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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 332/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 12520239007919911000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento emesso dall'ADER di BO per imposta di registro risalente all'anno 2016, deducendo -quale prima difesa- la mancata notifica della cartella richiamata nell'atto e svolgendo ulteriori difese.
L'AD non si è costituita.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte -essendo questa la motivazione più liquida- che l'ADER non ha assolto il suo onere di provare la notifica dell'atto presupposto richiamato nell'invito.
Ne segue l'accoglimento del ricorso, gravando l'ADER delle spese di lite -liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge- da distrarre in favore dei difensori antistatari avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, gravando l'ADER delle spese di lite -liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge- da distrarre in favore dei difensori antistatari avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
PIERUCCI FERDINANDO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 332/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. PAGAMENTO n. 12520239007919911000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento emesso dall'ADER di BO per imposta di registro risalente all'anno 2016, deducendo -quale prima difesa- la mancata notifica della cartella richiamata nell'atto e svolgendo ulteriori difese.
L'AD non si è costituita.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte -essendo questa la motivazione più liquida- che l'ADER non ha assolto il suo onere di provare la notifica dell'atto presupposto richiamato nell'invito.
Ne segue l'accoglimento del ricorso, gravando l'ADER delle spese di lite -liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge- da distrarre in favore dei difensori antistatari avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, gravando l'ADER delle spese di lite -liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge- da distrarre in favore dei difensori antistatari avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.