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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CA SAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
- GiudiceAnna CARBONARA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4250-2024 r.g.
promossa da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. MASINI GIUSEPPE;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'avv. VALLETTA MARIA LUCIA;
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 02.04.2025 le parti concludevano come in atti.
Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Parte 1 premesso di aver contratto matrimonio in Con ricorso depositato il 27/09/2024
Controparte_1 che dalla loro unione erano nate le figlie
,data 05/12/1985 in Lizzano (TA) con
Per 1 , Per_2 e Per 3 tutte maggiorenni ed economicamente indipendenti e che la loro unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Taranto con decreto n. 10666/2021 del 03/10/2021, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di cessazioni degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 02.04.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'accordo di trasformazione depositato in data 31.03.2025; le parti davano atto che l'accordo contiene altresì la previsione di un trasferimento immobiliare.
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Taranto con decreto n. 10666/2021 del
03/10/2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data 31.03.2025 e richiamato dal verbale di udienza del 02.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato
,così provvede: il 27/09/2024 da Parte 1 nei confronti di Controparte_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 05/12/1985 nel
,nato a [...] il [...], e Comune LIZZANO (TA) da Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato Controparte 1 '
civile del comune di Lizzano (TA) Atto N. 60 parte II serie A - anno 1985;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e CP 1
a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano
[...]
regolati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato in data 31.03.2025 richiamato dal verbale di udienza del 02.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
dando atto del trasferimento immobiliare avvenuto tra le parti;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 08/04/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola