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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12127 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 18715/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale vertente TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/03/1974, rappresentato e difeso dall'avv. Galiano Carmela (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Napoli (NA) alla via Luigia Sanfelice n. 1, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21/07/1954, rappresentato e difeso dall'avv. Albano Caterina (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Napoli (NA) alla via Arangio Ruiz n. 107, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente si è riportato alle proprie conclusioni già formulate, chiedendo di assegnare la causa a sentenza;
il resistente ha evidenziato di aver depositato la
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 7 dichiarazione di mancata adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rimettendosi alla giustizia.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e art. 281 decies c.p.c. del 09/09/2024,
l'avv. conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di €.4.917,23 a titolo di compenso per l'attività di assistenza legale svolta a suo favore in un procedimento civile (escludendo la sola fase decisionale).
A sostegno delle proprie ragioni, esponeva l'avv. che, su mandato Pt_1
conferito dalla controparte, aveva depositato ricorso per il riconoscimento dei benefici per il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità o dell'assegno ordinario di invalidità (RG n. 21715/2019), ottenendo il decreto di omologa della c.t.u. dal Giudice del Lavoro dott.ssa in data Per_1
13/10/2021; tuttavia, riferiva il ricorrente che, nonostante il diligente espletamento dell'attività professionale, non aveva ricevuto le competenze dovute dal suo assistito, sicché, in data 19/12/2022, aveva inviato raccomandata per chiedere il pagamento di €.7.866,12 – calcolati in applicazione dei valori medi per i compensi professionali forensi di cui al
D.M. 55/2014 – senza però ricevere alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
o, in subordine, la liquidazione del compenso secondo i parametri minimi ex lege, con spese di lite a favore del procuratore antistatario. In primis, il resistente evidenziava che il decreto di omologa aveva già statuito sulle spese processuali, condannando la parte soccombente (ossia, l' ) alla refusione CP_2
di €.800,00, oltre IVA e CPA, da attribuirsi direttamente all'avv. in Pt_1
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 7 secondo luogo, asseriva di aver già pagato alla controparte €.2.000,00 in contanti, ritenendo, dunque, sproporzionata ed esorbitante la richiesta contenuta nella raccomandata del dicembre 2022, a cui il si era CP_1
opposto con PEC del 30/01/2023.
Celebrata la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 14/02/2025
l'odierno scrivente formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis
c.p.c.: “Definizione della controversia mediante il pagamento da parte di
ed in favore dell'avv. della somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di €.2.100,00, oltre CPA ed IVA nelle aliquote vigenti, nonché dell'importo di €.400,00 per il rimborso delle spese sostenute per
l'instaurazione del presente procedimento”; mentre il ricorrente dichiarava di accettarla, controparte comunicava la propria mancata adesione, ritenendo la cifra richiesta eccessiva e ingiustificata rispetto all'attività svolta dal professionista e a quanto già versato;
dunque, la causa era rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281terdecies c.p.c. all'udienza del
04/12/2025 e ivi era assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ultimo comma (come novellato dai d.lgs. 149/2022 e 164/2024).
Il Tribunale, visti gli scritti difensivi e gli atti di causa, rileva che la domanda va accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che è stato provato l'avvenuto espletamento dell'attività professionale ad opera del ricorrente. Secondo autorevole giurisprudenza, “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 7 al professionista” (Cass. 20/08/2019, n. 21522; in questo senso, ex multis, anche Cass. 08/04/2024, n. 9314): ebbene, l'avv. ha dimostrato sia Pt_1
di aver ricevuto il mandato dal (si veda la procura alle liti in calce CP_1
al ricorso introduttivo del giudizio ex art. 442 c.p.c.), sia di aver eseguito l'attività professionale richiesta, mediante l'allegazione del ricorso e del decreto di omologa;
a ciò si aggiunga altresì che il resistente non ha contestato l'avvenuta e diligente esecuzione della prestazione d'opera in esame.
La questione controversa verte dunque sulla spettanza e liquidazione del compenso vantato dal ricorrente e quindi sulla determinazione della somma da corrispondere a saldo al professionista.
Una volta accertati il conferimento dell'incarico e l'esecuzione dell'attività forense, va da sé che si debba riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del compenso professionale. Infatti, è vero che l'art. 2233 co. 3
c.c. prevede la nullità dei patti tra avvocati e clienti per la determinazione del compenso se non siano redatti per iscritto, sicché vigono tutte le regole probatorie previste per i contratti con forma scritta ad substantiam (Cass.
