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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 589/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Marcello De Vivo e Stefania Scardicchio;
appellante
e
, in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro-tempore, difeso dall'avv. Barbara Daprile;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 182/2024 del 17 gennaio 2024 il Tribunale del la- CP_ voro di Bari ha accolto l'opposizione proposta dall' e, dunque, revocato il decreto ingiuntivo n. 1247/2021 del 24 agosto 2021, con cui era stato in- timato all' il pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di 3.000 euro a titolo di indennità COVID (ossia “misure a so- stegno del reddito per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali”, in relazione all'evento Co- vid-19), previste rispettivamente dagli artt. 9, comma 2 lett. a), del d.l. n.
104 del 2020, artt. 15, comma 1, e 15bis del d.l. n. 137 del 2020 (da ciascu- na disposizione della misura di € 1.000,00).
- 1 - 2. A fondamento della decisione il Tribunale di Bari, richiamato un precedente di questa Corte d'appello pronunciato in fattispecie analoga
(sent. n. 725/2023), ha affermato che gli operai agricoli a tempo determinato
– come l'odierna parte appellante – non possono essere ricompresi tout court tra i «lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo», individuati quali beneficiari delle indennità previste dal- le sopra richiamate disposizioni normative, considerata anche la natura ec- cezionale – e dunque di stretta interpretazione – delle disposizioni emergen- ziali.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1 CP_ L' ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 del d.l. n. 104 del 2020, 15 e 15bis del d.l. n. 137 del 2020.
Si duole della violazione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi in quanto, pur a fronte del chiaro ed univoco dato letterale delle disposizioni in commento, che hanno specificamente individuato i re- quisiti per l'accesso a tali misure di sostegno al reddito, il primo Giudice avrebbe interpretato la norma escludendo i lavoratori agricoli dal novero dei beneficiari sul presupposto dell'assenza, nelle disposizioni di cui agli artt. 9
15 e 15bis cit., di uno specifico riferimento a tale categoria di prestatori sia dell'incumulabilità (e/o incompatibilità) di tali misure con le ulteriori prov- videnze statali erogate nella prima fase dell'emergenza pandemica.
Sostiene che, ai fini dell'individuazione delle attività stagionali, l'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 richiama il d.P.R. n. 1525 del 1963, il quale in- dica, fra le attività a carattere stagionale, anche numerose attività agricole, fra cui anche quelle svolte dalla stessa parte appellante. Evidenzia, quindi, come il legislatore emergenziale, nell'individuare tra i soggetti beneficiari degli indennizzi i «lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo», non possa che far riferimento anzitutto al comparto agricolo.
L'appellante lamenta altresì la violazione dell'art. 115 c.p.c., eviden- ziando di aver puntualmente allegato nel ricorso introduttivo e documentato in maniera adeguata il possesso dei requisiti previsti per fruire delle indenni- tà richieste, ossia aver svolto più di trenta giornate di lavoro nel periodo di tempo considerato e in ambito “stagionale”.
- 2 - Sotto altro profilo l'appellante rimprovera al Tribunale di aver viola- to le norme relative al beneficio in questione perché la ritenuta “autonomia” delle tutele apprestate per i braccianti agricoli dalla normativa emergenziale, affermata nella pronuncia impugnata, non esclude affatto che il bracciante agricolo il quale abbia svolto attività qualificabile come “stagionale” possa beneficiare degli indennizzi oggetto di causa. A giudizio della parte, ciò è reso evidente dalla puntuale e dettagliata previsione legislativa di specifiche ipotesi di incumulabilità tra i benefici di volta in volta attribuiti alle varie ca- tegorie di lavoratori, che viceversa non ricorre per i lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e termale, beneficiari degli indennizzi ex artt. 9 del d.l. n. 104 del 2020, 15 e 15bis del d.l. n. 137 del 2020.
5. L'appello è infondato e non può, quindi, essere accolto, in quanto le doglianze formulate dall'appellante non sono in grado di scalfire in alcun modo il percorso motivazione già fatto proprio da questa Corte in numerosi precedenti relativi a cause di analogo contenuto (cfr. tra le tante App. Bari sent. 487/2024 pubblica il 22 marzo 2024; App. Bari sent. 916/2024 pubbli- cata l'11 giugno 2024; App. Bari sent. 923/2024 pubblicata l'11 giugno
2024; App. Bari sent. 1591/2024 pubblicata il 25 novembre 2024).
5.1. Ai fini di una migliore comprensione della presente decisione appare opportuno procedere alla ricognizione del quadro normativo di rife- rimento.
Ed invero, l'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020
(convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), entrato in vigo- re in pari data prevede:
«Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di la- voro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vi- gore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a
600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla forma- zione del reddito ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».
L'art. 30, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo (intito- lato “indennità lavoratori del settore agricolo”) sancisce:
«Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari
a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla forma-
- 3 - zione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 di- cembre 1986, n. 917».
Sin da questo primo approccio normativo il legislatore ha chiaramen- te manifestato l'intenzione di disciplinare in modo “autonomo” l'indennità in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato riservandola, tra l'altro, solo agli OT che nel 2019 avevano effettuato almeno 50 giornate di lavo- ro.
L'art. 84 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazio- ni in l. 17 luglio 2020, n. 77), emanato successivamente e in vigore dalla stessa data, statuisce:
«
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari
a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima inden- nità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabili- menti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di la- voro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima in- dennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impie- gati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli sta- bilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di la- voro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a
600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in con- seguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ri-
- 4 - dotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involonta- riamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per al- meno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavora- tiva per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio
2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre for- me previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasio- nali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio
2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decre- to legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dal- le medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della do- manda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeter- minato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione».
Anche in questo caso, dunque, il legislatore ha disciplinato in modo diverso la “proroga” dell'indennità ex d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 cit., tra- mite disposizioni che hanno cioè mantenuto distinte la proroga della presta- zione in favore dei dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabi- limenti termali dalla proroga in favore degli OT (peraltro di importo infe-
- 5 - riore – 500,00 euro – rispetto alla prima, di 600,00 euro), prevedendo altresì, per le mensilità successive, una superiore indennità di 1.000,00 euro in fa- vore dei (soli) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori dipendenti stagionali “appartenen- ti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” che
“hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compre- so tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 ...”.
Per cui la medesima disposizione normativa ha in sostanza tenuto di- stinti gli OT dai lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori di- versi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali”.
Il successivo art. 9, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” – c.d. decreto
Agosto), convertito, con modificazioni, in l. 13 ottobre 2020, n. 126, stabili- sce poi, per quel che in questa sede rileva, nel testo in vigore dal 29 ottobre
2020, che «Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di la- voro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro».
Il comma 2 della suddetta disposizione sancisce, quindi, il ricono- scimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 1000,00 euro «ai lavorato- ri dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologi- ca da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti sta- gionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabili- menti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo […]».
A mente del comma 3, poi, «I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo inde- terminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione».
L'art. 15, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante “Ulte- riori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – c.d. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, in l. 18
- 6 - dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, prevede, a sua volta, che «Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum», estendendo – al comma 3, lett. a) – il ri- conoscimento della suddetta indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabili- menti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ivi precisato.
Il seguente art. 15bis del medesimo testo legislativo nella parte in cui qui maggiormente rileva dispone:
«
1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del de- creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuova- mente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli sta- bilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vi- gore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicompren- siva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel set- tore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involonta- riamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epi- demiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività
o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involonta- riamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svol-
- 7 - to la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo perio- do;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavora- tiva per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre for- me previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'arti- colo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla da- ta di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, de- vono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con ac- credito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decre- to legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dal- le medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della do- manda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeter- minato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione […]».
Analoga previsione è contenuta nell'art. 9, comma 3 lett. a), del d.l.
30 novembre 2020, n. 157 (recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – c.d. decreto Ristori Qua- ter), non convertito nel termine di 60 giorni ed abrogato dall'art. 1, comma
2, della l. 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.
La previsione di una indennità per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali è stata, in- fine, replicata dall'art. 10 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (recante «Misure ur- genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavo- ro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» – c.d.
- 8 - decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, in l. 21 maggio 2021, n.
69, ed entrata in vigore il 22 maggio 2021.
5.2. Tanto premesso, conformemente a quanto già affermato da que- sta Corte in precedenti arresti relativi a fattispecie sovrapponibili a quella in scrutinio (v. App. Bari sent. 1832/2023 pubblicata il 3 novembre 2023, est.
App. Bari sent. 1837/2023 pubblicata il 3 novembre 2023, est. Persona_1
Morgese; App. Bari sent. 1893/2023 pubblicata il 10 novembre 2023, est.
