Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
511/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
de utri dei fratelli e Pt_1 Pt_2 [...]
rappresentato dall'avv.to Andrea Parte_3
Ganzer e dall'avv. Corrado resta come da mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e difesa CP_1 Controparte_2 dall'avv. Paolo Camoirano, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di appello.
APPELLATO
E CONTRO
TR
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.ma Corte
d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n.
2837/2023 del Tribunale di Genova, Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri, depositata in data
15.11.2023, mai notificata 1) in via preliminare:
3) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari avendo anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le pronunce e ledeclaratorie meglio viste, richiamate tutte le domande, le difese, le istanze, le eccezioni di cui al giudizio di primo grado, da aversi qui per riportate
e per trascritte, respingere l'appello proposto dalla
Parte_4 contro la sentenza n.
[...]
2837/23 pubblicata il 15/11/2023 che era stata pronunciata dal Tribunale di Genova, III Sezione
Civile, in composizione monocratica in p ersona del
Giudice Dott.ssa Paola ZAMPIERI, poiché infondato confermando integralmente la stessa. Vinte le spese, comprese quelle forfettarie, e il compenso del presente grado di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge”.
Parole chiave: affitto di azienda-sublocazione- legittimazione passiva
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
e , anche Controparte_2 Parte_5 quali eredi di hanno citato Persona_1 in giudizio, davanti al Tribunale di Genova,
e ed hanno TR Parte_4 sostenuto:
• di aver concesso in locazione a TR gli immobili meglio descritti in ricorso;
• che quest'ultimo, in data 13 novembre 2018, aveva affittato l'azienda, operante nei locali locati, alla società ; Pt_1
• che i convenuti erano debitori dell'importo complessivo di euro 16.000,00 a titolo di canoni relativi al periodo giugno -ottobre 2022;
I ricorrenti hanno, quindi, chiesto di condannare i resistenti al pagamento dell'importo di cui sopra.
Mentre la società si è costituita in Pt_1 giudizio ed ha chiesto di respingere ogni domanda nei suoi confronti, è rimasto TR contumace.
La causa è stata istruita a mezzo interpello e testi ed è stata poi decisa con la sentenza 2837 del
15.11.2023, che ha così statuito: “1) condanna
e TR Parte_4
e in persona del
[...] Parte_3 legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di e Parte_5 [...] della somma di € 16.000,00 a Controparte_2 titolo di canoni di locazione relativi al periodo
8.06.2022-7.10.2022 per gli immobili siti in
Genova, Via Camozzini 6 e Piazza Villa Giusti 4 R, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna e dei TR Parte_4 fratelli e in Pt_2 Pt_3 Parte_3 persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di
e liquidate Parte_5 Controparte_2 in 264,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15% IVA e CPA, come dovute per legge”.
Il Tribunale ha sostenuto che i convenuti erano responsabili in solido per il credito fatto valere da parte ricorrente, in quanto la società era, Pt_1 comunque, subconduttore e, in tale veste, era obbligata al pagamento dei canoni rimasti inevasi, essendo il soggetto che occupava gli immobili.
Non poteva poi darsi rilievo alla scrittura 16 novembre 2022, che dava atto del fatto che
[...]
quest'ultima non aveva alcun debito nei Pt_1 confronti del proprio sublocatore CP_3
in quanto documento non sottoscritto
[...] dalla stessa . Pt_1
2 Il giudizio di appello
La società ha impugnato la sentenza in Pt_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero respinte le domande proposte nei suoi confronti.
I sig.ri si sono costituiti in giudizio ed CP_2 hanno chiesto di confermare la sentenza in esame.
è rimasto contumace. TR
L'udienza di discussione è stata fissata in data 14 gennaio 2025 ed è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, la Corte di Appello ha pronunciato la presente sentenza.
3 i motivi di appello
Con un unico motivo di appello, la società Pt_1 ha lamentato che il provvedimento impugnato era stato assunto in “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2558 c.c., 447 bis cpc nonché dell'art.
1595 c.c.”.
I sig.ri avevano chiesto la condanna della CP_2 società appellante sul presupposto che questa, per effetto della stipula del contratto di affitto di azienda, fosse subentrata nel contratto di locazione stipulato da TR
Così, però, non era.
Infatti, nel contratto di affitto di azienda stipulato tra e la società , era TR Pt_1 stata esclusa la successione nel contratto di locazione avente ad oggetto gli immobili ove l'azienda svolgeva la sua attività.
