CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1093/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CI US NN, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7531/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200013985200000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 novembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla
Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 9 dicembre 2024 (n. 7531/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420200013985200000, notificata il 21 ottobre 2024, importo € 358,51 per tassa auto 2015, allegava l'atto impugnato, ove si indicava quale atto presupposto l'avviso di accertamento n. 533002934728 notificato il 2.03.2018.
Il ricorrente eccepiva:
1) Omessa notifica dell'atto presupposto e, di conseguenza, la decadenza o prescrizione della pretesa tributaria atteso che, dovendosi applicare il termine breve di prescrizione, triennale per il bollo auto, non essendo stati notificati atti prodromici il termine risultava abbondantemente decorso;
2) Affermava la legittimazione passiva in solido di ADER e Regione Calabria, chiamati in giudizio.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore e trattazione in pubblica udienza.
In data 7 gennaio 2025 si è costituita ADER depositando controdeduzioni telematiche in cui eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito e di notifica dell'atto presupposto da rivolgere solo all'Ente impositore, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso in quanto i termini erano stati sospesi e prorogati per l'emergenza pandemica.
In data 17 febbraio 2025 si è costituita la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche ove contestava la tardività del ricorso, da dichiarare inammissibile, sollecitando la condanna alle spese in suo favore da porre a carico di parte ricorrente o di ADER.
All'udienza del 20 febbraio 2065 parte ricorrente insisteva nei motivi di ricorso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione di presunta tardività del ricorso formulata dalla Regione
Calabria, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente nell'ottobre 2024, come confermato da ADER, e quindi il ricorso notificato alle parti resistenti il 19 novembre 2024 è ampiamente tempestivo.
Le Parti resistenti, ente impositore e concessionario, in presenza di specifica eccezione formulata da parte ricorrente che ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, non hanno depositato l'avviso di accertamento n. 533002934728 con prova della notifica asseritamente eseguita in data 2.03.2018.
Dovendosi ritenere la cartella di pagamento impugnata il primo atto con il quale il tributo è stato richiesto, risulta decorso in data 31 dicembre 2018, il termine di decadenza/prescrizione triennale sancito dall'art. 5 del D.L. n. 953/82 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86, per la TASSA AUTO 2015.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.
In ragione della soccombenza le Parti resistenti in solido vanno condannate al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e la Regione Calabria, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 233,00, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CI US NN, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7531/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200013985200000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19 novembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla
Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 9 dicembre 2024 (n. 7531/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 03420200013985200000, notificata il 21 ottobre 2024, importo € 358,51 per tassa auto 2015, allegava l'atto impugnato, ove si indicava quale atto presupposto l'avviso di accertamento n. 533002934728 notificato il 2.03.2018.
Il ricorrente eccepiva:
1) Omessa notifica dell'atto presupposto e, di conseguenza, la decadenza o prescrizione della pretesa tributaria atteso che, dovendosi applicare il termine breve di prescrizione, triennale per il bollo auto, non essendo stati notificati atti prodromici il termine risultava abbondantemente decorso;
2) Affermava la legittimazione passiva in solido di ADER e Regione Calabria, chiamati in giudizio.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore e trattazione in pubblica udienza.
In data 7 gennaio 2025 si è costituita ADER depositando controdeduzioni telematiche in cui eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito e di notifica dell'atto presupposto da rivolgere solo all'Ente impositore, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso in quanto i termini erano stati sospesi e prorogati per l'emergenza pandemica.
In data 17 febbraio 2025 si è costituita la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche ove contestava la tardività del ricorso, da dichiarare inammissibile, sollecitando la condanna alle spese in suo favore da porre a carico di parte ricorrente o di ADER.
All'udienza del 20 febbraio 2065 parte ricorrente insisteva nei motivi di ricorso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione di presunta tardività del ricorso formulata dalla Regione
Calabria, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente nell'ottobre 2024, come confermato da ADER, e quindi il ricorso notificato alle parti resistenti il 19 novembre 2024 è ampiamente tempestivo.
Le Parti resistenti, ente impositore e concessionario, in presenza di specifica eccezione formulata da parte ricorrente che ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, non hanno depositato l'avviso di accertamento n. 533002934728 con prova della notifica asseritamente eseguita in data 2.03.2018.
Dovendosi ritenere la cartella di pagamento impugnata il primo atto con il quale il tributo è stato richiesto, risulta decorso in data 31 dicembre 2018, il termine di decadenza/prescrizione triennale sancito dall'art. 5 del D.L. n. 953/82 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86, per la TASSA AUTO 2015.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.
In ragione della soccombenza le Parti resistenti in solido vanno condannate al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e la Regione Calabria, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 233,00, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci