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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5523/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5523/2022
Oggi 11 luglio 2025 ad ore 9:43 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Petronaci, l'avv. Gabael Torrisi ed il convenuto personalmente.
L'avv. Torrisi dichiara che non è stata esperita la mediazione delegata dal Tribunale con ordinanza del 15 giugno 2024.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Petronaci precisa le conclusioni come da citazione e successive memorie. L'avv. Torrisi rileva che è stata formulata una proposta transattiva alla controparte nel giugno del corrente anno e che parte attrice non ha dato alcun riscontro;
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 5523/2022 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. ANTONIO GIOVANNI PETRONACI in CORTILE AIDA 6, BRONTE
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso l'avv. GIUSEPPE TORRISI e l'avv. GABAEL TORRISI in VIA SAN FILIPPO NERI 26, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda – anche riconvenzionale – proposta dalle parti, non avendo nessuno dei contendenti esperito la procedura di mediazione demandata dal Tribunale con ordinanza del 15 giugno 2024 ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie). In merito, rileva il Tribunale che se la mediazione è delegata dall'autorità giudiziaria quando il thema decidendum è già formato – come nel caso di specie -, l'intera materia del contendere (comprensiva della domanda proposta dall'attore e della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto), si considera sottoposta all'organismo di mediazione (Cass. 6001/2022), con conseguente improcedibilità di ogni pretesa – anche riconvenzionale, per l'appunto – avanzata dalle parti, ove esse non diano prova dell'avveramento della condizione di procedibilità ex cit. art. 5, co. II.
2. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara l'improcedibilità di ogni domanda, anche riconvenzionale, proposta dalle parti;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5523/2022
Oggi 11 luglio 2025 ad ore 9:43 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Petronaci, l'avv. Gabael Torrisi ed il convenuto personalmente.
L'avv. Torrisi dichiara che non è stata esperita la mediazione delegata dal Tribunale con ordinanza del 15 giugno 2024.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Petronaci precisa le conclusioni come da citazione e successive memorie. L'avv. Torrisi rileva che è stata formulata una proposta transattiva alla controparte nel giugno del corrente anno e che parte attrice non ha dato alcun riscontro;
precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 5523/2022 promossa da:
( ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. ANTONIO GIOVANNI PETRONACI in CORTILE AIDA 6, BRONTE
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso l'avv. GIUSEPPE TORRISI e l'avv. GABAEL TORRISI in VIA SAN FILIPPO NERI 26, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi l'improcedibilità di ogni domanda – anche riconvenzionale – proposta dalle parti, non avendo nessuno dei contendenti esperito la procedura di mediazione demandata dal Tribunale con ordinanza del 15 giugno 2024 ai sensi dell'art. 5, co. II del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie). In merito, rileva il Tribunale che se la mediazione è delegata dall'autorità giudiziaria quando il thema decidendum è già formato – come nel caso di specie -, l'intera materia del contendere (comprensiva della domanda proposta dall'attore e della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto), si considera sottoposta all'organismo di mediazione (Cass. 6001/2022), con conseguente improcedibilità di ogni pretesa – anche riconvenzionale, per l'appunto – avanzata dalle parti, ove esse non diano prova dell'avveramento della condizione di procedibilità ex cit. art. 5, co. II.
2. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara l'improcedibilità di ogni domanda, anche riconvenzionale, proposta dalle parti;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
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