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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2024, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901/2023 r.g. promossa da
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Borda per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(p. iva ), già ONroparte_1 P.IVA_2 ONroparte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Roberto Cosma per mandato e domiciliata come in atti – appellata o O o
appello contro sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Venezia ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto, per tutti i motivi su esposti, 1) NEL MERITO RIFORMARE LA SENTENZA N 71/2023
EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO IL 20/01/2023 R.G.
7924/2019 REP 211/2023 E CONSEGUENTEMENTE RIGETTARE IL
DECRETO INGIUNTIVO N2935/19, R.G. 6276/19 EMESSO IN DATA
16/09/2019; 2) IN VIA RICONVENZIONALE ACCERTARE E
DICHIARARE LA LEGITTIMITA' DELLA RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DA PER Parte_2
L'EFFETTO CONDANNARE LA AL PAGAMENTO DELLA CP_1
SOMMA DA LIQUIDARSI SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE
DEPOSITATA E COMUNQUE A MEZZO CTU 3) AMMETTERE CTU
CONTABILE AL FINE DI STABILRE L'EFFETTIVITA' DEGLI
IMPORTI DOUTI DA , SULLA BASE DELLA CP_1
DOCUMENTAZIONE IN ATTI, (FASC.I GRADO). 4) Sospendere
l'esecutorietà della sentenza impugnata, anche in considerazione del pignoramento presso terzi notificato in data 03/05/2023, per i soli interessi di mora, visto che l'intero importo ingiunto, incluse le spese legali sono stati regolarmente corrisposti. Tale procedura esecutiva, è diretta unicamente ed,
evidentemente, a provocare gravi conseguenze pregiudizievoli in capo alla odierna appellante. In altri termini, gli effetti negativi dell'intrapresa esecuzione, unitamente ai motivi di appello proposti, sembrano profilare quei
“gravi” motivi previsti dall'art. 283 c.p.c. per legittimare una richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e comunque dell'esecuzione promossa, e che si sostanziano nel c.d. fumus boni juris e nel
2 periculum in mora. Quanto al primo dei presupposti evidenziati, l'esame dei motivi di gravame proposti dalla potrebbe determinare la Parte_1
configurabilità del fumus di fondatezza degli stessi, legittimante, già di per sé, la richiesta del provvedimento sospensivo oggetto del presente atto.
Quanto al periculum é in re ipsa, posto che oltre al danno di immagine, ha provocato l'immediato blocco di pagamenti in essere con tutte le conseguenze in ordine ad eventuali e non auspicabili azioni in danno. Vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per le ragioni dedotte in narrativa. IN VIA
ULTERIORMENTE PRELIMINARE Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in quanto infondata. NEL MERITO
In principalità Respingersi l'impugnazione proposta dalla società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Giudice Parte_1
Dott.ssa Merlo, n. 71/2023 del 20.01.2023, pronunciata nella causa civile n.
7924/2019 R.G. e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Spese di lite interamente rifuse. In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte appellante ridursi le stesse al giusto e dimostrato. Spese ed onorari di lite quantomeno integralmente compensati. IN OGNI CASO Spese di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti in narrativa e negli scritti difensivi di primo grado.
Fatto e motivi della decisione
3 1.- Con citazione notificata il 4 maggio 2023, evocava Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia ONroparte_1
impugnando la sentenza n. 71/2023 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 20
gennaio 2023 e notificata il successivo 6 aprile) che adito in opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da per il pagamento di € CP_1
101.098,75 in relazione al contratto di fornitura di servizi, aveva rigettato l'opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale risarcitoria e l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite.
Impugnava la sentenza lamentando con il primo motivo l'erronea valutazione delle clausole contrattuali in tema di risoluzione del contratto con errata applicazione delle regole sull'onere della prova;
con il secondo motivo si doleva dell'errata valutazione del materiale probatorio a comprovare il
ON mancato adempimento del contratto in capo a e con il terzo motivo si doleva del rigetto della domanda riconvenzionale che avrebbe dovuto essere,
invece, accolta. Chiedeva la sospensione dell'efficacia della sentenza.
Si costituiva contestando il gravame del quale chiedeva il CP_1
rigetto, anche per inammissibilità, unitamente alla sospensiva e con refusione delle spese di lite.
La causa veniva rimessa alla decisione all'udienza del 18 novembre 2024 con modalità telematiche non in presenza, con assegnazione a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è infondato e va rigettato e la sentenza va confermata con le precisazioni di cui sotto.
4 Le ulteriori istanze (per la sospensiva e per la inammissibilità) devono ritenersi rigettate e assorbite, la seconda.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori del D.M. 55/2014 e successive modifiche a carico dell'appellante.
Deve darsi atto che a carico della parte appellante sussiste l'obbligo processuale di versare, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, un contributo pari al doppio di quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa.
4.- Il Tribunale di Treviso rigettò l'opposizione e la riconvenzionale di , Pt_1
regolando le spese, dando conto della mancata prova dell'inadempimento della ingiungente e della mancata dimostrazione delle avverse eccezioni e della domanda riconvenzionale risarcitoria.
5.1.- Occorre dunque esaminare preliminarmente il secondo motivo di impugnazione con il quale si deduce l'errata valutazione delle prove costituende (e documentali) ai fini dell'inadempimento in una con la mancata assunzione degli ulteriori testimoni ammessi e con la mancata introduzione della c.t.u..
Il motivo appare infondato
5.2.1.- I capitoli di prova ammessi sono i seguenti
Per parte appellante:
1) Vero che il servizio di pulizia iniziava alle ore 22,00 e terminava alle ore
3,00; 4) vero che veniva utilizzata l'idropulitrice anche sui macchinari;
6)
vero che le pareti e le apparecchiature venivano lasciate sporche;
7) vero che
5 a causa ed in conseguenza dell'utilizzo della idropulitrice, si sono prodotti danni al seguente bene: Macchina Facirmatik 6H63, precisamente: coclea principale euro 1950, coclea ripeno n 2 euro 2730, touch screen euro 2680,
motore Omron 500w + azionamento euro 3550,00 mano d'opera euro 500,00
, viaggio e vitto , euro 350,00;
8) vero che la per completare le pulizie utilizzava tutti i Parte_1
giorni n 3 addetti per due ore.
Per parte appellata
8) Vero che il ciclo produttivo della i svolge Parte_1
“a ciclo continuo” dalle ore 4.00 a.m. alle ore 23.00 p.m.?
10) Vero che per il servizio di pulizia venivano utilizzate le attrezzature, i macchinari ed i prodotti indicati nel capitolato servizi, nel capitolato tecnico e nelle schede pulizia allegate al contratto?
I testimoni escussi hanno così riferito ha confermato i capitoli di parte appellata quale tecnico che Testimone_1
si occupa del controllo dell'attività svolta presso i vari cantieri e sui capitoli dell'appellante precisando Cap. 1: “Due dipendenti iniziavano alle
20.00/20.30, perché dovevano occuparsi della pulizia di un particolare macchinario utilizzato per il riempimento dei fiori di zucca, gli altri iniziavano intorno alle 21.00 e terminavano circa alle 2.00/3.00 del mattino”
Cap. 4, 7: “è vero che veniva utilizzata l'idropulitrice, ma non mi risulta che alcun macchinario dell'attrice sia stato danneggiato” Cap. 6: “non è vero, però
può essere capitato che qualche volta sia stato lasciato uno spruzzo o una svista rispetto ad alcuni settori o macchinari” A.D.R.: “Posso dire che ero presente quasi sempre mentre il servizio di pulizia presso la veniva Pt_1
6 effettuato, quindi se avessi ricevuto segnalazioni le avrei girate all'ufficio a
Treviso. Ricordo un unico caso in cui c'è stata una segnalazione, alla quale immediatamente ho fatto fronte, senza ricevere poi altre lamentele. Non
ricordo alcuna segnalazione rispetto al numero di dipendenti utilizzati presso la Cap. 8: “Non posso saperlo, perché noi staccavamo quando la Pt_1
iniziava” Pt_1
A.D.R.: “Ho avuto molte conversazioni telefoniche con il signor che CP_3
era capo squadra presso la e con il quale mi interfacciavo spesso, come Pt_1
normale”
ha precisato “Sono dipendente della convenuta opposta dal Parte_3
2015, dapprima come impiegata, poi (dal 2017/2018 circa) come responsabile amministrativa” Cap. 10: “Non sono in grado di rispondere;
posso dire che,
nel mio ruolo, vengo a conoscenza di questioni relative al servizio effettuato presso i committenti soltanto nel caso di disfunzioni gravi, non sono quindi a conoscenza di eventuali segnalazioni sulla inidoneità del lavoro svolto”
Sentita a prova contraria sui capitoli ammessi di parte attrice, così dichiara:
Cap. 7: “Non mi risulta alcuna apertura di sinistro;
dal mio punto di vista,
era solo un cliente che ad un certo punto ha smesso di pagare;
nulla so Pt_1
sui restanti capitoli, come ho già detto” ha riferito: “Sono ONroparte_4
stato dipendente della convenuta opposta circa da giugno 2018 sino a marzo/aprile 2019, lavoravo presso la “Preciso che lavoro presso la Pt_1
sin dal 2008, seppur alle dipendenze di diversi datori di lavoro” Cap. Pt_1
1: “Posso dire che lavoravamo tutti i giorni 5 ore, ma in fasce temporali diverse, o dalle 19.00 alle 24.00 oppure dalle 20.00 alle ore 1.00 oppure iniziavamo più tardi;
posso dire che non tutti iniziavamo a lavorare alla stessa
7 ora” Cap. 4, 7: “è vero che utilizzavamo l'idropulitrice, e posso dire che non avevamo il tempo di farlo mettendo in sicurezza la parte elettrica, che era più
delicata rispetto alla presenza di acqua;
più volte l'ho segnalato a Tes_1
ma lei mi ha sempre detto che non poteva farci lavorare più di 5 ore;
[...]
è vero che si è verificato il danno al macchinario riportato nel capitolo” Cap.
6: “è vero, non riuscivo mai a finire il lavoro, era così tutti i giorni” Cap. 8:
“Non so cosa facesse la dopo il mio orario di lavoro” “L'insufficienza Pt_1
delle ore di lavoro è stato un problema che si è verificato solo quando ero
ON dipendente di o, meglio, è successo anche con un altro mio datore di lavoro, ma poi è stato risolto perché ci hanno fatto lavorare più ore”.
A seguito del confronto la testimone ha dichiarato “Ribadisco che, Tes_1
dal mio punto di vista, il servizio era completato nell'orario previsto;
che poi qualcosa sfuggisse o non venisse completato poteva capitare, però non si trattava di cose a mio parere gravi (al massimo una rifinitura mancante di un quadro elettrico, o una parete non pulita, o qualche padella che veniva pulita successivamente) e che consentivano comunque alla di iniziare la Pt_1
produzione il mattino successivo”.
ha riferito “Sono dipendente di dal Testimone_2 Parte_1
2011, quale responsabile della produzione dal 2014; giro per lo stabilimento e mi occupo dell'organizzazione della produzione e anche del personale”
Cap. 1: “Mi risulta che iniziassero circa alle 21.00, per 5 ore, ma io andavo via prima” Cap. 4, 6, 7: “è vero;
poteva capitare di ritardare la produzione perché c'erano delle prese bagnate o delle attrezzature sporche o ambienti non completamente lavati;
mi ricordo bene della macchina danneggiata, utilizzata per fare i supplì” Cap. 8: “se venivano rinvenute delle attrezzature sporche,
8 disponevamo che venissero pulite prima di iniziare la produzione;
l'iniziativa era adottata da me o dai capi reparto;
posso dire che in quel periodo capitava spesso” “Io stesso ricevevo le segnalazioni, che poi venivano girate CP_5
alla responsabile del servizio di pulizia Testimone_1
In aggiunta a quanto sopra l'appellante ha richiamato del materiale fotografico.
5.2.2.- Le prove costituende e documentali, nel complesso valutate ex art. 116
ON Cod. proc. Civ., portano ad escludere l'inadempimento in capo a e, nel contempo, portano ad escludere la pretesa rottura del macchinario
ON causalmente ascritta a
5.2.3.- Innanzi tutto il richiamo indistinto alle fotografie del fascicolo di primo grado, senza alcuna chiara allegazione ragionata sui tempi, i fatti ed i profili di collocamento delle stesse anche in ordine al preteso danneggiamento del macchinario, non merita considerazione sia perché generico sia,
soprattutto, per difetto di collocazione temporale che non consente in alcun
ON modo di ascrivere le stesse a fatto di anche per la mancata conferma in sede istruttoria.
5.2.4.- Le censure alla pronuncia operate con il richiamo alle dichiarazioni dei testimoni e , che avrebbero riferito ONroparte_4 Testimone_3
che il lavoro non sarebbe stato completato tutti i giorni;
che vi sarebbe stata una insufficienza nelle ore di lavoro;
che la pulizia non sarebbe stata completa;
che il macchinario sarebbe stato danneggiato e che il personale utilizzato sarebbe stato insufficiente, appaiono innanzi tutto generiche ed imprecise (nei tempi e nei fatti) sia perché, a monte, i capitoli dei prova erano generici dato che non indicavano, con lesione dell'avverso diritto di difesa, i
9 tempi ed i fatti concreti quindi la collocazione spazio temporale (Cass.
ordinanza n. 1808 del 2 febbraio 2015); sia in quanto di per sé sole generiche e meramente ampie non riferite in sé a mancanza concrete (fattuali) imputabili
ON a Lo stesso testimone a precisato che andava via dal lavoro prima Tes_2
ON rispetto gli orari di
Occorre, inoltre, valutare con minor grado di attendibilità le dichiarazioni del testimone che non può dirsi indipendente rispetto le parti ONroparte_4
posto che risulta lavorare ancora presso seppure alle dipendenze di altri Pt_1
datori di lavoro.
Le dichiarazioni rese dai testimoni dell'appellante, poi, risultano smentite da quelle della dipendente pure di una parte, come il che ha Tes_1 Tes_2
riferito di esser stata sempre sui luoghi per il necessario controllo e di non aver visto rotture o carenze nei servizi di pulizia al di là di semplici mancanze al più prontamente risolte. Il tutto depone per la genericità delle prove addotte a comprovare un inadempimento che non appare di rilievo pregnante anche in quanto le doglianze scritte (dal gennaio 2019, come allegato) risultano ben successive, significativamente, riguardo l'inadempimento di nel Pt_1
pagamento del corrispettivo.
Al più, stante la genericità delle dichiarazioni testimoniali in merito al mancato rispetto di orari, alla pulizia non completa ed altro, può ammettersi un inesatto e assai limitato inadempimento che non assurge certo ai canoni di cui all'art. 1455 Cod. Civ. in tema di gravità.
5.2.5.- Risulta poi evidente che la dinamica della rottura del macchinario
6H63 a causa ed in conseguenza, si sostiene, dell'utilizzo della Parte_4
ON idropulitrice da parte di appare del tutto genericamente riferita dai
10 testimoni dell'appellante e negata ex adverso dalla per l'appellata. La Tes_1
dinamica, soprattutto per l'importo dei danni pretesamente subiti, avrebbe dovuto esser allegata da che nulla di chiaro ha indicato nei tempi, nei Pt_1
fatti e nel concreto rapporto causale risultando, le dichiarazioni testimoniali sul punto, generiche (senza nemmeno il riferimento temporale e causale oltre
Testi che soggettivo) e comunque negate dalla e dall'altra testimone di Tes_1
che ha escluso la comunicazione di censure in merito o altro.
Soprattutto, osserva ancora la Corte, per il quantum del preteso danno cagionato in tesi dall'utilizzo improprio della idropulitrice, Parte_1
avrebbe dovuto farsi carico di introdurre allegazioni puntuali e prove
ONr specifiche anche con accertamento tecnico. La nota di del 22 aprile
2019, nemmeno allegata a fondamento dell'appello, riferisce di coclea ingrediente principale danneggiata, coclee ripieno danneggiate, touch –
screen danneggiato con presenza di acqua all'interno; azionamento e motore valvola sfintere danneggiate. Ma soprattutto per la recisa Pt_1
contestazione con prova contraria ( e per il preteso grave importo Tes_1
rappresentato come danno, avrebbe dovuto non solo evidenziare il fatto del danneggiamento anche riguardo il tempo e le modalità ma anche indicare,
tecnicamente, il riferimento del danno al preteso uso della idropulitrice,
circostanza mancata unitamente alle prove sul fatto.
Alla luce dell'insufficiente prova sul danneggiamento, dunque, la c.t.u. non avrebbe e non può essere ammessa in quanto esplorativa e volta a consentire alla parte, tenuta alle allegazioni generiche, il superamento dell'onere allegativo e probatorio;
inutile rilevare, poi, che la c.t.u. contabile siccome chiesta, non risulta riferibile al thema decidendum.
11 5.2.6.- Quanto alla mancata escussione degli ulteriori testimoni si rileva che le prove erano generiche, che le risultanze sono state altrettanto generiche ed erano state smentite e che, di conseguenza, l'istruttoria ulteriore era evidentemente superflua. Segue che (Cass. sentenza n. 11810 del 9 giugno
2016) il potere discrezionale risulta ritualmente esercitato e non può esser censurato.
6.- A fronte della mancata allegazione e prova dell'inadempimento di
[...]
che al più non appare in alcun modo grave (art. 1455 ONroparte_1
Cod. Civ.); essendo rimasta indimostrato il fatto del danneggiamento del macchinario e del relativo danno ascrivibile ed essendo state smentite mancanze apprezzabili nei lavori di pulizia, l'inadempimento maggiore, che ha determinato la rottura del vincolo negoziale, appare quello di che Pt_1
non ha versato il corrispettivo contrattualmente dovuto in forza dell'ingiunzione.
Alla luce di quanto sopra, vanno esaminati, per esser disattesi, gli ulteriori motivi di censura.
7.1.- Il primo motivo è da ritenersi infondato in quanto la risoluzione contrattuale è avvenuta, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, con comunicazione del 19 giugno 2019 inoltrata da a CP_1 [...]
e con la quale è stato allegato il mancato pagamento dei canoni in Parte_1
relazione alla clausola risolutiva espressa prevista dall'art.
6.7 delle condizioni generali di contratto.
Né può ritenersi che la risoluzione sia avvenuta ad opera di Parte_1
non avendo la stessa inoltrato alcuna comunicazione idonea a realizzare tale scopo. Infatti, la comunicazione che invocava la risoluzione contrattuale
12 inviata il 1^ marzo 2019 non era stata preceduta da una diffida ad adempiere indicante la precisa violazione contestata, in violazione, appunto, dell'art. 10
del contratto. Né le comunicazioni inviate da e precedenti Parte_1
quella del 1^ marzo 2019 avrebbero e possono ora essere qualificate, come suggerisce l'appellante quali contestazioni specifiche indicanti la condotta contestata. Da un lato in quanto il motivo di appello risulta generico non essendo state indicate in termini chiari le comunicazioni;
dall'altro in quanto mancano i profili di inadempimento contestati e la qualità dei servizi a norma dell'art. 10 del contratto e, dall'altro ancora, in quanto manca l'indicazione del termine per l'adempimento. Resta da dire che l'appellante ha richiamato
ON una lettera del gennaio nella quale “si pregava” “la di effettuare le pulizie in modo esemplare, poiché dopo pochi giorni vi erano i controlli per la certificazione”. Ma, per l'appunto, anche dall'esame di tale nota, della quale la Corte deve farsi carico nonostante la genericità della censura siccome allegata, non emerge la specifica condotta contestata al fine di consentire a
ON nei trenta giorni di intervenire e porre rimedio. Nella nota, infatti, si usano termini del tutto dubitativi e di mera esortazione incompatibili con il carattere ultimativo prescritto dall'art. 10 indicante la specifica condotta contestata come comprova il tenore letterale della stessa “Pertanto vi prego di verificare che tutti i reparti siano realmente puliti come da capitolato.
Abbiamo anche la sensazione che le pulizie si limitino solo all'ordinario, non abbiamo evidenze dello sgrosso o mondatura. Vi preghiamo di verificare la corretta pulizia di tutti i reparti con relativo sgrosso, che limiti l'uso delle lance ad altra pressione con gravi problematiche per i nostri impianti oltre al fatto che le lance stesse schizzano sulle pareti verticali acqua sporca. In
13 allegato mando alcune foto a prova della mancanza di pulizia di alcuni reparti come il piano di carico, vetri e quadri elettrici presenti dentro i reparti e lo sgrosso non fatto in questo caso su una macchinetta pulita. Rendo quanto sopra al solo scolpo di chiedere se tali disservizi dipendono da vs personale o dalla mancanza di tempo”.
La nota, a giudizio della Corte, non lascia intendere una chiara contestazione riguardo l'avversa inadempienza apparendo una esortazione, anche
ON dubitativa, sui lavori svolti da La successiva lettera di il 1^ marzo Pt_1
2019, inviata in assenza della pregressa contestazione, non equivale a risoluzione del rapporto nei termini contrattuali.
7.2.- Quanto alla pretesa violazione dell'onere della prova la sentenza non appare esporsi alla censura. Infatti (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001)
la parte che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
14 dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Ora è vero che evocata in giudizio per l'inadempimento, si è Pt_1
sostanzialmente avvalsa dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 Cod.
Civ.) lamentando le avverse violazioni contrattuali ma a sua volta le prove (ut
ON supra) hanno escluso inadempienze di rilievo in capo a acclarando l'inadempimento di stante il mancato pagamento del Parte_5
corrispettivo negoziale di importo rilevante (€. 101.098,75). Dal ricorso monitorio, significativamente ed inoltre, si evince in termini temporali che le inadempienze di attengono ad importi di rilievo per quote di Parte_1
corrispettivo a decorrere da fatture del gennaio 2019 (per prestazioni anteriori) quindi ben precedenti le lamentate (temporalmente) ed infondate,
in termini di gravità, lesioni negoziali ascritte.
8.- In merito al terzo motivo di impugnazione, si rileva che esso risulta del pari infondato. Il giudice di primo grado ha ritenuto non sufficientemente provati i danni lamentati da non essendo stata data prova che l'attrice Pt_1
fosse stata costretta a provvedere quotidianamente in proprio all'effettuazione dei lavori di pulizia. La testimonianza generica del teste Testimone_2
non è risolutiva nel provare che le pulizie fossero state svolte
[...]
quotidianamente in proprio da , avendo questi affermato che “se Pt_1
venivano rinvenute delle attrezzature sporche, disponevamo che venissero pulite prima di iniziare la produzione” e precisato che andava via prima dei lavori. Inoltre la testimone presente in loco ha raccontato che al di Tes_5
là di mere mancanze le pulizie erano state e venivano eseguite. Posto che
15 l'effettuazione dei lavori non doveva avvenire quotidianamente, non è
possibile risalire al quantitativo di giorni in cui sarebbe stata Parte_1
costretta ad effettuare in proprio i lavori di pulizia giorni neppure allegati con il motivo.
Né tale prova può essere ricavata dalla documentazione prodotta, avendo l'appellante allegato un report contabile avente ad oggetto genericamente il costo del personale (e il costo del personale con riferimento alle pulizie aggiuntive). Per quanto riguarda invece i danni provocati alle attrezzature,
questi non sono stati specificamente provati (ut supra) anche per il resto in forza di allegazioni generiche. I documenti prodotti (es.: fatture per costi di riparazione) non provano il danno ed il nesso causale tra il danneggiamento e
ON la condotta di Ed, anche, non ha mai denunciato alcun danno in Pt_1
ON precedenza alla richiesta di pagamento avanzata da
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1 ONroparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore Parte_1
di che si liquidano in € 14.317 per compensi oltre al contributo CP_1
se versato oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto che a carico della parte appellante sussiste l'obbligo processuale di versare, a norma dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, un contributo pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, se dovuto.
16 Venezia lì 19 novembre 2024
17
Il Presidente relatore
Dr. Massimo Coltro
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 901/2023 r.g. promossa da
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Borda per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(p. iva ), già ONroparte_1 P.IVA_2 ONroparte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Roberto Cosma per mandato e domiciliata come in atti – appellata o O o
appello contro sentenza del Tribunale di Treviso
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Venezia ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto, per tutti i motivi su esposti, 1) NEL MERITO RIFORMARE LA SENTENZA N 71/2023
EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO IL 20/01/2023 R.G.
7924/2019 REP 211/2023 E CONSEGUENTEMENTE RIGETTARE IL
DECRETO INGIUNTIVO N2935/19, R.G. 6276/19 EMESSO IN DATA
16/09/2019; 2) IN VIA RICONVENZIONALE ACCERTARE E
DICHIARARE LA LEGITTIMITA' DELLA RICHIESTA DI
RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DA PER Parte_2
L'EFFETTO CONDANNARE LA AL PAGAMENTO DELLA CP_1
SOMMA DA LIQUIDARSI SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE
DEPOSITATA E COMUNQUE A MEZZO CTU 3) AMMETTERE CTU
CONTABILE AL FINE DI STABILRE L'EFFETTIVITA' DEGLI
IMPORTI DOUTI DA , SULLA BASE DELLA CP_1
DOCUMENTAZIONE IN ATTI, (FASC.I GRADO). 4) Sospendere
l'esecutorietà della sentenza impugnata, anche in considerazione del pignoramento presso terzi notificato in data 03/05/2023, per i soli interessi di mora, visto che l'intero importo ingiunto, incluse le spese legali sono stati regolarmente corrisposti. Tale procedura esecutiva, è diretta unicamente ed,
evidentemente, a provocare gravi conseguenze pregiudizievoli in capo alla odierna appellante. In altri termini, gli effetti negativi dell'intrapresa esecuzione, unitamente ai motivi di appello proposti, sembrano profilare quei
“gravi” motivi previsti dall'art. 283 c.p.c. per legittimare una richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e comunque dell'esecuzione promossa, e che si sostanziano nel c.d. fumus boni juris e nel
2 periculum in mora. Quanto al primo dei presupposti evidenziati, l'esame dei motivi di gravame proposti dalla potrebbe determinare la Parte_1
configurabilità del fumus di fondatezza degli stessi, legittimante, già di per sé, la richiesta del provvedimento sospensivo oggetto del presente atto.
Quanto al periculum é in re ipsa, posto che oltre al danno di immagine, ha provocato l'immediato blocco di pagamenti in essere con tutte le conseguenze in ordine ad eventuali e non auspicabili azioni in danno. Vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per le ragioni dedotte in narrativa. IN VIA
ULTERIORMENTE PRELIMINARE Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in quanto infondata. NEL MERITO
In principalità Respingersi l'impugnazione proposta dalla società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Giudice Parte_1
Dott.ssa Merlo, n. 71/2023 del 20.01.2023, pronunciata nella causa civile n.
7924/2019 R.G. e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata. Spese di lite interamente rifuse. In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte appellante ridursi le stesse al giusto e dimostrato. Spese ed onorari di lite quantomeno integralmente compensati. IN OGNI CASO Spese di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti in narrativa e negli scritti difensivi di primo grado.
Fatto e motivi della decisione
3 1.- Con citazione notificata il 4 maggio 2023, evocava Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia ONroparte_1
impugnando la sentenza n. 71/2023 del Tribunale di Treviso (pubblicata il 20
gennaio 2023 e notificata il successivo 6 aprile) che adito in opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da per il pagamento di € CP_1
101.098,75 in relazione al contratto di fornitura di servizi, aveva rigettato l'opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale risarcitoria e l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite.
Impugnava la sentenza lamentando con il primo motivo l'erronea valutazione delle clausole contrattuali in tema di risoluzione del contratto con errata applicazione delle regole sull'onere della prova;
con il secondo motivo si doleva dell'errata valutazione del materiale probatorio a comprovare il
ON mancato adempimento del contratto in capo a e con il terzo motivo si doleva del rigetto della domanda riconvenzionale che avrebbe dovuto essere,
invece, accolta. Chiedeva la sospensione dell'efficacia della sentenza.
Si costituiva contestando il gravame del quale chiedeva il CP_1
rigetto, anche per inammissibilità, unitamente alla sospensiva e con refusione delle spese di lite.
La causa veniva rimessa alla decisione all'udienza del 18 novembre 2024 con modalità telematiche non in presenza, con assegnazione a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è infondato e va rigettato e la sentenza va confermata con le precisazioni di cui sotto.
4 Le ulteriori istanze (per la sospensiva e per la inammissibilità) devono ritenersi rigettate e assorbite, la seconda.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori del D.M. 55/2014 e successive modifiche a carico dell'appellante.
Deve darsi atto che a carico della parte appellante sussiste l'obbligo processuale di versare, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, un contributo pari al doppio di quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa.
4.- Il Tribunale di Treviso rigettò l'opposizione e la riconvenzionale di , Pt_1
regolando le spese, dando conto della mancata prova dell'inadempimento della ingiungente e della mancata dimostrazione delle avverse eccezioni e della domanda riconvenzionale risarcitoria.
5.1.- Occorre dunque esaminare preliminarmente il secondo motivo di impugnazione con il quale si deduce l'errata valutazione delle prove costituende (e documentali) ai fini dell'inadempimento in una con la mancata assunzione degli ulteriori testimoni ammessi e con la mancata introduzione della c.t.u..
Il motivo appare infondato
5.2.1.- I capitoli di prova ammessi sono i seguenti
Per parte appellante:
1) Vero che il servizio di pulizia iniziava alle ore 22,00 e terminava alle ore
3,00; 4) vero che veniva utilizzata l'idropulitrice anche sui macchinari;
6)
vero che le pareti e le apparecchiature venivano lasciate sporche;
7) vero che
5 a causa ed in conseguenza dell'utilizzo della idropulitrice, si sono prodotti danni al seguente bene: Macchina Facirmatik 6H63, precisamente: coclea principale euro 1950, coclea ripeno n 2 euro 2730, touch screen euro 2680,
motore Omron 500w + azionamento euro 3550,00 mano d'opera euro 500,00
, viaggio e vitto , euro 350,00;
8) vero che la per completare le pulizie utilizzava tutti i Parte_1
giorni n 3 addetti per due ore.
Per parte appellata
8) Vero che il ciclo produttivo della i svolge Parte_1
“a ciclo continuo” dalle ore 4.00 a.m. alle ore 23.00 p.m.?
10) Vero che per il servizio di pulizia venivano utilizzate le attrezzature, i macchinari ed i prodotti indicati nel capitolato servizi, nel capitolato tecnico e nelle schede pulizia allegate al contratto?
I testimoni escussi hanno così riferito ha confermato i capitoli di parte appellata quale tecnico che Testimone_1
si occupa del controllo dell'attività svolta presso i vari cantieri e sui capitoli dell'appellante precisando Cap. 1: “Due dipendenti iniziavano alle
20.00/20.30, perché dovevano occuparsi della pulizia di un particolare macchinario utilizzato per il riempimento dei fiori di zucca, gli altri iniziavano intorno alle 21.00 e terminavano circa alle 2.00/3.00 del mattino”
Cap. 4, 7: “è vero che veniva utilizzata l'idropulitrice, ma non mi risulta che alcun macchinario dell'attrice sia stato danneggiato” Cap. 6: “non è vero, però
può essere capitato che qualche volta sia stato lasciato uno spruzzo o una svista rispetto ad alcuni settori o macchinari” A.D.R.: “Posso dire che ero presente quasi sempre mentre il servizio di pulizia presso la veniva Pt_1
6 effettuato, quindi se avessi ricevuto segnalazioni le avrei girate all'ufficio a
Treviso. Ricordo un unico caso in cui c'è stata una segnalazione, alla quale immediatamente ho fatto fronte, senza ricevere poi altre lamentele. Non
ricordo alcuna segnalazione rispetto al numero di dipendenti utilizzati presso la Cap. 8: “Non posso saperlo, perché noi staccavamo quando la Pt_1
iniziava” Pt_1
A.D.R.: “Ho avuto molte conversazioni telefoniche con il signor che CP_3
era capo squadra presso la e con il quale mi interfacciavo spesso, come Pt_1
normale”
ha precisato “Sono dipendente della convenuta opposta dal Parte_3
2015, dapprima come impiegata, poi (dal 2017/2018 circa) come responsabile amministrativa” Cap. 10: “Non sono in grado di rispondere;
posso dire che,
nel mio ruolo, vengo a conoscenza di questioni relative al servizio effettuato presso i committenti soltanto nel caso di disfunzioni gravi, non sono quindi a conoscenza di eventuali segnalazioni sulla inidoneità del lavoro svolto”
Sentita a prova contraria sui capitoli ammessi di parte attrice, così dichiara:
Cap. 7: “Non mi risulta alcuna apertura di sinistro;
dal mio punto di vista,
era solo un cliente che ad un certo punto ha smesso di pagare;
nulla so Pt_1
sui restanti capitoli, come ho già detto” ha riferito: “Sono ONroparte_4
stato dipendente della convenuta opposta circa da giugno 2018 sino a marzo/aprile 2019, lavoravo presso la “Preciso che lavoro presso la Pt_1
sin dal 2008, seppur alle dipendenze di diversi datori di lavoro” Cap. Pt_1
1: “Posso dire che lavoravamo tutti i giorni 5 ore, ma in fasce temporali diverse, o dalle 19.00 alle 24.00 oppure dalle 20.00 alle ore 1.00 oppure iniziavamo più tardi;
posso dire che non tutti iniziavamo a lavorare alla stessa
7 ora” Cap. 4, 7: “è vero che utilizzavamo l'idropulitrice, e posso dire che non avevamo il tempo di farlo mettendo in sicurezza la parte elettrica, che era più
delicata rispetto alla presenza di acqua;
più volte l'ho segnalato a Tes_1
ma lei mi ha sempre detto che non poteva farci lavorare più di 5 ore;
[...]
è vero che si è verificato il danno al macchinario riportato nel capitolo” Cap.
6: “è vero, non riuscivo mai a finire il lavoro, era così tutti i giorni” Cap. 8:
“Non so cosa facesse la dopo il mio orario di lavoro” “L'insufficienza Pt_1
delle ore di lavoro è stato un problema che si è verificato solo quando ero
ON dipendente di o, meglio, è successo anche con un altro mio datore di lavoro, ma poi è stato risolto perché ci hanno fatto lavorare più ore”.
A seguito del confronto la testimone ha dichiarato “Ribadisco che, Tes_1
dal mio punto di vista, il servizio era completato nell'orario previsto;
che poi qualcosa sfuggisse o non venisse completato poteva capitare, però non si trattava di cose a mio parere gravi (al massimo una rifinitura mancante di un quadro elettrico, o una parete non pulita, o qualche padella che veniva pulita successivamente) e che consentivano comunque alla di iniziare la Pt_1
produzione il mattino successivo”.
ha riferito “Sono dipendente di dal Testimone_2 Parte_1
2011, quale responsabile della produzione dal 2014; giro per lo stabilimento e mi occupo dell'organizzazione della produzione e anche del personale”
Cap. 1: “Mi risulta che iniziassero circa alle 21.00, per 5 ore, ma io andavo via prima” Cap. 4, 6, 7: “è vero;
poteva capitare di ritardare la produzione perché c'erano delle prese bagnate o delle attrezzature sporche o ambienti non completamente lavati;
mi ricordo bene della macchina danneggiata, utilizzata per fare i supplì” Cap. 8: “se venivano rinvenute delle attrezzature sporche,
8 disponevamo che venissero pulite prima di iniziare la produzione;
l'iniziativa era adottata da me o dai capi reparto;
posso dire che in quel periodo capitava spesso” “Io stesso ricevevo le segnalazioni, che poi venivano girate CP_5
alla responsabile del servizio di pulizia Testimone_1
In aggiunta a quanto sopra l'appellante ha richiamato del materiale fotografico.
