Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1727/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1
. TL ER;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Mencarini;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ANGUILLARA SABAZIA (RM) in data 10.01.2016, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ANGUILLARA SABAZIA, dell'anno 2016, al N.1, Parte I, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti non sussistono per entrambi i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile;
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 paritetica tra gli stessi e residenza presso la madre in Anguillara Sabazia (RM), via Don A. Zibellini n.1;
3) I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, istruzione ed
4) il figlio dimorerà presso il padre per tre giorni infrasettimanali nei quali il sig. Per_1 Pt_2 andrà a pr uola al termine delle lezioni per ivi riaccompagnarlo il mattino successiv altri giorni invece il minore sarà presso la madre. Detti giorni verranno concordati tra i genitori in funzione dei loro turni lavorativi, in ragione di quanto meglio descritto in epigrafe. Ciascun genitore, nei giorni in cui è concordato che abbia il figlio presso di sè, andrà a prenderlo a scuola al termine delle lezioni scolastiche per ivi riaccompagnarlo il giorno seguente, qualora non frequenti la Per_1 scuola andrà a prendere il figlio presso la casa dell'altro genitore e/o dei nonni al medesimo orario per ivi riaccompagnarlo alle ore 10,00 del giorno seguente.
5) Il figlio , a fine settimana alternati, starà presso il padre dal sabato alle ore 14,00 e sino al Per_1 lunedì ma o lo riaccompagnerà a scuola ovvero a casa della madre e/o dei nonni qualora non dovessero esserci le lezioni scolastiche;
6) Durante le vacanze natalizie i genitori si regoleranno come per il periodo scolastico eccetto che nelle giornate di seguito indicate: il minore trascorrerà tutti gli anni con la madre la giornata del 24 dicembre, mentre trascorrerà con il padre quella del 25 dicembre il quale lo andrà a prendere presso la casa materna alle ore 10,30 per ivi riportarlo il giorno seguente alle ore 10,30. La giornata del 26 dicembre verrà trascorsa dal minore con l'uno o l'altro genitore in maniera alternata di anno in anno. Sempre in maniera alternata di anno in anno i genitori trascorreranno con il minore le giornate del 31 dicembre, del 1 e del 06 gennaio. Nella giornata del 26 dicembre che il minore trascorrerà con il padre quest'ultimo lo terrà con sé fino alle ore 10,00 del 27 dicembre, riaccompagnandolo a casa della madre. Mentre quando trascorrerà la medesima giornata con la madre quest'ultima andrà a prendere il minore a casa del padre alle ore 10,00 e lo terrà con sé fino alle ore 10 del giorno seguente. Nelle altre giornate festive indicate il genitore che terrà con sé il minore lo andrà a prendere a casa dell'altro genitore alle ore 10,00 per ivi riportarlo alla medesima ora il giorno seguente ovvero lo riaccompagnerà a scuola nel caso di ripresa delle lezioni (7 gennaio);
7) Durante le vacanze pasquali i genitori si regoleranno come nel periodo scolastico eccetto che nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo che il minore trascorrerà in maniera alternata di anno in anno con l'uno o l'atro genitore. In tale circostanza il genitore che terrà con sé il figlio lo andrà a prendere a casa dell'atro genitore alle ore 10,00 per ivi riportarlo alla medesima ora, ovvero lo accompagnerà a scuola il mattino seguente nel caso di ripresa delle lezioni;
8) Durante le vacanze estive i genitori si regoleranno come nel periodo scolastico eccetto che per un periodo di 20 giorni anche non consecutivi, da concordare ogni anno entro il 30 maggio, in cui ciascun genitore potrà tenere con sé. Nel caso in cui si rendesse necessario durante le vacanze estive Per_1 far frequentare a un centro estivo, lo stesso dovrà essere preventivamente scelto da entrambi Per_1 i genitori ed il c ostenuto dagli stessi nella misura del 50% ciascuno;
9) Ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per periodi di vacanza ulteriori rispetto a quello estivo, purché ne dia congruo avviso all'altro genitore:
10) Nei periodi di vacanza con il minore ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui intende portare il figlio nonché l'indirizzo presso il quale poterlo rintracciare;
11) trascorrerà ogni anno con la madre il di lei compleanno e quello della Festa della Mamma Per_1 e c il giorno del di lui compleanno e quello della Festa del Papà.
12) Il minore trascorrerà ogni anno con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno;
13) Tutto quanto sopra detto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi nonché e soprattutto compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, con il suo stato di salute e, in ragione dell'età, con le richieste e le preferenze dal medesimo manifestate.
14) Qualora entrambi i genitori non possano essere presenti nei momenti in cui è concordato che il minore sia presso di loro, sin d'ora prestano il proprio consenso a che i nonni, sia materni che paterni, si prendano cura del figlio ivi compreso portare e prendere il minore a scuola;
15) Qualora per motivi di lavoro, nell'eventuale indisponibilità dei nonni, si dovesse rendere necessario per i genitori affidare alle cure di una baby-sitter, ciò dovrà essere concordato Per_1 preventivamente tra gli st esa sarà suddivisa tra loro nella misura del 50% ciascuno;
16) Considerato il tempo che trascorrerà con ciascun genitore, i sig.ri Per_1 Controparte_1 provvederanno autonomame tenimento del figlio nei momenti in cu minore;
17) Le spese straordinarie compiute nell'interesse del figlio verranno ripartite al 50% tra i coniugi e dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo casi di particolare urgenza che in ogni caso devono essere comprovate. Tra le spese da suddividere al 50% tra i genitori, senza il previo consenso, dovranno essere comprese quelle per la mensa scolastica, il centro estivo, il trasporto scolastico, le eventuali attività sportive (compresi i costi della relativa attrezzatura e abbigliamento), l'acquisto di libri scolatici della scuola pubblica e l'abbigliamento ordinario. Per tutto quanto non espressamente indicato i genitori faranno riferimento nella suddivisione delle spese straordinarie a quanto previsto nel Protocollo in materia applicato dal Tribunale di Civitavecchia;
18) Il sig. continuerà a proporre la richiesta per la percezione dell'assegno unico per i figli a Pt_2 carico ed a percepirlo interamente, impegnandosi però a corrispondere mensilmente alla sig.ra
[...]
il 50% dello stesso;
Pt_1
19) La signora ed il sig. si impegnano a mantenere un contegno di Parte_1 Parte_2 rispetto recipr unicazio l fine supremo di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
20) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 28.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso