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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5615/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. N. 5615/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 350 c.p.c., così
come novellati dal D.Lgs. n. 149/2022, nella causa iscritta al n. 5615/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te Parte_1 P.IVA_1
dom.to in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Forzati, C.F. dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce C.F._1
all'atto di citazione,
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), non costituito, Controparte_1 C.F._2
(C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t., non costituita,
- APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso sentenza del GdP.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in occasione dell'udienza del 20/10/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue
Con atto di appello ritualmente notificato l' Parte_1
(d'ora in poi ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.
[...] Pt_2
3989/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord il 29.07.2021, pubblicata e depositata il
6 giugno 2024 e notificata il 12.06.2024, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 02820130028736416, avente ad Controparte_1
oggetto sanzioni amministrative per violazione delle norme al Codice della Strada, dell'anno 2009, per un valore complessivo di € 3.186,46, emessa dalla . Controparte_2
Assumeva l'appellante che la domanda proposta in primo grado doveva essere dichiarata inammissibile, non essendo autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo, come da giurisprudenza citata nell'atto di appello, e dunque ha concluso per l'accoglimento dell'atto di appello, con integrale riforma della sentenza impugnata per essere inammissibile la spiegata opposizione proposta nel giudizio di primo grado, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto legale quale antistatario.
Non si sono costituiti in giudizio né né tantomeno la Controparte_1
, onde ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'udienza del 20/10/2025 la causa veniva trattata ex art. 127 ter c.p.c. e decisa con la presente sentenza.
***
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capaci di assorbire ogni altra questione di rito e di merito prospettata.
Nel giudizio di primo grado, ha proposto opposizione ex art. Controparte_1
615 c.p.c., per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, avverso la cartella di pagamento nr. 02820130028736416 di importo pari ad euro 3.186,46 relativa ad una presunta infrazione del codice della strada commessa negli anni precedenti, asseritamente notificatagli il 16.06.2014 dall'ente creditore ( ). Controparte_2
Il giudice di prime cure, alla luce dell'ammissibilità dell'opposizione e ritenuta la propria competenza, ha dichiarato la prescrizione del diritto alla riscossione e, quindi, in accoglimento dell'opposizione, ha annullato la cartella di pagamento impugnata.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello con un unico, articolato, Pt_2
motivo di impugnazione, tendente all'integrale riforma della sentenza impugnata per essere l'opposizione proposta nel primo grado di giudizio inammissibile. Motivo, ad avviso del Tribunale, pienamente fondato.
Va dato atto, anzitutto, della tempestività dell'appello in quanto proposto nel rispetto del termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., risultando notificato il
03/07/2024 mentre la sentenza appellata è stata notificata a mezzo PEC in data 12/06/2024
alle ore 13:50:51 dall'indirizzo nei confronti di Email_1
t . Email_2
Il termine breve andava quindi a scadere il 12 Luglio 2024 e risulta, nella fattispecie,
pienamente rispettato.
L'appello è inoltre ammissibile, in quanto consente di individuare le parti del provvedimento gravato, la diversa soluzione desiderata delle questioni sottoposte al primo giudice e la motivata enunciazione degli errori in ipotesi compiuti dal giudice di pace,
sottraendosi alla eccepita inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Si deve, infatti, rammentare che ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., nella lettura offerta dall'arresto a Sezioni Unite della Suprema Corte
della nomofilachia n. 27199/2017, è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado
(cfr. da ultimo Cass. 7 luglio 2022 n. 21559).
Ciò posto e scendendo, a questo punto, nel merito dell'atto impugnatorio in questa sede proposto, sono fondate le doglianze manifestate dall' avendo il primo giudice Pt_2
erroneamente omesso di dichiarare l'opposizione inammissibile.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del
ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4-bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una
procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 26283/2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima
disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura
dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella,
ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva
alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che
s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo
che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in
una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che
sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non
contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito
in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi
pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del
ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di
contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai
rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la
riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando,
al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'
esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace
di Napoli e dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Tirando, quindi, le fila del discorso, per l'orientamento suesposto, fatto proprio anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2024 n. 31430
nonché Cass. n. 29729/2023), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta per invalidità della notifica della cartella esattoriale (relativa a sanzione amministrativa),
salvo che il debitore dimostri di avere l'interesse ad agire come delineato dall'art. 12, co. 4-
bis, D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis D.L. n. 146/2021, conv. in L. 215/2021),
cioè che l'iscrizione a ruolo pregiudichi: (a) la partecipazione a una procedura di appalto secondo il codice dei contratti pubblici, (b) la riscossione di somme dovute dalla p.a., o (c)
la perdita di un beneficio sempre nei rapporti con la p.a. (con valutazione da effettuare al momento della pronuncia).
In definitiva, risulta allora dirimente nel caso il rilievo della mancata dimostrazione
(ed invero nemmeno della mancata allegazione) ad opera della parte ricorrente, di un interesse legittimante l'esperita azione di accertamento, in mancanza del quale, difettando una condizione dell'azione, l'azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta: in buona sostanza, ciò che rileva - ai fini dell'ammissibilità dell'azione - è
unicamente la circostanza che essa rientri in uno dei casi enucleati dal citato art. 12, co. 4-
bis (v. Cass. n. 24552/2024).
E' stato al riguardo condivisibilmente ritenuto che “in tema di riscossione coattiva
mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo,
previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del
D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto
di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase
esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190
del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema,
implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”
(Cass. civ., Sez. U., n. 12459/2024).
Ciò posto e facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: (a) che l'art. 12, co. 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
(b)
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato non Controparte_1
costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis, tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
(c) che,
pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado, il quale, pur oggetto di allegazione, è
risultato del tutto sfornito di prova.
Onde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . Controparte_1
Alla riforma della sentenza impugnata, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto, consegue una nuova rivalutazione del regime delle spese processuali rispetto a quella operata dal primo giudice.
Ebbene, la novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti.
Si dà atto che non sussistono, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, in ragione dell'accoglimento dell'appello principale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello principale proposto dall' Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 3989/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di
[...]
Napoli nord il 6 giugno 2024 e notificata il 12.06.2024, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da nel primo grado di giudizio;
Controparte_1
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Aversa, 21/10/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola ) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c. N. 5615/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 350 c.p.c., così
come novellati dal D.Lgs. n. 149/2022, nella causa iscritta al n. 5615/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te Parte_1 P.IVA_1
dom.to in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Forzati, C.F. dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce C.F._1
all'atto di citazione,
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), non costituito, Controparte_1 C.F._2
(C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t., non costituita,
- APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso sentenza del GdP.
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in occasione dell'udienza del 20/10/2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n.
118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue
Con atto di appello ritualmente notificato l' Parte_1
(d'ora in poi ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.
[...] Pt_2
3989/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord il 29.07.2021, pubblicata e depositata il
6 giugno 2024 e notificata il 12.06.2024, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 02820130028736416, avente ad Controparte_1
oggetto sanzioni amministrative per violazione delle norme al Codice della Strada, dell'anno 2009, per un valore complessivo di € 3.186,46, emessa dalla . Controparte_2
Assumeva l'appellante che la domanda proposta in primo grado doveva essere dichiarata inammissibile, non essendo autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo, come da giurisprudenza citata nell'atto di appello, e dunque ha concluso per l'accoglimento dell'atto di appello, con integrale riforma della sentenza impugnata per essere inammissibile la spiegata opposizione proposta nel giudizio di primo grado, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto legale quale antistatario.
Non si sono costituiti in giudizio né né tantomeno la Controparte_1
, onde ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'udienza del 20/10/2025 la causa veniva trattata ex art. 127 ter c.p.c. e decisa con la presente sentenza.
***
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capaci di assorbire ogni altra questione di rito e di merito prospettata.
Nel giudizio di primo grado, ha proposto opposizione ex art. Controparte_1
615 c.p.c., per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, avverso la cartella di pagamento nr. 02820130028736416 di importo pari ad euro 3.186,46 relativa ad una presunta infrazione del codice della strada commessa negli anni precedenti, asseritamente notificatagli il 16.06.2014 dall'ente creditore ( ). Controparte_2
Il giudice di prime cure, alla luce dell'ammissibilità dell'opposizione e ritenuta la propria competenza, ha dichiarato la prescrizione del diritto alla riscossione e, quindi, in accoglimento dell'opposizione, ha annullato la cartella di pagamento impugnata.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello con un unico, articolato, Pt_2
motivo di impugnazione, tendente all'integrale riforma della sentenza impugnata per essere l'opposizione proposta nel primo grado di giudizio inammissibile. Motivo, ad avviso del Tribunale, pienamente fondato.
Va dato atto, anzitutto, della tempestività dell'appello in quanto proposto nel rispetto del termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., risultando notificato il
03/07/2024 mentre la sentenza appellata è stata notificata a mezzo PEC in data 12/06/2024
alle ore 13:50:51 dall'indirizzo nei confronti di Email_1
t . Email_2
Il termine breve andava quindi a scadere il 12 Luglio 2024 e risulta, nella fattispecie,
pienamente rispettato.
L'appello è inoltre ammissibile, in quanto consente di individuare le parti del provvedimento gravato, la diversa soluzione desiderata delle questioni sottoposte al primo giudice e la motivata enunciazione degli errori in ipotesi compiuti dal giudice di pace,
sottraendosi alla eccepita inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Si deve, infatti, rammentare che ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., nella lettura offerta dall'arresto a Sezioni Unite della Suprema Corte
della nomofilachia n. 27199/2017, è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado
(cfr. da ultimo Cass. 7 luglio 2022 n. 21559).
Ciò posto e scendendo, a questo punto, nel merito dell'atto impugnatorio in questa sede proposto, sono fondate le doglianze manifestate dall' avendo il primo giudice Pt_2
erroneamente omesso di dichiarare l'opposizione inammissibile.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del
ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4-bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una
procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 26283/2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima
disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura
dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella,
ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva
alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che
s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo
che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in
una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che
sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non
contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito
in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi
pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del
ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di
contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai
rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la
riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando,
al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'
esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace
di Napoli e dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Tirando, quindi, le fila del discorso, per l'orientamento suesposto, fatto proprio anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2024 n. 31430
nonché Cass. n. 29729/2023), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta per invalidità della notifica della cartella esattoriale (relativa a sanzione amministrativa),
salvo che il debitore dimostri di avere l'interesse ad agire come delineato dall'art. 12, co. 4-
bis, D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis D.L. n. 146/2021, conv. in L. 215/2021),
cioè che l'iscrizione a ruolo pregiudichi: (a) la partecipazione a una procedura di appalto secondo il codice dei contratti pubblici, (b) la riscossione di somme dovute dalla p.a., o (c)
la perdita di un beneficio sempre nei rapporti con la p.a. (con valutazione da effettuare al momento della pronuncia).
In definitiva, risulta allora dirimente nel caso il rilievo della mancata dimostrazione
(ed invero nemmeno della mancata allegazione) ad opera della parte ricorrente, di un interesse legittimante l'esperita azione di accertamento, in mancanza del quale, difettando una condizione dell'azione, l'azione di accertamento negativo non avrebbe potuto essere proposta: in buona sostanza, ciò che rileva - ai fini dell'ammissibilità dell'azione - è
unicamente la circostanza che essa rientri in uno dei casi enucleati dal citato art. 12, co. 4-
bis (v. Cass. n. 24552/2024).
E' stato al riguardo condivisibilmente ritenuto che “in tema di riscossione coattiva
mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo,
previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del
D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto
di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase
esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190
del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema,
implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”
(Cass. civ., Sez. U., n. 12459/2024).
Ciò posto e facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: (a) che l'art. 12, co. 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
(b)
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato non Controparte_1
costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis, tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
(c) che,
pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado, il quale, pur oggetto di allegazione, è
risultato del tutto sfornito di prova.
Onde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . Controparte_1
Alla riforma della sentenza impugnata, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto, consegue una nuova rivalutazione del regime delle spese processuali rispetto a quella operata dal primo giudice.
Ebbene, la novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti.
Si dà atto che non sussistono, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, in ragione dell'accoglimento dell'appello principale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello principale proposto dall' Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 3989/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di
[...]
Napoli nord il 6 giugno 2024 e notificata il 12.06.2024, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da nel primo grado di giudizio;
Controparte_1
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Aversa, 21/10/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola ) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.