5.2.2.- Le prove costituende e documentali, nel complesso valutate ex art. 116
ON Cod. proc. Civ., portano ad escludere l'inadempimento in capo a e, nel contempo, portano ad escludere la pretesa rottura del macchinario
ON causalmente ascritta a
5.2.3.- Innanzi tutto il richiamo indistinto alle fotografie del fascicolo di primo grado, senza alcuna chiara allegazione ragionata sui tempi, i fatti ed i profili di collocamento delle stesse anche in ordine al preteso danneggiamento del macchinario, non merita considerazione sia perché generico sia,
soprattutto, per difetto di collocazione temporale che non consente in alcun
ON modo di ascrivere le stesse a fatto di anche per la mancata conferma in sede istruttoria.
5.2.4.- Le censure alla pronuncia operate con il richiamo alle dichiarazioni dei testimoni e , che avrebbero riferito ONroparte_4 Testimone_3
che il lavoro non sarebbe stato completato tutti i giorni;
che vi sarebbe stata una insufficienza nelle ore di lavoro;
che la pulizia non sarebbe stata completa;
che il macchinario sarebbe stato danneggiato e che il personale utilizzato sarebbe stato insufficiente, appaiono innanzi tutto generiche ed imprecise (nei tempi e nei fatti) sia perché, a monte, i capitoli dei prova erano generici dato che non indicavano, con lesione dell'avverso diritto di difesa, i
9 tempi ed i fatti concreti quindi la collocazione spazio temporale (Cass.
ordinanza n. 1808 del 2 febbraio 2015); sia in quanto di per sé sole generiche e meramente ampie non riferite in sé a mancanza concrete (fattuali) imputabili
ON a Lo stesso testimone a precisato che andava via dal lavoro prima Tes_2
ON rispetto gli orari di
Occorre, inoltre, valutare con minor grado di attendibilità le dichiarazioni del testimone che non può dirsi indipendente rispetto le parti ONroparte_4
posto che risulta lavorare ancora presso seppure alle dipendenze di altri Pt_1
datori di lavoro.
Le dichiarazioni rese dai testimoni dell'appellante, poi, risultano smentite da quelle della dipendente pure di una parte, come il che ha Tes_1 Tes_2
riferito di esser stata sempre sui luoghi per il necessario controllo e di non aver visto rotture o carenze nei servizi di pulizia al di là di semplici mancanze al più prontamente risolte. Il tutto depone per la genericità delle prove addotte a comprovare un inadempimento che non appare di rilievo pregnante anche in quanto le doglianze scritte (dal gennaio 2019, come allegato) risultano ben successive, significativamente, riguardo l'inadempimento di nel Pt_1
pagamento del corrispettivo.
Al più, stante la genericità delle dichiarazioni testimoniali in merito al mancato rispetto di orari, alla pulizia non completa ed altro, può ammettersi un inesatto e assai limitato inadempimento che non assurge certo ai canoni di cui all'art. 1455 Cod. Civ. in tema di gravità.
5.2.5.- Risulta poi evidente che la dinamica della rottura del macchinario
6H63 a causa ed in conseguenza, si sostiene, dell'utilizzo della Parte_4
ON idropulitrice da parte di appare del tutto genericamente riferita dai
10 testimoni dell'appellante e negata ex adverso dalla per l'appellata. La Tes_1
dinamica, soprattutto per l'importo dei danni pretesamente subiti, avrebbe dovuto esser allegata da che nulla di chiaro ha indicato nei tempi, nei Pt_1
fatti e nel concreto rapporto causale risultando, le dichiarazioni testimoniali sul punto, generiche (senza nemmeno il riferimento temporale e causale oltre
Testi che soggettivo) e comunque negate dalla e dall'altra testimone di Tes_1
che ha escluso la comunicazione di censure in merito o altro.
Soprattutto, osserva ancora la Corte, per il quantum del preteso danno cagionato in tesi dall'utilizzo improprio della idropulitrice, Parte_1
avrebbe dovuto farsi carico di introdurre allegazioni puntuali e prove
ONr specifiche anche con accertamento tecnico. La nota di del 22 aprile
2019, nemmeno allegata a fondamento dell'appello, riferisce di coclea ingrediente principale danneggiata, coclee ripieno danneggiate, touch –
screen danneggiato con presenza di acqua all'interno; azionamento e motore valvola sfintere danneggiate. Ma soprattutto per la recisa Pt_1
contestazione con prova contraria ( e per il preteso grave importo Tes_1
rappresentato come danno, avrebbe dovuto non solo evidenziare il fatto del danneggiamento anche riguardo il tempo e le modalità ma anche indicare,
tecnicamente, il riferimento del danno al preteso uso della idropulitrice,
circostanza mancata unitamente alle prove sul fatto.
Alla luce dell'insufficiente prova sul danneggiamento, dunque, la c.t.u. non avrebbe e non può essere ammessa in quanto esplorativa e volta a consentire alla parte, tenuta alle allegazioni generiche, il superamento dell'onere allegativo e probatorio;
inutile rilevare, poi, che la c.t.u. contabile siccome chiesta, non risulta riferibile al thema decidendum.
11 5.2.6.- Quanto alla mancata escussione degli ulteriori testimoni si rileva che le prove erano generiche, che le risultanze sono state altrettanto generiche ed erano state smentite e che, di conseguenza, l'istruttoria ulteriore era evidentemente superflua. Segue che (Cass. sentenza n. 11810 del 9 giugno
2016) il potere discrezionale risulta ritualmente esercitato e non può esser censurato.
6.- A fronte della mancata allegazione e prova dell'inadempimento di
[...]
che al più non appare in alcun modo grave (art. 1455 ONroparte_1
Cod. Civ.); essendo rimasta indimostrato il fatto del danneggiamento del macchinario e del relativo danno ascrivibile ed essendo state smentite mancanze apprezzabili nei lavori di pulizia, l'inadempimento maggiore, che ha determinato la rottura del vincolo negoziale, appare quello di che Pt_1
non ha versato il corrispettivo contrattualmente dovuto in forza dell'ingiunzione.
Alla luce di quanto sopra, vanno esaminati, per esser disattesi, gli ulteriori motivi di censura.
7.1.- Il primo motivo è da ritenersi infondato in quanto la risoluzione contrattuale è avvenuta, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, con comunicazione del 19 giugno 2019 inoltrata da a CP_1 [...]
e con la quale è stato allegato il mancato pagamento dei canoni in Parte_1
relazione alla clausola risolutiva espressa prevista dall'art.
6.7 delle condizioni generali di contratto.
Né può ritenersi che la risoluzione sia avvenuta ad opera di Parte_1
non avendo la stessa inoltrato alcuna comunicazione idonea a realizzare tale scopo. Infatti, la comunicazione che invocava la risoluzione contrattuale
12 inviata il 1^ marzo 2019 non era stata preceduta da una diffida ad adempiere indicante la precisa violazione contestata, in violazione, appunto, dell'art. 10
del contratto. Né le comunicazioni inviate da e precedenti Parte_1
quella del 1^ marzo 2019 avrebbero e possono ora essere qualificate, come suggerisce l'appellante quali contestazioni specifiche indicanti la condotta contestata. Da un lato in quanto il motivo di appello risulta generico non essendo state indicate in termini chiari le comunicazioni;
dall'altro in quanto mancano i profili di inadempimento contestati e la qualità dei servizi a norma dell'art. 10 del contratto e, dall'altro ancora, in quanto manca l'indicazione del termine per l'adempimento. Resta da dire che l'appellante ha richiamato
ON una lettera del gennaio nella quale “si pregava” “la di effettuare le pulizie in modo esemplare, poiché dopo pochi giorni vi erano i controlli per la certificazione”. Ma, per l'appunto, anche dall'esame di tale nota, della quale la Corte deve farsi carico nonostante la genericità della censura siccome allegata, non emerge la specifica condotta contestata al fine di consentire a
ON nei trenta giorni di intervenire e porre rimedio. Nella nota, infatti, si usano termini del tutto dubitativi e di mera esortazione incompatibili con il carattere ultimativo prescritto dall'art. 10 indicante la specifica condotta contestata come comprova il tenore letterale della stessa “Pertanto vi prego di verificare che tutti i reparti siano realmente puliti come da capitolato.
Abbiamo anche la sensazione che le pulizie si limitino solo all'ordinario, non abbiamo evidenze dello sgrosso o mondatura. Vi preghiamo di verificare la corretta pulizia di tutti i reparti con relativo sgrosso, che limiti l'uso delle lance ad altra pressione con gravi problematiche per i nostri impianti oltre al fatto che le lance stesse schizzano sulle pareti verticali acqua sporca. In
13 allegato mando alcune foto a prova della mancanza di pulizia di alcuni reparti come il piano di carico, vetri e quadri elettrici presenti dentro i reparti e lo sgrosso non fatto in questo caso su una macchinetta pulita. Rendo quanto sopra al solo scolpo di chiedere se tali disservizi dipendono da vs personale o dalla mancanza di tempo”.
La nota, a giudizio della Corte, non lascia intendere una chiara contestazione riguardo l'avversa inadempienza apparendo una esortazione, anche
ON dubitativa, sui lavori svolti da La successiva lettera di il 1^ marzo Pt_1
2019, inviata in assenza della pregressa contestazione, non equivale a risoluzione del rapporto nei termini contrattuali.
7.2.- Quanto alla pretesa violazione dell'onere della prova la sentenza non appare esporsi alla censura. Infatti (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001)
la parte che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
14 dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Ora è vero che evocata in giudizio per l'inadempimento, si è Pt_1
sostanzialmente avvalsa dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 Cod.
Civ.) lamentando le avverse violazioni contrattuali ma a sua volta le prove (ut
ON supra) hanno escluso inadempienze di rilievo in capo a acclarando l'inadempimento di stante il mancato pagamento del Parte_5
corrispettivo negoziale di importo rilevante (€. 101.098,75). Dal ricorso monitorio, significativamente ed inoltre, si evince in termini temporali che le inadempienze di attengono ad importi di rilievo per quote di Parte_1
corrispettivo a decorrere da fatture del gennaio 2019 (per prestazioni anteriori) quindi ben precedenti le lamentate (temporalmente) ed infondate,
in termini di gravità, lesioni negoziali ascritte.
8.- In merito al terzo motivo di impugnazione, si rileva che esso risulta del pari infondato. Il giudice di primo grado ha ritenuto non sufficientemente provati i danni lamentati da non essendo stata data prova che l'attrice Pt_1
fosse stata costretta a provvedere quotidianamente in proprio all'effettuazione dei lavori di pulizia. La testimonianza generica del teste Testimone_2
non è risolutiva nel provare che le pulizie fossero state svolte
[...]
quotidianamente in proprio da , avendo questi affermato che “se Pt_1
venivano rinvenute delle attrezzature sporche, disponevamo che venissero pulite prima di iniziare la produzione” e precisato che andava via prima dei lavori. Inoltre la testimone presente in loco ha raccontato che al di Tes_5
là di mere mancanze le pulizie erano state e venivano eseguite. Posto che
15 l'effettuazione dei lavori non doveva avvenire quotidianamente, non è
possibile risalire al quantitativo di giorni in cui sarebbe stata Parte_1
costretta ad effettuare in proprio i lavori di pulizia giorni neppure allegati con il motivo.
Né tale prova può essere ricavata dalla documentazione prodotta, avendo l'appellante allegato un report contabile avente ad oggetto genericamente il costo del personale (e il costo del personale con riferimento alle pulizie aggiuntive). Per quanto riguarda invece i danni provocati alle attrezzature,
questi non sono stati specificamente provati (ut supra) anche per il resto in forza di allegazioni generiche. I documenti prodotti (es.: fatture per costi di riparazione) non provano il danno ed il nesso causale tra il danneggiamento e
ON la condotta di Ed, anche, non ha mai denunciato alcun danno in Pt_1
ON precedenza alla richiesta di pagamento avanzata da
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1 ONroparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore Parte_1
di che si liquidano in € 14.317 per compensi oltre al contributo CP_1
se versato oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto che a carico della parte appellante sussiste l'obbligo processuale di versare, a norma dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, un contributo pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, se dovuto.
16 Venezia lì 19 novembre 2024
17
Il Presidente relatore
Dr. Massimo Coltro