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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2039/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIPPARINI ANDREA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in C.SO CANALGRANDE N. 26, MODENA;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. FORNI EUGENIO, elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA EMILIA EST n. 18/2, MODENA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 21/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione conveniva in giudizio la sorella , per Controparte_1 Controparte_2
impugnare il testamento olografo datato 09/08/2017, con il quale il padre , Persona_1
deceduto a Rubiera in data 15/03/2022, revocando ogni sua precedente disposizione, aveva disposto che alla sua morte la quota disponibile del suo patrimonio sarebbe stata assegnata alla figlia, odierna convenuta, . Controparte_2
Parte attrice sosteneva che il menzionato testamento olografo del 09/08/2017 fosse stato redatto dal padre in condizioni psico-fisiche tali da inficiare la sua capacità di disporre del proprio patrimonio.
pagina 1 di 6 Riferiva inoltre di aver motivo di ritenere che il testamento in questione, pur essendo datato
09/08/2017, fosse stato redatto in epoca successiva, nell'anno 2019.
L'attrice chiedeva dunque, testualmente, di “accertare e dichiarare la nullità, annullamento e/o inefficacia del testamento olografo 9.8.2017 di ex artt. 428 e 591 c.c.”, Persona_1
richiamando giurisprudenza della Cassazione in materia di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore (Cass. 10571/1998 e Cass. 28758/2017).
Produceva documentazione medica finalizzata a comprovare il quadro fisico compromesso del de cuius, nonché una relazione datata 04/10/2023 dello psicologo e psicoterapeuta Prof. Per_2
Affermando e chiedendo di accertare l'invalidità e l'inefficacia, per le ragioni anzidette, del testamento olografo 9.8.2017, l'attrice domandava di accertare e dichiarare che la successione mortis causa del padre fosse regolata dal precedente testamento pubblico del 19.2.2013, e che, di Persona_1 conseguenza, l'adito Tribunale disponesse la divisione dell'eredità sulla base delle quote ereditarie delle coeredi e così come indicate nel predetto testamento del 19.2.2013, CP_1 Controparte_2
l'unico, secondo la tesi attorea, a doversi considerare valido ed efficace.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale concludeva chiedendo di respingere Controparte_2
le domande attoree in quanto infondate, e domandava la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 22/05/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, occorre in via preliminare inquadrare giuridicamente la fattispecie sulla scorta delle allegazioni attoree da considerarsi tempestivamente dedotte.
Parte attrice ha sostenuto, sia nell'atto di citazione che nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c., che fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione del Persona_1
testamento olografo datato 9/08/2017; ha quindi dedotto l'invalidità del testamento impugnato sotto il profilo dell'infermità psichica del de cuius.
La fattispecie dedotta è riconducibile alla incapacità di intendere e volere del testatore al momento della redazione del testamento, dunque all'art. 591, comma 2, n. 3), cod. civ. .
Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., parte attrice ha dedotto, per la prima volta nel corso del giudizio, un fatto costitutivo nuovo a fondamento della propria pretesa, mai dedotto prima, ossia che il testamento in questione non sarebbe “stato compilato (quanto meno nella sua interezza) dal defunto”; causa petendi, quest'ultima, che risulta ben diversa da quella allegata nell'atto di citazione e pagina 2 di 6 rappresentata, come si è detto, dallo stato di incapacità naturale del testatore riconducibile all'art. 591, comma 2, n. 3), cod. civ. (norma peraltro richiamata nello stesso atto di citazione).
Sul punto, coglie quindi nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata nella propria memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. dalla convenuta, la quale ha fondatamente eccepito la novità dell'allegazione da ultimo dedotta dall'attrice per la prima volta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., mai dedotta prima, sulla quale la convenuta stessa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Ne consegue che, proprio in ragione del fatto che il thema decidendum non possa essere rappresentato dalla mancanza del requisito dell'autografia del testamento, in quanto dedotta tardivamente dall'attrice per la prima volta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. , la CTU grafologica richiesta da parte attrice risulterebbe del tutto superflua (nella ordinanza istruttoria si era infatti ritenuta superflua la CTU grafologica “alla luce di petitum e causa petendi emergenti dall'atto di citazione”).
Si impone poi, sempre in via preliminare, una seconda importante precisazione, ossia che non vi sia alcuna prova che il testamento impugnato, datato 09/08/2017, sia stato redatto, come prospettato dall'attrice, nell'anno 2019.
Anzi, il fatto che il testamento, che revocava ogni precedente disposizione e disponeva l'assegnazione della quota disponibile alla figlia sia stato redatto nell'anno 2017, è compatibile con la CP_2
narrazione della stessa attrice, la quale nell'atto di citazione riferisce che, proprio nell'anno 2017, la sorella dopo un precedente allontanamento, si fosse riavvicinata al padre, e che di contro i CP_2
rapporti tra il padre e la figlia fossero diventati sempre più tesi. Le disposizioni testamentarie CP_1
del 09/08/2017, pertanto, appaiono compatibili con la volontà del testatore di favorire la figlia la quale, stando a quanto riferito in citazione dalla stessa attrice, nell'anno 2017 aveva un CP_2
rapporto più disteso con il padre.
Considerato quindi che, in assenza di prova contraria, il testamento in questione deve ritenersi redatto alla data ivi indicata (9 agosto 2017), parte attrice aveva l'onere di fornire prova rigorosa che il testatore, al momento della redazione del testamento, fosse incapace di intendere e volere ex art. 591, comma 2, n. 3), cod. civ.
L'onere della prova era quindi a carico della parte attrice (ex multis, Cass. ord. 22 gennaio 2019, n.
1682).
Al riguardo, non è sufficiente una semplice alterazione delle capacità psichiche, ma occorre la prova dell'assenza assoluta della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi all'epoca in cui fu redatto il testamento.
Più in particolare, l'art. 591, comma 2, n. 3) c.c. prevede l'incapacità di testare per coloro che siano privi della capacità di intendere e di volere “nel momento in cui fecero testamento”.
pagina 3 di 6 Quanto alla consistenza che deve avere l'incapacità ai fini dell'invalidità dell'atto, la norma citata è interpretata con particolare rigore dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente affermato come "… l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere …" (Cass. n. 8690/2019; Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 15480/2011
Cass. n. 9081/2010).
Nel caso per cui si procede, quindi, l'attrice aveva l'onere di dimostrare in modo preciso e rigoroso la sussistenza non di mere difficoltà psicofisiche del defunto, ma di una grave compromissione delle sue capacità cognitive, tale da determinarne un vero e proprio stato di incapacità nel momento in cui, ad agosto del 2017, fu redatto il testamento.
Ritiene questo Giudice che tale prova non sia stata raggiunta.
La documentazione medica prodotta da parte attrice (documento n. 9) risale infatti in gran parte all'anno 2019, ossia a due anni dopo rispetto al momento della redazione del testamento olografo di cui si discute, che come si è detto è datato 9 agosto 2017.
Anche il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile (documento n. 6) risale all'anno 2019.
Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno presentato da risale all'anno Controparte_1
2020 (RG 1473/2020 VG), quindi a circa tre anni dopo la data del testamento.
Infine, la relazione dello psicologo e psicoterapeuta Prof. prodotta dall'attrice al documento n. Per_2
10 è priva dei caratteri del cosiddetto parere pro veritate, inteso come parere redatto non nell'interesse del cliente, ma nell'interesse della verità. Nel caso di specie, la relazione in esame non reca la qualificazione pro veritate, e non contiene né formalmente, né sostanzialmente, alcuna dichiarazione che attesti la sua redazione nell'interesse della legge e non in una logica di parte.
Il parere de quo neppure può essere ritenuto un saggio dottrinale, poiché non si tratta di un documento pubblicato e sottoposto al dibattito scientifico ma redatto su specifico incarico professionale della parte attrice;
assume quindi sostanzialmente la stessa valenza di una allegazione difensiva.
Ciò detto sulla inefficacia probatoria della relazione del 04/10/2023 dello psicologo detta Per_2
relazione non apporterebbe comunque alcun elemento di novità a quanto già più sopra rilevato, posto che le sue conclusioni si riferiscono a probabili condizioni di vulnerabilità e fragilità emotiva in cui pagina 4 di 6 versava il de cuius “dalla primavera del 2019” (cfr. documento attoreo n. 10), quindi anche in questo caso a due anni di distanza rispetto al momento in cui fu redatto il testamento in esame.
In definitiva, la certificazione di invalidità, il ricorso per amministrazione di sostegno e tutta documentazione medica prodotta sono successivi di almeno due anni rispetto al momento della redazione del testamento olografo del 09/08/2017, e come già rilevato nell'ordinanza istruttoria, che in questa sede si conferma, in assenza di certificazione medica risalente all'anno 2017 e concludente sul piano probatorio, la CTU medico-legale richiesta risulterebbe, con tutta evidenza, di natura esplorativa.
Il CTU sarebbe infatti chiamato a svolgere una consulenza tecnica sulla scorta di documentazione medica che, proprio in ragione del fatto di essere risalente ad almeno due anni dopo la data del testamento, non sarebbe in grado di accertare, con il dovuto rigore probatorio, che il de cuius fosse affetto da condizioni patologiche evolutive e da un deterioramento cognitivo di gravità tali da renderlo incapace di intendere e volere alla data della redazione del testamento del 09/08/2017, o quantomeno che fosse in tali condizioni in prossimità della stesura del testamento medesimo.
Il CTU medico-legale non avrebbe quindi a disposizione elementi sufficienti per poter accertare, con un adeguato grado di attendibilità, che alla data del 09/08/2017 o in prossimità della stessa, Persona_1
si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a
[...]
determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia stato in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o grave malattia (Cass. n. 2239/2016; Cass. n. 27531/2014).
Va rilevata infine l'inammissibilità della prova per testi dedotta dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e poi riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che i capitoli di prova formulati sono in parte irrilevanti, in parte di contenuto valutativo, in parte documentali ed in parte superflui ai fini della decisione.
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, la domanda attorea di accertamento della invalidità del testamento del 09/08/2017 va respinta in quanto infondata, essendo rimasta sfornita di fondamento probatorio, lì dove l'onere della prova era a carico dell'attrice (Cassazione civile sez. VI,
22/01/2019, n.1682).
Non è possibile ritenere provata l'incapacità di intendere e volere del testatore al momento specifico della data del testamento (09/08/2017) sulla base dei documenti medici acquisiti, e per i motivi sopra esposti una CTU medico-legale risulterebbe esplorativa.
Rimangono di conseguenza assorbite le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal D.M. 147/2022.
pagina 5 di 6 Non sussistono i presupposti della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in
€ 7.616,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 2039/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LIPPARINI ANDREA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in C.SO CANALGRANDE N. 26, MODENA;
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. FORNI EUGENIO, elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in VIA EMILIA EST n. 18/2, MODENA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 21/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione conveniva in giudizio la sorella , per Controparte_1 Controparte_2
impugnare il testamento olografo datato 09/08/2017, con il quale il padre , Persona_1
deceduto a Rubiera in data 15/03/2022, revocando ogni sua precedente disposizione, aveva disposto che alla sua morte la quota disponibile del suo patrimonio sarebbe stata assegnata alla figlia, odierna convenuta, . Controparte_2
Parte attrice sosteneva che il menzionato testamento olografo del 09/08/2017 fosse stato redatto dal padre in condizioni psico-fisiche tali da inficiare la sua capacità di disporre del proprio patrimonio.
pagina 1 di 6 Riferiva inoltre di aver motivo di ritenere che il testamento in questione, pur essendo datato
09/08/2017, fosse stato redatto in epoca successiva, nell'anno 2019.
L'attrice chiedeva dunque, testualmente, di “accertare e dichiarare la nullità, annullamento e/o inefficacia del testamento olografo 9.8.2017 di ex artt. 428 e 591 c.c.”, Persona_1
richiamando giurisprudenza della Cassazione in materia di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore (Cass. 10571/1998 e Cass. 28758/2017).
Produceva documentazione medica finalizzata a comprovare il quadro fisico compromesso del de cuius, nonché una relazione datata 04/10/2023 dello psicologo e psicoterapeuta Prof. Per_2
Affermando e chiedendo di accertare l'invalidità e l'inefficacia, per le ragioni anzidette, del testamento olografo 9.8.2017, l'attrice domandava di accertare e dichiarare che la successione mortis causa del padre fosse regolata dal precedente testamento pubblico del 19.2.2013, e che, di Persona_1 conseguenza, l'adito Tribunale disponesse la divisione dell'eredità sulla base delle quote ereditarie delle coeredi e così come indicate nel predetto testamento del 19.2.2013, CP_1 Controparte_2
l'unico, secondo la tesi attorea, a doversi considerare valido ed efficace.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale concludeva chiedendo di respingere Controparte_2
le domande attoree in quanto infondate, e domandava la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 22/05/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, occorre in via preliminare inquadrare giuridicamente la fattispecie sulla scorta delle allegazioni attoree da considerarsi tempestivamente dedotte.
Parte attrice ha sostenuto, sia nell'atto di citazione che nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c., che fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione del Persona_1
testamento olografo datato 9/08/2017; ha quindi dedotto l'invalidità del testamento impugnato sotto il profilo dell'infermità psichica del de cuius.
La fattispecie dedotta è riconducibile alla incapacità di intendere e volere del testatore al momento della redazione del testamento, dunque all'art. 591, comma 2, n. 3), cod. civ. .
Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., parte attrice ha dedotto, per la prima volta nel corso del giudizio, un fatto costitutivo nuovo a fondamento della propria pretesa, mai dedotto prima, ossia che il testamento in questione non sarebbe “stato compilato (quanto meno nella sua interezza) dal defunto”; causa petendi, quest'ultima, che risulta ben diversa da quella allegata nell'atto di citazione e pagina 2 di 6 rappresentata, come si è detto, dallo stato di incapacità naturale del testatore riconducibile all'art. 591, comma 2, n. 3), cod. civ. (norma peraltro richiamata nello stesso atto di citazione).
Sul punto, coglie quindi nel segno l'eccezione di inammissibilità sollevata nella propria memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. dalla convenuta, la quale ha fondatamente eccepito la novità dell'allegazione da ultimo dedotta dall'attrice per la prima volta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., mai dedotta prima, sulla quale la convenuta stessa ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Ne consegue che, proprio in ragione del fatto che il thema decidendum non possa essere rappresentato dalla mancanza del requisito dell'autografia del testamento, in quanto dedotta tardivamente dall'attrice per la prima volta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. , la CTU grafologica richiesta da parte attrice risulterebbe del tutto superflua (nella ordinanza istruttoria si era infatti ritenuta superflua la CTU grafologica “alla luce di petitum e causa petendi emergenti dall'atto di citazione”).
Si impone poi, sempre in via preliminare, una seconda importante precisazione, ossia che non vi sia alcuna prova che il testamento impugnato, datato 09/08/2017, sia stato redatto, come prospettato dall'attrice, nell'anno 2019.
Anzi, il fatto che il testamento, che revocava ogni precedente disposizione e disponeva l'assegnazione della quota disponibile alla figlia sia stato redatto nell'anno 2017, è compatibile con la CP_2
narrazione della stessa attrice, la quale nell'atto di citazione riferisce che, proprio nell'anno 2017, la sorella dopo un precedente allontanamento, si fosse riavvicinata al padre, e che di contro i CP_2
rapporti tra il padre e la figlia fossero diventati sempre più tesi. Le disposizioni testamentarie CP_1
del 09/08/2017, pertanto, appaiono compatibili con la volontà del testatore di favorire la figlia la quale, stando a quanto riferito in citazione dalla stessa attrice, nell'anno 2017 aveva un CP_2
rapporto più disteso con il padre.
Considerato quindi che, in assenza di prova contraria, il testamento in questione deve ritenersi redatto alla data ivi indicata (9 agosto 2017), parte attrice aveva l'onere di fornire prova rigorosa che il testatore, al momento della redazione del testamento, fosse incapace di intendere e volere ex art. 591, comma 2, n. 3), cod. civ.
L'onere della prova era quindi a carico della parte attrice (ex multis, Cass. ord. 22 gennaio 2019, n.
1682).
Al riguardo, non è sufficiente una semplice alterazione delle capacità psichiche, ma occorre la prova dell'assenza assoluta della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi all'epoca in cui fu redatto il testamento.
Più in particolare, l'art. 591, comma 2, n. 3) c.c. prevede l'incapacità di testare per coloro che siano privi della capacità di intendere e di volere “nel momento in cui fecero testamento”.
pagina 3 di 6 Quanto alla consistenza che deve avere l'incapacità ai fini dell'invalidità dell'atto, la norma citata è interpretata con particolare rigore dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente affermato come "… l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere …" (Cass. n. 8690/2019; Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 15480/2011
Cass. n. 9081/2010).
Nel caso per cui si procede, quindi, l'attrice aveva l'onere di dimostrare in modo preciso e rigoroso la sussistenza non di mere difficoltà psicofisiche del defunto, ma di una grave compromissione delle sue capacità cognitive, tale da determinarne un vero e proprio stato di incapacità nel momento in cui, ad agosto del 2017, fu redatto il testamento.
Ritiene questo Giudice che tale prova non sia stata raggiunta.
La documentazione medica prodotta da parte attrice (documento n. 9) risale infatti in gran parte all'anno 2019, ossia a due anni dopo rispetto al momento della redazione del testamento olografo di cui si discute, che come si è detto è datato 9 agosto 2017.
Anche il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile (documento n. 6) risale all'anno 2019.
Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno presentato da risale all'anno Controparte_1
2020 (RG 1473/2020 VG), quindi a circa tre anni dopo la data del testamento.
Infine, la relazione dello psicologo e psicoterapeuta Prof. prodotta dall'attrice al documento n. Per_2
10 è priva dei caratteri del cosiddetto parere pro veritate, inteso come parere redatto non nell'interesse del cliente, ma nell'interesse della verità. Nel caso di specie, la relazione in esame non reca la qualificazione pro veritate, e non contiene né formalmente, né sostanzialmente, alcuna dichiarazione che attesti la sua redazione nell'interesse della legge e non in una logica di parte.
Il parere de quo neppure può essere ritenuto un saggio dottrinale, poiché non si tratta di un documento pubblicato e sottoposto al dibattito scientifico ma redatto su specifico incarico professionale della parte attrice;
assume quindi sostanzialmente la stessa valenza di una allegazione difensiva.
Ciò detto sulla inefficacia probatoria della relazione del 04/10/2023 dello psicologo detta Per_2
relazione non apporterebbe comunque alcun elemento di novità a quanto già più sopra rilevato, posto che le sue conclusioni si riferiscono a probabili condizioni di vulnerabilità e fragilità emotiva in cui pagina 4 di 6 versava il de cuius “dalla primavera del 2019” (cfr. documento attoreo n. 10), quindi anche in questo caso a due anni di distanza rispetto al momento in cui fu redatto il testamento in esame.
In definitiva, la certificazione di invalidità, il ricorso per amministrazione di sostegno e tutta documentazione medica prodotta sono successivi di almeno due anni rispetto al momento della redazione del testamento olografo del 09/08/2017, e come già rilevato nell'ordinanza istruttoria, che in questa sede si conferma, in assenza di certificazione medica risalente all'anno 2017 e concludente sul piano probatorio, la CTU medico-legale richiesta risulterebbe, con tutta evidenza, di natura esplorativa.
Il CTU sarebbe infatti chiamato a svolgere una consulenza tecnica sulla scorta di documentazione medica che, proprio in ragione del fatto di essere risalente ad almeno due anni dopo la data del testamento, non sarebbe in grado di accertare, con il dovuto rigore probatorio, che il de cuius fosse affetto da condizioni patologiche evolutive e da un deterioramento cognitivo di gravità tali da renderlo incapace di intendere e volere alla data della redazione del testamento del 09/08/2017, o quantomeno che fosse in tali condizioni in prossimità della stesura del testamento medesimo.
Il CTU medico-legale non avrebbe quindi a disposizione elementi sufficienti per poter accertare, con un adeguato grado di attendibilità, che alla data del 09/08/2017 o in prossimità della stessa, Persona_1
si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a
[...]
determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia stato in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o grave malattia (Cass. n. 2239/2016; Cass. n. 27531/2014).
Va rilevata infine l'inammissibilità della prova per testi dedotta dall'attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e poi riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che i capitoli di prova formulati sono in parte irrilevanti, in parte di contenuto valutativo, in parte documentali ed in parte superflui ai fini della decisione.
Traendo dunque le conclusioni dalle superiori considerazioni, la domanda attorea di accertamento della invalidità del testamento del 09/08/2017 va respinta in quanto infondata, essendo rimasta sfornita di fondamento probatorio, lì dove l'onere della prova era a carico dell'attrice (Cassazione civile sez. VI,
22/01/2019, n.1682).
Non è possibile ritenere provata l'incapacità di intendere e volere del testatore al momento specifico della data del testamento (09/08/2017) sulla base dei documenti medici acquisiti, e per i motivi sopra esposti una CTU medico-legale risulterebbe esplorativa.
Rimangono di conseguenza assorbite le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal D.M. 147/2022.
pagina 5 di 6 Non sussistono i presupposti della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in
€ 7.616,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio Emilia, 24 maggio 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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