Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1093
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    Le parti resistenti non hanno prodotto la prova della notifica dell'atto presupposto. Pertanto, la cartella di pagamento è il primo atto con cui viene richiesta la somma e il termine triennale di decadenza/prescrizione per la tassa auto 2015 è risultato decorso.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    L'eccezione è stata respinta in quanto il ricorso è stato notificato entro i termini di legge, essendo la cartella di pagamento stata notificata in data successiva all'inizio del termine per ricorrere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1093
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1093
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo