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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 20.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.705/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5395/2021 emessa dal Tribunale di Napoli –
Sezione Lavoro il 5/10/2021,
TRA
rappresentato e difeso, dagli avv.ti G. Parte_1
Fasciano e A. Barone
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to R.
D'Antonio
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la
[...] al fine di veder accertare e dichiarare: Controparte_1
l'intervenuto svolgimento in via esclusiva (ed in ogni caso prevalente) dal mese di aprile 2013 ( da quella diversa Parte_2 data che verrà accertata in corso di causa) delle mansioni di responsabile di unità operativa semplice e, per l'effetto, riconoscergli la qualifica di Dirigente con condanna della resistente al pagamento Controparte_1 della somma di € 208.148,95 di cui € 196.628,37 a titolo di differenze retributive per diverso inquadramento ed € 11.520,58 a titolo di integrazione TFR (sino a tutto il 30/04/2018); in subordine dichiararsi il diritto a quel diverso inquadramento e/o qualifica emersi ed acclarati in corso di causa e, per l'effetto, con decorrenza dal mese di aprile 2013 condannare la resistente al riconoscimento delle differenze retributive maturate nella misura indicate nei conteggi (e/o che dovessero essere ricalcolate e determinate in corso di causa anche attraverso CTU contabile) o, comunque, riconoscere l'intervenuta esecuzione di mansioni non corrispondenti all'inquadramento di assunzione e riconoscere il diritto ex art. 36 Cost. alla retribuzione maturata e dovuta in funzione della qualità e quantità del diverso e più impegnativo apporto professionale e di qualifica reso nella misura di €
208.148,95 di cui € 196.628,37 a titolo di differenze retributive per diverso inquadramento ed € 11.520,58 a titolo di integrazione
TFR), ovvero ancora di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa, calcolata se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c..
A sostegno delle richieste il esponeva: Pt_1
-di aver svolto dall'1.9.78 presso l' mansioni di Controparte_2 tecnico sanitario di laboratorio biomedico fino al 2013,
-di aver conseguito, nell'ottobre del 2010, la laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie – area tecnico diagnostiche presso l'Università di Napoli Federico II,
-che nel dicembre 2010 l' era Controparte_3 confluita nella Controparte_4
pag. 2/10 -che a seguito del superamento di un bando di selezione, in data 5 aprile 2013 con Deliberazione n.381 del Direttore Generale riceveva l'incarico di Direttore delle attività formative e del tirocinio per il corso di laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico (istituito in virtù del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Regione Campania e Università Federico II) per la durata di tre anni accademici, con decorrenza dall'anno 2012/2013,
-che il predetto corso di laurea era da lui stato gestito interamente unitamente ai corsi in Infermieristica e Fisioterapia, ed era stato incluso nella Unità Operativa Complessa Formazione, la cui direttrice era stata la dott.ssa ; Persona_1
-di aver, pertanto, diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente ed alle relative differenze retributive.
Il GL di primo grado, senza svolgere istruttoria, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore di parte convenuta delle spese legali nella misura di euro 12.000,00.
Il appella la sentenza eccependo: Pt_1
-la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 co. 1 n.4 cpc non avendo il GL fornito il percorso logico argomentativo che lo aveva condotto al rigetto della domanda, essendosi limitato solo ad un cenno agli artt. 42 e 43 dell'atto aziendale del 2014, giungendo a ritenere provata la circostanza che “dalla lettura degli atti aziendali” l'insieme di attività riguardanti il corso di laurea triennale in affidato Pt_3 Controparte_5 all'odierno appellante si qualificasse come un'unità operativa semplice dipartimentale (UOSD),
-l'errata interpretazione dell'art. 45 dell'atto aziendale, della deliberazione n.381 del 5.4.2013 e dell'atto di nomina in ordine
Pa alla natura dell'incarico affidatogli, avendo il sostenuto che non trattavasi di incarico dirigenziale per assenza di procedura selettiva del personale dirigenziale di cui all'articolo 15 D.
