Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra EL Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 5318/2023 trattenuta alla decisione rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 9 aprile 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 352 c.p.c. vertente
TRA
ET NZ, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dagli Avvocati Massimiliano D'Angelo (c.f. ) e Gennaro CodiceFiscale_2
Bianconcini (c.f. ), presso il cui studio in Napoli, alla Piazzetta CodiceFiscale_3
Matilde Serao n. 34 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_1
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APPELLANTE
CONTRO
Associazione Sportiva Dilettantistica Soccer Mania, c.f. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Di Gennaro (c.f.
) e Adriana di Gennaro (c.f. ), presso il cui CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
studio in Napoli, alla via Giordano Bruno n. 156 elettivamente domicilia, indirizzi di posta elettronica certificata – domicilio digitale e Email_3
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APPELLATA
NONCHE'
- 1 -
Impianto Sportivo Soccer Mania, in persona del legale rappresentante pro tempore e AL
CE Soccer Mania, in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATI - CONTUMACI
OGGETTO: appello alla sentenza n. 9973 del 2023 del Tribunale di Napoli resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata e notificata in data 31 ottobre 2023, in materia di lesioni personali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 28 novembre 2023 e iscritto a ruolo il 5 novembre 2023
NZ ET ha impugnato la sentenza n. 9973 del 31 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Napoli, nella contumacia dell'Impianto Sportivo Soccer Mania e della AL CE
Soccer Mania, ha rigettato la domanda da lui proposta per essere risarcito del danno occorsogli il 15 maggio 2011 condannandolo al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Soccer Mania liquidate in € 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, nonché posto definitivamente a carico dell'attore le spese di consulenza.
1.1. L'appello è stato affidato a due motivi, all'esito dei quali NZ ET ha chiesto in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Napoli;
in via principale che venga dichiarato procedibile ed ammissibile l'atto di appello e, nel merito, che sia accolto con la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle parti convenute in primo grado al risarcimento del danno da lui patito per le lesioni riportate a seguito di sinistro del 13 maggio 2011, quantificate secondo le condivise conclusioni del consulente medico – legale designato dal Tribunale in € 7.399,29, con vittoria sulle spese di lite. In via gradata, nell'ipotesi di conferma della pronuncia di primo grado, ha chiesto alla Corte distrettuale che siano compensate tra le parti le spese di lite.
2. In data 19 marzo 2024 si è costituita in giudizio l'Associazione Sportiva Dilettantistica
Soccer Mania, chiedendo di dichiarare improcedibile o inammissibile l'appello con conferma della sentenza impugnata;
nel merito ha insistito per il rigetto dell'impugnazione con vittoria sulle spese di lite del doppio grado di giudizio.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
3. L'Impianto Sportivo Soccer Mania e la AL CE Soccer Mania non si sono costituiti in giudizio sebbene abbiano ricevuto regolare notifica dell'impugnazione in data 29 novembre 2023.
4. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
In data 17 aprile 2024 il Collegio ha accolto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado spiegata da parte appellante, rilevando che con riguardo ai motivi d'appello è necessario un esame più approfondito, mentre è da ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora, avendo la parte istante provato la sua condizione di difficoltà economico finanziaria in quanto coniugato, padre di due minori e percettore di una retribuzione mensile esigua.
Il consigliere istruttore ha concesso i termini dell'art. 352 c.p.c..
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nelle note, all'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2019 NZ ET ha citato in giudizio l'Impianto Sportivo Soccer Mania, la AL CE Soccer Mania e l'Associazione
Sportiva Dilettantistica Soccer Mania, allegando che in data 13 maggio 2011 l'istante ha partecipato ad un incontro di calcio amatoriale presso l'impianto sportivo Soccer Mania e che, scivolando nei corridoi d'accesso ai bagni e agli spogliatoi, è caduto per terra a causa della presenza di acqua non segnalata né visibile tramite l'uso di ordinaria diligenza e che, soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini di Napoli, gli è stata diagnosticata un'infrazione del capitello radiale sinistro con prognosi di venti giorni la cui cura ha chiesto venti sedute riabilitative, fino alla guarigione clinica avvenuta in data 13 settembre 2011. L'attore ha individuato la responsabilità dell'incidente nella cattiva gestione dell'impianto e, dato che nel tempo sono state inviate numerose lettere di messa in mora
(con invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita) alle parti convenute senza avere esito positivo, ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
Ha così concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato che l'Impianto Sportivo Soccer
Mania, e/o la AL CE Soccer Mania e/o l'Associazione Dilettantistica Soccer Mania sono responsabili delle lesioni riportate da parte attrice e, per l'effetto, che siano condannati
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda al risarcimento del danno quantificato come da relazione medico legale in complessivi €
14.928,44 comprensivi di danno biologico e morale, nonché al pagamento delle spese mediche per complessive € 300,00, con vittoria sulle spese di lite.
5.2. In data 11 aprile 2019 si è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Soccer Mania, eccependo l'improcedibilità dell'azione, per avere la parte istante azionato la sua pretesa in giudizio otto anni dopo il verificarsi del fatto dannoso e, in ogni caso, in violazione della clausola compromissoria prevista nell'atto costitutivo dell'Associazione Soccer Mania (che si applica anche a NZ ET in quanto socio della stessa) che prevede l'obbligo di denuncia delle controversie nei venti giorni dal verificarsi dell'evento. Ha poi contestato la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e ritenuto non provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lesioni riportate.
5.3. L'Impianto Sportivo Soccer Mania e AL CE Soccer Mania non si sono costituiti in giudizio.
5.4. Il giudizio è stato istruito con interrogatorio forale del legale rappresentante di parte convenuta, prova per testi e consulenza medico-legale.
6. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 9973 del 2023 ha rigettato la domanda attorea;
ha condannato NZ ET al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.538,50 e ha posto a suo carico le spese di consulenza.
6.1. Il giudice di prime cure dichiarato la contumacia di Impianto Sportivo Soccer Mania e
AL CE Soccer Mania e rigettato l'eccezione di improcedibilità per non avere la parte convenuta costituitasi provato la qualifica di socio di NZ ET.
6.2. Nel merito il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno ritenendola infondata. Nel ricondurre la domanda nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ha osservato che l'attore non abbia fornito prova adeguata del sinistro e che invece la parte convenuta abbia dimostrato l'assenza di una propria negligenza e che, quindi, il fatto si sia verificato per caso fortuito. Ha quindi statuito sulle spese e sugli oneri di consulenza secondo soccombenza.
7. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2023, a fronte della pubblicazione e della notificazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 31 ottobre 2023, dunque rispettando l'art. 325
c.p.c..
8. L'appello è ammissibile in quanto rispettoso, nella tecnica redazionale, dell'art. 342 c.p.c., avendo il suo latore censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal decidente stesso in sentenza.
9. Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, NZ ET ha creduto di aver fornito prova, secondo quanto previsto ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., del nesso di causalità tra il danno e il bene in custodia, mentre a suo dire la parte convenuta non avrebbe provato la sussistenza del caso fortuito ai fini dell'esonero da responsabilità.
9.1. Il motivo è infondato.
La fattispecie in esame rientra senza dubbio, come da giurisprudenza consolidata, nell'alveo dell'art. 2051 c.c. avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode la convenuta. Così inquadrata la vicenda, spetta all'attore provare:
1) il fatto;
2) che l'evento si è verificato a causa delle condizioni della cosa;
3) i danni subiti.
Al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza del caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento. Inoltre, deve valutarsi anche se l'evento è dipeso dall'esclusivo comportamento del danneggiato o dall'eventuale concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cassazione civile, 08.07.2024, n. 18518; Cassazione civile, sez. III,
08.08.2007, n. 17377).
Ai suddetti principi si è attenuto il giudice di prime cure che, valutando nel merito la fondatezza della pretesa attorea, ha ritenuto che le prove in atti non abbiano confermato che l'incidente indicato in citazione sia effettivamente avvenuto con le modalità descritte dall'attore, valutando la caduta compatibile con la disattenzione dello stesso danneggiato e soprattutto non ascrivendo al custode la fortuita presenza di acqua in terra in una zona imprecisata del corridoio che adduce ai bagni e spogliatoi.
È noto invero che il limite della responsabilità da custodia è dato dall'inserzione su nesso causale della condotta del danneggiante o di un terzo, nei termini dell'art. 1227 c.c., e dall'oggettiva imprevenibilità ed imprevedibilità dell'evento pregiudizievole (Cassazione civile, 27.04.2023, n. 11152).
Nello specifico il Tribunale ha valorizzato sia la prova contraria della società convenuta quanto al fatto che in orario tardo serale non vengono condotte le pulizie con lavatura di pavimenti che possano essere stati incautamente lasciati bagnati e dunque scivolosi, sia
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'incerta consistenza del liquido stesso che avrebbe fatto cadere l'attore, da questi e dai suoi testi riferito saponato ma che, escluso il lavaggio dei pavimenti, nulla dimostra proveniente dai bagni e dalle docce dei precedenti utilizzatori dell'impianto e dunque presente da un tempo tale da costituire un allarme per il titolare dell'impianto.
Con questa duplice argomentazione il Tribunale, scrutinando la prova, è giunto a ritenere che l'incidente possa essere avvenuto per un caso fortuito non imputabile alla struttura sportiva, non essendole ascrivibile l'incuria per cui è chiamata a rispondere per la presenza di un non meglio precisato “liquido” sul corridoio di accesso agli spogliatoi, percorso dall'attore alla fine dell'evento sportivo che lo ha visto partecipe, una volta escluso che esso possa ricollegarsi alle operazioni di pulizia e che possa quindi escludersi che si trattasse di acqua utilizzata a tale scopo.
Ed infatti il testimone di parte convenuta che risponde al nome di AN RO, escusso all'udienza del 29 ottobre 2021, ha riferito che la pulizia avviene in altro orario
(diurno) della giornata, mentre l'incidente si è verificato dopo le 23,00, a dire del medesimo teste durante un'azione di gioco.
Una volta ritenuto che la sostanza liquida cui è stata attribuita la caduta – più densa della semplice acqua secondo il teste NT CI;
“probabilmente” acqua saponata secondo il teste Carlo Panico - sia stata d'altra natura e non riconducibile alle ordinarie attività di pulizia, non potendo stabilirsene la natura e soprattutto il tempo di permanenza in loco, viene decisamente meno, secondo il condivisibile ragionamento del Tribunale, la responsabilità del custode cui non è possibile imporre una sorveglianza costante e continua di ogni parte della struttura sportiva, potendosene affermare la l'esistenza solo in presenza della prova di un collegamento causale tra la presenza della sostanza scivolosa e il suo comportamento negligente, commissivo o omissivo.
La domanda è stata così respinta per il dirimente motivo che manca la prova che l'evento lesivo si sia verificato per l'omessa custodia del titolare dell'impianto di gioco, essendo piuttosto integrato il caso fortuito.
Con questa valutazione la Corte distrettuale, nonostante le proteste attoree, concorda tenuto conto che neanche on l'appello il ET ha allegato l'esatta consistenza della sostanza liquida che ne avrebbe procurato la caduta, una volta esclusa la sua riconducibile all'attività di pulizia che anche l'obiezione da lui fatta a proposito dell'asciugatura dei pavimenti dopo le docce dimostra (si tratta anzi dell'esito di una prova liberatoria per la parte convenuta).
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Proprio la testimonianza resa da NZ AR di cui l'appellante ha protestato l'omessa considerazione dal primo giudice, secondo cui “il pavimento era asciutto perché era stato asciugato … dopo che erano usciti dal campo i ragazzi della partita precedente”, corrobora la conclusione che nulla è imputabile alla appellata.
La presenza di liquido nonostante l'asciugatura (che è il contrario della sua pulizia con acqua saponata) del pavimento dopo le docce del turno precedente avvalora - piuttosto che smentire - la tesi che l'evento si sia procurato per caso fortuito.
Ad ogni modo, neanche il fatto che il liquido possa essere pervenuto dai bagni (dunque dalle docce d'altri avventori) è dimostrato, non essendo stata neanche indicata la distanza tra il punto della caduta e i servizi igienici della struttura.
Ed invero secondo il teste Panico – il quale ha ammesso di non avere assistito al fatto, essendo stato richiamato dal compagno NT CI che per primo ha soccorso il ET
- la caduta si è procurata all'uscita del campo, pochi metri da esso, dopo la struttura per pagare e comprare bibite.
Della testimonianza del prefato CI, a cui dire la caduta si è verificata tra la reception e gli spogliatoi, invece, l'acqua riguardava solo una piccola parte di suolo (dunque compatibile con una qualsiasi perdita di liquido, anche estemporanea e anche d'altra origine del bagno) mentre sorprende il dubbio sul tipo di pavimentazione riferito da costui: se asfaltato o pavimentato. Solo il secondo tipo potrebbe essere compatibile con l'azione della scivolata, essendo l'asfalto in grado di assorbire l'umido, specie se poco;
inoltre, essendo ruvido, è poco credibile possa avere reso instabile il piede dell'attore, vieppiù perché calzato dalle scarpe ginniche con cui si praticano i campi da gioco.
Ma ciò che persuade il Collegio dell'infondatezza della pretesa attorea coltivata con l'appello è che detta sostanza – invisibile secondo i medesimi testimoni attorei – sia stata presente sul luogo da tempo sufficiente per ritenere che il custode sia stato negligente nel trascurarne la presenza, rimuoverla se possibile o, in caso contrario, di segnalare il pericolo da essa procurato.
Ebbene, il Tribunale ha dato una soluzione al fatto che l'acqua saponata riferita all'origine della caduta che l'attore ha dichiarato avvenuta mentre si accingeva a raggiungere lo spogliatoio al termine del gioco possa essere stata portata da altro avventore e che ciò possa essersi verificato senza la sua consapevolezza e per un fatto di terzi a sé non imputabile né ovviabile, per la tempistica e la modalità.
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Anche all'esito dell'appello, resta insuperata la considerazione scritta in sentenza che dal racconto dei testimoni emerge che l'incidente sia avvenuto per un caso fortuito non imputabile alla struttura, avendo le persone presenti - che vi hanno assistito o che sono sopraggiunte nell'immediatezza - dichiarato che l'evento si sarebbe verificato a causa della presenza di un non meglio precisato liquido in terra che, una volta escluso essere riconducibile alle attività di pulizia, non è dato sapere di che sostanza si trattasse né da quanto tempo fosse presente in loco.
Il Collegio rileva come assai scarni siano gli elementi acquisiti dalla prova anche in ordine alla dimensione della chiazza (il solo elemento è quello fornito dal teste CI secondo cui
“l'acqua riguardava solo una piccola parte del suolo”), mentre la sua presenza dovrebbe essere, secondo le stesse indicazioni attoree, stata alquanto recente rispetto all'accaduto. Così proprio per quanto emerso dalla prova di cui si è deplorata l'omessa considerazione secondo cui dopo le docce si procede alla asciugatura del pavimento e se la colorazione del liquido, anche volendo accedere alla tesi si sia trattato di una miscela di acqua e sapone, sia stata “neutra” al punto da non essere visibile per nessuno.
Ebbene, in una simile condizione non è possibile imporre al custode una sorveglianza costante e continua di ogni parte della struttura aperta al pubblico, potendosi affermare la sua responsabilità solo in presenza della prova di un collegamento causale tra la presenza della sostanza scivolosa e il suo comportamento negligente, commissivo o omissivo. Nel caso in esame deve ritenersi che l'evento si sia verificato per caso fortuito, vista la presenza della sostanza in terra per ragioni ignote, l'assenza di prova che fosse riconducibile all'attività di pulizia o che fosse presente sul luogo da tempo sufficiente per ritenere che incombesse al custode l'onere di diligenza di accorgersi della sua presenza e di segnalare il pericolo.
Si tratta di conclusione che, scrutinata alla luce delle obiezioni attoree e delle prove acquisite in atti, si conforma alle indicazioni che provengono dalla Corte regolatrice per la quale il proprietario rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cassazione civile, 09.03.2020, n. 6651; Cassazione civile, 18.06.2019, n.
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16295; Cassazione civile, 19.03.2018, n. 6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa custodita, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per ovviarvi tempestivamente, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cassazione civile sez. III, 17.11.2021, n. 34790,
Cassazione civile, 10.06.2020, n. 11096; Cassazione civile, 05.05.2020, n. 8466).
La Corte territoriale, considerando le allegazioni dell'attore nei suoi stessi scritti e ripetendo le valutazioni di merito in base al materiale istruttorio raccolto, condivide con il Tribunale
l'idea che non sussista dimostrazione della predicata responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. entro cui, senza obiezione da alcuna parte in causa, è stata rettamente ricondotta la fattispecie.
Come già detto in premessa, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi ha presentato un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno. La prova che compete a chi agisce, a fronte dell'allegazione di una condizione estemporanea del bene non imputabile al suo custode non può dirsi francamente soddisfacente.
Ciò esonera anche dalla valutazione del reale pericolo della struttura (nulla indicandone l'insidiosità) e da ogni possibile apprezzamento dell'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato che possa avere in ipotesi integrato il caso fortuito (Cassazione civile, sez. III, 16.05.2022, n. 15608; Cassazione civile, sez. VI, 02.05.2022,
n. 13729; Cassazione civile, sez. VI, 12.04.2022, n. 11794; Cassazione civile, sez. VI, 30.03.2022,
n. 10188).
Ebbene, in mancanza di altre indicazioni sulla natura e dimensioni della macchia di liquido scivoloso, una volta escluso che si sia trattato della miscela di acqua e detersivo proveniente dalla pulizia dell'impianto, va confermata la conclusione del Tribunale secondo cui è mancata la prova della responsabilità da cosa in custodia (in argomento, Cassazione civile, sez. VI, 04.03.2022, n. 7173).
10. Con il secondo motivo di impugnazione la parte appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali. Ha stigmatizzato come la decisione resa in ragione della ritenuta esistenza del caso fortuito che avrebbe eliso il nesso causale tra condotta ed evento sia stata scrutinata nel merito dopo che il Tribunale ha superato le
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda questioni preliminari infondatamente agitate dall'allora convenuta la quale avrebbe anche mutato tenore delle difese costituendosi e nel corso delle memorie istruttorie.
10.1. Si tratta di motivo infondato e genericamente formulato avendo il Tribunale applicato il principio della soccombenza che ne governa il regime nel senso “sostanziale”. Esso fa riferimento all'esito complessivo della lite che è stata decisa nel merito in senso sfavorevole all'attore, senza che sulle questioni preliminari opposte dalla convenuta prima delle sue difese e superate ne sia concepibile una “vittoria” che possa avere interferito, anche in termini solo quantitativi, sul bene della vita ambito e su cui si è statuito (Cassazione civile sez. II, 16.04.2024, n.10164; Cassazione civile sez. II, 05.01.2025, n. 131). Si vuole significare che l'esito delle questioni preliminari non ha mitigato in nulla la soccombenza dell'attore che ha visto interamente respinta la sua domanda.
11. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di chi lo ha proposto al pagamento delle spese del giudizio.
È possibile - in ragione della qualità delle questioni dedotte che hanno ripetuto argomenti ampiamente esaminati in primo grado cui è stato possibile replicare contenendo lo sforzo difensivo - discostarsi dal parametro medio ed eseguire la liquidazione come in dispositivo.
Esse vanno distratte in favore dell'Avvocato Giuseppe Di Gennaro che costituendosi nel giudizio se ne è dichiarato – solo lui – antistatario.
Nulla per le spese ai contumaci che non le hanno affatto sopportate.
12. Trattandosi di causa di impugnazione iscritta a ruolo a dicembre 2023, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, dall'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da NZ ET avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9973 del 2023 del Tribunale di Napoli resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata e notificata in data 31 ottobre 2023;
⎯ condanna parte appellante NZ ET al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Soccer
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Mania in € 1.830,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avvocato Giuseppe Di Gennaro che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ nulla per le spese ai contumaci;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla parte appellante.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra EL
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