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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2283/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2283/2024 R.G., promossa con ricorso ex artt.
281 decies c.p.c. e 15 D. Lgs. 1° settembre 2011, depositato in data 26.10.2024.
da
, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv. ROSEMARY PATRIZI DOS ANJOS, giusta delega in atti;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione a decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale adito 1) accertare e dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'istante e, per l'effetto, 2) ammettere il sig. , nato in [...] in data [...] ed ivi Parte_1
residente a [...], al beneficio richiesto con riferimento al procedimento penale
n. 2047/21 R.G.N.R. - n. 3243/20 R.G. G.I.P. pendente avanti al Tribunale di
Mantova e 3) condannare l' alla rifusione delle spese di causa. Controparte_3
Parte resistente:
1) in via principale, nel merito, respingere il ricorso avversario siccome infondato;
2) in via subordinata, nel merito, valutare il fondamento dell'istanza di ammissione al PSS, ad ogni effetto di legge;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari o quantomeno con compensazione delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 281-decies c.p.c., depositato in data 26.10.2024, il sig. chiedeva la revoca Parte_1 del decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emanato in data 27.09.2024 nell'ambito del procedimento penale n.
3243/2020 R.G. - n. 2074/2021 R.G. G.I.P. pendente a suo carico avanti a codesto
Tribunale, Sez. GIP-GUP e di conseguenza di ammettere il ricorrente al beneficio richiesto.
Si costituivano ritualmente le Amministrazioni convenute chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza tenutasi in data 23.01.2025, il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni così come
2 previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. dopo che il sig. riportatosi alle conclusioni in epigrafe trascritte, aveva Parte_1
integralmente contestato la comparsa di costituzione e risposta che la Avvocatura
Distrettuale di Stato di Brescia aveva depositato in data 08.01.2024.
***
La domanda del ricorrente deve essere rigettata.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 78 c. 2 D.P.R. n. 115/2002, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sottoscritta, pena l'inammissibilità, dall'interessato e tale sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o, in alternativa, secondo le modalità di cui all'art. 38 c. 3 D.P.R. n.
445/2000, dal dipendente P.A. addetto alla ricezione degli atti;
successivamente,
l'istanza così sottoscritta deve essere depositata secondo le modalità previste ex lege per gli atti relativi al tipo di procedimento cui l'istanza inerisce.
Nel caso de quo, le modalità di deposito cui l'istante si doveva attenere erano quelle legislativamente previste per il procedimento penale in quanto imputato nel procedimento penale n. 2047/21 R.G.N.R. - n. 3243/20 R.G. G.I.P. In particolare, il primo comma dell'art. 87 bis D.lgs. n. 150/2022, a ripresa di quanto già previsto dall'art. 24 c. 4 D.L. n. 130/2020, apre alla possibilità di depositare gli atti presso gli uffici giudiziari penali, oltre che in cancelleria in originale cartaceo, telematicamente, a mezzo del portale deposito atti penali (PDP) ovvero a mezzo
PEC, specificando tutti i requisiti di cui l'atto così depositato deve essere in possesso perché tale deposito possa avere valore legale, al pari del deposito in originale cartaceo.
Segnatamente, “le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio” sono indicate in apposita nota del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA). In particolare, ai sensi dell'art. 3 della nota del DGSIA del 09.11.2020 - disposizione che sarà ripresa anche nelle note del 24.01.2021, 04.07.2023 e 07.08.2024 - l'atto
3 del procedimento reso in forma di documento informatico, da depositarsi tramite
PEC presso gli uffici giudiziari, deve essere in formato PDF, essere ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti - non è pertanto ammessa la scansione di immagini - recare sottoscrizione con firma digitale ovvero elettronica qualificata dell'istante e del difensore quale pubblico ufficiale autenticante.
Dall'analisi della normativa sopra citata si ricava che l'istanza di ammissione al
PSS ex art. 78, D.P.R. n. 115/2002, ove depositata per via telematica (sia che il deposito avvenga mediante PEC, sia che ciò avvenga mediante PDP) deve rispondere alle caratteristiche tecniche individuate nei provvedimenti del DGSIA e dunque derivare da una trasformazione di un documento testuale (e non da una scansione di immagini) e recare la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata della parte richiedente il beneficio e – necessariamente – del difensore quale pubblico ufficiale autenticante.
Nessuna delle predette caratteristiche è stata rispettata nel caso di specie. Il procuratore del ricorrente ha scelto di avvalersi della modalità di deposito telematica (anziché analogica, come ancora consentito), senza tuttavia redigere
1'atto in armonia con le specifiche tecniche richieste dalla normativa vigente;
il medesimo si è infatti limitato a scansionare un documento cartaceo e ad allegarlo alla PEC inoltrata in data 28.07.2023, senza neppure apporre sulla scansione immagine la propria firma digitale. Da quanto riferito, discende che il documento allegato alla PEC pervenuta dal difensore in data 28.07.2023 non può ritenersi un atto dotato di una qualche validità, costituendo all'evidenza una scansione per immagine di un documento cartaceo (mai depositato all'ufficio GIP in originale) e dunque una mera copia, priva di sottoscrizioni. L'assenza di una valida sottoscrizione da parte dell'istante e dell'autentica del difensore – nella specie, sotto forma di firma digitale – oltre che inficiare la validità del deposito, rende l'atto inammissibile ai sensi dell'art. 78, D.P.R. 115/2002.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto impugnato di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2) spese compensate.
Mantova, 24.02.2025
Il Presidente
Dott. Massimo De Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta a ruolo al n. 2283/2024 R.G., promossa con ricorso ex artt.