Saracino) ritiene questo Collegio che gli operai agricoli a tempo determinato non possano essere ricompresi tout court tra i «lavoratori dipendenti stagio- nali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo», individuati quali beneficiari delle indennità previste dalle invocate e sopra richiamate dispo- sizioni normative.
Se è vero, infatti, che l'attività lavorativa agricola esercitata da per- sonale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato si presta, sul piano puramente concettuale, ad essere ricondotta nell'ambito del lavoro stagionale, è altrettanto vero che il compendio normativo sopra tratteggiato deve essere interpretato conformemente ai canoni dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi).
Soccorre, in primo luogo, il criterio dell'interpretazione strettamente letterale, avuto riguardo al chiaro tenore dell'art. 30, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato “Indennità lavoratori del settore agricolo”), convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27, che – a differenza delle disposizioni, già richiamate, di cui agli artt. 9, comma 2, lett. a, d.l. n.
104 del 2020, 15, comma 3, lett. a), d.l. n. 137 del 2020 e 9, comma 3, lett.
a), d.l. n. 157 del 2020 – ha espressamente contemplato, con previsione di carattere speciale, il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo
2020, pari a 600,00 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato
(non titolari di pensione) tenendoli ben distinti dagli altri lavoratori dipen- denti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo (sia a li- vello di tecnica normativa che a livello di importo della relativa prestazio- ne).
La medesima indennità, come visto, è stata anche prevista per il me- se di aprile 2020, per un importo pari a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 84, comma 7, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in l.
17 luglio 2020, n. 77.
Inoltre, appare opportuno evidenziare che nel decreto-legge da ulti- mo citato il legislatore ha operato una netta distinzione tra gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7) e i lavoratori dipendenti stagionali apparte- nenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- 9 - (comma 8, lett. a), prevedendo come detto, finanche diversi importi da rico- noscere in favore delle due categorie, ovverosia 500,00 euro in favore dei primi e 600,00 euro nei confronti dei secondi.
Sempre in favore degli operai agricoli a tempo determinato (che, nel
2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo), l'art. 69 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifica- zioni, in l. 23 luglio 2021, n. 106, ha riconosciuto, da ultimo, ancora una volta tramite una specifica disposizione (rubricata “indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca”) un'indennità una tantum pari a 800,00 euro, ancora una volta tenendola ben distinta dalla medesima indennità qua- le prevista (nel diverso importo di 1.600,00 euro) in favore della (distinta) categoria dei (v. art. 42) «soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69» (ovvero, ancora una volta, dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali).
5.3. Non deve in conclusione sfuggire che, all'interno dei decreti- legge in questione, laddove essi hanno previsto sostegni economici in favore degli operai agricoli a tempo determinato, sono stati sempre inseriti pacchet- ti normativi specificatamente dedicati ai ridetti lavoratori.
In particolare, tale volontà legislativa si ricava da ultimo anche dall'esame complessivo del d.l. n. 73 del 2021, il quale, se da un lato all'art. 42 (intitolato “Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo”
e posto nel titolo IV relativo a “Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”), ha per l'appunto prorogato l'indennità COVID, pari a 1.600,00 eu- ro, per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti ter- mali e non (v. comma 3, lett. a, della medesima norma), dall'altro, all'art. 69
(rubricato “Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca” ed inserito nel titolo VIII concernente “Agricoltura e trasporti”), per quanto già detto, ha individuato separatamente la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Infine, la previsione dell'indennità da parte del cd. decreto Sostegni bis sopra riportato, si spiega con la differente finalità delle indennità CO-
VID per i lavoratori agricoli attribuite con il decreto stesso: esse non sono state previste come sostegno al reddito tout court, ma come sostegno al red- dito “per la ripartenza”, cioè con una finalità diversa e di più ampio respiro di incentivazione della ripresa dell'economia dell'intero paese.
5.4. D'altronde, la complessiva linea ermeneutica riportata risulta preferibile per un duplice ordine di ragioni: da un lato, vi è la circostanza
- 10 - che l'attività agricola è stata, sin dagli “esordi” della pandemia, inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggetta alle restrizioni imposte alle altre attività produttive;
dall'altro, vi è la perdurante presenza nell'ordinamento di specifiche tutele di categoria, tra cui gli speciali tratta- menti di disoccupazione agricola.
Infatti, il settore agricolo è stato indiscutibilmente attinto in misura minore dal blocco delle attività conseguente alla emergenza epidemiologica rispetto alle altre categorie di lavoratori in precedenza individuate da parte del legislatore.
Non è dunque condivisibile il percorso logico-argomentativo del
Giudice di prime cure, giacché il riferimento ai «lavoratori dipendenti sta- gionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabili- menti termali» non può estendersi sino al punto di ampliare tale categoria includendovi anche gli operai agricoli a tempo determinato. Come detto, per questi lavoratori il legislatore, quando lo ha ritenuto, ha utilizzato – non a caso nell'ambito dei medesimi pacchetti normativi – specifiche disposizioni di carattere speciale, diversificando tra l'altro importi e requisiti per accede- re all'indennità in parola (v. supra).
Più esattamente, i lavoratori agricoli a tempo determinato costitui- scono categoria prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 375 del 1993 per distin- guerli da quelli a tempo indeterminato e sono soggetti, per quanto già detto, ad una peculiare disciplina previdenziale.
L'attività agricola, inoltre, pur ricomprendendo cicli produttivi col- legati alla stagionalità delle colture, non può essere inquadrata come attività stagionale in quanto complessivamente intesa può senz'altro svolgersi tutto l'anno.
5.5. Per altro verso, le disposizioni emergenziali sono – per defini- zione – di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi ed i tempi ivi considerati, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, tanto più che da esse discen- dono oneri finanziari a carico dell'Istituto previdenziale.
Soccorre, quindi, il principio ermeneutico secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, applicabile anche in materia di previdenza sociale
(cfr., Cass. n. 450 del 2003, Cass. n. 5085 del 1991, Cass. n. 1867 del 1982)
e costituente canone ermeneutico primario nell'interpretazione della volontà della legge (v. Cass. n. 12649 del 2023, Cass. n. 23896 del 2021 e Cass. n.
20898 del 2007).
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
- 11 - 7. Le spese del presente grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili sente il deposito di rituale dichiarazione per l'esonero dalla con- danna ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 10.7.2024 da Parte_1 CP_ nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
[...]
Bari, sezione lavoro, in data 17.1.2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara irripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presen- te grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 12 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
nata il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Marcello De Vivo e Stefania Scardicchio;
appellante
e
, in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro-tempore, difeso dall'avv. Barbara Daprile;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 182/2024 del 17 gennaio 2024 il Tribunale del la- CP_ voro di Bari ha accolto l'opposizione proposta dall' e, dunque, revocato il decreto ingiuntivo n. 1247/2021 del 24 agosto 2021, con cui era stato in- timato all' il pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della somma di 3.000 euro a titolo di indennità COVID (ossia “misure a so- stegno del reddito per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali”, in relazione all'evento Co- vid-19), previste rispettivamente dagli artt. 9, comma 2 lett. a), del d.l. n.
104 del 2020, artt. 15, comma 1, e 15bis del d.l. n. 137 del 2020 (da ciascu- na disposizione della misura di € 1.000,00).
- 1 - 2. A fondamento della decisione il Tribunale di Bari, richiamato un precedente di questa Corte d'appello pronunciato in fattispecie analoga
(sent. n. 725/2023), ha affermato che gli operai agricoli a tempo determinato
– come l'odierna parte appellante – non possono essere ricompresi tout court tra i «lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo», individuati quali beneficiari delle indennità previste dal- le sopra richiamate disposizioni normative, considerata anche la natura ec- cezionale – e dunque di stretta interpretazione – delle disposizioni emergen- ziali.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1 CP_ L' ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 13 maggio 2025 la causa è stata di- scussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con un unico articolato motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 del d.l. n. 104 del 2020, 15 e 15bis del d.l. n. 137 del 2020.
Si duole della violazione dei criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi in quanto, pur a fronte del chiaro ed univoco dato letterale delle disposizioni in commento, che hanno specificamente individuato i re- quisiti per l'accesso a tali misure di sostegno al reddito, il primo Giudice avrebbe interpretato la norma escludendo i lavoratori agricoli dal novero dei beneficiari sul presupposto dell'assenza, nelle disposizioni di cui agli artt. 9
15 e 15bis cit., di uno specifico riferimento a tale categoria di prestatori sia dell'incumulabilità (e/o incompatibilità) di tali misure con le ulteriori prov- videnze statali erogate nella prima fase dell'emergenza pandemica.
