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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/06/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.77-1/2024, avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 e ss C.C.I, depositata nell'interesse di
Parte_1
ricorrente nei confronti di dei creditori CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1
premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” e di non essere soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942;
di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità;
di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata, dapprima dalla separazione con la moglie
(con conseguente onere, sullo stesso ricadente, di sostenere per intero il pagamento dei ratei del mutuo dell'abitazione familiare assegnata alla ex coniuge) e, successivamente, dalla perdita del proprio lavoro (nel 2021),
ciò premesso ha chiesto all'intestato Tribunale l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento formulando la seguente proposta:
pagamento integrale del residuo debito del mutuo ipotecario alle scadenze prestabilite, essendo in bonis ex art 67 comma 5 C.C.I; pagamento in un lasso temporale di sette anni e mezzo della somma mensile di euro 320,00 e così per un importo complessivo di euro
20.847,77 a fronte di un'esposizione debitoria di euro 113.971,02., con offerta ai creditori del pagamento dei debiti nella misura variabile dal 5% al 45%, oltre al pagamento integrale delle spese prededucibili e del debito residuo del mutuo.
È seguito il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII.
L'O.C.C, nella propria relazione conclusiva ha dato atto di avere provveduto a pubblicare la proposta, cui hanno fatto seguito note dei creditori Parte_2
nonché quale cessionaria del credito
[...] Controparte_2
originariamente vantato da Agos CP_3
Giova evidenziare che ha rinunciato alle proprie Parte_2
osservazioni, avendo concluso accordo transattivo con il ricorrente, mentre
[...]
non ha svolto osservazioni. CP_2
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
La proposta del ricorrente prevede il pagamento, in favore del ceto creditorio, dell'importo complessivo di circa 20 mila euro, con pagamento del debito prededucibile al 100% e del debito del restante ceto creditorio nella misura variabile dal 5% al 45%, da eseguire mediante tranches mensili di 320,00 euro per una durata complessiva di sette anni e mezzo, oltre al pagamento integrale del debito residuo del mutuo ipotecario, che il ricorrente ha pagato sino ad ora regolarmente.
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi
5 anni.
L'esposizione debitoria complessiva del ricorrente (che sostiene spese medie mensili di circa 1.100,00 euro, considerata anche la rata del mutuo) è di circa 113.000,00 euro mentre, quanto alla situazione patrimoniale, il ricorrente percepisce uno stipendio di circa .1400, euro mensili ed è proprietario di un bene immobile per la quota parte dell'80%, non ha beni mobili ed ha saldi del conto corrente prossimi allo zero.
Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.
Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art 69 CCI, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di imprudenze macroscopiche e grossolane trascuratezze.
Nella specie nella condotta del ricorrente non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave nell'avere determinato la propria situazione di indebitamento, che è derivata essenzialmente, dapprima dalla separazione dalla moglie e, successivamente, dalla perdita incolpevole del lavoro.
A ciò deve aggiungersi che il debito complessivo del ricorrente è rappresentato in gran parte dal mutuo ipotecario di primo grado, che continuerà a pagare alle scadenze naturali essendo in regola con i pagamenti, mentre gli altri debiti non sono di importi oggettivamente rilevanti e con il creditore ipotecario di secondo grado risulta essere intervenuto accordo.
Né vi sono state osservazioni da parte dei creditori, non rendendosi pertanto necessario il giudizio in ordine all'alternativa liquidatoria ex articolo 70 comma 7
c.c.i, mentre con riferimento alla falcidia dei creditori muniti di pegno ed ipoteca ex articolo 67 comma 4 cci è sufficiente rilevare, per un conto, che il creditore ipotecario di primo grado sarà soddisfatto integralmente mediante il pagamento delle rate del mutuo in corso, mentre con il creditore ipotecario di secondo grado è intervenuto, come già si è detto, accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando su ricorso rubricato al n. 77-
1/2024 P.U;
letto lart 67 CCI;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto da Parte_1
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori, trascritta ove ve e siano presupposti e pubblicata entro 48 ore a norma dell'articolo
70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area web del sito del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili;
che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni agli indirizzi pec. con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art 51 CCI;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art 71 per eventuali vendite e cessioni previste dal piano;
avverte il gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e realizzando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato sul quale accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art 72 CCI l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del PM o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori eche si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Grosseto 4.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.77-1/2024, avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 e ss C.C.I, depositata nell'interesse di
Parte_1
ricorrente nei confronti di dei creditori CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1
premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” e di non essere soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942;
di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità;
di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata, dapprima dalla separazione con la moglie
(con conseguente onere, sullo stesso ricadente, di sostenere per intero il pagamento dei ratei del mutuo dell'abitazione familiare assegnata alla ex coniuge) e, successivamente, dalla perdita del proprio lavoro (nel 2021),
ciò premesso ha chiesto all'intestato Tribunale l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento formulando la seguente proposta:
pagamento integrale del residuo debito del mutuo ipotecario alle scadenze prestabilite, essendo in bonis ex art 67 comma 5 C.C.I; pagamento in un lasso temporale di sette anni e mezzo della somma mensile di euro 320,00 e così per un importo complessivo di euro
20.847,77 a fronte di un'esposizione debitoria di euro 113.971,02., con offerta ai creditori del pagamento dei debiti nella misura variabile dal 5% al 45%, oltre al pagamento integrale delle spese prededucibili e del debito residuo del mutuo.
È seguito il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII.
L'O.C.C, nella propria relazione conclusiva ha dato atto di avere provveduto a pubblicare la proposta, cui hanno fatto seguito note dei creditori Parte_2
nonché quale cessionaria del credito
[...] Controparte_2
originariamente vantato da Agos CP_3
Giova evidenziare che ha rinunciato alle proprie Parte_2
osservazioni, avendo concluso accordo transattivo con il ricorrente, mentre
[...]
non ha svolto osservazioni. CP_2
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.
La proposta del ricorrente prevede il pagamento, in favore del ceto creditorio, dell'importo complessivo di circa 20 mila euro, con pagamento del debito prededucibile al 100% e del debito del restante ceto creditorio nella misura variabile dal 5% al 45%, da eseguire mediante tranches mensili di 320,00 euro per una durata complessiva di sette anni e mezzo, oltre al pagamento integrale del debito residuo del mutuo ipotecario, che il ricorrente ha pagato sino ad ora regolarmente.
Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi
5 anni.
L'esposizione debitoria complessiva del ricorrente (che sostiene spese medie mensili di circa 1.100,00 euro, considerata anche la rata del mutuo) è di circa 113.000,00 euro mentre, quanto alla situazione patrimoniale, il ricorrente percepisce uno stipendio di circa .1400, euro mensili ed è proprietario di un bene immobile per la quota parte dell'80%, non ha beni mobili ed ha saldi del conto corrente prossimi allo zero.
Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.
Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art 69 CCI, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati, costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di imprudenze macroscopiche e grossolane trascuratezze.
Nella specie nella condotta del ricorrente non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave nell'avere determinato la propria situazione di indebitamento, che è derivata essenzialmente, dapprima dalla separazione dalla moglie e, successivamente, dalla perdita incolpevole del lavoro.
A ciò deve aggiungersi che il debito complessivo del ricorrente è rappresentato in gran parte dal mutuo ipotecario di primo grado, che continuerà a pagare alle scadenze naturali essendo in regola con i pagamenti, mentre gli altri debiti non sono di importi oggettivamente rilevanti e con il creditore ipotecario di secondo grado risulta essere intervenuto accordo.
Né vi sono state osservazioni da parte dei creditori, non rendendosi pertanto necessario il giudizio in ordine all'alternativa liquidatoria ex articolo 70 comma 7
c.c.i, mentre con riferimento alla falcidia dei creditori muniti di pegno ed ipoteca ex articolo 67 comma 4 cci è sufficiente rilevare, per un conto, che il creditore ipotecario di primo grado sarà soddisfatto integralmente mediante il pagamento delle rate del mutuo in corso, mentre con il creditore ipotecario di secondo grado è intervenuto, come già si è detto, accordo transattivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando su ricorso rubricato al n. 77-
1/2024 P.U;
letto lart 67 CCI;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto da Parte_1
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori, trascritta ove ve e siano presupposti e pubblicata entro 48 ore a norma dell'articolo
70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area web del sito del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili;
che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni agli indirizzi pec. con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art 51 CCI;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art 71 per eventuali vendite e cessioni previste dal piano;
avverte il gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e realizzando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato sul quale accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art 72 CCI l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del PM o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori eche si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Grosseto 4.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Claudia Frosini