281 decies c.p.c. e 15 D. Lgs. 1° settembre 2011, depositato in data 26.10.2024.
da
, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv. ROSEMARY PATRIZI DOS ANJOS, giusta delega in atti;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione a decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“voglia l'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale adito 1) accertare e dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'istante e, per l'effetto, 2) ammettere il sig. , nato in [...] in data [...] ed ivi Parte_1
residente a [...], al beneficio richiesto con riferimento al procedimento penale
n. 2047/21 R.G.N.R. - n. 3243/20 R.G. G.I.P. pendente avanti al Tribunale di
Mantova e 3) condannare l' alla rifusione delle spese di causa. Controparte_3
Parte resistente:
1) in via principale, nel merito, respingere il ricorso avversario siccome infondato;
2) in via subordinata, nel merito, valutare il fondamento dell'istanza di ammissione al PSS, ad ogni effetto di legge;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari o quantomeno con compensazione delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 281-decies c.p.c., depositato in data 26.10.2024, il sig. chiedeva la revoca Parte_1 del decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emanato in data 27.09.2024 nell'ambito del procedimento penale n.
3243/2020 R.G. - n. 2074/2021 R.G. G.I.P. pendente a suo carico avanti a codesto
Tribunale, Sez. GIP-GUP e di conseguenza di ammettere il ricorrente al beneficio richiesto.
Si costituivano ritualmente le Amministrazioni convenute chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza tenutasi in data 23.01.2025, il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni così come
2 previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. dopo che il sig. riportatosi alle conclusioni in epigrafe trascritte, aveva Parte_1
integralmente contestato la comparsa di costituzione e risposta che la Avvocatura
Distrettuale di Stato di Brescia aveva depositato in data 08.01.2024.
***
La domanda del ricorrente deve essere rigettata.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 78 c. 2 D.P.R. n. 115/2002, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sottoscritta, pena l'inammissibilità, dall'interessato e tale sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o, in alternativa, secondo le modalità di cui all'art. 38 c. 3 D.P.R. n.
445/2000, dal dipendente P.A. addetto alla ricezione degli atti;
successivamente,
l'istanza così sottoscritta deve essere depositata secondo le modalità previste ex lege per gli atti relativi al tipo di procedimento cui l'istanza inerisce.
Nel caso de quo, le modalità di deposito cui l'istante si doveva attenere erano quelle legislativamente previste per il procedimento penale in quanto imputato nel procedimento penale n. 2047/21 R.G.N.R. - n. 3243/20 R.G. G.I.P. In particolare, il primo comma dell'art. 87 bis D.lgs. n. 150/2022, a ripresa di quanto già previsto dall'art. 24 c. 4 D.L. n. 130/2020, apre alla possibilità di depositare gli atti presso gli uffici giudiziari penali, oltre che in cancelleria in originale cartaceo, telematicamente, a mezzo del portale deposito atti penali (PDP) ovvero a mezzo
PEC, specificando tutti i requisiti di cui l'atto così depositato deve essere in possesso perché tale deposito possa avere valore legale, al pari del deposito in originale cartaceo.
Segnatamente, “le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio” sono indicate in apposita nota del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA). In particolare, ai sensi dell'art. 3 della nota del DGSIA del 09.11.2020 - disposizione che sarà ripresa anche nelle note del 24.01.2021, 04.07.2023 e 07.08.2024 - l'atto
3 del procedimento reso in forma di documento informatico, da depositarsi tramite
PEC presso gli uffici giudiziari, deve essere in formato PDF, essere ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti - non è pertanto ammessa la scansione di immagini - recare sottoscrizione con firma digitale ovvero elettronica qualificata dell'istante e del difensore quale pubblico ufficiale autenticante.
Dall'analisi della normativa sopra citata si ricava che l'istanza di ammissione al
PSS ex art. 78, D.P.R. n. 115/2002, ove depositata per via telematica (sia che il deposito avvenga mediante PEC, sia che ciò avvenga mediante PDP) deve rispondere alle caratteristiche tecniche individuate nei provvedimenti del DGSIA e dunque derivare da una trasformazione di un documento testuale (e non da una scansione di immagini) e recare la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata della parte richiedente il beneficio e – necessariamente – del difensore quale pubblico ufficiale autenticante.
Nessuna delle predette caratteristiche è stata rispettata nel caso di specie. Il procuratore del ricorrente ha scelto di avvalersi della modalità di deposito telematica (anziché analogica, come ancora consentito), senza tuttavia redigere
1'atto in armonia con le specifiche tecniche richieste dalla normativa vigente;
il medesimo si è infatti limitato a scansionare un documento cartaceo e ad allegarlo alla PEC inoltrata in data 28.07.2023, senza neppure apporre sulla scansione immagine la propria firma digitale. Da quanto riferito, discende che il documento allegato alla PEC pervenuta dal difensore in data 28.07.2023 non può ritenersi un atto dotato di una qualche validità, costituendo all'evidenza una scansione per immagine di un documento cartaceo (mai depositato all'ufficio GIP in originale) e dunque una mera copia, priva di sottoscrizioni. L'assenza di una valida sottoscrizione da parte dell'istante e dell'autentica del difensore – nella specie, sotto forma di firma digitale – oltre che inficiare la validità del deposito, rende l'atto inammissibile ai sensi dell'art. 78, D.P.R. 115/2002.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Mantova definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto impugnato di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2) spese compensate.
Mantova, 24.02.2025
Il Presidente
Dott. Massimo De Luca
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