ottemperanza n.r.g. -OMISSIS- e dei successivi motivi aggiunti proposti dalla società -OMISSIS-.
1.1. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) la società -OMISSIS-, proprietaria di una struttura per ristorazione prospiciente una spiaggia, aveva ottenuto l’autorizzazione unica n. 35/16 per alcuni interventi, condizionata dalla previa demolizione di volumi incongrui abusivamente realizzati; ma a seguito di un “crollo accidentale” delle pareti, il Comune accertava l’avvenuta demolizione dell’intero immobile. L’interessata presentava una SCIA per ristrutturazione (non accolta) ed una successiva istanza di accertamento di conformità, che veniva respinta, avendo il Comune intimato ritenuto le opere abusive e non sanabili perché in contrasto con i parametri della zona H nella fascia di 150 mt. dalla battigia;
b) la società, con ricorso avanti al T.a.r. per la Sardegna n.r.g. 338/2020, chiedeva l’annullamento della dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione unica n. 35/16 e dell’ordinanza di ripristino stato luoghi. Con ulteriore ricorso (n.r.g. 65/2022) la -OMISSIS- domandava l’annullamento del provvedimento prot. n. 26329 del 2 dicembre 2021 del dirigente dello sportello unico per l’edilizia e le attività produttive (SUAPE) del Comune di La Maddalena, recante il diniego della pratica n. 02573310907-11072020-1045.195075 (accertamento di conformità) avente ad oggetto il “ ripristino dello stato dei luoghi ex ante con eliminazione bonus volumetrico ex l.r. 4/2009 in loc. Spalmatore ”. I due giudizi (nn.rr.gg. 338/2020 e 65/2022) venivano riuniti ed accolti con la menzionata sentenza n. -OMISSIS-;
c) la -OMISSIS-, quindi, con ricorso n.r.g. -OMISSIS-, instaurava giudizio – corredato da motivi aggiunti - per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-; anche questo ricorso veniva accolto con pronuncia n. -OMISSIS-;
d) il comune di La Maddalena proponeva tempestivi appelli avanti al Consiglio di Stato avverso le due pronunce citate;
e) con sentenza n. -OMISSIS-del 15 dicembre 2023, previa riunione, i giudizi di appello instaurati dal comune di La Maddalena - allibrati ai nn.rr.gg. 9154/2022 (appello sentenza n. -OMISSIS-) e -OMISSIS- (appello sentenza n. -OMISSIS-) - sono stati accolti con le statuizioni indicate al § 1;
f) la menzionata sentenza n. -OMISSIS-è stata impugnata dalla -OMISSIS- avanti alla Corte di cassazione che, con sentenza resa dalle Sezioni unite n. 5658/2025 del 3 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
2. Con ricorso notificato in data 14 giugno 2024 e depositato in pari data, la società -OMISSIS- ha chiesto la revocazione, ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5) c.p.c., della più volte menzionata sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 10868/2023, lamentando, con unico motivo, la violazione del giudicato (a suo dire) formatosi sulla sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS- (che aveva accolto il ricorso 65/2022), con specifico riferimento al capo della sentenza in cui era stato affermato che l’intervento in “accertamento di conformità” era qualificabile come “ripristino” piuttosto che ristrutturazione edilizia con “demolizione e ricostruzione”, capo della sentenza che l’appellante Comune di La Maddalena aveva omesso di contestare, con conseguente formazione del giudicato.
3. In data 2 agosto 2024 il comune di La Maddalena si è costituito in giudizio e, in data 7 marzo 2025, ha depositato una memoria difensiva, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda revocatoria.
4. La parte ricorrente ha depositato una memoria di replica in data 7 marzo 2025.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025.
6. Il ricorso è inammissibile.
7. Come chiarito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con sentenza del 6 aprile 2017, n. 1, e ribadito dalla decisione della sez. IV, 22 luglio 2020, n.4670, per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, il contrasto con un giudicato interno, ossia maturato nell'ambito della medesima vicenda processuale, non è censurabile con l'azione di revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., bensì con l'ordinario ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4, c.p.c.
Il giudicato interno, per la sua stessa natura di atto proveniente dal giudice, rientra naturaliter nel patrimonio conoscitivo dell'organo giudicante, sì che la mancata (ovvero la non corretta) considerazione dello stesso, quale dato giuridico risultante dagli atti e rilevante ai fini di causa, integra un errore di diritto, fisiologicamente sindacabile per cassazione.
Viceversa, il giudicato esterno, ossia maturato in altre vicende processuali, costituisce un dato esterno al processo che, come tale, deve essere preliminarmente acquisito agli atti ad opera delle parti, cui compete l'allegazione dei fatti (naturali e giuridici) rilevanti ai fini di causa, con l'unica eccezione di quelli stricto sensu normativi, di cui per legge il giudice si intende a conoscenza.
L'eventuale contrasto con un precedente giudicato interno, in definitiva, costituisce un eventuale errore di diritto del giudice e, come tale, è una questione intrinsecamente estranea al rimedio revocatorio previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c.
Anche nel processo amministrativo, la revocazione non si applica nel caso di ipotizzato contrasto con il giudicato interno, atteso che, ai sensi dell'art. 110 c.p.a., che riprende l'art. 111, ultimo comma, della Costituzione, le sentenze del Consiglio di Stato sono ricorribili per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, locuzione che la giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite interpreta in maniera restrittiva, ossia limitata ai casi di sconfinamento (in materie riservate ad altri plessi giurisdizionali ovvero sottratte alla giurisdizione tout court) o di arretramento (rifiuto di conoscere materie pure rientranti nella giurisdizione attribuita ex lege ).
Al di là di tali specifici casi, le sentenze del Consiglio di Stato vanno strutturalmente esenti dal sindacato di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale, atteso che le stesse non sono ulteriormente suscettibile di scrutinio giurisdizionale quanto all'esegesi delle norme (sostanziali e processuali) ed all'applicazione di queste ultime ai fatti di causa (sostanziali e processuali).
Pertanto, è del tutto fisiologico che l'istituto della revocazione non si applichi, nel processo amministrativo, anche ai casi di contrasto con il giudicato interno: oltre i due gradi di giudizio (ambedue con cognizione di merito) in cui si articola l'attuale assetto della giustizia amministrativa, infatti, non è funditus data altra istanza giurisdizionale di controllo, ad eccezione del mero sindacato, da parte della Corte di cassazione, circa il rispetto dei limiti della giurisdizione amministrativa.
In conclusione, l'ipotizzato contrasto con il giudicato interno (in realtà comunque inesistente sul piano fattuale, come verrà illustrato infra ), quale species di errore di diritto, è, al pari di tutti gli altri errori di diritto che il Consiglio di Stato possa ipoteticamente compiere, sottratto al controllo di ulteriori istanze giurisdizionali.
8. Ebbene, nel caso specifico risulta inapplicabile la norma di cui al n. 5 dell'art. 395 c.p.c. cit., che, come detto, si riferisce, per giurisprudenza costante (civile e amministrativa) al contrasto con giudicato esterno e non interno (come nel caso di specie), tale essendo addirittura anche quello relativo al rapporto fra sentenza di cognizione e sentenza di ottemperanza concernente la medesima vicenda, ed a situazioni in relazione alle quali la decisione oggetto di revocazione non si sia pronunciata sulla relativa eccezione (come invece verificatosi nel caso di specie).
8.1. Al riguardo, la menzionata sentenza delle Sezioni unite (n. 5658/2025 del 3 marzo 2025) resa inter partes, ha escluso la possibilità di configurare un giudicato esterno, con specifico riferimento al § 6 della decisione, che, peraltro, sintetizza gli elementi utili ad illustrare l’infondatezza della censura revocatoria.
8.1. Infatti, come rilevato dalla decisione delle Sezioni unite n. 5658/2025 cit. <<Nel decidere in ordine alla legittimità del provvedimento di diniego della nuova SCIA per ristrutturazione edilizia, il giudice a quo ha infatti innanzitutto escluso che la precedente sentenza n. 5734/2018 del Consiglio di Stato, resa tra le stesse parti, costituisca giudicato esterno, nella parte in cui qualifica l’eventuale successivo intervento edilizio della società come “ristrutturazione edilizia”, possibile oggetto di una SCIA, trattandosi di un’argomentazione dichiaratamente espressa dalla sentenza in questione incidenter tantum e costituente quindi un mero obiter dictum. Ha poi aggiunto che l’intervento proposto con la nuova SCIA dovesse legittimamente qualificarsi, nella sua complessità, come comprensivo della previa attività di demolizione, e che non fosse invece qualificabile come mera ristrutturazione edilizia, potendo a tutto concedere presentarsi come ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. Contestualmente, ha rilevato che -così come affermato dal provvedimento di diniego impugnato-l’attività di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione risultava, nel caso di specie, inibita dall’art. 27, comma 2,lett. d2, delle NTA del PAI, osservando che tale disposizione sarebbe altrimenti aggirata, ove si realizzasse dapprima una demolizione a sé stante e poi una ristrutturazione senza demolizione. Ha inoltre solo incidentalmente (« In disparte che […] ) considerato che, per effetto della legittimità del provvedimento di decadenza (accertata con l’accoglimento del primo motivo d’appello), l’intervento già autorizzato non era comunque più legittimato da alcun titolo, per cui la possibilità di presentare una SCIA finirebbe per costituire una impropria sanatoria di attività edilizia non previamente autorizzata>> .
9. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso, che, in ogni caso, risulta pure infondato, atteso che il preteso contrasto con il giudicato risulta inesistente.
9.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione del T.a.r. n.-OMISSIS- non ha affatto qualificato l’intervento come mero ripristino, assentibile in quanto tale.
Il T.a.r. ha infatti ravvisato l’insufficienza della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato nella circostanza che i profili ritenuti ostativi dal Comune erano stati ritenuti superabili in un passaggio motivazionale (peraltro da considerarsi mero obiter dictum nell’ambito della decisione di rigetto del ricorso) della sentenza del Consiglio di Stato n.5734/2018, che a sua volta aveva ritenuto qualificabile l’intervento di ricostruzione dell’immobile demolito quale intervento di ristrutturazione edilizia.
L’unico riferimento della sentenza del T.a.r. al “ripristino” è contenuto nell’indicazione, tra virgolette, dell’oggetto dell’istanza della ricorrente come dalla stessa qualificata (“ ripristino stato dei luoghi ex ante …”).
9.2. Tanto chiarito, la decisione oggetto dell’odierno ricorso per revocazione non si pone affatto in contrasto con il preteso giudicato discendente dalla mancata impugnazione dei capi da 15 a 17 della sentenza n.-OMISSIS-: la decisione, infatti, si limita all’attività di interpretazione del citato passaggio motivazionale della sentenza del Consiglio di Stato n.5734/2018 (a sua volta posto a base della statuizione di primo grado), precisando che la stessa, nel qualificare l’intervento quale “ristrutturazione”, evidentemente si riferisce alla “ristrutturazione della parte demolita”, per cui la fattispecie è quella della “demolizione e ricostruzione”.
Ragionamento, del resto, del tutto coerente con le previsioni del testo unico dell'edilizia, laddove comprende tra le ipotesi di ristrutturazione anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.
Con conseguente infondatezza, oltre che inammissibilità, del ricorso.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del comune di La Maddalena, delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte privata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.