Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/04/2026, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2025, proposto da
Rebuild Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caianello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto De Chiara, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Giordani n. 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione:
a) del provvedimento di diniego nr. 9919 del 4.12.2024 notificato via pec in data 5.12.2024 in relazione alla domanda di permesso a costruire presentata in data 28.12.2023 finalizzata alla “rigenerazione urbana e realizzazione di un edificio produttivo destinato ad uffici, negozi., civili abitazioni e garages e relativa demolizione e ricostruzione di un edilizio esistente in Località Montano, Caianello
b) della delibera di giunta comunale n. 72, richiamata nel provvedimento di cui alla lettera a) pubblicata sull’albo pretorio dell’ente in data 4.12.2024;
c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale anche non noto, ove medio tempore adottato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caianello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza n. 9498/2023, del 28.12.2023, Rebuild Immobiliare s.r.l. ha chiesto al Comune di Caianello il rilascio del permesso di costruire per realizzare un progetto di rigenerazione urbana sulle particelle di sua proprietà, riportate in Catasto Terreni al Fg. 9 - P.lle 5364-5368-176, situate in zona “DP – produttiva”. Il progetto consiste nella demolizione di un vecchio manufatto destinato a civile abitazione e nella costruzione di un fabbricato con destinazione produttiva.
Il Comune, con nota prot. n. 0001289 del 19.02.2024, ha chiesto all’ANAS chiarimenti in ordine alle distanze necessarie per la costruzione dal ciglio stradale, specificando se per ciglio stradale fosse da considerarsi la base della scarpata della sede stradale oppure il limite della banchina stradale.
Medio tempore, il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla strada statale 372 «Itinerario Caianello – Benevento», nell’espletamento della procedura per l’adeguamento a 4 corsie, giusta nota prot. n. I.0000009 del 29.02.2024, avvisava i proprietari dei lotti interessati dall’intervento infrastrutturale dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità.
Il Comune di Caianello, con nota prot. n. 0002130 del 21.03.2024, forniva ad ANAS chiarimenti in ordine alla richiesta inoltrata dalla ricorrente e precisava che «la strada interessata dall’intervento di cui alla citata richiesta e documentazione progettuale trasmessa è la S.S. 372 Telesina; - il lotto interessato dall’intervento confinante con la strada S.S. 372 Telesina, è compreso circa tra la chilometrica 0+840,00 e 1+000,00».
Con la nota prot. U.0465471 del 31.05.2024, ANAS, espletata l’istruttoria, precisava che «l’arteria stradale interessata è del tipo “extraurbana secondaria” di tipo C, dove la fascia di rispetto stradale è pari a ml 30,00 derogabile dal Comune di Caianello con il proprio Strumento Urbanistico”.
Con nota prot. n. 6968 del 06.09.2024, il Comune comunicava alla ricorrente il preavviso di diniego alla richiesta di rilascio del titolo edilizio.
Con memoria prot. n. 0007191, del 17.09.2024, la Rebuild contestava i motivi ostativi illustrati dal Comune, precisando come il procedimento di apposizione del vincolo fosse ancora in itinere; contestava l’indicazione della fascia di rispetto di 40 mt anziché 10 mt, giacché in contrasto con l’art. 26, comma, 3 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede una fascia di rispetto non inferiore a metri 20), nonché con il vigente PUC; evidenziava che il progetto era posto ad una distanza maggiore di mt 10 rispetto al confine di proprietà, coincidente con il ciglio stradale e non dalla striscia bianca.
Tali argomentazioni venivano reiterate con atto di diffida del 28.10.2024, stante la mancata conclusione del procedimento.
Il Comune di Caianello adottava la Deliberazione di G.C. n. 72 del 28.11.2024, recante adeguamento del PUC e classificazione della strada Telesina in “strada extraurbana di tipo B”, con relative distanze dal confine.
Con nota prot. n. 9919, del 04.12.2024, il Comune denegava in via definitiva l’istanza di rilascio del permesso di costruire presentata dalla ricorrente, ritenendola non conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti nel Comune ed al PUC, vista la nuova classificazione della strada S.S. 372 come “strada extraurbana di tipo B” e la conseguente applicazione della fascia di rispetto di mt 40.
Avverso tale provvedimento è insorta la Rebuild che ne ha cesurato l’illegittimità per: violazione degli artt. 11 e 12 D.P.R. n. 327/2001; violazione della normativa sul rispetto delle distanze prescritta dal D.P.R. n. 495/1992 e dal PUC; errore nei presupposti applicativi dell’art. 47-bis della L.r. Campania n. 16/2004; violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990.
Nel primo motivo la ricorrente ha eccepito, in particolare, che l’arteria stradale, prospiciente le particelle di sua proprietà, ed interessata dai lavori di cui è causa, manterrebbe la classificazione originaria di strada di Tipo C in quanto la procedura espropriativa risulterebbe ancora in itinere e non risulterebbe ancora apposto il vincolo preordinato all’esproprio sull’area di riferimento; la classificazione della strada come strada di Tipo C era stata anche attestata dall’ANAS con la nota prot. U.0465471, del 31.05.2024. Dal che deriverebbe l’applicazione di una fascia di rispetto di 30 mt, in luogo dei 40 mt invocati dal Comune.
Nel secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, invece, che il Comune non aveva valutato la memoria presentata in sede procedimentale ed aveva denegato il permesso di costruire facendo riferimento alla modifica del PUC, intervenuta con delibera n. 72/24, senza che di tale delibera avesse fatta mai menzione nel preavviso di diniego. La ricorrente censura, altresì, la Deliberazione di G.C. n. 72, del 04.12.2024, con la quale il Comune di Caianiello ha disposto l’adeguamento del PUC secondo la procedura semplificata, modificando la classificazione della strada da Tipo C a Tipo B: la delibera sarebbe illegittima per difetto di motivazione, per violazione dell’art. 47-bis della L.r. n. 16/2004 (introdotto dall’art. 42 della L.r. n. 5/2024) e per violazione del principio del legittimo affidamento.
La ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare.
Si è costituito in giudizio il Comune di Caianiello per chiedere il rigetto del ricorso.
Pervenuta alla udienza pubblica del 19 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Viene in esame il provvedimento con il quale il Comune di Caianello ha respinto la richiesta di rilascio del permesso di costruire, presentata dalla Rebuild, per realizzare un intervento di “rigenerazione urbana” sulle aree di sua proprietà. Le ragioni del diniego si basano sulla ritenuta interferenza della procedura di esproprio, avviata da ANAS, per la realizzazione dell’ampliamento dell’asse stradale nella zona dello svincolo di Teano, con il progetto di fabbrica di cui alla istanza di permesso a costruire e sulla conseguente incidenza delle opere a realizzarsi sulla fascia di rispetto stradale prevista per il suddetto tratto di strada.
In particolare il Comune ha ritenuto che, con la dichiarazione di pubblica utilità (art. 12 DPR 327/2001) di cui all’avviso del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali n. I.0000009, del 20.02.2004, si fosse acclarata la nuova classificazione della S.S. Telesina come strada di tipo B. Tale classificazione era stata altresì recepita nella modifica del PUC approvata con delibera di Giunta n. 72/24. Operante il vincolo di rispetto dal ciglio stradale di mt 40, vigente per le strade extraurbane di Tipo B, quindi, l’istanza della ricorrente non è stata ritenuta conforme alle norme urbanistiche vigenti ed è stata respinta.
Ciò premesso, la ricorrente rileva, in primo luogo, che il richiamo agli art. 11 e 12 del DPR 327 del 2001 e smi, nella cui cornice giuridica ricadrebbe la procedura di realizzazione della S.S. Telesina a 4 corsie indetta da ANAS, sarebbe illegittimo ed improprio, per mancanza dei presupposti di legge e vista la mancata indizione della Conferenza dei servizi. Infatti, il Commissario Straordinario aveva solo avviato la procedura di esproprio; analogamente ANAS, con avviso pubblico del 26.2.2024, aveva notiziato dell’avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ma tale procedura non era stata ancora definita. Conseguirebbe, da ciò, l’impossibilità di acclarare l’area in oggetto, ovvero l’arteria stradale prospiciente le particelle di proprietà della Rebuild, come di tipo B. Mancherebbero, poi, nel caso di specie, i presupposti al ricorrere dei quali l’art. 12 del Dpr 327/2001 consente la dichiarazione di pubblica utilità di una opera.
A conferma del fatto che la strada fosse ancora una strada di Tipo C, la ricorrente richiama la nota del 31 maggio 2024 n. U0465471, nella quale ANAS, riscontrando quanto richiesto dal Comune, aveva espressamente affermato che la strada SS 132 è una strada extraurbana secondaria di tipo C.
Il progetto della Rebuild, quindi, rispetterebbe pienamente la fascia di rispetto stradale in quanto il manufatto da realizzare sarebbe posto ad una distanza maggiore di mt 10 rispetto al confine di proprietà, coincidente con il ciglio stradale: il tutto nel rispetto del vigente Codice della strada e delle N.T.A allegate all’attuale PUC.
La ricorrente aggiunge, poi, che era stato violato il contraddittorio procedimentale in quanto non erano state considerate le memorie presentate nel corso del procedimento; oltre a ciò, la determina di diniego faceva richiamo alla modifica del PUC, intervenuta con delibera n. 72/24, senza che tale circostanza fosse stata previamente notiziata in sede di preavviso di diniego.
Anche la delibera n. 72/24 sarebbe, comunque, illegittima.
Il progetto di ampliamento del tratto stradale, infatti, avviato da ANAS, era già noto al Comune sin dall’anno 2020, allorquando l’ente non aveva ravvisato necessità alcuna di riclassificare la strada. La delibera era poi perplessa, insufficientemente motivata in quanto non si comprendevano gli estremi della istruttoria procedimentale, né il ruolo né le indicazioni peritali del tecnico incarico, al quale non potevano comunque essere deferite scelte pianificatorie proprie della Giunta o del Consiglio. Ed ancora, era stata applicata la procedura semplificata senza che ne ricorressero le ipotesi espressamente previste dall’art 47 bis della legge regionale n. 16/2004, come introdotto dall’art. 42 della legge regionale n. 5/2024.
Così delineati i motivi di ricorso si osserva quanto segue.
Nel primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che il progetto proposto rispetterebbe il limite di 10 mt previsto dall’art. 26 comma 3 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada per le strade di tipo C, poste all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.
Lo stesso limite di 10 mt sarebbe contemplato dall’art 8 della NTA al PUC del Comune di Caianiello per le strade di tipo C) poste al di fuori dei centri abitati ma all’interno delle zone di espansione. L’ANAS, infine, con la nota del 31 maggio 2024, aveva confermato che la strada interessata dai lavori è strada di tipo C).
Questo primo ordine di censure non coglie nel segno per una duplicità di ragioni.
In primo luogo- prescindendo per ora dalla diversa classificazione della strada, come deliberata con la determina n. 72/24 - si rileva che la zona di cui è causa risulta essere classificata come zona “Dp produttiva”: per tale zona il PUC del Comune di Caianello prescrive, con riferimento alle strade di tipo C, un vincolo di rispetto delle nuove costruzioni dal ciglio stradale “non inferiore a 30 mt”.
Tale previsione appare coerente con l’art 26 comma 3 del d.P.R. n. 495 /92, per le strade di tipo C, poste all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, prescrive una distanza “non inferiore” a 10 mt. Ciò significa che i 10 mt prescritti dal Regolamento di attuazione al Codice della Strada costituiscono un limite minimo, che i Comuni possono ampliare nell’esercizio della propria potestà pianificatoria. E tanto ha fatto il Comune di Caianiello che, per le strade extraurbane di tipo C collocate in zona produttiva, ha previsto appunto la fascia di rispetto di 30 mt.
In merito, anche ANAS, interpellata dal Comune, ha confermato la classificazione della strada come strada di tipo C e ha ribadito che per tale strada vige la fascia di rispetto di 30 mt.
Si osserva, quindi, che la pretesa di parte ricorrente di invocare una fascia di rispetto stradale di soli 10 mt non trova fondamento alcuno, considerando la corretta classificazione della strada- prima delle modifiche intervenute con delibera n. 72/24-e la disciplina urbanistica vigente nel Comune di Caianello. La ricorrente ritiene applicabile, invero, il limite di cui all’art. 8 della NTA relativo alle distanze delle costruzioni dal ciglio delle «strade provinciali», al di «fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone di espansione» laddove il Comune intimato ha chiarito che la zona di interesse dell’intervento di cui è controversia, sebbene edificabile, non è una zona di espansione degli insediamenti residenziali, bensì una zona ‘DP produttiva’.
La ricorrente non dimostra, inoltre, di aver rispettato i prescritti 30 mt. ma sostiene che il manufatto sarebbe stato posto ad una distanza maggiore di mt 10 rispetto al confine di proprietà coincidente con il ciglio stradale (si veda anche la memoria del 16.09.2024, presentata dalla ricorrente a riscontro preavviso di rigetto del 6.9.2024 prot. Nr 6968).
Ciò detto, occorre esaminare il secondo motivo di ricorso che si appunta sulla nuova classificazione della strada, quale strada di tipo B-con relativo limite di rispetto di mt 40-impressa dall’avvio del procedimento espropriativo e dalla variante di adeguamento del PUC, adottata con delibera di Giunta n. 72/24.
Secondo la ricorrente tale nuova classificazione non potrebbe dirsi conseguita né per effetto della procedura di esproprio, visto il fatto che tale procedura era stata solo avviata, né per effetto della delibera n. 72/2024, vista la sua illegittimità. La delibera n. 72/24, infatti, anch’essa impugnata nel presente ricorso, aveva apportato una variante semplificata al PUC senza che ne ricorressero le ipotesi espressamente previste dalla legge regionale n. 5 del 2024.
Rileva, da ultimo, la ricorrente che il diniego nr. 9919/.2024 aveva richiamato la modifica del PUC senza che tale circostanza fosse stata previamente notiziata in sede di preavviso di diniego: il che costituiva motivo di illegittimità per violazione dell’art 10 bis della legge n. 241/90.
Sul punto, il Comune resistente ha eccepito, da un lato, che la delibera n. 79/24 faceva espresso richiamo alle ipotesi di semplificazione procedimentale contemplate alle lett. a) ed e) 2 dall’art 47 bis della legge regionale n. 16/2004, introdotto dall’art. 42 della legge regionale n. 5/2024 e, dall’altro, che, a prescindere dall’espresso richiamo a tale delibera, la questione delle distanze era già nota alla ricorrente ed era già stata approfondita con la società nel corso della istruttoria procedimentale.
Orbene, il Collegio osserva che nel preavviso di rigetto n. 6968, del 6.9.2024, il Comune di Caianello ha effettivamente notiziato la ricorrente della questione relativa all’ampliamento della fascia di rispetto stradale per effetto della nuova classificazione della strada come strada di tipo B; tale nuova classificazione della strada, tuttavia, è stata espressamente ricondotta alla sola dichiarazione di pubblica utilità avviata dal Commissario straordinario, e con la espressa precisazione che la procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio era ancora in itinere.
Nella nota di riscontro del 17.09.2024, quindi, la ricorrente ha affrontato la questione nei termini in cui il Comune l’aveva prospettata, ovvero richiamando le previsioni di cui all’art. 26 c.3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e rilevando che l’ampliamento a 40 mt della fascia di rispetto stradale necessitava di una formale ed espressa modifica del PUC, non potendo il provvedimento generale di ANAS contrastare con le previsioni di Piano. Ribadiva, quindi, la ricorrente che le particelle di sua proprietà ricadevano, in base al vigente P.U.C., in zona “DP – produttiva” e parzialmente a “AP - standards urbanistici” e che la strada adiacente l’area citata era classificata come strada di tipo C, con la conseguente applicazione dell’art. 26 c.3 – del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
E ‘ evidente, dunque, che la nuova classificazione della strada, come strada di Tipo B, intervenuta per effetto della modifica del PUC operata con delibera G.C. n. 79/24, è stata opposta dal Comune per la prima volta solo nel provvedimento, conclusivo del procedimento, qui gravato e non è stata oggetto di alcun contraddittorio procedimentale.
Si osserva anche che, se è vero che già nel preavviso di diniego si era fatta questione del limite di 40 mt, è anche vero che tale questione era stata posta in termini diversi, ovvero con riferimento alla procedura di esproprio in itinere, e non con riferimento all’adeguamento del PUC, tant’è che la ricorrente aveva espressamente obiettato che la procedura di esproprio si trovava in una fase ancora embrionale e che non poteva incidere sulle previsioni di Piano senza una loro formale modifica.
Nel corso del contraddittorio procedimentale, quindi, non si è mai fatto cenno alla delibera G.C n. 79/24 di adeguamento del PUC, e del resto, non poteva che essere così per il semplice fatto che tale delibera è stata approvata solo nella seduta del 20.11.2024.
Appare decisivo, quindi, il motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 considerato il pacifico orientamento giurisprudenziale che reputa illegittimo, per violazione dell'art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato.
In particolare, è stato evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell'ufficio (T.A.R. Veneto, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 72; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 12 gennaio 2016, n. 49; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 febbraio 2015, n. 232).
Non resta, a questo punto, che esaminare gli ultimi motivi con i quali la ricorrente ha censurato la determina n. 79/24, chiedendone l’annullamento. Da tale delibera di giunta comunale, pubblicata in data 4.12.2024, sono invero derivate misure di adeguamento del PUC al progetto di allargamento a 4 corsie della S.S. 372 Telesina, itinerario Caianello (A1)-Benevento, CUP:F24E16000640001, con la conseguente riclassificazione della S.S. 372, in “strada extraurbana di tipo B”.
Il Collegio osserva, in merito, che la nuova classificazione della strada è stata adottata in coerenza con le ipotesi previste dall’art 47 bis della legge regionale n. 16/2004, come introdotto dall’art. 42 della legge regionale n. 5/2024, in quanto delibata per l’evidente finalità di adeguare la pianificazione comunale con la approvazione dell’opera pubblica; si osserva, inoltre, che nella specie, l’adeguamento del PUC si è riferito esclusivamente alla classificazione della strada, lasciando immutate le destinazioni urbanistiche di zona.
La delibera, quindi, risulta adottata nei limiti della cornice legislativa regionale, che consente di procedere all’adeguamento del PUC secondo modalità semplificate laddove non si vada ad incidere in maniera sostanziale sulle scelte pianificatore dell’ente locale.
Le dedotte censure di difetto di motivazione e di istruttoria appaiono, inoltre, generiche visti gli espressi richiami, contenuti nella determina, alla istruttoria procedimentale ed, in special modo, alla rilevanza dell’interesse nazionale che l’ampliamento viario in esame assume. Invero, si ribadisce la rilevanza delle opere oggetto della procedura espropriativa e si precisa che tali opere rientrano negli «interventi infrastrutturali […] che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale» individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55).
In conclusione, per quanto sin qui rilevato, appare decisiva la contestata violazione dell’art 10 bis della legge n. 241/90 sicchè il ricorso va accolto con annullamento della determina nr. 9919 del 4.12.2024, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione comunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determina nr. 9919 del 4.12.2024 del Comune di Caianello, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione comunale.
Condanna il Comune di Caianello alla refusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CO, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CE | LO CO |
IL SEGRETARIO