08/09/2021, n. 24213); tuttavia, ferma restando la regola in esame, ciò non implica che il professionista perda il diritto al compenso nel caso di un patto redatto in forma non solenne (e, dunque, nullo) o – come nell'ipotesi in esame – della totale mancanza di un accordo sul compenso professionale: in questi casi, semplicemente l'onorario è determinato sulla base delle tariffe previste ex lege (come stabilito anche dallo stesso art. 2233 co. 1 c.c.), laddove il diritto al pagamento del professionista sorge con il conferimento del mandato e l'espletamento dell'incarico – si rammenta, circostanze,
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 7 queste, entrambe dimostrate dall'avv. Pt_1
Privi di pregio sono i rilievi del resistente, relativi alla statuizione sulle spese nel decreto di omologa del Giudice del Lavoro e all'avvenuto pagamento della cifra di €.2.000,00 in contanti. Per quanto riguarda il primo, si evidenzia che la condanna del soccombente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte vittoriosa non esclude che quest'ultima debba comunque saldare le ulteriori competenze dovute al proprio difensore: in questo senso, Cass. 06/03/2018, n. 5224 (pronuncia richiamata dallo stesso resistente), secondo cui “la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente […] è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”, sicché “ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato – essendo regolato da criteri legali diversi – non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo”; negli stessi termini, anche Cass.
17/10/2018, n. 25992, secondo cui la misura dell'onorario dovuto all'avvocato dal proprio cliente non può essere legata alla pronuncia giudiziale sulle spese di lite altresì in quanto poggia su criteri differenti, come il risultato ed altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla corretta esecuzione della prestazione d'opera.
Parimenti infondato è il secondo rilievo, con cui il resistente asseriva di aver già versato al professionista €.2.000,00 in contanti, ritenendo tale cifra congrua e sufficiente per il pagamento degli onorari dovuti – come sostenuto anche nella dichiarazione di mancata adesione alla proposta conciliativa ex
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 7 officio; invero, non solo tale circostanza non risulta corroborata da ulteriori elementi probatori a sostegno (come, ad esempio, una quietanza di pagamento), ma altresì merita evidenziare che il ricorrente negava di aver ricevuto tale somma, di cui non vi era alcuna menzione neppure nella PEC del 30/01/2023 con cui il si opponeva alle richieste di pagamento CP_1
dell'avv. dunque, non vi è alcuna prova dell'avvenuto versamento Pt_1
del predetto importo, che dunque non può essere decurtato dal compenso da riconoscere al ricorrente.
A questo punto è possibile passare alla questione relativa all'ammontare dell'onorario vantato dal professionista, che chiedeva la condanna della controparte al pagamento di €.4.917,23 (oltre gli accessori dovuti per legge), calcolati mediante il ricorso ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione dei giudizi con valore da €.5.201,00 a €.26.000,00 e con esclusione del compenso per la fase decisionale (laddove il giudizio innanzi al Giudice del Lavoro si concludeva con il decreto di omologa ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. della c.t.u. non contestata).
Orbene, applicando i parametri previsti dal DM 55/2014 per i procedimenti previdenziali di bassa complessità, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dunque applicando i compensi medi per la fase di studio ed introduttiva e quelli minimi per l'attività istruttoria, escludendo invece la fase decisionale, l'onorario complessivamente dovuto è pari a €.4.252,00; da tale importo vanno sottratte le competenze processuali poste a carico della parte soccombente dal giudice del lavoro con attribuzione diretta all'avv.
(che non ha negato di aver ricevuto tale pagamento) – trattandosi di Pt_1
somma che il cliente può detrarre da quanto dovuto – pari a €.800,00.
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 7 Dunque, si riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento a salso di complessivi €.3.452,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con il ricorso ai parametri minimi previsti dalla normativa vigente, considerando la sommarietà del rito e l'assenza di questioni complesse.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di e, Parte_1
per l'effetto, condanna al pagamento nei suoi Controparte_1
confronti di €.3.452,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, a saldo dei compensi professionali per l'attività di assistenza legale svolta a suo favore;
2. Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in €.98,00 per esborsi ed €.1.278,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Galiano Carmela.
Così deciso in Napoli il 22/12/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 18715/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale vertente TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/03/1974, rappresentato e difeso dall'avv. Galiano Carmela (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Napoli (NA) alla via Luigia Sanfelice n. 1, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21/07/1954, rappresentato e difeso dall'avv. Albano Caterina (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Napoli (NA) alla via Arangio Ruiz n. 107, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente si è riportato alle proprie conclusioni già formulate, chiedendo di assegnare la causa a sentenza;
il resistente ha evidenziato di aver depositato la
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 7 dichiarazione di mancata adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rimettendosi alla giustizia.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e art. 281 decies c.p.c. del 09/09/2024,
l'avv. conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di €.4.917,23 a titolo di compenso per l'attività di assistenza legale svolta a suo favore in un procedimento civile (escludendo la sola fase decisionale).
A sostegno delle proprie ragioni, esponeva l'avv. che, su mandato Pt_1
conferito dalla controparte, aveva depositato ricorso per il riconoscimento dei benefici per il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità o dell'assegno ordinario di invalidità (RG n. 21715/2019), ottenendo il decreto di omologa della c.t.u. dal Giudice del Lavoro dott.ssa in data Per_1
13/10/2021; tuttavia, riferiva il ricorrente che, nonostante il diligente espletamento dell'attività professionale, non aveva ricevuto le competenze dovute dal suo assistito, sicché, in data 19/12/2022, aveva inviato raccomandata per chiedere il pagamento di €.7.866,12 – calcolati in applicazione dei valori medi per i compensi professionali forensi di cui al
D.M. 55/2014 – senza però ricevere alcun riscontro.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva il rigetto della domanda CP_1
o, in subordine, la liquidazione del compenso secondo i parametri minimi ex lege, con spese di lite a favore del procuratore antistatario. In primis, il resistente evidenziava che il decreto di omologa aveva già statuito sulle spese processuali, condannando la parte soccombente (ossia, l' ) alla refusione CP_2
di €.800,00, oltre IVA e CPA, da attribuirsi direttamente all'avv. in Pt_1
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 7 secondo luogo, asseriva di aver già pagato alla controparte €.2.000,00 in contanti, ritenendo, dunque, sproporzionata ed esorbitante la richiesta contenuta nella raccomandata del dicembre 2022, a cui il si era CP_1
opposto con PEC del 30/01/2023.
Celebrata la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 14/02/2025
l'odierno scrivente formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis
c.p.c.: “Definizione della controversia mediante il pagamento da parte di
ed in favore dell'avv. della somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di €.2.100,00, oltre CPA ed IVA nelle aliquote vigenti, nonché dell'importo di €.400,00 per il rimborso delle spese sostenute per
l'instaurazione del presente procedimento”; mentre il ricorrente dichiarava di accettarla, controparte comunicava la propria mancata adesione, ritenendo la cifra richiesta eccessiva e ingiustificata rispetto all'attività svolta dal professionista e a quanto già versato;
dunque, la causa era rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281terdecies c.p.c. all'udienza del
04/12/2025 e ivi era assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ultimo comma (come novellato dai d.lgs. 149/2022 e 164/2024).
Il Tribunale, visti gli scritti difensivi e gli atti di causa, rileva che la domanda va accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che è stato provato l'avvenuto espletamento dell'attività professionale ad opera del ricorrente. Secondo autorevole giurisprudenza, “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 7 al professionista” (Cass. 20/08/2019, n. 21522; in questo senso, ex multis, anche Cass. 08/04/2024, n. 9314): ebbene, l'avv. ha dimostrato sia Pt_1
di aver ricevuto il mandato dal (si veda la procura alle liti in calce CP_1
al ricorso introduttivo del giudizio ex art. 442 c.p.c.), sia di aver eseguito l'attività professionale richiesta, mediante l'allegazione del ricorso e del decreto di omologa;
a ciò si aggiunga altresì che il resistente non ha contestato l'avvenuta e diligente esecuzione della prestazione d'opera in esame.
La questione controversa verte dunque sulla spettanza e liquidazione del compenso vantato dal ricorrente e quindi sulla determinazione della somma da corrispondere a saldo al professionista.
Una volta accertati il conferimento dell'incarico e l'esecuzione dell'attività forense, va da sé che si debba riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del compenso professionale. Infatti, è vero che l'art. 2233 co. 3
c.c. prevede la nullità dei patti tra avvocati e clienti per la determinazione del compenso se non siano redatti per iscritto, sicché vigono tutte le regole probatorie previste per i contratti con forma scritta ad substantiam (Cass.
08/09/2021, n. 24213); tuttavia, ferma restando la regola in esame, ciò non implica che il professionista perda il diritto al compenso nel caso di un patto redatto in forma non solenne (e, dunque, nullo) o – come nell'ipotesi in esame – della totale mancanza di un accordo sul compenso professionale: in questi casi, semplicemente l'onorario è determinato sulla base delle tariffe previste ex lege (come stabilito anche dallo stesso art. 2233 co. 1 c.c.), laddove il diritto al pagamento del professionista sorge con il conferimento del mandato e l'espletamento dell'incarico – si rammenta, circostanze,
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 7 queste, entrambe dimostrate dall'avv. Pt_1
Privi di pregio sono i rilievi del resistente, relativi alla statuizione sulle spese nel decreto di omologa del Giudice del Lavoro e all'avvenuto pagamento della cifra di €.2.000,00 in contanti. Per quanto riguarda il primo, si evidenzia che la condanna del soccombente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte vittoriosa non esclude che quest'ultima debba comunque saldare le ulteriori competenze dovute al proprio difensore: in questo senso, Cass. 06/03/2018, n. 5224 (pronuncia richiamata dallo stesso resistente), secondo cui “la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente […] è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”, sicché “ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato – essendo regolato da criteri legali diversi – non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo”; negli stessi termini, anche Cass.
17/10/2018, n. 25992, secondo cui la misura dell'onorario dovuto all'avvocato dal proprio cliente non può essere legata alla pronuncia giudiziale sulle spese di lite altresì in quanto poggia su criteri differenti, come il risultato ed altri vantaggi patrimoniali derivanti dalla corretta esecuzione della prestazione d'opera.
Parimenti infondato è il secondo rilievo, con cui il resistente asseriva di aver già versato al professionista €.2.000,00 in contanti, ritenendo tale cifra congrua e sufficiente per il pagamento degli onorari dovuti – come sostenuto anche nella dichiarazione di mancata adesione alla proposta conciliativa ex
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 7 officio; invero, non solo tale circostanza non risulta corroborata da ulteriori elementi probatori a sostegno (come, ad esempio, una quietanza di pagamento), ma altresì merita evidenziare che il ricorrente negava di aver ricevuto tale somma, di cui non vi era alcuna menzione neppure nella PEC del 30/01/2023 con cui il si opponeva alle richieste di pagamento CP_1
dell'avv. dunque, non vi è alcuna prova dell'avvenuto versamento Pt_1
del predetto importo, che dunque non può essere decurtato dal compenso da riconoscere al ricorrente.
A questo punto è possibile passare alla questione relativa all'ammontare dell'onorario vantato dal professionista, che chiedeva la condanna della controparte al pagamento di €.4.917,23 (oltre gli accessori dovuti per legge), calcolati mediante il ricorso ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione dei giudizi con valore da €.5.201,00 a €.26.000,00 e con esclusione del compenso per la fase decisionale (laddove il giudizio innanzi al Giudice del Lavoro si concludeva con il decreto di omologa ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. della c.t.u. non contestata).
Orbene, applicando i parametri previsti dal DM 55/2014 per i procedimenti previdenziali di bassa complessità, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dunque applicando i compensi medi per la fase di studio ed introduttiva e quelli minimi per l'attività istruttoria, escludendo invece la fase decisionale, l'onorario complessivamente dovuto è pari a €.4.252,00; da tale importo vanno sottratte le competenze processuali poste a carico della parte soccombente dal giudice del lavoro con attribuzione diretta all'avv.
(che non ha negato di aver ricevuto tale pagamento) – trattandosi di Pt_1
somma che il cliente può detrarre da quanto dovuto – pari a €.800,00.
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 7 Dunque, si riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento a salso di complessivi €.3.452,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con il ricorso ai parametri minimi previsti dalla normativa vigente, considerando la sommarietà del rito e l'assenza di questioni complesse.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di e, Parte_1
per l'effetto, condanna al pagamento nei suoi Controparte_1
confronti di €.3.452,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, a saldo dei compensi professionali per l'attività di assistenza legale svolta a suo favore;
2. Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in €.98,00 per esborsi ed €.1.278,00 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Galiano Carmela.
Così deciso in Napoli il 22/12/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 18715/2024 R.G. – sentenza Pagina 7 di 7