Sostiene che, ai fini dell'individuazione delle attività stagionali, l'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 richiama il d.P.R. n. 1525 del 1963, il quale in- dica, fra le attività a carattere stagionale, anche numerose attività agricole, fra cui anche quelle svolte dalla stessa parte appellante. Evidenzia, quindi, come il legislatore emergenziale, nell'individuare tra i soggetti beneficiari degli indennizzi i «lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo», non possa che far riferimento anzitutto al comparto agricolo.
L'appellante lamenta altresì la violazione dell'art. 115 c.p.c., eviden- ziando di aver puntualmente allegato nel ricorso introduttivo e documentato in maniera adeguata il possesso dei requisiti previsti per fruire delle indenni- tà richieste, ossia aver svolto più di trenta giornate di lavoro nel periodo di tempo considerato e in ambito “stagionale”.
- 2 - Sotto altro profilo l'appellante rimprovera al Tribunale di aver viola- to le norme relative al beneficio in questione perché la ritenuta “autonomia” delle tutele apprestate per i braccianti agricoli dalla normativa emergenziale, affermata nella pronuncia impugnata, non esclude affatto che il bracciante agricolo il quale abbia svolto attività qualificabile come “stagionale” possa beneficiare degli indennizzi oggetto di causa. A giudizio della parte, ciò è reso evidente dalla puntuale e dettagliata previsione legislativa di specifiche ipotesi di incumulabilità tra i benefici di volta in volta attribuiti alle varie ca- tegorie di lavoratori, che viceversa non ricorre per i lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e termale, beneficiari degli indennizzi ex artt. 9 del d.l. n. 104 del 2020, 15 e 15bis del d.l. n. 137 del 2020.
5. L'appello è infondato e non può, quindi, essere accolto, in quanto le doglianze formulate dall'appellante non sono in grado di scalfire in alcun modo il percorso motivazione già fatto proprio da questa Corte in numerosi precedenti relativi a cause di analogo contenuto (cfr. tra le tante App. Bari sent. 487/2024 pubblica il 22 marzo 2024; App. Bari sent. 916/2024 pubbli- cata l'11 giugno 2024; App. Bari sent. 923/2024 pubblicata l'11 giugno
2024; App. Bari sent. 1591/2024 pubblicata il 25 novembre 2024).
5.1. Ai fini di una migliore comprensione della presente decisione appare opportuno procedere alla ricognizione del quadro normativo di rife- rimento.
Ed invero, l'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020
(convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), entrato in vigo- re in pari data prevede:
«Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di la- voro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vi- gore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a
600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla forma- zione del reddito ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».
L'art. 30, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo (intito- lato “indennità lavoratori del settore agricolo”) sancisce:
«Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari
a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla forma-
- 3 - zione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 di- cembre 1986, n. 917».
Sin da questo primo approccio normativo il legislatore ha chiaramen- te manifestato l'intenzione di disciplinare in modo “autonomo” l'indennità in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato riservandola, tra l'altro, solo agli OT che nel 2019 avevano effettuato almeno 50 giornate di lavo- ro.
L'art. 84 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazio- ni in l. 17 luglio 2020, n. 77), emanato successivamente e in vigore dalla stessa data, statuisce:
«
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari
a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima inden- nità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabili- menti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di la- voro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima in- dennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impie- gati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli sta- bilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di la- voro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a
600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in con- seguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ri-
- 4 - dotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involonta- riamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per al- meno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavora- tiva per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio
2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre for- me previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasio- nali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio
2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decre- to legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dal- le medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della do- manda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeter- minato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione».
Anche in questo caso, dunque, il legislatore ha disciplinato in modo diverso la “proroga” dell'indennità ex d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 cit., tra- mite disposizioni che hanno cioè mantenuto distinte la proroga della presta- zione in favore dei dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabi- limenti termali dalla proroga in favore degli OT (peraltro di importo infe-
- 5 - riore – 500,00 euro – rispetto alla prima, di 600,00 euro), prevedendo altresì, per le mensilità successive, una superiore indennità di 1.000,00 euro in fa- vore dei (soli) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori dipendenti stagionali “appartenen- ti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” che
“hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compre- so tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 ...”.
Per cui la medesima disposizione normativa ha in sostanza tenuto di- stinti gli OT dai lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori di- versi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali”.
Il successivo art. 9, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” – c.d. decreto
Agosto), convertito, con modificazioni, in l. 13 ottobre 2020, n. 126, stabili- sce poi, per quel che in questa sede rileva, nel testo in vigore dal 29 ottobre
2020, che «Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di la- voro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro».
Il comma 2 della suddetta disposizione sancisce, quindi, il ricono- scimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 1000,00 euro «ai lavorato- ri dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologi- ca da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti sta- gionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabili- menti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo […]».
A mente del comma 3, poi, «I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo inde- terminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione».
L'art. 15, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante “Ulte- riori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – c.d. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, in l. 18
- 6 - dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, prevede, a sua volta, che «Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum», estendendo – al comma 3, lett. a) – il ri- conoscimento della suddetta indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabili- menti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ivi precisato.
Il seguente art. 15bis del medesimo testo legislativo nella parte in cui qui maggiormente rileva dispone:
«
1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del de- creto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuova- mente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli sta- bilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vi- gore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicompren- siva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel set- tore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involonta- riamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epi- demiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività
o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involonta- riamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svol-
- 7 - to la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo perio- do;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavora- tiva per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre for- me previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'arti- colo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla da- ta di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, de- vono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con ac- credito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decre- to legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dal- le medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della do- manda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeter- minato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione […]».
Analoga previsione è contenuta nell'art. 9, comma 3 lett. a), del d.l.
30 novembre 2020, n. 157 (recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – c.d. decreto Ristori Qua- ter), non convertito nel termine di 60 giorni ed abrogato dall'art. 1, comma
2, della l. 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.
La previsione di una indennità per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali è stata, in- fine, replicata dall'art. 10 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (recante «Misure ur- genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavo- ro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» – c.d.
- 8 - decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, in l. 21 maggio 2021, n.
69, ed entrata in vigore il 22 maggio 2021.
5.2. Tanto premesso, conformemente a quanto già affermato da que- sta Corte in precedenti arresti relativi a fattispecie sovrapponibili a quella in scrutinio (v. App. Bari sent. 1832/2023 pubblicata il 3 novembre 2023, est.
App. Bari sent. 1837/2023 pubblicata il 3 novembre 2023, est. Persona_1
Morgese; App. Bari sent. 1893/2023 pubblicata il 10 novembre 2023, est.
Saracino) ritiene questo Collegio che gli operai agricoli a tempo determinato non possano essere ricompresi tout court tra i «lavoratori dipendenti stagio- nali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo», individuati quali beneficiari delle indennità previste dalle invocate e sopra richiamate dispo- sizioni normative.
Se è vero, infatti, che l'attività lavorativa agricola esercitata da per- sonale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato si presta, sul piano puramente concettuale, ad essere ricondotta nell'ambito del lavoro stagionale, è altrettanto vero che il compendio normativo sopra tratteggiato deve essere interpretato conformemente ai canoni dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi).
Soccorre, in primo luogo, il criterio dell'interpretazione strettamente letterale, avuto riguardo al chiaro tenore dell'art. 30, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato “Indennità lavoratori del settore agricolo”), convertito, con modificazioni, in l. 24 aprile 2020, n. 27, che – a differenza delle disposizioni, già richiamate, di cui agli artt. 9, comma 2, lett. a, d.l. n.
104 del 2020, 15, comma 3, lett. a), d.l. n. 137 del 2020 e 9, comma 3, lett.
a), d.l. n. 157 del 2020 – ha espressamente contemplato, con previsione di carattere speciale, il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo
2020, pari a 600,00 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato
(non titolari di pensione) tenendoli ben distinti dagli altri lavoratori dipen- denti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo (sia a li- vello di tecnica normativa che a livello di importo della relativa prestazio- ne).
La medesima indennità, come visto, è stata anche prevista per il me- se di aprile 2020, per un importo pari a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 84, comma 7, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in l.
17 luglio 2020, n. 77.
Inoltre, appare opportuno evidenziare che nel decreto-legge da ulti- mo citato il legislatore ha operato una netta distinzione tra gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7) e i lavoratori dipendenti stagionali apparte- nenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- 9 - (comma 8, lett. a), prevedendo come detto, finanche diversi importi da rico- noscere in favore delle due categorie, ovverosia 500,00 euro in favore dei primi e 600,00 euro nei confronti dei secondi.
Sempre in favore degli operai agricoli a tempo determinato (che, nel
2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo), l'art. 69 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifica- zioni, in l. 23 luglio 2021, n. 106, ha riconosciuto, da ultimo, ancora una volta tramite una specifica disposizione (rubricata “indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca”) un'indennità una tantum pari a 800,00 euro, ancora una volta tenendola ben distinta dalla medesima indennità qua- le prevista (nel diverso importo di 1.600,00 euro) in favore della (distinta) categoria dei (v. art. 42) «soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69» (ovvero, ancora una volta, dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali).
5.3. Non deve in conclusione sfuggire che, all'interno dei decreti- legge in questione, laddove essi hanno previsto sostegni economici in favore degli operai agricoli a tempo determinato, sono stati sempre inseriti pacchet- ti normativi specificatamente dedicati ai ridetti lavoratori.
In particolare, tale volontà legislativa si ricava da ultimo anche dall'esame complessivo del d.l. n. 73 del 2021, il quale, se da un lato all'art. 42 (intitolato “Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo”
e posto nel titolo IV relativo a “Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”), ha per l'appunto prorogato l'indennità COVID, pari a 1.600,00 eu- ro, per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti ter- mali e non (v. comma 3, lett. a, della medesima norma), dall'altro, all'art. 69
(rubricato “Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca” ed inserito nel titolo VIII concernente “Agricoltura e trasporti”), per quanto già detto, ha individuato separatamente la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Infine, la previsione dell'indennità da parte del cd. decreto Sostegni bis sopra riportato, si spiega con la differente finalità delle indennità CO-
VID per i lavoratori agricoli attribuite con il decreto stesso: esse non sono state previste come sostegno al reddito tout court, ma come sostegno al red- dito “per la ripartenza”, cioè con una finalità diversa e di più ampio respiro di incentivazione della ripresa dell'economia dell'intero paese.
5.4. D'altronde, la complessiva linea ermeneutica riportata risulta preferibile per un duplice ordine di ragioni: da un lato, vi è la circostanza
- 10 - che l'attività agricola è stata, sin dagli “esordi” della pandemia, inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggetta alle restrizioni imposte alle altre attività produttive;
dall'altro, vi è la perdurante presenza nell'ordinamento di specifiche tutele di categoria, tra cui gli speciali tratta- menti di disoccupazione agricola.
Infatti, il settore agricolo è stato indiscutibilmente attinto in misura minore dal blocco delle attività conseguente alla emergenza epidemiologica rispetto alle altre categorie di lavoratori in precedenza individuate da parte del legislatore.
Non è dunque condivisibile il percorso logico-argomentativo del
Giudice di prime cure, giacché il riferimento ai «lavoratori dipendenti sta- gionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabili- menti termali» non può estendersi sino al punto di ampliare tale categoria includendovi anche gli operai agricoli a tempo determinato. Come detto, per questi lavoratori il legislatore, quando lo ha ritenuto, ha utilizzato – non a caso nell'ambito dei medesimi pacchetti normativi – specifiche disposizioni di carattere speciale, diversificando tra l'altro importi e requisiti per accede- re all'indennità in parola (v. supra).
Più esattamente, i lavoratori agricoli a tempo determinato costitui- scono categoria prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 375 del 1993 per distin- guerli da quelli a tempo indeterminato e sono soggetti, per quanto già detto, ad una peculiare disciplina previdenziale.
L'attività agricola, inoltre, pur ricomprendendo cicli produttivi col- legati alla stagionalità delle colture, non può essere inquadrata come attività stagionale in quanto complessivamente intesa può senz'altro svolgersi tutto l'anno.
5.5. Per altro verso, le disposizioni emergenziali sono – per defini- zione – di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi ed i tempi ivi considerati, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, tanto più che da esse discen- dono oneri finanziari a carico dell'Istituto previdenziale.
Soccorre, quindi, il principio ermeneutico secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, applicabile anche in materia di previdenza sociale
(cfr., Cass. n. 450 del 2003, Cass. n. 5085 del 1991, Cass. n. 1867 del 1982)
e costituente canone ermeneutico primario nell'interpretazione della volontà della legge (v. Cass. n. 12649 del 2023, Cass. n. 23896 del 2021 e Cass. n.
20898 del 2007).
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
- 11 - 7. Le spese del presente grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili sente il deposito di rituale dichiarazione per l'esonero dalla con- danna ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 10.7.2024 da Parte_1 CP_ nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
[...]
Bari, sezione lavoro, in data 17.1.2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara irripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presen- te grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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