TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 8367/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Melcarne Irene;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Nell'udienza del 05.06.2025, previa discussione orale, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 –quale proprietario del veicolo tg. Parte_1
EC026RE- ha proposto appello, innanzi a questo Tribunale, avverso la sentenza n. 5072/2024,
pubblicata in data 31.10.2024 e mai notificata, con la quale il Giudice di Pace di Lecce, rigettato il ricorso, ha confermato il verbale di contestazione n. V072714 elevatogli dal Comando di Polizia
Locale del Comune di per la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada;
CP_1
infrazione accertata a mezzo apparecchiatura PHOTORED F17/DR, Matr. 005, asseritamente omologato con D.M. LL.PP. n. 257 del 19.01.2016.
Con l'impugnata sentenza il Giudice di Pace di Lecce - analizzata ogni possibile contestazione formulata dal contro le sanzioni di cui all'opposto verbale di contestazione (alcune peraltro Pt_1
non eccepite né rilevabili di ufficio)- ha rigettato il motivo di opposizione relativo all'omessa omologazione dell'apparecchiatura in esame (come anche della taratura) stante “la sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di
regolazione e controllo della circolazione stradale” (cfr. pag. 2 della sentenza di I grado),
espressamente dissentendo rispetto ai dettami di cui alla nota ordinanza n. 10504/2024 della S.C.
Con atto di appello depositato il 13.12.2024, ha invocato l'integrale riforma della Parte_1
sentenza gravata eccependone l'illegittimità per tre motivi: 1) “violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 142, comma 6, 45, comma 6, e 201, comma 1 ter, c.d.s. 1992, nonché degli artt. 345, comma
2, e 192, commi 2,3 e 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. (d.P.R. n.
495/1992), oltre che dell'art. 4, comma 3, d.l. n. 121/2002 e del D.M. n. 282 del 13.6.2017 (art. 1
relativo allegato, capo 1) - difetto di omologazione e taratura dello strumento utilizzato”; 2)
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 142, comma 6 bis C.d.S., dell'art. 25 L. n. 120/2010 e del
D.L. 212/2002- difetto di adeguata preventiva segnalazione della postazione di rilevamento della
velocità”;3) Spese legali;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La causa, svoltosi nella contumacia del è stata istruita con acquisizione del Controparte_1
fascicolo di primo grado ed è stata discussa in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in rito.
Rilevato che il giudizio di primo grado (iscritto a ruolo nel 2024) è stato instaurato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 ed è stato correttamente introdotto con ricorso, anche l'atto di appello andava proposto nella stessa forma (e non con atto di citazione) trattandosi di giudizio disciplinato dalle norme del rito lavoro (ex multis, Cass. civ. 13736/2018).
Tuttavia, nonostante l'erroneità della forma utilizzata dall'appellante, l'atto di appello deve comunque considerarsi ammissibile, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, quando – malgrado proposto nella forma della citazione piuttosto che quella del ricorso
– l'atto introduttivo sia stato comunque depositato nei termini di legge.
Ed invero, le sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2907 del 10 febbraio 2014,
investite della “questione di particolare importanza della forma dell'appello (ricorso o citazione) nei
confronti della sentenza emessa a seguito del rito speciale L.n.689 del 1981, ex art. 23, nonché, ove
si ritenga che l'impugnazione debba essere effettuata con citazione e sia stata, invece, proposta con ricorso, se, ai fini della tempestività dell'opposizione, debba farsi ricorso alla data della notifica del
ricorso o a quella del deposito del medesimo in cancelleria”, si sono pronunciate sull'ipotesi di giudizio di appello introdotto con citazione anziché con ricorso, ribadendo il principio, peraltro consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. n.4876del 1991; Cass., n.10251 del
1994; n.14100 del 2000; n.1396 del 2001; n. 5150 del 2004; n.13422 del 2004; n.13660 del 2004;
n.8947 del 2006; n.17645 del 2007; n.9530 del 2010; n. 21161 del 2011), della sanatoria dell'impugnazione, purché la stessa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge.
In particolare, nella richiamata sentenza, le Sezioni Unite hanno rilevato che il D. Lgs n.150 del 2011,
oltre ad avere espressamente abrogato gli artt. 22, commi da 2 a 7, 22-bis e 23 della L.n.689 del 1981,
ha stabilito (artt. 6 e 7) che a tutti i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alla sua data di entrata in vigore (6.10.2011), debba essere applicato il rito del lavoro, ove non diversamente stabilito nel medesimo Decreto legislativo.
Orbene, venendo al caso di specie, ritenuto che il primo grado di giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del richiamato Decreto e che il presente appello è stato proposto con citazione e non con ricorso, ai fini della sanatoria dell'impugnazione occorre verificare se la citazione è stata o meno depositata nel termine perentorio di legge (mesi sei dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., trattandosi di sentenza non notificata).
Ed invero, come precisato dai giudici della Corte nella richiamata sentenza: “La conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può infatti realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di
tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento
secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente
proposta con ricorso anziché con citazione - la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva
notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi
da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto
processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria
del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello
l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto.”
Nel caso di specie, considerato che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 31.10.2024 e che la citazione in appello è stata depositata in Cancelleria il 13.12.2024, l'appello risulta tempestivo e,
dunque, ammissibile, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare formulata dall'amministrazione comunale odierna appellata.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, attesa la portata assorbente - rispetto a tutti gli altri motivi di opposizione –dell'eccepito “difetto di omologazione e taratura dello strumento utilizzato”,
avendo il prodotto in primo grado documentazione attestante la sola Controparte_1
approvazione dell'apparecchiatura “Photored F17/Dr” (cfr. decreto prot. n. 257 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti), difettando pacificamente dell'omologazione.
Ed invero, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione, Sez. II, da ultimo
con ordinanza n. 12924/2025 “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del
limite di velocità, l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non
debitamente omologato è illegittimo. Infatti, la preventiva approvazione dello strumento di
rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico,
all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e dall'art.
192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), trattandosi di procedimenti con
caratteristiche, natura e finalità diverse”.
Ebbene, con la richiamata pronuncia la Suprema Corte di cassazione ha inteso dare continuità
all'indirizzo sezionale (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 10505/2024), al quale questo Tribunale aderisce,
secondo cui, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”; in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità
dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S.
(laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto,
“in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n.
14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che il dispositivo “Photored F17DR” utilizzato dal è stato solo approvato (cfr. Decreto CP_1 CP_1
prot. 257 del 19-1-2016 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e non anche omologato;
ne consegue l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, che pertanto deve essere annullato.
Per le ragioni innanzi esposte, l'appello va accolto.
Assorbito ogni ulteriore motivo.
Dalla riforma della sentenza gravata discende astrattamente un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
le stesse, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata,
sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Silvia Saracino, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello proposto da Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza n. 5072/2024 del Giudice di Pace di Lecce, Controparte_1
pubblicata il 31.10.2024 e mai notificata, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Lecce, 05.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.