Decreto cautelare 19 settembre 2023
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 21 marzo 2024
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12273/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12273 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Universita' degli Studi Firenze, Universita' della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
nei confronti
di EL De VI, MA IA AN, NA Rao, Antonio Iona', non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a. acc. 2023/24, pubblicata il 5 settembre 2023 all’interno dell’area riservata del sito www.cisiaonline.it, in cui il ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso, nonché del relativo decreto di approvazione di tal graduatoria;
2) degli attestati dei risultati TOLC 2023/24 disponibili sulla propria area personale;
3) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità il 13 settembre 2023;
4) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:
a) il bando di UNICAL, adottato con decreto rettorale n. 177 del 10 febbraio 2023, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente e, in particolare, dell’art. 3, punto 3.6, con cui si prevede soltanto un periodo di tempo aggiuntivo non eccedente il 30 % in più rispetto a quello previsto per svolgere il test in favore dei candidati DSA e nella parte in cui irrazionalmente si vieta l’utilizzo di strumenti quali dizionari e/o vocabolari, formulari, tavola periodica degli elementi, mappe concettuali, computer (diversi da quelli forniti per lo svolgimento del test), tablet, ecc.;
b) il bando di RE (decr. rett. n. 111 del 7 febbraio 2023, in ogni parte considerata lesiva e in particolare all’art. 3, punto 3.6;
c) il DM 24 settembre 2022 n. 1107 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente;
d) la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il MUR e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva;
e) la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con cui il MUR autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei TOLC, in via eventuale in ogni parte di interesse;
f) ogni altro atto richiamato nel DM 1107/2022 sebbene non conosciuto;
g) le linee-guida, i protocolli e i verbali d’individuazione delle misure a sostengo dei candidati DSA per lo svolgimento dei test, adottati in sede ministeriale e/o dagli Atenei resistenti;
h) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha svolto i due TOLC;
i) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali relativi alla correzione della prova del ricorrente; l) il verbale di concorso nella parte in cui la Commissione fornisce a parte ricorrente ausili non conformi alla previsione di legge e comunque inidonei allo scopo di legge;
m) l’atto non conosciuto con cui al ricorrente non è stata concessa la possibilità di fruire di ultronee misure compensative;
n) la prova di ammissione predisposta dal MUR nella parte in cui non risulta dagli atti preparatori della Commissione se sia tenuto conto che i quesiti somministrati non fossero discriminatori nei confronti dei soggetti affetti da disabilità come quella di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al CDLM in questione (Medicina e chirurgia) per l’a. acc. 2023/24 nella sede di prima scelta o, se impossibile, in altre sedi secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al test;
e per l’accertamento dell’illegittimità delle modalità di svolgimento del test previste per il ricorrente DSA da parte delle P.A. resistenti;
in via subordinata,
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a ripetere il test con le idonee misure compensative di sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia, dell’Universita' degli Studi Firenze e dell’Universita' della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe onde contestare gli esiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024, sollevando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
- con sentenza parziale 5.7.2024, n. 13601, la Sezione ha rigettato le censure con le quali si lamentava l’insufficienza degli ausili concessi al ricorrente ai fini dello svolgimento delle prove, in ragione della patologia documentata in atti, sospendendo per il resto il giudizio sino alla definizione del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato N.R.G. 692/2024, con onere delle parti, ex art. 80, comma 1, c.p.a., di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione;
- il giudizio in questione è stato definito con sentenza 4.10.2024, n. 8005;
- la parte ricorrente non ha presentato la prescritta istanza di fissazione di udienza;
Visti gli artt. 80, co. 1, c.p.a., secondo cui “ In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione ” e 35, co. 2, lett. a), c.p.a., ai sensi del quale “ Il giudice dichiara estinto il giudizio […] se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice ”;
Dato avviso in udienza, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., dell’esistenza di presupposti per l’estinzione del giudizio in ragione della mancata presentazione, nei termini di prescritti, dell’istanza di fissazione di udienza;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | EN ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.