TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 491
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che la divergenza tra il preavviso (incentrato sulla mancata presentazione della documentazione) e il provvedimento finale (che stigmatizza un vizio formale di sottoscrizione della documentazione esistente) costituisca una violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto la ragione ostativa non è stata adeguatamente partecipata alla ricorrente. Il vizio procedurale rende necessaria la riedizione del potere amministrativo.

  • Altro
    Violazione della lex specialis e eccesso di potere per travisamento dei fatti

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 10-bis.

  • Altro
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 10-bis.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria subordinata

    La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento allo stato, poiché l'annullamento giurisdizionale per vizio procedurale impone la riedizione del potere amministrativo. Solo dopo la nuova determinazione potrà essere valutata la sussistenza degli estremi dell'illecito aquiliano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 491
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 491
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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