Inoltre, la società non poteva neppure Pt_1 essere chiamata a rispondere del debito derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1595 c.c., sia in quanto tale titolo di responsabilità non era stato invocato nel ricorso introduttivo, sia in quanto, comunque, non esisteva alcun contratto di sublocazione tra la società e sia, infine, Pt_1 TR in quanto al momento della domanda giudiziale non esisteva alcun credito di nei TR confronti della società derivante dal contratto di locazione. In ogni caso, una domanda ex art. 1595
c.c., se proposta, era improcedibile, in quanto non preceduta dalla mediazione.
4 La responsabilità della Pt_1
Questi, in estrema sintesi, i fatti pacifici in causa.
I sig.ri e locarono, con due CP_2 Persona_1 distinti contratti, entrambi datati 8 novembre
2005, gli immobili di P.zza Villa Giusti e di via
Camozzini a che si impegnò a TR versare un canone mensile complessivo di euro
4.000,00 (prod. 3 e 4 di parte appellata). affittò l'azienda operante nei TR suddetti locali alla società , con contratto Pt_1 13 novembre 2008 (prod. 1 di parte appellante) e ne diede comunicazione, nel settembre del 2022, ai locatori.
Bisogna valutare se, con la stipula del contratto di affitto, la società subentrò o meno a Pt_1 nel contratto di locazione, TR originariamente stipulato tra TR
(conduttore) e gli altri appellati.
La risposta è negativa.
L'art. 2558 c.c. prevede che, nel caso di cessione di azienda (con disciplina operante, per il disposto dell'art. 2562 c.c., anche nel caso di affitto di azienda), vi è il subingresso del cessionario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda non aventi carattere personale, salvo che sia stato diversamente pattuito.
Tale diversa pattuizione è presente nel contratto di affitto di azienda, come si evince dal fatto che le parti specificarono che “Il Sig. TR rimanendo il contratto di locazione dell'immobile aziendale di titolarità del medesimo conduttore, avendo le parti convenuto la sub -locazione dell'immobile aziendale … il Sig. TR delega quindi” la
[...]
“a pagare Parte_4 direttamente al locatore del locale aziendale il canone di locazione…”.
Nel contratto fu, quindi, precisato che CP_3 rimaneva conduttore del contratto, tant'è
[...] che l'affittuario dell'azienda avrebbe provveduto al pagamento del canone unicamente come delegato al pagamento. Cass. 11967/13, in motivazione, con riferimento ad una clausola analoga a quella oggetto di causa, ha specificato che “l'avere corrisposto il canone di locazione come delegato del proprio creditore non equivale affatto all'assunzione diretta dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione…; anzi, proprio
l'asserita delegazione di pagamento risulta incompatibile con la pretesa cessione del contratto di locazione, dal momento che la delegazione comporta l'assunzione del debito altrui, che, nel caso di specie, bene potrebbe aver trovato giustificazione nel rapporto di provvista nascente dalla sublocazione a fronte di un rapporto di valuta relativo alla locazione originaria”.
Appurato, quindi, che non vi fu alcun subingresso diretto, si deve escludere la legittimazione passiva della società U , come precisato da Cass. Pt_1
11967/13, secondo cui “In caso di affitto di azienda, […] la legittimazione "ad causam" appartiene al conduttore originario nella sublocazione ed al cessionario in ipotesi di cessione del contratto di locazione”.
Bisogna, quindi, valutare se la società Pt_1 può essere chiamata a rispondere dei debiti nascenti dal contratto di locazione esistente tra e i fratelli in veste di TR CP_2 subconduttore.
In particolare, la norma di riferimento è l'art. 1595
c.c., secondo cui “il locatore […] ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale”.
Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si evince che tale domanda non è mai stata proposta. Infatti, parte ricorrente ha citato in giudizio la società appellante solo in quanto affittuaria, dando per scontato che da ciò derivasse una successione nel contratto di locazione, ma mai in qualità di subconduttore, tant'è che ha chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento non del prezzo insoluto della sublocazione, come previsto dalla norma, ma dei canoni di locazione derivanti dal contratto al quale la società era rimasta estranea.
Non era, quindi, possibile, in difetto di allegazione, alcun accertamento in merito al rapporto di sublocazione, non essendo oggetto del thema decidendum.
Da quanto precede, discende che la domanda nei confronti della società deve essere Pt_1 respinta.
4 le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Nulla è stato riconosciuto per la fase istruttoria.
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Genova
n. 2837/23;
Respinge la domanda proposta da e CP_1
nei confronti della Controparte_2 [...] dei fratelli Parte_4 Parte_4
[...]
Condanna e a CP_1 CP_2 CP_2 rifondere a Parte_4 Parte_4
le spese di lite, che liquida Pt_3 Parte_3 in euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge per il giudizio di appello. Genova 21 gennaio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno