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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5455/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISERENDINO Parte_1 P.IVA_1
UBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MUCCINI, 28 SARZANA, presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BATTISTI VALERIA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 44 MILANO,
C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._1
parte appellata pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
in sede di gravame e di riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n.7451/2024, resa dal
Giudice di Pace di Milano in persona del Dott. Enrico G. Banfi in data 15/12/2024 nella causa iscritta
al n. 26709/2023 R.G., in via preliminare attesa la sussistenza del fumus boni iuris dichiarare ex art
283 e 351 c.p.c. la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace
di Milano n.7451/2024, in persona del Dott. Enrico G. Banfi in data 15/12/2024 nella causa iscritta al
n. 26709/2023 R.G, nel merito in riforma della stessa e in adesione alla presente impugnazione,
accogliere i motivi di appello proposti da perché pienamente fondati, Parte_1
ammissibili e soprattutto provati, adversis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità del Sig.
quale conducente e proprietario del veicolo con targa FE774DK nella causazione Controparte_2
del sinistro dedotto in giudizio, CONDANNARE in persona Controparte_1
del proprio Legale Rappresentante pro tempore, quale compagnia che assicura, per la R.C.A., il
veicolo danneggiato Tg. FW905YL, al pagamento, in favore di quale Parte_1
cessionaria della Sig.ra dell'importo pari ad € 292,80 Ivati per somma capitale Parte_2
di cui alla pre-fattura di noleggio dell'auto sostitutiva usufruita da quest'ultimo nel periodo necessario
alla riparazione dei danni riportati dal proprio mezzo, oltre agli interessi legali maturati dal dì del
dovuto sino al deposito della domanda giudiziale ed agli interessi moratori dal deposito dell'atto
introduttivo al saldo effettivo, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o
che, in subordine, l'adito Giudice Ill.mo riterrà equa e di giustizia e della somma pari ad Euro 110,00
(Doc. All. n.14 [preavviso di notula] giudizio di I° grado) per le spese sostenute per l'intervento
professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, oltre agli interessi legali maturati dal dì del
pagina 2 di 9 dovuto sino al deposito della domanda giudiziale ed agli interessi moratori dal deposito dell'atto
introduttivo al saldo effettivo, oppure, in subordine, in quella maggiore o minore somma che, per il
medesimo titolo, verrà ritenuta equa e di giustizia dall'adito Giudice;
- CONDANNARE, ex art.91
c.p.c., l'odierna appellata, in persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore, alla refusione
integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori come per legge;
-
CONDANNARE, altresì, l'odierna appellata, in persona del proprio Legale Rappresentante pro
tempore, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96,
III comma, c.p.c. e del disposto di cui all'art. 4, co. 1, D.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in Legge
10 novembre 2014, n. 162; - TRASMETTERE ex art.148, comma X, e/o ex art.315, I°, II° o III°
comma, D. Lgs 7 settembre 2005 n.209, contestualmente al deposito in cancelleria, copia
dell'emananda sentenza all per gli accertamenti del caso ed i conseguenti provvedimenti CP_3
sanzionatori ex lege previsti”.
Per parte appellata : Controparte_1
A) non concedere la sospensiva richiesta;
B) confermare la sentenza di I grado;
C) respingere tutte le domande formulate dall'appellante , in quanto infondate in fatto e in diritto per i
motivi di cui in narrativa;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del II grado di giudizio la cui determinazione si
rimette al Giudicante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 9 7451/2024 emessa inter partes dal Giudice di Pace di Milano, con richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
L'appellante in particolare esponeva:
- che, nella sua qualità di cessionaria del credito risarcitorio vantato da il cui Parte_2
veicolo era rimasto coinvolto in un sinistro causato dal conducente di altro mezzo, tale CP_2
aveva convenuto avanti il Giudice di Pace di Milano la , compagnia
[...] CP_1
assicuratrice del veicolo della cedente, nonché l conducente dell'automezzo CP_2
responsabile del sinistro, al fine di ottenerne la condanna al pagamento a titolo di risarcimento della specifica voce di danno rappresentata dal costo del noleggio di auto sostitutiva per il periodo in cui il veicolo era rimasto fermo per le riparazioni (euro 292,80), per il rimborso delle spese legali stragiudiziali (euro 110,00, oltre a interessi legali) oltre alla condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., e di ordine di pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 120 c.p.c. con trasmissione della stessa all' ex artt. 148 co. 10 e 315 co. 2 e 3 d.lgs 209/2005; CP_3
- che si costituiva nel giudizio di primo grado la sola , la quale contestava la pretesa CP_1
risarcitoria sulla base di un asserito frazionamento del credito, di una ipotizzata violazione del
TUB, dell'omessa presentazione della “in riferimento all'articolazione commerciale di Pt_3
riferimento”, nonché della mancata prova della necessità della danneggiata di utilizzare un veicolo sostitutivo per il periodo necessario alle riparazioni;
- che, viceversa, veniva dichiarata la contumacia dell'altro convenuto;
- che il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza di rigetto della domanda attorea,
sulla base della mancata prova dell'avvenuta presentazione della SCIA nel Comune ove aveva pagina 4 di 9 sede la Carrozzeria Saturno s.n.c., ritenuta articolazione commerciale di Parte_1
(secondo quanto previsto dall'art. 1 DPR 481/01) e, per l'effetto, della nullità del contratto di noleggio per contrasto con norme imperative;
- che tale decisione era viziata sotto plurimi profili, costituenti violazione dell'art. 41 co. 2 Cost,,
dell'art. 26 co. TFUE, e del principio di integralità della restitutio in integrum ex art. 2043 c.c.,
in particolare:
o mancata prova che il ritiro e la consegna del veicolo noleggiato fossero avvenute presso la Carrozzeria Saturno, incaricata delle riparazioni dell'auto danneggiata o errata qualificazione della suddetta Carrozzeria quale “articolazione commerciale”
dell'appellante o erronea dichiarazione di nullità del contratto di noleggio per contrasto con norme imperative, per effetto della mancata presentazione della suddetta SCIA, in quanto profilo afferente esclusivamente alle modalità di svolgimento dell'attività commerciale o erronea valutazione circa l'opponibilità delle cause di invalidità del contratto da parte del debitore ceduto
- che, in ogni caso, trattasi di sentenza pronunciata in punto di stretto diritto e non di equità, senza che il giudice ne avesse dato atto in dispositivo, come prescritto dall'art. 119 disp. Att. c.c.;
Si costituiva ritualmente in giudizio la , contestando quanto ex adverso dedotto, e in CP_1
particolare riproponendo le argomentazioni formulate in primo grado, rilevando la carenza di documentazione prodotta dall'appellante attestante il noleggio dell'auto, le spese stragiudiziali, la congruità del prezzo di noleggio e il luogo di consegna del veicolo;
contestando la legittimità della richiesta di interessi moratori formulata soltanto in sede di appello e chiedendo la conferma della pagina 5 di 9 decisione di primo grado.
Nessuno si costituiva anche nel presente giudizio per il quale, pertanto, veniva Controparte_2
dichiarato contumace.
All'udienza del 28.5.2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte appellante è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Preliminarmente vale rilevare che l'appello è ammissibile.
L'art. 339 c.p.c. prevede che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 secondo comma c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia.
Il secondo comma dell'art. 113 c.p.c. dispone che il giudice di pace decida secondo equità le cause il cui valore non ecceda 1.100,00 euro, a meno che non derivino da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
La domanda introduttiva del presente giudizio concerne la condanna al pagamento delle spese di noleggio per la somma di euro 292,80 e delle spese extragiudiziali per euro 110,00, importo quindi inferiore alla somma di euro millecento, indicata dal citato art. 113 secondo comma c.p.c., ma oggetto della causa è una richiesta formulata nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, pertanto direttamente riconducibile al contratto di assicurazione, concluso secondo moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c.
Tanto premesso si osserva che, come rilevato dall'appellante, la decisione del giudice di prime cure pagina 6 di 9 appare frutto di giudizio secondo diritto, e pertanto appellabile sulla scorta dell'eccezione fatta salva dal secondo comma dell'art. 113 c.p.c.
Nel merito si rileva che, in disparte la correttezza della qualifica della Carrozzeria Saturno di cui sopra quale “articolazione commerciale di riferimento” della non è possibile far discendere Parte_1
una nullità per contrasto con norme imperative del contratto di noleggio dall' omessa presentazione della nel comune in cui ha sede la suddetta carrozzeria. L'obbligo di presentazione della SCIA in Pt_3
questione ha infatti natura strettamente amministrativa e non incide sulla validità dei contratti stipulati a valle dall'esercente l'attività, tanto più se si considera che, come rilevato dall'appellante, la legge offre come mezzo di tutela rispetto a tale irregolarità uno strumento di natura pubblicistica, rappresentato dalla sollecitazione all'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia,
l'azione dinanzi al TAR di cui all'art. 31 d.lgs 104/2010 (art. 19 comma 6 ter l. 241/90).
La validità del contratto di noleggio legittima la richiesta risarcitoria formulata dall'appellante.
Non meritano infatti censure le ulteriori statuizioni del giudice di prime cure, relative alle eccezioni formulate dall'appellato in primo grado e riproposte in sede di appello (in punto di frazionamento del credito, violazione art. 106 TUB, necessità di utilizzo della vettura sostitutiva), non avendo formato oggetto di impugnativa alcuna.
Quanto ai rilievi dell'appellato circa la carenza di documentazione prodotta dall'appellante, attestante il noleggio dell'auto e il luogo di consegna del veicolo, trattasi di eccezioni nuove già proponibili in primo grado e pertanto non consentite ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
In riforma della sentenza di primo grado, pertanto, va accolta la domanda attorea e per l'effetto la compagnia assicuratrice va condannata a pagare a titolo di indennizzo la somma pari all'esborso sostenuto per il noleggio dell'auto sostitutiva e, quindi, euro 292,80, oltre a interessi secondo il tasso pagina 7 di 9 legale dal 22.4.2022 (data del primo atto di messa in mora) al saldo.
Non può trovare accoglimento la domanda proposta per la prima volta nel presente giudizio, rivolta a ottenere la liquidazione degli interessi di mora dalla proposizione della domanda giudiziale ex art. 1284
quarto comma c.c.
Parimenti non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore domanda, diretta a ottenere la refusione delle spese stragiudiziali asseritamente sostenute, se non altro in quanto non documentato l'esborso,
non potendosi considerare a tal fine sufficiente la produzione della mera notula pro forma da parte del professionista.
Per ultimo vanno considerate generiche le osservazioni mosse in ordine alla congruità del costo del noleggio della vettura, avendo parte appellata omesso di fornire supporto alcuno diretto a dare concretezza al rilievo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il modesto valore della controversia, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 204,00, oltre c.p.a., di cui euro
21,00 per spese generali ed euro 43,00 per rimborso spese;
quanto al presente giudizio, in complessivi euro 367,50, oltre c.p.a., di cui euro 36,00 per spese generali ed euro 91,50 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e in riforma la sentenza di primo grado n. 7541/2024 emessa Controparte_1
inter partes dal Giudice di Pace di Milano, condanna l'appellata a pagare alla prima la somma di euro 292,80, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 22.4.2022 al saldo;
pagina 8 di 9 - condanna l'appellata a rifondere l'appellante delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 204,00, oltre c.p.a., di cui euro 21,00 per spese generali ed euro
43,00 per rimborso spese;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi euro 367,50,
oltre c.p.a., di cui euro 36,00 per spese generali ed euro 91,50 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 3 giugno 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5455/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISERENDINO Parte_1 P.IVA_1
UBERTO, elettivamente domiciliato in VIA MUCCINI, 28 SARZANA, presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BATTISTI VALERIA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 44 MILANO,
C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._1
parte appellata pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
in sede di gravame e di riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n.7451/2024, resa dal
Giudice di Pace di Milano in persona del Dott. Enrico G. Banfi in data 15/12/2024 nella causa iscritta
al n. 26709/2023 R.G., in via preliminare attesa la sussistenza del fumus boni iuris dichiarare ex art
283 e 351 c.p.c. la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace
di Milano n.7451/2024, in persona del Dott. Enrico G. Banfi in data 15/12/2024 nella causa iscritta al
n. 26709/2023 R.G, nel merito in riforma della stessa e in adesione alla presente impugnazione,
accogliere i motivi di appello proposti da perché pienamente fondati, Parte_1
ammissibili e soprattutto provati, adversis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità del Sig.
quale conducente e proprietario del veicolo con targa FE774DK nella causazione Controparte_2
del sinistro dedotto in giudizio, CONDANNARE in persona Controparte_1
del proprio Legale Rappresentante pro tempore, quale compagnia che assicura, per la R.C.A., il
veicolo danneggiato Tg. FW905YL, al pagamento, in favore di quale Parte_1
cessionaria della Sig.ra dell'importo pari ad € 292,80 Ivati per somma capitale Parte_2
di cui alla pre-fattura di noleggio dell'auto sostitutiva usufruita da quest'ultimo nel periodo necessario
alla riparazione dei danni riportati dal proprio mezzo, oltre agli interessi legali maturati dal dì del
dovuto sino al deposito della domanda giudiziale ed agli interessi moratori dal deposito dell'atto
introduttivo al saldo effettivo, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o
che, in subordine, l'adito Giudice Ill.mo riterrà equa e di giustizia e della somma pari ad Euro 110,00
(Doc. All. n.14 [preavviso di notula] giudizio di I° grado) per le spese sostenute per l'intervento
professionale prestato nella fase stragiudiziale della lite, oltre agli interessi legali maturati dal dì del
pagina 2 di 9 dovuto sino al deposito della domanda giudiziale ed agli interessi moratori dal deposito dell'atto
introduttivo al saldo effettivo, oppure, in subordine, in quella maggiore o minore somma che, per il
medesimo titolo, verrà ritenuta equa e di giustizia dall'adito Giudice;
- CONDANNARE, ex art.91
c.p.c., l'odierna appellata, in persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore, alla refusione
integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori come per legge;
-
CONDANNARE, altresì, l'odierna appellata, in persona del proprio Legale Rappresentante pro
tempore, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96,
III comma, c.p.c. e del disposto di cui all'art. 4, co. 1, D.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in Legge
10 novembre 2014, n. 162; - TRASMETTERE ex art.148, comma X, e/o ex art.315, I°, II° o III°
comma, D. Lgs 7 settembre 2005 n.209, contestualmente al deposito in cancelleria, copia
dell'emananda sentenza all per gli accertamenti del caso ed i conseguenti provvedimenti CP_3
sanzionatori ex lege previsti”.
Per parte appellata : Controparte_1
A) non concedere la sospensiva richiesta;
B) confermare la sentenza di I grado;
C) respingere tutte le domande formulate dall'appellante , in quanto infondate in fatto e in diritto per i
motivi di cui in narrativa;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del II grado di giudizio la cui determinazione si
rimette al Giudicante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
pagina 3 di 9 7451/2024 emessa inter partes dal Giudice di Pace di Milano, con richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
L'appellante in particolare esponeva:
- che, nella sua qualità di cessionaria del credito risarcitorio vantato da il cui Parte_2
veicolo era rimasto coinvolto in un sinistro causato dal conducente di altro mezzo, tale CP_2
aveva convenuto avanti il Giudice di Pace di Milano la , compagnia
[...] CP_1
assicuratrice del veicolo della cedente, nonché l conducente dell'automezzo CP_2
responsabile del sinistro, al fine di ottenerne la condanna al pagamento a titolo di risarcimento della specifica voce di danno rappresentata dal costo del noleggio di auto sostitutiva per il periodo in cui il veicolo era rimasto fermo per le riparazioni (euro 292,80), per il rimborso delle spese legali stragiudiziali (euro 110,00, oltre a interessi legali) oltre alla condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c., e di ordine di pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 120 c.p.c. con trasmissione della stessa all' ex artt. 148 co. 10 e 315 co. 2 e 3 d.lgs 209/2005; CP_3
- che si costituiva nel giudizio di primo grado la sola , la quale contestava la pretesa CP_1
risarcitoria sulla base di un asserito frazionamento del credito, di una ipotizzata violazione del
TUB, dell'omessa presentazione della “in riferimento all'articolazione commerciale di Pt_3
riferimento”, nonché della mancata prova della necessità della danneggiata di utilizzare un veicolo sostitutivo per il periodo necessario alle riparazioni;
- che, viceversa, veniva dichiarata la contumacia dell'altro convenuto;
- che il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza di rigetto della domanda attorea,
sulla base della mancata prova dell'avvenuta presentazione della SCIA nel Comune ove aveva pagina 4 di 9 sede la Carrozzeria Saturno s.n.c., ritenuta articolazione commerciale di Parte_1
(secondo quanto previsto dall'art. 1 DPR 481/01) e, per l'effetto, della nullità del contratto di noleggio per contrasto con norme imperative;
- che tale decisione era viziata sotto plurimi profili, costituenti violazione dell'art. 41 co. 2 Cost,,
dell'art. 26 co. TFUE, e del principio di integralità della restitutio in integrum ex art. 2043 c.c.,
in particolare:
o mancata prova che il ritiro e la consegna del veicolo noleggiato fossero avvenute presso la Carrozzeria Saturno, incaricata delle riparazioni dell'auto danneggiata o errata qualificazione della suddetta Carrozzeria quale “articolazione commerciale”
dell'appellante o erronea dichiarazione di nullità del contratto di noleggio per contrasto con norme imperative, per effetto della mancata presentazione della suddetta SCIA, in quanto profilo afferente esclusivamente alle modalità di svolgimento dell'attività commerciale o erronea valutazione circa l'opponibilità delle cause di invalidità del contratto da parte del debitore ceduto
- che, in ogni caso, trattasi di sentenza pronunciata in punto di stretto diritto e non di equità, senza che il giudice ne avesse dato atto in dispositivo, come prescritto dall'art. 119 disp. Att. c.c.;
Si costituiva ritualmente in giudizio la , contestando quanto ex adverso dedotto, e in CP_1
particolare riproponendo le argomentazioni formulate in primo grado, rilevando la carenza di documentazione prodotta dall'appellante attestante il noleggio dell'auto, le spese stragiudiziali, la congruità del prezzo di noleggio e il luogo di consegna del veicolo;
contestando la legittimità della richiesta di interessi moratori formulata soltanto in sede di appello e chiedendo la conferma della pagina 5 di 9 decisione di primo grado.
Nessuno si costituiva anche nel presente giudizio per il quale, pertanto, veniva Controparte_2
dichiarato contumace.
All'udienza del 28.5.2025 il giudice, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte appellante è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Preliminarmente vale rilevare che l'appello è ammissibile.
L'art. 339 c.p.c. prevede che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 secondo comma c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia.
Il secondo comma dell'art. 113 c.p.c. dispone che il giudice di pace decida secondo equità le cause il cui valore non ecceda 1.100,00 euro, a meno che non derivino da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
La domanda introduttiva del presente giudizio concerne la condanna al pagamento delle spese di noleggio per la somma di euro 292,80 e delle spese extragiudiziali per euro 110,00, importo quindi inferiore alla somma di euro millecento, indicata dal citato art. 113 secondo comma c.p.c., ma oggetto della causa è una richiesta formulata nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, pertanto direttamente riconducibile al contratto di assicurazione, concluso secondo moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c.
Tanto premesso si osserva che, come rilevato dall'appellante, la decisione del giudice di prime cure pagina 6 di 9 appare frutto di giudizio secondo diritto, e pertanto appellabile sulla scorta dell'eccezione fatta salva dal secondo comma dell'art. 113 c.p.c.
Nel merito si rileva che, in disparte la correttezza della qualifica della Carrozzeria Saturno di cui sopra quale “articolazione commerciale di riferimento” della non è possibile far discendere Parte_1
una nullità per contrasto con norme imperative del contratto di noleggio dall' omessa presentazione della nel comune in cui ha sede la suddetta carrozzeria. L'obbligo di presentazione della SCIA in Pt_3
questione ha infatti natura strettamente amministrativa e non incide sulla validità dei contratti stipulati a valle dall'esercente l'attività, tanto più se si considera che, come rilevato dall'appellante, la legge offre come mezzo di tutela rispetto a tale irregolarità uno strumento di natura pubblicistica, rappresentato dalla sollecitazione all'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia,
l'azione dinanzi al TAR di cui all'art. 31 d.lgs 104/2010 (art. 19 comma 6 ter l. 241/90).
La validità del contratto di noleggio legittima la richiesta risarcitoria formulata dall'appellante.
Non meritano infatti censure le ulteriori statuizioni del giudice di prime cure, relative alle eccezioni formulate dall'appellato in primo grado e riproposte in sede di appello (in punto di frazionamento del credito, violazione art. 106 TUB, necessità di utilizzo della vettura sostitutiva), non avendo formato oggetto di impugnativa alcuna.
Quanto ai rilievi dell'appellato circa la carenza di documentazione prodotta dall'appellante, attestante il noleggio dell'auto e il luogo di consegna del veicolo, trattasi di eccezioni nuove già proponibili in primo grado e pertanto non consentite ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
In riforma della sentenza di primo grado, pertanto, va accolta la domanda attorea e per l'effetto la compagnia assicuratrice va condannata a pagare a titolo di indennizzo la somma pari all'esborso sostenuto per il noleggio dell'auto sostitutiva e, quindi, euro 292,80, oltre a interessi secondo il tasso pagina 7 di 9 legale dal 22.4.2022 (data del primo atto di messa in mora) al saldo.
Non può trovare accoglimento la domanda proposta per la prima volta nel presente giudizio, rivolta a ottenere la liquidazione degli interessi di mora dalla proposizione della domanda giudiziale ex art. 1284
quarto comma c.c.
Parimenti non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore domanda, diretta a ottenere la refusione delle spese stragiudiziali asseritamente sostenute, se non altro in quanto non documentato l'esborso,
non potendosi considerare a tal fine sufficiente la produzione della mera notula pro forma da parte del professionista.
Per ultimo vanno considerate generiche le osservazioni mosse in ordine alla congruità del costo del noleggio della vettura, avendo parte appellata omesso di fornire supporto alcuno diretto a dare concretezza al rilievo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il modesto valore della controversia, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 204,00, oltre c.p.a., di cui euro
21,00 per spese generali ed euro 43,00 per rimborso spese;
quanto al presente giudizio, in complessivi euro 367,50, oltre c.p.a., di cui euro 36,00 per spese generali ed euro 91,50 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in secondo grado nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e in riforma la sentenza di primo grado n. 7541/2024 emessa Controparte_1
inter partes dal Giudice di Pace di Milano, condanna l'appellata a pagare alla prima la somma di euro 292,80, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 22.4.2022 al saldo;
pagina 8 di 9 - condanna l'appellata a rifondere l'appellante delle spese di lite, liquidate quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 204,00, oltre c.p.a., di cui euro 21,00 per spese generali ed euro
43,00 per rimborso spese;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi euro 367,50,
oltre c.p.a., di cui euro 36,00 per spese generali ed euro 91,50 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 3 giugno 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 9 di 9