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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11211 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 4385/2025
Il Giudice FA LL, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to CORTI Parte_1
CATERINA
ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ conclude come da atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 ha adito il Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver prestato attività lavorativa a favore di
[...] con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con orario part-time e con CP_2 inquadramento nel 5 livello CCNL Commercio Confesercenti, dal 15.2.2017 al 17.4.2024, allorchè il rapporto cessava per licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo.
La ricorrente lamenta che, nel corso del rapporto e alla data della sua cessazione, non le venivano corrisposte differenze retributive per un ammontare complessivo di euro 15506,01 lordi, di cui euro 4936,63 a titolo di TFR.
Nessuno si costituiva per di cui veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Il giudice, all'udienza del 5.11.2025, verificata la ritualità della notifica del decreto che disponeva l'interpello della resistente e all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame va accolto.
A fronte della dimostrata sussistenza del rapporto di lavoro in esame ( v. allegati 2 e ss) e della contestata mancata percezione di tutti gli emolumenti economici maturati nel corso del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare la rituale corresponsione alla lavoratrice degli importi retributivi previsti dalla legge e dalla normativa collettiva di settore, ex. art. 2697 c.c, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, a fronte della contumacia della resistente.
L'importo ammontante a euro 15506,01 lordi richiesto dalla ricorrente è conforme con le previsioni della normativa collettiva di rifermento, con le risultanze della lettera di assunzione, delle buste paga e del CU 2024 in atti e con la causale del recesso intimato dal datore di lavoro senza contestuale concessione del previsto periodo di preavviso, e risulta ulteriormente confermato dalla mancata ingiustificata comparizione della resistente in sede di interpello, ex. art. 232 cpc. va, pertanto, condannata a corrispondere alla ricorrente complessivi euro Controparte_2
15506,01 lordi ( di cui euro 4936,63 a titolo di tfr), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. art. 429 cpc.
Pag. 2 di 3 La resistente è altresì tenuta altresì ad adeguare la posizione contributiva della ricorrente, qualora risultassero scoperti alcuni periodi contributivi.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere a complessivi euro 15506,01 lordi ( di cui euro 4936,63 a Parte_1 titolo di tfr), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1800,00, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
05/11/2025
Il Giudice
FA LL
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 4385/2025
Il Giudice FA LL, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to CORTI Parte_1
CATERINA
ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ conclude come da atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 ha adito il Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver prestato attività lavorativa a favore di
[...] con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con orario part-time e con CP_2 inquadramento nel 5 livello CCNL Commercio Confesercenti, dal 15.2.2017 al 17.4.2024, allorchè il rapporto cessava per licenziamento irrogato per giustificato motivo oggettivo.
La ricorrente lamenta che, nel corso del rapporto e alla data della sua cessazione, non le venivano corrisposte differenze retributive per un ammontare complessivo di euro 15506,01 lordi, di cui euro 4936,63 a titolo di TFR.
Nessuno si costituiva per di cui veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Il giudice, all'udienza del 5.11.2025, verificata la ritualità della notifica del decreto che disponeva l'interpello della resistente e all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame va accolto.
A fronte della dimostrata sussistenza del rapporto di lavoro in esame ( v. allegati 2 e ss) e della contestata mancata percezione di tutti gli emolumenti economici maturati nel corso del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare la rituale corresponsione alla lavoratrice degli importi retributivi previsti dalla legge e dalla normativa collettiva di settore, ex. art. 2697 c.c, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie, a fronte della contumacia della resistente.
L'importo ammontante a euro 15506,01 lordi richiesto dalla ricorrente è conforme con le previsioni della normativa collettiva di rifermento, con le risultanze della lettera di assunzione, delle buste paga e del CU 2024 in atti e con la causale del recesso intimato dal datore di lavoro senza contestuale concessione del previsto periodo di preavviso, e risulta ulteriormente confermato dalla mancata ingiustificata comparizione della resistente in sede di interpello, ex. art. 232 cpc. va, pertanto, condannata a corrispondere alla ricorrente complessivi euro Controparte_2
15506,01 lordi ( di cui euro 4936,63 a titolo di tfr), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. art. 429 cpc.
Pag. 2 di 3 La resistente è altresì tenuta altresì ad adeguare la posizione contributiva della ricorrente, qualora risultassero scoperti alcuni periodi contributivi.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1 corrispondere a complessivi euro 15506,01 lordi ( di cui euro 4936,63 a Parte_1 titolo di tfr), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1800,00, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
05/11/2025
Il Giudice
FA LL
Pag. 3 di 3