pag. 3/10 Lgs. 502/1992, atteso che l'incarico era stato conferito a seguito del mero superamento della valutazione comparativa da parte del
Consiglio della che all'adunanza Parte_5 del 29 gennaio 2013 lo aveva selezionato, per cui il ricorrente non era stato investito di funzioni di dirigente, quanto piuttosto di funzioni direttive, mentre il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Campania e dall'Università Federico II nel 2011 (che aveva istituito il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
) espressamente prevede(va) l'indizione da parte della CP_5 di un Controparte_6 vero e proprio bando di selezione per il conferimento dell'incarico (art.7),
-che il GL aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata (punti 3) e 4) delle conclusioni del ricorso) in ordine al diverso inquadramento e/o qualifica emersi ed acclarati in corso di causa ed al riconoscimento ex art. 36 Cost. della retribuzione maturata e dovuta in funzione della qualità e quantità del diverso e più impegnativo apporto professionale e di qualifica reso nei confronti della , CP_1 chiedendo l'integrale riforma della sentenza n.5395/2021 appellata e l'accoglimento delle medesime conclusioni spiegate in primo grado.
L' contrasta l'appello rilevando: Controparte_1
-che non è consentito alla Corte un intervento (ri)qualificatorio della propria struttura organizzativa, ridefinendo, in aperto contrasto con l'atto aziendale, un ufficio quale unità operativa semplice,
-che il rivendica un diritto alla formale qualifica Pt_1 dirigenziale, in contrasto con il proprio formale inquadramento nella categoria “D” del sistema di classificazione del personale di comparto (v. CCN 7 aprile 1999 – art. 13), fascia 6
pag. 4/10 (retributiva apicale: v. CCN 19 aprile 2004, art.24) che prevede che “appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale” cui (nella fonte collettiva integrativa del 20 settembre 2001) si aggiunge (quanto alla figura del collaboratore sanitario) “(…) direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattiche;
iniziative di programmazione e proposta (…)”,
-che l'attuale inquadramento del (6° livello retributivo Pt_1 endocategoriale D) determina la percezione di una retribuzione globale annua ben maggiore (di circa tremila euro) rispetto al profilo DS invocato,
-che il conferimento di un incarico dirigenziale comporta l'individuazione dell'oggetto e degli obiettivi, nonché il trattamento economico e la durata (art. 19, TU n.165/01), assenti quanto all'incarico del . Pt_1
***********
L'appello è infondato e va rigettato.
Secondo il consolidato orientamento della S.C. in ambito sanitario l'atto aziendale che regoli l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l'attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso e alla graduazione delle funzioni (ex plurimis Cassaz.
Sez. Lav. Ordinanza n. 91 del 04/01/2019).
pag. 5/10 In assenza di una determinazione dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza, sulla dotazione organica, espressa mediante un atto soggetto alla disciplina pubblicistica, dal quale emerga la presenza in esso della figura professionale rivendicata dall'appellante deve escludersi che possano essere accordate le differenze retributive dal medesimo correlate alle mansioni superiori asseritamente svolte in quanto corrispondenti alla posizione anzidetta, per essere di identico contenuto a quelle che
"ex lege" avrebbe espletato se l'anzidetta posizione fosse stata istituita, difettando il necessario presupposto della domanda azionata, e cioè la preventiva individuazione dell'ufficio, del quale si assume avere svolto le mansioni, come struttura semplice con atto di macro organizzazione di portata generale, con relativo inserimento nella dotazione organica dell'ente.
Nella citata sentenza la S.C. chiarisce “Come affermato da questa
Corte (Cass., n. 27400 del 2018), in tema di dirigenza sanitaria, il d.lgs. n. 502 del 1992 - vigente "ratione temporis" - si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del ed anche alla CP_7 dirigenza non medica. Ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del detto decreto, deve ritenersi che l'atto aziendale che regola l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisca un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni”.
Principi analoghi sono affermati da Cassazione civile sez. lav.,
07/07/2020, n.14079: “In materia di dirigenza sanitaria, ai sensi
pag. 6/10 dell'art. 3, comma 1 bis, artt. 15 bis e 15 ter, l'atto aziendale, riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione al dirigente del trattamento economico correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall' nonché Parte_6
Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 27400 del 29/10/2018, T.A.R.
Napoli sez. V, 11/05/2004, n.8614 (l'art. 3 d.lg. n. 502 del 1992
Part riconosce alla , all'uopo dotata di autonomia imprenditoriale secondo un modello ispirato ai principi di aziendalizzazione e privatizzazione del servizio sanitario regionale, la potestà di definire la organizzazione ed il funzionamento delle proprie strutture operative, mediante atto aziendale "di diritto privato" adottato dal direttore generale, individuando le articolazioni dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale).
Non può pertanto il Giudice, in difetto di atto aziendale di macroorganizzazione, attribuire alla struttura diretta dal
[...]
la natura di neppure esaminando i requisiti che Pt_1 Pt_8
l'atto aziendale del 2014 (in atti) indica per descrivere le macrostrutture organizzative (Dipartimenti) e le relative
Part strutture operative (UOC, UOCD, ) in cui si articola l'
[...]
(tra cui, appunto, non figura il corso del Controparte_1 ricorrente).
Tali principi sono stati correttamente applicati dal GL di primo non risultando pertanto fondate le censure sulla motivazione addotte in sede di appello.
Né appare fondata e rilevante la disquisizione della difesa dell'appellante in ordine alla qualificazione data dal GL al corso di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico in primo luogo perché nella sentenza è ben distinta la qualifica di UODS attribuita al corso di laurea e non al corso di tirocinio diretto pag. 7/10 dal e secondo poi perché l'attribuzione della natura di Pt_1
UODS al corso di laurea non rileva per le pretese del che Pt_1 dirigeva il corso di tirocinio e non il corso di laurea.
Parimenti sconfessata dagli atti di causa è la addotta errata interpretazione dell'atto di nomina del operata dal GL in Pt_1 quanto, a differenza di quanto sostenuto in questa sede dall'appellante, l'art.7 del Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Campania e dall'Università Federico II nel 2011 (che aveva istituito il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico) non prevede(va) alcun bando di selezione per il conferimento dell'incarico bensì una valutazione comparativa da parte della Facoltà Universitaria tra soggetti con determinati requisiti (5 anni di servizio e laurea nel settore).
Correttamente il GL ha, poi, rigettato le domande spiegate in via subordinata ai punti 3) e 4) delle conclusioni del ricorso per genericità avendo il omesso del tutto ogni riferimento al Pt_1 diverso inquadramento e/o qualifica, senza alcuna descrizione comparativa tra la qualifica rivestita e quella superiore
(genericamente) invocata in violazione dei principi allegatori/probatori incombenti sul lavoratore (ex plurimis Cass.
n. 11037/2006; Cass. 27/9/2010 n. 20272; Cass. n. 8589/2015; Cass.
n. 6174/2016; Cass. 18943/2016; Cass. 21329/2017; Cass. n.
26593/2018; Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018; Cass. n.
30580/2019 e, da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2972).
La medesima genericità è riproposta anche in sede di appello laddove le conclusioni spiegate sono la trasposizione esatta di quelle (generiche) di cui al ricorso introduttivo.
Non decisiva appare l'invocazione della categoria DS (per la prima volta in questa sede) sia perché in base alla prospettazione della appellata (non smentita o contestata dall'appellante) il predetto superiore inquadramento non comporterebbe alcun incremento di pag. 8/10 retribuzione rispetto alla fascia economica già in godimento dal sia perché -ancora una volta- il si limita a Pt_1 Pt_1 trascrivere le due declaratorie senza operare alcuna comparazione
(cfr. sentenze Cassazione citate sopra “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”) comparazione imprescindibile nel caso di specie in considerazione del contenuto della declaratoria di appartenenza come descritto complessivamente negli artt. 13 CCN 7 aprile 1999 e 24 CCN 19 aprile 2004, perfettamente attagliata al contenuto delle mansioni svolte dal (art. 13 “appartengono a questa categoria i Pt_1 lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre
a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”; art.24 “(…) direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattiche;
iniziative di programmazione e proposta (…)”).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 9/10 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro
4.996,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf.15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 20.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 20.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.705/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5395/2021 emessa dal Tribunale di Napoli –
Sezione Lavoro il 5/10/2021,
TRA
rappresentato e difeso, dagli avv.ti G. Parte_1
Fasciano e A. Barone
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to R.
D'Antonio
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la
[...] al fine di veder accertare e dichiarare: Controparte_1
l'intervenuto svolgimento in via esclusiva (ed in ogni caso prevalente) dal mese di aprile 2013 ( da quella diversa Parte_2 data che verrà accertata in corso di causa) delle mansioni di responsabile di unità operativa semplice e, per l'effetto, riconoscergli la qualifica di Dirigente con condanna della resistente al pagamento Controparte_1 della somma di € 208.148,95 di cui € 196.628,37 a titolo di differenze retributive per diverso inquadramento ed € 11.520,58 a titolo di integrazione TFR (sino a tutto il 30/04/2018); in subordine dichiararsi il diritto a quel diverso inquadramento e/o qualifica emersi ed acclarati in corso di causa e, per l'effetto, con decorrenza dal mese di aprile 2013 condannare la resistente al riconoscimento delle differenze retributive maturate nella misura indicate nei conteggi (e/o che dovessero essere ricalcolate e determinate in corso di causa anche attraverso CTU contabile) o, comunque, riconoscere l'intervenuta esecuzione di mansioni non corrispondenti all'inquadramento di assunzione e riconoscere il diritto ex art. 36 Cost. alla retribuzione maturata e dovuta in funzione della qualità e quantità del diverso e più impegnativo apporto professionale e di qualifica reso nella misura di €
208.148,95 di cui € 196.628,37 a titolo di differenze retributive per diverso inquadramento ed € 11.520,58 a titolo di integrazione
TFR), ovvero ancora di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa, calcolata se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c..
A sostegno delle richieste il esponeva: Pt_1
-di aver svolto dall'1.9.78 presso l' mansioni di Controparte_2 tecnico sanitario di laboratorio biomedico fino al 2013,
-di aver conseguito, nell'ottobre del 2010, la laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie – area tecnico diagnostiche presso l'Università di Napoli Federico II,
-che nel dicembre 2010 l' era Controparte_3 confluita nella Controparte_4
pag. 2/10 -che a seguito del superamento di un bando di selezione, in data 5 aprile 2013 con Deliberazione n.381 del Direttore Generale riceveva l'incarico di Direttore delle attività formative e del tirocinio per il corso di laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico (istituito in virtù del Protocollo d'Intesa sottoscritto da Regione Campania e Università Federico II) per la durata di tre anni accademici, con decorrenza dall'anno 2012/2013,
-che il predetto corso di laurea era da lui stato gestito interamente unitamente ai corsi in Infermieristica e Fisioterapia, ed era stato incluso nella Unità Operativa Complessa Formazione, la cui direttrice era stata la dott.ssa ; Persona_1
-di aver, pertanto, diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente ed alle relative differenze retributive.
Il GL di primo grado, senza svolgere istruttoria, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento in favore di parte convenuta delle spese legali nella misura di euro 12.000,00.
Il appella la sentenza eccependo: Pt_1
-la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 co. 1 n.4 cpc non avendo il GL fornito il percorso logico argomentativo che lo aveva condotto al rigetto della domanda, essendosi limitato solo ad un cenno agli artt. 42 e 43 dell'atto aziendale del 2014, giungendo a ritenere provata la circostanza che “dalla lettura degli atti aziendali” l'insieme di attività riguardanti il corso di laurea triennale in affidato Pt_3 Controparte_5 all'odierno appellante si qualificasse come un'unità operativa semplice dipartimentale (UOSD),
-l'errata interpretazione dell'art. 45 dell'atto aziendale, della deliberazione n.381 del 5.4.2013 e dell'atto di nomina in ordine
Pa alla natura dell'incarico affidatogli, avendo il sostenuto che non trattavasi di incarico dirigenziale per assenza di procedura selettiva del personale dirigenziale di cui all'articolo 15 D.
pag. 3/10 Lgs. 502/1992, atteso che l'incarico era stato conferito a seguito del mero superamento della valutazione comparativa da parte del
Consiglio della che all'adunanza Parte_5 del 29 gennaio 2013 lo aveva selezionato, per cui il ricorrente non era stato investito di funzioni di dirigente, quanto piuttosto di funzioni direttive, mentre il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Campania e dall'Università Federico II nel 2011 (che aveva istituito il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
) espressamente prevede(va) l'indizione da parte della CP_5 di un Controparte_6 vero e proprio bando di selezione per il conferimento dell'incarico (art.7),
-che il GL aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata (punti 3) e 4) delle conclusioni del ricorso) in ordine al diverso inquadramento e/o qualifica emersi ed acclarati in corso di causa ed al riconoscimento ex art. 36 Cost. della retribuzione maturata e dovuta in funzione della qualità e quantità del diverso e più impegnativo apporto professionale e di qualifica reso nei confronti della , CP_1 chiedendo l'integrale riforma della sentenza n.5395/2021 appellata e l'accoglimento delle medesime conclusioni spiegate in primo grado.
L' contrasta l'appello rilevando: Controparte_1
-che non è consentito alla Corte un intervento (ri)qualificatorio della propria struttura organizzativa, ridefinendo, in aperto contrasto con l'atto aziendale, un ufficio quale unità operativa semplice,
-che il rivendica un diritto alla formale qualifica Pt_1 dirigenziale, in contrasto con il proprio formale inquadramento nella categoria “D” del sistema di classificazione del personale di comparto (v. CCN 7 aprile 1999 – art. 13), fascia 6
pag. 4/10 (retributiva apicale: v. CCN 19 aprile 2004, art.24) che prevede che “appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale” cui (nella fonte collettiva integrativa del 20 settembre 2001) si aggiunge (quanto alla figura del collaboratore sanitario) “(…) direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattiche;
iniziative di programmazione e proposta (…)”,
-che l'attuale inquadramento del (6° livello retributivo Pt_1 endocategoriale D) determina la percezione di una retribuzione globale annua ben maggiore (di circa tremila euro) rispetto al profilo DS invocato,
-che il conferimento di un incarico dirigenziale comporta l'individuazione dell'oggetto e degli obiettivi, nonché il trattamento economico e la durata (art. 19, TU n.165/01), assenti quanto all'incarico del . Pt_1
***********
L'appello è infondato e va rigettato.
Secondo il consolidato orientamento della S.C. in ambito sanitario l'atto aziendale che regoli l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l'attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso e alla graduazione delle funzioni (ex plurimis Cassaz.
Sez. Lav. Ordinanza n. 91 del 04/01/2019).
pag. 5/10 In assenza di una determinazione dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza, sulla dotazione organica, espressa mediante un atto soggetto alla disciplina pubblicistica, dal quale emerga la presenza in esso della figura professionale rivendicata dall'appellante deve escludersi che possano essere accordate le differenze retributive dal medesimo correlate alle mansioni superiori asseritamente svolte in quanto corrispondenti alla posizione anzidetta, per essere di identico contenuto a quelle che
"ex lege" avrebbe espletato se l'anzidetta posizione fosse stata istituita, difettando il necessario presupposto della domanda azionata, e cioè la preventiva individuazione dell'ufficio, del quale si assume avere svolto le mansioni, come struttura semplice con atto di macro organizzazione di portata generale, con relativo inserimento nella dotazione organica dell'ente.
Nella citata sentenza la S.C. chiarisce “Come affermato da questa
Corte (Cass., n. 27400 del 2018), in tema di dirigenza sanitaria, il d.lgs. n. 502 del 1992 - vigente "ratione temporis" - si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del ed anche alla CP_7 dirigenza non medica. Ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del detto decreto, deve ritenersi che l'atto aziendale che regola l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisca un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni”.
Principi analoghi sono affermati da Cassazione civile sez. lav.,
07/07/2020, n.14079: “In materia di dirigenza sanitaria, ai sensi
pag. 6/10 dell'art. 3, comma 1 bis, artt. 15 bis e 15 ter, l'atto aziendale, riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione al dirigente del trattamento economico correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall' nonché Parte_6
Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 27400 del 29/10/2018, T.A.R.
Napoli sez. V, 11/05/2004, n.8614 (l'art. 3 d.lg. n. 502 del 1992
Part riconosce alla , all'uopo dotata di autonomia imprenditoriale secondo un modello ispirato ai principi di aziendalizzazione e privatizzazione del servizio sanitario regionale, la potestà di definire la organizzazione ed il funzionamento delle proprie strutture operative, mediante atto aziendale "di diritto privato" adottato dal direttore generale, individuando le articolazioni dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale).
Non può pertanto il Giudice, in difetto di atto aziendale di macroorganizzazione, attribuire alla struttura diretta dal
[...]
la natura di neppure esaminando i requisiti che Pt_1 Pt_8
l'atto aziendale del 2014 (in atti) indica per descrivere le macrostrutture organizzative (Dipartimenti) e le relative
Part strutture operative (UOC, UOCD, ) in cui si articola l'
[...]
(tra cui, appunto, non figura il corso del Controparte_1 ricorrente).
Tali principi sono stati correttamente applicati dal GL di primo non risultando pertanto fondate le censure sulla motivazione addotte in sede di appello.
Né appare fondata e rilevante la disquisizione della difesa dell'appellante in ordine alla qualificazione data dal GL al corso di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico in primo luogo perché nella sentenza è ben distinta la qualifica di UODS attribuita al corso di laurea e non al corso di tirocinio diretto pag. 7/10 dal e secondo poi perché l'attribuzione della natura di Pt_1
UODS al corso di laurea non rileva per le pretese del che Pt_1 dirigeva il corso di tirocinio e non il corso di laurea.
Parimenti sconfessata dagli atti di causa è la addotta errata interpretazione dell'atto di nomina del operata dal GL in Pt_1 quanto, a differenza di quanto sostenuto in questa sede dall'appellante, l'art.7 del Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Campania e dall'Università Federico II nel 2011 (che aveva istituito il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico) non prevede(va) alcun bando di selezione per il conferimento dell'incarico bensì una valutazione comparativa da parte della Facoltà Universitaria tra soggetti con determinati requisiti (5 anni di servizio e laurea nel settore).
Correttamente il GL ha, poi, rigettato le domande spiegate in via subordinata ai punti 3) e 4) delle conclusioni del ricorso per genericità avendo il omesso del tutto ogni riferimento al Pt_1 diverso inquadramento e/o qualifica, senza alcuna descrizione comparativa tra la qualifica rivestita e quella superiore
(genericamente) invocata in violazione dei principi allegatori/probatori incombenti sul lavoratore (ex plurimis Cass.
n. 11037/2006; Cass. 27/9/2010 n. 20272; Cass. n. 8589/2015; Cass.
n. 6174/2016; Cass. 18943/2016; Cass. 21329/2017; Cass. n.
26593/2018; Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018; Cass. n.
30580/2019 e, da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2972).
La medesima genericità è riproposta anche in sede di appello laddove le conclusioni spiegate sono la trasposizione esatta di quelle (generiche) di cui al ricorso introduttivo.
Non decisiva appare l'invocazione della categoria DS (per la prima volta in questa sede) sia perché in base alla prospettazione della appellata (non smentita o contestata dall'appellante) il predetto superiore inquadramento non comporterebbe alcun incremento di pag. 8/10 retribuzione rispetto alla fascia economica già in godimento dal sia perché -ancora una volta- il si limita a Pt_1 Pt_1 trascrivere le due declaratorie senza operare alcuna comparazione
(cfr. sentenze Cassazione citate sopra “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”) comparazione imprescindibile nel caso di specie in considerazione del contenuto della declaratoria di appartenenza come descritto complessivamente negli artt. 13 CCN 7 aprile 1999 e 24 CCN 19 aprile 2004, perfettamente attagliata al contenuto delle mansioni svolte dal (art. 13 “appartengono a questa categoria i Pt_1 lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre
a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”; art.24 “(…) direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattiche;
iniziative di programmazione e proposta (…)”).
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 9/10 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro
4.996,00 oltre IVA, CPA e rimborso forf.15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 20.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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