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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 6023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6023 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1686 R. G. per l'anno 2023 vertente TRA
rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, Parte_1 dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma,;
-ricorrente- E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentati pro tempore, in persona del
[...]
Ministro p.t. dom. to presso l'Avvocatura dello Stato in Napoli, alla via Diaz, 11 ,
-resistente contumace - Oggetto: Ricostruzione carriera;
differenze retributive del personale ATA
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 27 gennaio 2023 la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente del con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato, nella qualifica di Assistente Amministrativo appartenente al personale A.T.A. dal 1° settembre 2011 e di essere stato collocato a riposo dal 07/07/2017;
- di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, prima dell'immissione in ruolo, Cont in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il er complessivi anni 10 mesi 2 e giorni 12 svolgendo le medesime mansioni svolte dai colleghi di ruolo;
- di aver visto negati gli incrementi legati all'anzianità di servizio ricevendo illegittimamente la retribuzione iniziale prevista dal CCNL Comparto Scuola durante il periodo di precariato;
- di aver conseguito la conferma in ruolo dopo aver positivamente superato il periodo di prova e, previa istanza, di aver ricevuto la ricostruzione della carriera dal Cont on l'attribuzione dell'inquadramento nella fascia retributiva 0-8 anni introdotta dal CCNL Scuola a decorrere dalla conferma in ruolo, vedendosi negato l'inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni del CCNL sulla base dei servizi svolti e senza che le fossero corrisposte le differenze stipendiali relative al precariato in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare: a) il diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al
1 personale del Comparto Scuola relativamente al periodo di precariato;
b) il diritto ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo; c) il diritto alla ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; e per l'effetto, di condannare l'Amministrazione resistente: a) ad inquadrare essa istante, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9- 14 anni con la qualifica professionale di “Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni Anni 10 Mesi 2 Giorni 12, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
b) al pagamento in suo favore della somma di € 6.890,17 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del Cont riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo,
spese vinte da distrarsi. Nella contumacia del convenuto, disposta la trattazione scritta, è stato CP_1 nominato CTU contabile. Invitato l'ausiliario ad integrare l'elaborato peritale è stata poi concessa proroga;
quindi dopo il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
Le domande vanno accolte per quanto di ragione . I temi controversi concernono il mancato adeguamento del trattamento economico all'indomani dell'immissione in ruolo calcolando a tali fini l'intero servizio di pre- ruolo svolto e la ricostruzione della carriera, pretese tra loro distinte e non sovrapponibili. Da ultimo la Cassazione civile sez. VI, 02/08/2022, n.23914 ha ribadito la diversità delle domande e dei correlati fatti costitutivi così statuendo:
….), questa Corte ha osservato che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
5.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita
2 dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella "iniziale" prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e ss. per il personale docente, e negli artt. 569 e ss. richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); In fatto è provato che la ricorrente ha stipulato diversi contratti a termine per i periodi dedotti ed è stata stabilizzata dal 1^.
9.2011. Le spetta, pertanto, la medesima progressione economica riconosciuta al personale della scuola a tempo indeterminato. Per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al servizio effettivamente reso anche con contratto a termine, ai fini dell'attribuzione della progressione stipendiale, parte ricorrente ha maturato il diritto a percepire le differenze retributive maturate cumulando i periodi di lavoro pre-ruolo.
Sotto il profilo economico, il trattamento economico fondamentale del personale ATA (così come del personale docente) è stato articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione era legata all'anzianità di servizio che sono rimaste divise in sette fasce (c.d. gradoni) sino all'entrata in vigore del CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di sei: 1) 0-8 anni che ha assorbito le previgenti due fasce da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni;
2) 9-14 anni;
3) 15-20 anni;
4) 21-27 anni;
5) 28- 35 anni;
6) da 35 anni in poi. È altresì noto, che la retribuzione del personale assunto a tempo determinato è stata sempre parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare,
“i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
3 Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la propria precedente Persona_1 giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale Per_2 comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
4 Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di Persona_4 servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. La Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione ( che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” ( punti 45 e 46).
5 Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con Per_5 riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.”. È incontestato fra le parti che alla ricorrente collaboratore scolastico assunta ripetutamente a tempo determinato sino al settembre 2011, è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal CCNL 1994/1998 ( art. 53) secondo cui al personale ATA non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio. Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Al contrario, il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione svolta nelle due diverse fasi del rapporto.
6 La Corte di Giustizia ha ribadito il proprio orientamento con ordinanza del 4.9.2014 (causa C-152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l' e Parte_2 sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dalla ritenuta sussistenza del diritto della ricorrente alla medesima progressione professionale retributiva prevista per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, deriva il diritto alle differenze stipendiali maturate in relazione al periodo di causa in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato.
Sul punto la Corte Suprema ha statuito che "in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150);
Parte_3
Quanto al nuovo C.C.N.L. siglato il 4 agosto 2011 che ha ridefinito le posizioni stipendiali rispetto a quelle previste dal C.C.N.L. 23 gennaio 2009 stabilendo che il primo scatto stipendiale avviene solo al raggiungimento di 9 anni di anzianità, anziché di 3 come in precedenza, va osservato che, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui sopra, le previsioni contenuto nell'art. 2 del CCNL 2011 - secondo cui “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam è il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della
7 fascia retributiva 9-14 anni”- vanno applicate anche alla parte ricorrente, anche se menzionano soltanto il personale di ruolo.
Sotto il profilo dell'allineamento stipendiale la domanda va accolta secondo quanto appresso . Occorre recepire la previsione di calcolo contenuta nella relazione integrativa della CTU, svolta in modo completo ed esauriente, scevra da errori e fondata sul puntuale riscontro della documentazione disponibile, relativa al calcolo delle differenze retributive considerando il profilo professionale di Assistente Amministrativo alla ricorrente sulla base dell'anzianità di servizio pre-ruolo alla data dell'immissione in ruolo (01.09.2011); per cui alla ricorrente considerando l'intero periodo pre-ruolo ai fini del calcolo delle retribuzioni spettanti è stata calcolata la retribuzione di:
- Assistente amministrativo 9-14 anni per il periodo 01/09/2011 – 30/11/2015
- Assistente amministrativo 15-20 anni per il periodo 01/12/2015 – 31/07/2017
Per un totale di differenze retributive pari ad euro 5.056,81 oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
del resto nessuna osservazione alle bozze é pervenuta dall'attrice.
Sotto il profilo della anzianità, la domanda va accolta, trattandosi di servizio non di ruolo prestato presso scuole statali (v. decreto di ricostruzione della carriera). Assunta in ruolo dopo un periodo di precariato, la ricorrente lamenta che, sotto il profilo della c.d. ricostruzione della carriera e, quindi, del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, l'art 569 del D.Lgs 297/1994 appare in contrasto con la vigente normativa comunitaria. Cont E' documentato che nel caso di specie il , al momento della assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, abbia ricostruito la carriera valutando il periodo preruolo conformemente alla citata normativa e che durante il periodo di lavoro a tempo determinato, la ricorrente abbia svolto le stesse attività di coloro che lavoravano a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico. Alla luce di quanto sinora esposto, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art 569 del d.lvo 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carriera della ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo. Da quanto detto consegue, altresì, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del Comparto Scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Deve pertanto riconoscersi l'intera anzianità ai fini giuridici ed economici considerando l'effettivo servizio prestato ai fini del computo che si attesta alla data di immissione in ruolo pari ad anni 10 mesi 2 e giorni 12 alla data di immissione in ruolo avvenuta dal 1^.9.2011.
8 Le spese si compensano per un terzo stante la reciproca parziale soccombenza e sono liquidate ai minimi per la totale assenza di partecipazione al processo nello svolgimento dell'unica attività istruttoria svolta, ossia la consulenza, e con esclusione della fase decisionale per la modalità cartolare di trattazione. Le spese di ctu sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire, in relazione all'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato per cui e' causa, gli incrementi stipendiali riconosciuti dalle Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola vigente nell'anno scolastico 2008/2009 per il personale dell'Area Professionale ATA assunto a tempo indeterminato;
Cont
-per l'effetto, condanna il , al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive in ragione dell'anzianità maturata pari alla somma complessiva lorda di euro ad € 5.056,81 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato per cui è causa.
-per l'effetto condanna, il , a ricostruire la carriera della ricorrente, tenendo CP_4 conto che l'anzianità maturata fino al momento dell'immissione in ruolo è pari ad anni 10 mesi 2 e giorni 12;
- condanna il alla rifusione di due terzi delle spese che liquida in CP_1 complessivi e € 1000,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa con attribuzione;
- spese di ctu liquidate con separato decreto;
Si comunichi. Così deciso in Napoli il 26 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1686 R. G. per l'anno 2023 vertente TRA
rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, Parte_1 dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma,;
-ricorrente- E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentati pro tempore, in persona del
[...]
Ministro p.t. dom. to presso l'Avvocatura dello Stato in Napoli, alla via Diaz, 11 ,
-resistente contumace - Oggetto: Ricostruzione carriera;
differenze retributive del personale ATA
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 27 gennaio 2023 la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente del con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato, nella qualifica di Assistente Amministrativo appartenente al personale A.T.A. dal 1° settembre 2011 e di essere stato collocato a riposo dal 07/07/2017;
- di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, prima dell'immissione in ruolo, Cont in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il er complessivi anni 10 mesi 2 e giorni 12 svolgendo le medesime mansioni svolte dai colleghi di ruolo;
- di aver visto negati gli incrementi legati all'anzianità di servizio ricevendo illegittimamente la retribuzione iniziale prevista dal CCNL Comparto Scuola durante il periodo di precariato;
- di aver conseguito la conferma in ruolo dopo aver positivamente superato il periodo di prova e, previa istanza, di aver ricevuto la ricostruzione della carriera dal Cont on l'attribuzione dell'inquadramento nella fascia retributiva 0-8 anni introdotta dal CCNL Scuola a decorrere dalla conferma in ruolo, vedendosi negato l'inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni del CCNL sulla base dei servizi svolti e senza che le fossero corrisposte le differenze stipendiali relative al precariato in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare: a) il diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al
1 personale del Comparto Scuola relativamente al periodo di precariato;
b) il diritto ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo; c) il diritto alla ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2006/09 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, commi 2-3 CCNL del Comparto Scuola 2011; e per l'effetto, di condannare l'Amministrazione resistente: a) ad inquadrare essa istante, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 9- 14 anni con la qualifica professionale di “Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni Anni 10 Mesi 2 Giorni 12, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
b) al pagamento in suo favore della somma di € 6.890,17 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del Cont riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09 e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo,
spese vinte da distrarsi. Nella contumacia del convenuto, disposta la trattazione scritta, è stato CP_1 nominato CTU contabile. Invitato l'ausiliario ad integrare l'elaborato peritale è stata poi concessa proroga;
quindi dopo il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza.
Le domande vanno accolte per quanto di ragione . I temi controversi concernono il mancato adeguamento del trattamento economico all'indomani dell'immissione in ruolo calcolando a tali fini l'intero servizio di pre- ruolo svolto e la ricostruzione della carriera, pretese tra loro distinte e non sovrapponibili. Da ultimo la Cassazione civile sez. VI, 02/08/2022, n.23914 ha ribadito la diversità delle domande e dei correlati fatti costitutivi così statuendo:
….), questa Corte ha osservato che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
5.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita
2 dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella "iniziale" prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e ss. per il personale docente, e negli artt. 569 e ss. richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); In fatto è provato che la ricorrente ha stipulato diversi contratti a termine per i periodi dedotti ed è stata stabilizzata dal 1^.
9.2011. Le spetta, pertanto, la medesima progressione economica riconosciuta al personale della scuola a tempo indeterminato. Per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al servizio effettivamente reso anche con contratto a termine, ai fini dell'attribuzione della progressione stipendiale, parte ricorrente ha maturato il diritto a percepire le differenze retributive maturate cumulando i periodi di lavoro pre-ruolo.
Sotto il profilo economico, il trattamento economico fondamentale del personale ATA (così come del personale docente) è stato articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione era legata all'anzianità di servizio che sono rimaste divise in sette fasce (c.d. gradoni) sino all'entrata in vigore del CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di sei: 1) 0-8 anni che ha assorbito le previgenti due fasce da 0 a 2 anni e da 3 a 8 anni;
2) 9-14 anni;
3) 15-20 anni;
4) 21-27 anni;
5) 28- 35 anni;
6) da 35 anni in poi. È altresì noto, che la retribuzione del personale assunto a tempo determinato è stata sempre parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare,
“i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
3 Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la propria precedente Persona_1 giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale Per_2 comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
4 Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di Persona_4 servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. La Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione ( che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” ( punti 45 e 46).
5 Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con Per_5 riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.”. È incontestato fra le parti che alla ricorrente collaboratore scolastico assunta ripetutamente a tempo determinato sino al settembre 2011, è stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal CCNL 1994/1998 ( art. 53) secondo cui al personale ATA non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio. Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Al contrario, il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione svolta nelle due diverse fasi del rapporto.
6 La Corte di Giustizia ha ribadito il proprio orientamento con ordinanza del 4.9.2014 (causa C-152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l' e Parte_2 sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dalla ritenuta sussistenza del diritto della ricorrente alla medesima progressione professionale retributiva prevista per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, deriva il diritto alle differenze stipendiali maturate in relazione al periodo di causa in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato.
Sul punto la Corte Suprema ha statuito che "in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150);
Parte_3
Quanto al nuovo C.C.N.L. siglato il 4 agosto 2011 che ha ridefinito le posizioni stipendiali rispetto a quelle previste dal C.C.N.L. 23 gennaio 2009 stabilendo che il primo scatto stipendiale avviene solo al raggiungimento di 9 anni di anzianità, anziché di 3 come in precedenza, va osservato che, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui sopra, le previsioni contenuto nell'art. 2 del CCNL 2011 - secondo cui “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam è il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della
7 fascia retributiva 9-14 anni”- vanno applicate anche alla parte ricorrente, anche se menzionano soltanto il personale di ruolo.
Sotto il profilo dell'allineamento stipendiale la domanda va accolta secondo quanto appresso . Occorre recepire la previsione di calcolo contenuta nella relazione integrativa della CTU, svolta in modo completo ed esauriente, scevra da errori e fondata sul puntuale riscontro della documentazione disponibile, relativa al calcolo delle differenze retributive considerando il profilo professionale di Assistente Amministrativo alla ricorrente sulla base dell'anzianità di servizio pre-ruolo alla data dell'immissione in ruolo (01.09.2011); per cui alla ricorrente considerando l'intero periodo pre-ruolo ai fini del calcolo delle retribuzioni spettanti è stata calcolata la retribuzione di:
- Assistente amministrativo 9-14 anni per il periodo 01/09/2011 – 30/11/2015
- Assistente amministrativo 15-20 anni per il periodo 01/12/2015 – 31/07/2017
Per un totale di differenze retributive pari ad euro 5.056,81 oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
del resto nessuna osservazione alle bozze é pervenuta dall'attrice.
Sotto il profilo della anzianità, la domanda va accolta, trattandosi di servizio non di ruolo prestato presso scuole statali (v. decreto di ricostruzione della carriera). Assunta in ruolo dopo un periodo di precariato, la ricorrente lamenta che, sotto il profilo della c.d. ricostruzione della carriera e, quindi, del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, l'art 569 del D.Lgs 297/1994 appare in contrasto con la vigente normativa comunitaria. Cont E' documentato che nel caso di specie il , al momento della assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, abbia ricostruito la carriera valutando il periodo preruolo conformemente alla citata normativa e che durante il periodo di lavoro a tempo determinato, la ricorrente abbia svolto le stesse attività di coloro che lavoravano a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico. Alla luce di quanto sinora esposto, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art 569 del d.lvo 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carriera della ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo. Da quanto detto consegue, altresì, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del Comparto Scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Deve pertanto riconoscersi l'intera anzianità ai fini giuridici ed economici considerando l'effettivo servizio prestato ai fini del computo che si attesta alla data di immissione in ruolo pari ad anni 10 mesi 2 e giorni 12 alla data di immissione in ruolo avvenuta dal 1^.9.2011.
8 Le spese si compensano per un terzo stante la reciproca parziale soccombenza e sono liquidate ai minimi per la totale assenza di partecipazione al processo nello svolgimento dell'unica attività istruttoria svolta, ossia la consulenza, e con esclusione della fase decisionale per la modalità cartolare di trattazione. Le spese di ctu sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire, in relazione all'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato per cui e' causa, gli incrementi stipendiali riconosciuti dalle Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola vigente nell'anno scolastico 2008/2009 per il personale dell'Area Professionale ATA assunto a tempo indeterminato;
Cont
-per l'effetto, condanna il , al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive in ragione dell'anzianità maturata pari alla somma complessiva lorda di euro ad € 5.056,81 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato per cui è causa.
-per l'effetto condanna, il , a ricostruire la carriera della ricorrente, tenendo CP_4 conto che l'anzianità maturata fino al momento dell'immissione in ruolo è pari ad anni 10 mesi 2 e giorni 12;
- condanna il alla rifusione di due terzi delle spese che liquida in CP_1 complessivi e € 1000,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa con attribuzione;
- spese di ctu liquidate con separato decreto;
Si comunichi. Così deciso in Napoli il 26 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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