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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/10/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2896/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
(CF: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Francesca Picone e Simona Grazia Fulco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Picone in Agrigento, via Esseneto n. 65.
- RICORRENTE CONTRO
(CF: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore.
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la ricorrente in epigrafe, docente di Scuola Contr Primaria, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze del mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, conveniva in giudizio il , lamentando la mancata percezione, durante Controparte_1
1 gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola, maturata in virtù dei contratti a tempo determinato , così come analiticamente indicati in ricorso (cfr. pag.1 ricorso e alleg. 20, 21 e 22).
Concludeva, quindi, chiedendo di “ritenere e dichiarare che la ricorrente, per le causali esposte nella parte motiva, ha diritto ad ottenere la Retribuzione professionale docente per i periodi lavorati dal novembre del 2019 al mese di giugno 2022 nella misura analiticamente indicata per € 2.617,50 oltre agli interessi ed alla rivalutazione maturata per mese;
per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento della detta somma indicata in €. 2.617,50 oltre agli interessi ed alla rivalutazione maturata per mese dal giorno del sorgere fino al soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Il non si costituiva in giudizio, sebbene Controparte_1 regolarmente citato in data 22.07.2024, sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 22.07.2024)
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 1° ottobre 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato.
L'art. 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Al comma 3 la disposizione su richiamata prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”.
Quest'ultima previsione normatva, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell' anno scolastico stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
2 assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della Retribuzione Professionale Docenti anche gli assunti a tempo determinato;
pertanto, il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
Ed invero, l'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, “non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione” (ex multis cfr. Cass. 20015/2018).
La domanda va pertanto accolta, per cui va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle prestazioni lavorative rese sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, nei periodi indicati in ricorso, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI.
Di talché, ritenuti corretti i conteggi contenuti nel ricorso, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, il va Controparte_1
3 condannato al pagamento in favore di dell'importo complessivo Parte_1 di € 2.617,50 , a titolo di Retribuzione professionale docenti maturata per il periodo di effettivo servizio prestato nell' anno scolastico 2019/2020, dal 27/11/2019 al 28/01/2020, nell'anno scolastico 2020/2021, dal 25/11/2020 al 09/06/2021 e nell'anno scolastico 2021/2022, dal 08/11/2021 al 15/06/2022, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
[...]
- dichiara il diritto di alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 2001, per il periodo di servizio effettivamente prestato con contratti a termine col Controparte_1
nell' anno scolastico 2019/2020, dal 27/11/2019 al 28/01/2020, nell'anno
[...] scolastico 2020/2021, dal 25/11/2020 al 09/06/2021 e nell'anno scolastico 2021/2022, dal 08/11/2021 al 15/06/2022;
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma complessiva di € 2.617,50 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 Controparte_3 del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 02 ottobre 2025
IL GIUDICE Daniele Salvatore Abbate
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Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2896/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
(CF: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Francesca Picone e Simona Grazia Fulco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Picone in Agrigento, via Esseneto n. 65.
- RICORRENTE CONTRO
(CF: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore.
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 15.07.2024, la ricorrente in epigrafe, docente di Scuola Contr Primaria, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze del mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, conveniva in giudizio il , lamentando la mancata percezione, durante Controparte_1
1 gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola, maturata in virtù dei contratti a tempo determinato , così come analiticamente indicati in ricorso (cfr. pag.1 ricorso e alleg. 20, 21 e 22).
Concludeva, quindi, chiedendo di “ritenere e dichiarare che la ricorrente, per le causali esposte nella parte motiva, ha diritto ad ottenere la Retribuzione professionale docente per i periodi lavorati dal novembre del 2019 al mese di giugno 2022 nella misura analiticamente indicata per € 2.617,50 oltre agli interessi ed alla rivalutazione maturata per mese;
per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento della detta somma indicata in €. 2.617,50 oltre agli interessi ed alla rivalutazione maturata per mese dal giorno del sorgere fino al soddisfo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Il non si costituiva in giudizio, sebbene Controparte_1 regolarmente citato in data 22.07.2024, sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 22.07.2024)
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 1° ottobre 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato.
L'art. 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Al comma 3 la disposizione su richiamata prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”.
Quest'ultima previsione normatva, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell' anno scolastico stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
2 assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della Retribuzione Professionale Docenti anche gli assunti a tempo determinato;
pertanto, il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n. 20015 del 27.07.2018).
Ed invero, l'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017) e, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, “non sono individuabili significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei: una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, che estende al personale docente ed educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione” (ex multis cfr. Cass. 20015/2018).
La domanda va pertanto accolta, per cui va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle prestazioni lavorative rese sulla base dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, nei periodi indicati in ricorso, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI.
Di talché, ritenuti corretti i conteggi contenuti nel ricorso, che appaiono fondati su una precisa metodologia ed esenti da vizi, il va Controparte_1
3 condannato al pagamento in favore di dell'importo complessivo Parte_1 di € 2.617,50 , a titolo di Retribuzione professionale docenti maturata per il periodo di effettivo servizio prestato nell' anno scolastico 2019/2020, dal 27/11/2019 al 28/01/2020, nell'anno scolastico 2020/2021, dal 25/11/2020 al 09/06/2021 e nell'anno scolastico 2021/2022, dal 08/11/2021 al 15/06/2022, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
[...]
- dichiara il diritto di alla percezione della Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti di cui all'art. 7 C.C.N.L. 2001, per il periodo di servizio effettivamente prestato con contratti a termine col Controparte_1
nell' anno scolastico 2019/2020, dal 27/11/2019 al 28/01/2020, nell'anno
[...] scolastico 2020/2021, dal 25/11/2020 al 09/06/2021 e nell'anno scolastico 2021/2022, dal 08/11/2021 al 15/06/2022;
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma complessiva di € 2.617,50 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 Controparte_3 del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 02 ottobre 2025
IL GIUDICE Daniele Salvatore Abbate
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